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Codice Civile
Codice Penale

Azione di accertamento negativo del credito

Azione di accertamento negativo del credito, valutazione della domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di estinzione del credito per prescrizione.

Pubblicato il 16 January 2022 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE DODICESIMA CIVILE

Il giudice dott.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 184/2022 pubblicata il 07/01/2022

nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 31392 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2021, trattenuta in decisone alla udienza di precisazione delle conclusioni del 16 novembre 2021, e vertente

TRA

XXX (cf),

APPELLANTE

E

Agenzia delle Entrate Riscossione (cf)

APPELLATA

E

Roma Capitale (), in persona del Sindaco pro termine

APPELLATA

Oggetto: opposizione avverso cartella di pagamento in materia di circolazione stradale conosciuta attraverso estratto di ruolo.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ex articolo 615 cpc passato per la notifica a mezzo pec il 16 aprile 2020 XXX aveva aveva proposto opposizione alla esecuzione avverso la cartella di pagamento n., asseritamente notificata in data 10 febbraio 2011, e  conosciuta attraverso l’estratto di ruolo ricevuto in data 14 febbraio  2020 relativo a sanzioni amministrative irrogate per violazioni in materia di circolazione stradale elevata nel 2007.

A fondamento della opposizione aveva dedotto la mancata notifica del verbale di accertamento, la mancata notifica della cartella di pagamento, i vizi della cartella di pagamento, la mancata sottoscrizione del ruolo e la intervenuta prescrizione.

Si era costituita la Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo la regolare notifica della cartella di pagamento e la inammissibilità della opposizione depositando la prova della avvenuta consegna a mezzo posta della cartella di pagamento impugnata con consegna al portiere ai sensi dell’articolo 26 del d.P.R. 602/1973.

Si era costituita Roma Capitale deducendo la inammissibilità della opposizione proposta per contestare la notifica del verbale di accertamento in quanto non introdotto ai sensi dell’articolo 7 del d.lgs. 150/2011 nel rispetto dei termini dello stesso , la inammissibilità della opposizione proposta per contestare la notifica della cartella di pagamento dovendo la stessa essere proposta con la forma della opposizione agli atti esecutivi e nel rispetto del termine di decadenza indicato nell’articolo 617 cpc.

Aveva depositato la documentazione relativa alla notifica del verbale di accertamento.

Il Giudice di pace di Roma con sentenza  21526/2020  ha dichiarato inammissibile la opposizione in quanto era stata proposta tardivamente, senza pronunziarsi sulla dedotta prescrizione.

Avverso detta sentenza ha proposto appello la  XXX  deducendo la omessa pronunzia del giudice di primo grado in relazione alla dedotta prescrizione intervenuta tra la notifica della cartella di pagamento e la introduzione del giudizio di opposizione.

Si è costituita la Agenzia delle Entrate Riscossione chiedendo il rigetto dell’appello in quanto una volta accertata la regolare notifica della cartella di pagamento non poteva essere proposta la opposizione alla esecuzione per ottenere un accertamento negativo del credito mancando l’interesse ad agire in relazione all’estratto di ruolo non avendo lo stesso efficacia esecutiva ed ha ribadito le difese già svolta nel giudizio di primo grado.

Si è costituita Roma Capitale chiedendo il rigetto dell’appello in quanto correttamente il giudice di primo grado non aveva esaminato la eccezione di prescrizione difettando l’interesse ad agire non essendo l’estratto di ruolo consegnato a richiesta del privato non atto della procedura esecutiva.

La causa, quindi,  è stata rinviata alla udienza del 16 novembre 2021 ove stata trattenuta in decisione sulle  conclusioni precisate come in atti ed è stato assegnato termine di giorni trenta per il deposito delle memorie conclusionali e venti per repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il giudice di pace nella sentenza non ha esaminato esamina la eccezione di prescrizione dedotta dalla parte come motivo di opposizione alla esecuzione trattandosi di prescrizione sopravvenuta alla formazione del titolo esecutivo dopo la notifica della cartella di pagamento.

