REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
Sentenza n. 2111/2018 pubbl. il 23/07/2018
Nella causa civile promossa da:
XXX rappresentato e difeso dall’avv.to per mandato in calce all’atto di citazione di appello
– Appellante principale –
contro
YYY e la società ZZZ (c.f. 00818740284) in persona del legale rappresentante rappresentati e difesi per delega in calce alla comparsa di costituzione dagli avv
Appellati-appellanti incidentali
in punto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1236/2016,
il procuratore dell’ appellante principale ha concluso : accertare che gli appellati hanno leso il diritto morale di XXX ad essere riconosciuto autore del trovato e per l’effetto condannarsi in solido fra loro o in subordine ciascuno per quanto di sua competenza a risarcire XXX di tutti i danni patrimoniali e non specificati negli atti in conseguenza della lesione del diritto della personalità facendone una liquidazione in via equitativa oltre agli interessi legali e la rivalutazione monetaria da quando dovuti fino al saldo effettivo ; disporre l’inibitoria dell’utilizzo di ogni messaggio pubblicitario e promozionale o comunque informativo in cui gli stessi direttamente o indirettamente attribuiscono a sé o a soggetti diversi da XXX la paternità del trovato oggetto di causa applicato al tappo contraddistinto dal marchio “****” o a qualunque altro prodotto facente applicazione dei medesimi insegnamenti tecnici e cioè ex art 2599 c.c.; fissarsi una penale di € 30.000,00 o del diverso importo che verrà riconosciuto di giustizia per ogni violazione o inosservanza constatata successivamente all’emendanda sentenza ed altra di € 5000,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento ex art 2599 c.c.; disporre la pubblicazione o di un estratto o del dispositivo dell’emananda sentenza su un quotidiano a tiratura nazionale per tre uscite consecutive nonché su una guida di settore o rivista a scelta di XXX; disporre che tale pubblicazione avvenga a cura degli appellati entro 2 mesi dalla notifica della sentenza ed in difetto a cura dell’appellante con diritto di ripetere le spese dietro presentazione delle fatture; condannare gli appellati al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dall’appellante in relazione ai fatti per cui è causa,occorendo facendone una liquidazione in via equitativa oltre agli interessi e alla rivalutazione da quando dovuti fino al saldo effettivo; in subordine condannarsi gli stessi ex art 2041 c.c. in solido fra loro o per quanto di rispettiva competenza oltre agli interessi e alla rivalutazione da quando dovuti fino al saldo effettivo; condannarsi gli stessi ex art 96 comma 1 c.p.c. ed in subordine art 96 comma secondo c.p.c.; ; spese di entrambi i gradi interamente rifuse il procuratore degli –appellati -appellanti incidentali ha concluso in principalità rigettarsi l’appello principale ; in via incidentale respingere le domande proposte da XXX; porre per le spese di c.t.u. a carico di XXX ; condannare XXX e KKK in solido tra loro a restituire a ZZZ tutte le somme da quest’ultima pagate in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di spese nella misura di € 23.093,04 o in quella diversa ritenuta di giustizia oltre agli interessi legali dal 7.6.2016 al saldo; in via istruttoria disporre il rinnovo della c.t.u perché si tenga conto della nullità e invalidità del brevetto e delle conseguente infondatezza della rivendica di paternità dell’invenzione relativa al tappo con membrana densa da parte di XXX; delle deduzioni sopra esposte e non considerate dal consulente tecnico nel giudizio di primo grado; spese interamente rifuse
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 5.1.2012 XXX e KKK, società operante nel settore dei prodotti per l’enologia esponevano che il primo nel corso del 2001 avrebbe ideato un tappo in materiale sintetico per l’imbottigliamento di vini in grado di determinare un loro affinamento dopo l’imbottigliamento ; che era stata pertanto presentata in data 30.8.2001 la domanda di brevetto industriale dal titolo il tappo per l’imbottigliamento di vini pregiati ed in data 22.11.2001 la domanda di brevetto internazionale rivendicante come priorità la domanda italiana rilasciando l’UIBM l’attestazione di concessione nr.
