L’azione di regresso si è quindi ritenuto spettare pure al condebitore che abbia pagato solo parzialmente il debito solidale, sempre che la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni, e nei limiti di tale eccedenza (v. Cass. , 7/2/1969, n. 409) si riferisce in realtà all’ipotesi “normale” considerata dalla norma, impregiudicata rimanendo tuttavia l’ipotesi del pagamento parziale del debito (v. Cass. ,
In tema di obbligazioni solidali, l’articolo 1299 c.c., comma 1, prevede unicamente l’ipotesi del pagamento dell’intero debito da parte di uno dei condebitori, ma ciò non impedisce di ritenere che l’azione di regresso possa considerarsi esperibile anche nel caso in cui sia stata pagata solo una parte del debito comune in misura superiore alla quota interna del solvens, perché anche in tale caso, come in quello del pagamento dell’intero debito, si ha un depauperamento del solvens ed un correlativo arricchimento dei condebitori, consistente nella parziale liberazione (v. Cass., 29/1/1998, n. 884; Cass., 19/1/1984, n. 459).
L’azione di regresso si è quindi ritenuto spettare pure al condebitore che abbia pagato solo parzialmente il debito solidale, sempre che la somma pagata ecceda la sua quota nei rapporti interni, e nei limiti di tale eccedenza (v. Cass., 19/1/1984, n. 459, e conformemente Cass., 29/1/1998, n. 884. V. altresi’ Cass., 7/12/1998, n. 12366; Cass., 27/1/2009, n. 1955; nonché, da ultimo, Cass., 13/2/2018, n. 3404 e Cass., 27/8/2018, n. 21197).
Nel porsi in rilievo che l’azione di regresso prevista dall’articolo 1299 c.c., differisce invero da quella prevista all’articolo 2055 c.c., per il modo di ripartizione dell’obbligazione nei rapporti interni (giacché mentre nelle obbligazioni nascenti da contratto la ripartizione avviene per quote che si presumono eguali, salvo che non risulti diversamente, in quelle extracontrattuali l’onere che ciascun compartecipe sopporta nei confronti dei suoi coobbligati è commisurato alla gravità della rispettiva colpa ed all’entità delle conseguenze: cfr. Cass., 19/1/1984, n. 459; Cass., 7/2/1975, n. 491; Cass., 7/5/1973, n. 1204; Cass., 16/10/1954, n. 3785); e nell’ammettersi che l’azione di regresso possa invero esperirsi pure in caso di pagamento parziale di debito solidale ex delitto (sempre che la somma pagata ecceda la quota interna del solvens), poiché anche in tal caso si ha depauperamento del solvens con arricchimento dei condebitori, si è osservato che la condizione dell’avvenuto pagamento dell’intero debito di risarcimento per potersi esperire l’azione di regresso (v., con riferimento all’articolo 2055 c.c., Cass., 7/2/1969, n. 409) si riferisce in realtà all’ipotesi “normale” considerata dalla norma, impregiudicata rimanendo tuttavia l’ipotesi del pagamento parziale del debito (v. Cass., 19/1/1984, n. 459).
Corte di Cassazione, Sezione Terza, Ordinanza n. 7279 del 16 marzo 2021
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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