Parte appellata nel presente giudizio ha limitato l’appello alla sola mancata pronunzia in rodine prescrizione del credito dedotta quale motivo di appello non essendosi pronunziato il giudice di primo grado su tale domanda correttamente introdotta ai sensi dell’articolo 6i5 cpc.

Infatti deve ritenersi, in astratto, sussistente l’interesse ad agire per l’accertamento della avvenuta estinzione del credito essendo la prescrizione una eccezione meramente processuale e non essendovi alcun obbligo per la p.a. di procedere in via di annullamento d’ufficio in presenza di eccezione stragiudiziale di prescrizione – attività comunque posta in essere dall’opponente – esistendo, comunque la possibilità di agire per la riscossione dovendo essere il debitore ad eccepire in sede giudiziale la intervenuta prescrizione, operando comunque la soluti retentio in caso di pagamento.

D’altra parte, anche considerando la giurisprudenza della corte di cassazione richiamata, ove condivisa, che ha individuato la carenza di interesse ad agire solo nel caso che siano stati regolarmente notificati gli atti presupposti, è tuttavia esistente altra giurisprudenza della corte di cassazione che ritiene che la proposizione dell’azione di accertamento negativo del credito consentirebbe, comunque, la valutazione della domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di estinzione del credito per prescrizione (Cass. Sez. VI-V, 18 febbraio 2020 n. 3990; Cass. Sez. V, 418/2018; Cass. Sez. VI 29174/2017) ed alla quale il giudicante ritiene di uniformarsi.

Per quanto riguarda la prescrizione la Agenzia delle Entrate Riscossione ha fornito la prova della corretta consegna in data 10 febbraio 2011 della cartella di pagamento 09720110017581202 ai sensi dell’articolo 26 del d.P.R. 692/1973 con consegna dell’atto al portiere, consegna regolarmente posta in essere come ritenuto dalla ormai conforne giurisprudenza della corte di cassazione in quanto tale consegna è fatta a mezzo posta senza l’utilizzo della normativa in materia di notificazione postale e quindi senza bisogno di formalità diverse rispetto a quelle richieste dal regolamento postale per la consegna della posta raccomandata che può essere consegnata al portiere essendo lo stesso abilitato alla ricezione della corrispondenza anche raccomandata indirizzata ai condomini.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione non ha prodotto alcun atto idoneo ad interrompere il termine quinquennale di prescrizione che aveva iniziato a decorrere dal 10 febbraio 2011. Di conseguenza alla data del 10 gennaio 2016 si era integrata la prescrizione, correttamente eccepito mediante giudizio, non avendo il concessionario sollecitato l’Ente creditore all’annullamento del credito avendone determinato la estinzione per negligenza non avendo curato la notifica di atti interruttivi della prescrizione.

Deve, pertanto, essere accolto l’appello

Deve, pertanto essere accolto l’appello e per l’effetto in riforma della sentenza del Giudice di pace di Roma n. 21526/2020 dichiara estinto per prescrizione il credito vantato da Roma Capitale in relazione alla cartella di pagamento che dichiara inefficace.

Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della Agenzia delle Entrate Riscossione che, con il proprio comportamento negligente ha determinato la estinzione di crediti che erano stati affidati per la riscossione.

Compensa le spese dei due gradi di giudizio tra XXX e Roma Capitale

P Q M

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, accoglie  l’appello ed in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 21221526/2020 dichiara estinto per prescrizione il credito vantato da Roma Capitale in relazione alla cartella di pagamento  che dichiara inefficace;

Condanna la Agenzia delle Entrate Riscossione a rimborsare a XXX le spese del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 591,50, di cui euro 500 per onorari delle fasi di giudizio, euro 91,50 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

Condanna la Agenzia delle Entrate Riscossione a rimborsare a XXX le spese del primo grado di giudizio, spese che liquida in euro 343,00, di cui euro 300 per onorari delle fasi di giudizio, euro 43 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria per le spese nella misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

Compensa le spese dei due gradi di giudizio tra XXX e Roma Capitale.

Così deciso in Roma, il giorno 6 gennaio 2022.

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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