Le parti attrici avevano ricordato che nell’anno 2005 l’inventore avrebbe ceduto i diritti patrimoniali sul citato brevetto internazionale alla JJJ il cui socio unico ed amministratore sarebbe stato YYY rimanendo XXX titolare dei relativi diritti morali di invenzione, comprendenti la sua nozione come inventore negli attestati brevettuali.
Gli attori lamentavano che ZZZ avrebbe depositato domanda italiana di brevetto per invenzione industriale nr indicante come inventore YYY ed avente titolo “ tappo per la chiusura di bottiglie,particolarmente per la chiusura di bottiglie di vino da invecchiamento ottenendo la concessione con il numero, che costituiva priorità italiana della domanda di estensione internazionale del 21.11.2006
Sostenevano che tale trovato e la relativa estensione internazionale sarebbero nulli per difetto di attività inventiva ex art 48 c.p.i. ripetendo gli insegnamenti rivendicati nel brevetto XXX e per difetto di novità anche in ragione del fatto che parte convenuta ben prima del deposito della domanda nel corso del 2004 e del 2004, nell’ambito delle sue iniziative pubblicitarie e promozionali, avrebbe divulgato il trovato consegnando il tappo in numerosi esemplari ai soggetti intervenuti al meeting.
Su queste premesse citavano in giudizio la società ZZZ e YYY chiedendo la declaratoria di invalidità delle privative nella titolarità delle parti convenute e la designazione come inventore di detti brevetti ,ove ritenuti validi ,in capo al solo XXX oltre al risarcimento dei danni o in subordine l’indennizzo per l’arricchimento.
Si costituivano in giudizio la società ZZZ e YYY osservando che il trovato XXX ,i cui diritti di sfruttamento economico sarebbero stati acquistati da JJJ, si sarebbe rivelato privo di novità e che i tappi prodotti sulla base dei suoi insegnamenti sarebbero risultati incommerciabili al punto che la vendita dei tappi si sarebbe interrotta in data 13.11.2006 e che YYY si sarebbe deciso di sperimentare una tecnologia completamente diversa in collaborazione con il politecnico di Milano e le università di Bologna e di Udine che avrebbe poi condotto al deposito della propria domanda di brevetto con successiva estensione del trovato in ambito internazionale ed europeo.
Sostenevano la validità del brevetto YYY già scrutinato dall’esaminatore europeo che aveva considerato anche l’ anteriorità rappresentata dal trovato attoreo.
Concludevano chiedendo il rigetto delle domande attoree.
Nel corso del giudizio veniva espletata c.t.u. diretta ad accertare la validità dei brevetti delle parti convenute.
Con sentenza nr 1236/2016 il Tribunale dichiarava la nullità del brevetto italiano di parte convenuta con riferimento a tutte le sue rivendicazioni e la nullità della frazione italiana del brevetto europeo come concesso e quale fase regionale della domanda di brevetto internazionale con riferimento alle rivendicazioni 1-10 e 13-21 compensando in ragione della metà le spese di lite e ponendo a carico delle parti resistente la rimanente metà.
Il primo Giudice valorizzando gli esiti della consulenza rilevava che il trovato italiano YYY fossero privi della requisito della novità in quanto anticipato dal documento D4 diversamente dalla rivendicazione indipendente del brevetto europeo che tuttavia difettava del requisito dell’altezza inventiva .
Relativamente alle rivendicazioni dipendenti del brevetto europeo YYY il Tribunale osservava – sempre sulla base delle risultanze peritali, che le stesse erano prive dei requisiti della novità ed altezza inventiva con la sola eccezione delle rivendicazioni 11,12,22 e 23 mentre per quel che attiene alla rivendicazione 21 la riteneva nulla per predivulgazione sulla scorta degli elementi raccolti in sede testimoniale.
Alla luce delle conclusioni raggiunte nell’ambito peritale il primo Giudice riteneva che l’invalidità delle privative aveva determinato l’assorbimento delle domande di nullità e di designazione dell’attore XXX Marco quale inventore mentre con riferimento alle rivendicazioni ritenute valide del trovato europeo la richiesta azionata doveva considerarsi infondata non essendo emerso che l’attore avesse contribuito alla loro realizzazione.
Per quanto riguarda il profilo risarcitorio il Tribunale sottolineava che XXX fosse indicato pacificamente come inventore dei brevetti anteriori ai trovati YYY e che difettava l’interesse ad essere riconosciuto autore di soluzioni prive dei caratteri dell’invenzione industriale.
Il primo Giudice con riferimento al prospettato danno patrimoniale correlato all’indebito sfruttamento commerciale del trovato attoreo evidenziava il difetto di una precisa allegazione inidonea in quanto tale a supportare le relative istanze istruttorie mentre con riferimento all’azione ex art 2041 c.c. sottolineava il difetto del requisito della residualità.
Avverso tale sentenza proponeva appello XXX chiedendo che si accertasse la lesione del diritto morale dell’appellante ed i danni ad essa correlata.
Si costituivano YYY e ZZZ istando per il rigetto dell’appello principale ed in via incidentale per la parziale modifica della sentenza in punto spese di c.t.u.
Disposta la comparizione delle parti la Corte fissava per la precisazione delle conclusioni l’udienza del
6.3.2018 poi rinviata al 3.4.2018.
A tale udienza le parti precisavano nel senso indicato in epigrafe indi venivano concessi dalla Corte i termini massimi di legge per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo l’appellante principale si duole dell’omessa pronuncia relativamente alla domanda di accertamento della violazione del diritto morale di XXX ad essere riconosciuto autore del trovato YYY .
Sostiene infatti che la mancanza di validità delle privative italiane ed europea del brevetto YYY era prodotta dall’anticipazione del brevetto XXX.
Afferma che per anni ( dal 2005 al 2016) era stato indicato YYY come ideatore degli insegnamenti tecnici contenuti nei suoi brevetti con ciò determinando una lesione del diritto dell’appellante a vedersi riconosciuto come autore dell’opera.
Con un secondo motivo censura la decisione nella parte in cui ha negato il risarcimento dei danni non patrimoniali correlati alla lesione del diritto di XXX ad essere indicato come autore del trovato sul presupposto che quest’ultimo era stato designato come inventore nel brevetto XXX e che la carenza dei requisiti di brevettabilità del trovato YYY non lo legittimava a rivendicare la paternità.
Contesta in particolare il ragionamento seguito dal Tribunale evidenziando che la semplice menzione di XXX quale inventore dell’anteriore Brevetto XXX non renderebbe lecita l’indicazione di YYY come autore del brevetto YYY che comprende estensioni a livello europeo ed internazionale .
Afferma inoltre che una volta accertato come il cuore della soluzione inventiva YYY fosse riconducibile a XXX avrebbe dovuto dichiararsi l’illegittimità dell’indicazione di
YYY quale inventore e rilevarsi la lesione del diritto dell’odierno appellante nei termini sopra esposti con liquidazione del relativo danno non patrimoniale.
Con altro distinto motivo XXX critica la decisione nella parte in cui ha escluso il diritto risarcitorio per la mancanza di una valida privativa.
Sostiene che il diritto alla paternità di una creazione dovrebbe riconoscersi indipendentemente dalla sua brevettabilità.
Osserva poi che la nullità del brevetto YYY deriva dal fatto che detto trovato è stato per una parte anticipato quanto a novità ed altezza inventiva dal brevetto XXX e per altra parte anticipata da episodi di predivulgazione.
Relativamente alla quantificazione del danno non patrimoniale rileva che la lesione subita per effetto dell’illecita condotta tenuta dalla parte appellata sarebbe significativa evidenziando al riguardo il vantaggio notevole che avrebbe avuto in termini di immagine e di occasioni professionali qualora l’odierno appellante si fosse potuto fregiare di essere l’autore di un invenzione che avrebbe rivoluzionato il settore dell’imbottigliamento del vino.
Con un quarto motivo lamenta il mancato accoglimento della domanda risarcitoria correlata
all’indebito sfruttamento commerciale dei brevetti ritenuti invalidi che è stata negata per la mancata allegazione da parte del richiedente di un danno correlato alla produzione di tappi in contraffazione con il brevetto XXX.
Sottolinea che gli insegnamenti tecnici sviluppati da XXX sarebbero stati utilizzati dalle parti convenute a partire dal 2005 sia direttamente che tramite altre società consentendo alle stesse di fruire di notevoli guadagni a nulla rilevando l’intervenuta nullità delle privative ideate da YYY .
Afferma che i benefici economici legati a tale indebito sfruttamento sarebbero quantificabili attraverso le scritture contabili della società appellata e la conseguente indagine tecnica .
Da ultimo l’appellante si duole del mancato accoglimento della domanda di indebito arricchimento che è stata rigettata dal Tribunale sul presupposto erroneo della sua natura sussidiaria e del mancato accoglimento della richiesta ex art 96 c.p.c. legata all’indebita manomissione di una prova.
Gli appellati incidentali dal canto loro si dolgono del mancato esame dell’eccezione sollevata in sede di costituzioni dalle parti convenute relativamente alla mancanza di validità del brevetto XXX in quanto preceduto da un brevetto anteriore.
A tal fine sostengono che indagini tecniche disposte dalla *** che si era resa cessionaria del brevetto XXX aveva rilevato la mancanza di novità con riferimento a ben 4 delle sei rivendicazioni del brevetto Musuragno che risultavano anticipate dal brevetto *** fatta eccezione per quella relativa alla rivendicazione 4 che a giudizio dei consulenti che avevano esaminato il trovato non presentava alcun vantaggio tecnico rispetto alla soluzione di membrana descritta dal brevetto **** e quella numero 5.
Sotto altro profilo gli appellati censurano poi le conclusioni raggiunte dal Tribunale in merito ai brevetti YYY ritenuti totalmente invalidi per quanto attiene quello italiano e riconosciuto invece una parziale validità di quello europeo.
Lamentano in particolare che il Tribunale facendo propri gli esiti della c.t.u. non avrebbe preso in esame le osservazioni critiche sviluppate dai tecnici di parte sia per quanto il requisito di validità del trovato italiano che dell’altezza inventiva.
In un corretto ordine logico va esaminata la questione dedotta in via incidentale dalle appellate in ordine alla prospettata invalidità della soluzione brevettata da XXX in relazione alla quale gli appellati si dolgono dell’omessa considerazione da parte del Tribunale dell’eccezione di nullità tempestivamente sollevata e della mancata verifica della sussistenza di anteriorità distruttive in sede di indagine tecnica.
Al riguardo osserva la Corte che il tema pur ritualmente introdotto in causa non è stato adeguatamente supportato da idonee istanze istruttorie .
La società ZZZ e YYY non hanno redatto una memoria istruttoria ai sensi dell’art 183 nr 2 c.p.c. limitandosi al solo deposito di quella di replica alle istanze avversarie . La prospettata anteriorità distruttiva rappresentata dal brevetto a nome *** e la sua traduzione dal tedesco sono stati prodotti solo nella fase di gravame sicchè ne è precluso l’ingresso ex 345 c.p.c..
Nel giudizio di appello, infatti la nuova formulazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., quale risulta dalla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, nella l. n. 134 del 2012 (applicabile nel caso in cui la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012), pone il divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova in appello, senza che assuma rilevanza l’”indispensabilità” degli stessi, e ferma per la parte la possibilità di dimostrare di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile(Cassazione civile, sez. III, 09/11/2017, n. 26522).
In questo quadro non vi è spazio per un supplemento di c.t.u. fondato su documenti non ritualmente introdotti in causa.
Relativamente alle ulteriori questioni introdotte in via incidentale in merito alla riconosciuta carenza del requisito di novità del brevetto italiano YYY la verifica va svolta alla luce della tecnica nota prima del deposito del trovato in questione costituita dalle anteriorità e dalle conoscenze generali del tecnico del settore .
Anteriorità che sono state nella specie individuate a pag 7 della consulenza e costituite essenzialmente dai trovati registrati a nome di XXX indicati nella consulenza come documenti D1,D2,D3 e D4 nonché dal cofanetto XXX contenente tappi ed un inserto.
Con riguardo alla tecnica nota l’elaborato precisa che è necessario considerare le conoscenze relative alle caratteristiche delle differenti membrane impiegate nel campo alimentare per controllare il passaggio dei fluidi .
Ciò posto l’indagine tecnica ha messo in luce con riguardo al brevetto italiano YYY che nella rivendicazione 1 dello stesso si rinvengono tutte le caratteristiche dell’anteriorità costituita dal documento 4 se non per quello che attiene al valore della permeabilità all’ossigeno della membrana che tuttavia come evidenziato dal consulente costituisce una caratteristica oggettiva verificabile intrinseca del materiale che non è stata contestata dalle parti odierne appellate .
Per quanto attiene al trovato europeo la decisione si sottrae alla critica che le viene mossa.
Il consulente ha tenuto presente le conoscenze del tecnico di settore che è capace di conoscere la permeabilità offerta dalle diverse membrane ed è in grado di sceglierne le relative dimensioni, spessore necessario a raggiungere l’obbiettivo o meglio l’effetto desiderato nella specie rappresentato dal consentire un passaggio annuo di ossigeno predefinito.
In questo quadro correttamente il Tribunale sulla scorta delle considerazioni tecniche contenute nell’elaborato, ha escluso nella rivendicazione 1 del brevetto europeo YYY il requisito dell’altezza inventiva evidenziando come il tecnico del settore a partire dall’anteriorità rappresentata dal documento D1 che indicava nella sua rivendicazione principale l’utilizzo di membrane porose sarebbe stato in grado di sostituire le membrane rivendicate con altre dotate di diverse caratteristiche
Analoghi argomenti vengono utilizzati sempre nella stessa prospettiva in riferimento al brevetto europeo prendendo a base lo stato della tecnica relativamente all’anteriorità costituita dal documento D4 che rivendica la presenza di membrana densa .
Il diverso grado di permeabilità rilevata nell’anteriorità ( cinque volte inferiore ) rispetto a quella indicata nel brevetto YYY non vale a supportare il livello inventivo .
Il tecnico del settore è infatti in grado sulla scorta degli insegnamenti anteriori e del suo bagaglio di conoscenze generali di variare i parametri di dimensioni e permeabilità delle membrane per ottenere l’effetto già sopra enunciato e quindi in grado di selezionare un parametro di permeabilità più elevata adattando spessore e diametro della membrana per ottenere la quantità di ossigeno finale desiderata.
Per quanto attiene alla rivendicazioni dipendenti del trovato brevettuale italiano YYY il Tribunale ha riconosciuto la parziale nullità della soluzione inventiva con la sola eccezione delle rivendicazioni 11,12,22 e 23.
L’indagine tecnica ha infatti messo in luce che la rivendicazioni
2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21 riprendono caratteristiche contenute nelle anteriorità D1 e D4 .
Il consulente ha adeguatamente spiegato con riferimento a ciascuna delle rivendicazioni le ragioni per le quali le stesse si dovessero ritenere carenti del requisito della novità e dell’altezza inventiva.
Per quanto riguarda poi la rivendicazione nr 21 la cui caratteristica ,che si sostanzia nella possibilità di realizzare la membrana densa dello stesso materiale dell’inserto che l’alloggia, non risulta anticipata nei documenti anteriori va condivisa la conclusione raggiunta dal Tribunale che ne ha riconosciuto alla luce degli elementi raccolti in sede istruttoria la predivulgazione.
Correttamente il primo Giudice ha in proposito dato rilievo alla deposizione resa dal teste *** il quale ha riferito di una presentazione in anteprima da parte di *** nel dicembre del 2003 durante il **** di Milano.
Il teste in particolare ha affermato che quest’ultimo aveva presentato il tappo anche mediante distribuzione di campioni riportati all’interno di un sacchetto che racchiudeva due corpi tappo ed un inserto di tipo chiuso ed ha riconosciuto nel documento 13 i campioni descritti che contenevano corpi tappo con foro passante in cui era chiaramente inseribile la membrana chiusa o densa . Correttamente pertanto il Tribunale ha ritenuto integrata la prova della suddetta “divulgazione anteriore” per la quale è sufficiente l’esistenza di un solo esemplare del prodotto agevolmente a disposizione degli interessati che ne consenta di conoscerne le caratteristiche in quanto reso accessibile al pubblico nel corso di una esposizione.
Condivisibile è pertanto la conclusione raggiunta dal Tribunale che nel recepire integralmente gli esiti della c.t.u. e gli esiti delle prove orali ha ritenuto nulla la frazione italiana del brevetto europeo per le rivendicazioni 1-10 e 13-21 e quello italiano per tutte le rivendicazioni ed ha conseguentemente ritenuto assorbita la domanda di XXX di vedersi riconosciuto autore di un trovato privo dei requisiti di brevettabilità.
La paternità di una invenzione presuppone infatti la validità della soluzione inventiva in relazione alla quale il titolare vuole affermare il suo diritto che gli attribuisce l’art 63 del d.lg. 30/2005, co. 1, ad essere riconosciuto come autore .
Anche sotto il profilo risarcitorio la decisione si sottrae alla critica che le viene mosse non essendo configurabile alcuna lesione del diritto di immagine dal fatto di non essere indicato come autore di brevetti rivelatisi nulli .
Con riferimento ai brevetti nella titolarità di XXX nessuna rivendica di paternità è stata effettuata dalle odierne parti appellate non potendosi argomentare dalla produzione del documento 50 per affermare la sussistenza dell’illecita condotta nel senso voluto dall’appellante.
Nel suddetto documento è riportata una intervista rilasciata diverso tempo fa da *** e *** soggetti che nulla hanno a che vedere con le odierne parti in causa . Analoga considerazione va fatta per quanto attiene al documento 54 prodotto nella fase di appello che riguarda un articolo della rivista VQ Vite vino di qualità che riporta una presentazione della società JJJ che non è presente in causa.
Con riguardo alla dedotta appropriazione e sfruttamento economico di un Know How riservato va rilevato che in relazione a tale profilo nessuna domanda era stata svolta in primo grado.
XXX si è limitato a chiedere di essere indicato come autore dei brevetti di cui YYY
e la società ZZZ erano titolari nell’ipotesi in cui tali trovati fossero stati ritenuti validi e la richiesta risarcitoria era stata correlata alla lesione del diritto della personalità.
Relativamente al danno patrimoniale è condivisibile il ragionamento seguito dal Tribunale il quale ne ha escluso l’esistenza sulla base delle stesse allegazioni del richiedente connotate da una estrema genericità .
Occorre infatti rilevare che l’incontestata cessione dei diritti patrimoniali da parte del XXX non consente di ottenere un risarcimento per l’indebito utilizzo di soluzioni brevettate a lui riconducibili ( non essendo state nemmeno dedotta l’illecita imitazione servile degli elementi caratterizzanti del trovato mediante la produzione e commercializzazione dei tappi eseguiti dalla ZZZ).
Con riguardo infine all’azione di arricchimento va osservato che detta azione ,avendo natura sussidiaria, può essere esercitata solo quando manchi un titolo specifico sul quale fondare un diritto di credito, con la conseguenza che il giudice, anche d’ufficio, deve accertare che non sussista altra specifica azione per le restituzioni ovvero per l’indennizzo del pregiudizio subito, contro lo stesso soggetto arricchito o contro soggetti terzi( Cassazione civile, sez. VI, 03/11/2017, n. 26199). L’azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario ed è quindi inammissibile, ai sensi dell’art. 2042 c.c., allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un’altra azione per farsi indennizzare il pregiudizio subito. (Cassazione civile, sez. un., 25/11/2008, n. 28042).
Correttamente pertanto il Tribunale ha escluso la fondatezza della richiesta per la mancanza del requisito della residualità .
Non sussistono le condizioni per il riconoscimento di un danno correlato all’illegittima manomissione di una prova relativa al documento 12 va osservato che nel verbale di udienza non vi è traccia di questa alterazione che nella prospettazione di parte appellante sarebbe dimostrate dall’abrasione nella parte superiore del tappo che vi era stata incollata sopra .
L’assenza di una contestazione sulla condizione del modello prodotto non consente ora di verificare la fondatezza del rilievo fatto valere in sede di gravame.
L’appello principale e quello incidentale vanno rigettati .
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione fra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
Sull’appello principale proposto da XXX nei confronti di YYY e ZZZ e su quello incidentale proposto da YYY e ZZZ nei confronti di XXX Marco avverso la sentenza nr 1236/2016 del Tribunale di Venezia sezione specializzata in materia di impresa li rigetta entrambi e conferma l’impugnata pronuncia ; compensa fra le parti le spese del grado dando atto che, per effetto dell’odierna decisione sussistono a carico dell’appellante principale e di quelli incidentali i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater DPR 115/02 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato
Venezia 9.7.2018
Il Consigliere est il Presidente
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