Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania – Composizione Monocratica
Il Giudice, dott., ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 728/2023 pubblicata il 01/09/2023
nella causa n. 10/2013 avente ad oggetto “azione di reintegrazione nel possesso (artt. 703 c.p.c.,1168 e 1169 c.c.)” e vertente tra
XXX (C.F.)ricorrente–
YYY (C.F. )resistente –
nonché ZZZ (C.F.), KKK (C.F.), in qualità di eredi del de cuius JJJ, col ministero/assistenza dell’avv. giusta procura in atti
-resistenti-
Conclusioni
Le parti concludevano come da note scritte depositate per l’udienza del 22.11.2022 tenutasi in trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.01.2013 XXX deduceva di essere proprietario-possessore di un fondo rurale sito in Vallo della Lucania (SA), località “S. Antuono-Valle della Menta”, individuato al fol., alle particelle n. e altre; che da tempo immemorabile egli, e prima di lui i suoi danti causa, accedeva a tale fondo tramite “esistente stradetta larga metri tre insistente sulle parti di vari fondi distinte nel C.T. al fol. 16 con le part.lle usufruendo della servitù prediale costituita con atto per Notar del 14/02/1960”; che da qualche tempo il germano YYY aveva iniziato a molestarlo con diffide verbali tese al rilascio in suo favore del passaggio anzidetto, spogliandolo successivamente del medesimo mediante la chiusura del cancello in ferro con una catena, impendendogli in tal modo l’ingresso e la fruizione dell’immobile situato oltre la chiusura. Chiedeva, pertanto, disporsi l’immediata reintegrazione nel possesso del passaggio sulla stradetta larga metri tre insistente sulle parti di vari fondi distinte nel C.T. di Vallo della Lucania al fol. 16 con le part.lle usufruendo della servitù prediale costituita con atto per Notar del 14.02.1960 n. 7552, per accedere al suo terreno, ordinando al germano YYY di astenersi dall’arrecare molestie, disturbo o altro nocumento e spoglio.
Con memoria depositata in data 24.04.2013 si costituiva in giudizio YYY, il quale deduceva l’infondatezza della domanda, in quanto il ricorrente non era stato ostacolato nel passaggio di cui continuava ad usufruire; il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto nudo proprietario del fondo in questione, su cui JJJ, padre delle parti in causa godeva del diritto di usufrutto; l’inammissibilità della domanda per essere trascorso oltre un anno dall’asserito spoglio. Concludeva, pertanto, per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Il Tribunale, istruita la causa a mezzo di sommari informatori, con ordinanza del 26.04.2014 rigettava il ricorso nei confronti di YYY e, qualificato quale autore materiale dello spoglio JJJ, lo condannava a rimuovere la catena e il lucchetto che chiudevano il cancello apposto sul viale per cui è causa o di consegnare una copia della chiave del lucchetto al ricorrente, così da permettergli di passare, e di astenersi da ogni atto di spoglio o di molestia. Spese compensate.
JJJ proponeva reclamo avverso tale ordinanza. YYY interveniva volontariamente nel procedimento di reclamo. Il Tribunale in composizione collegiale rigettava il reclamo.
Con ricorso ex art. 703, comma 4, c.p.c. XXX introduceva la fase di prosecuzione nel merito del giudizio possessorio, riproponendo tutte le domande e le eccezioni già proposte.
Il giudizio veniva interrotto in data 06.07.2017 per la morte di JJJ e riassunto ad iniziativa di XXX.
Con comparsa del 05.02.2018 si costituivano in giudizio ZZZ e KKK, quali eredi del de cuius JJJ riportandosi alle difese già spiegate. In particolare, deducevano che, a seguito del decesso di JJJ, titolare del diritto di usufrutto sul fondo su cui insiste la stradina oggetto di causa, la proprietà si era consolidata in capo a YYY, già nudo proprietario, con tutte le conseguenze del caso, sia processuali che di merito.
La causa istruita a mezzo di prova testimoniale ed interrogatorio formale, ritenuta matura per la decisione, all’udienza del 22.11. 2022 tenutasi in modalità cartolare, veniva assegnata a sentenza con i termini di legge entro i quali le parti depositavano le relative comparse.
Preliminarmente, deve dichiararsi l’ammissibilità del ricorso, in quanto proposto tempestivamente. Ed invero, come già rilevato dal Tribunale nell’ordinanza resa a chiusura della fase sommaria, dirimente è l’atto di denuncia-querela sporta da YYY nei confronti di XXX ai Carabinieri di Vallo della Lucania in data 11.12.2012 nel quale si legge: “in data 10.12.2012, alle ore 14,00 circa, ci trovavamo in località S. Antuono, Valle della Menta, nell’agro di Vallo della Lucania..ad un tratto è arrivato a bordo di un furgone il sig. XXX, fratello del sottoscritto YYY, il quale senza porre alcuna attenzione alle nostre reti della raccolta delle olive, sospese su pali proprio per consentire il passaggio dei mezzi, le ha agganciate con il suo furgone”. Dalla lettura di tale documento si evince che il ricorrente esercitava il passaggio in questione almeno fino alla fine del 2012, di conseguenza l’azione di reintegrazione, proposta nel corso del 2013, è da considerarsi tempestiva, collocandosi temporalmente entro l’anno dallo spoglio.
Nel merito, la domanda possessoria avanzata dal ricorrente è fondata e, con le precisazioni che seguono, deve essere confermata l’ordinanza emessa nella fase interdittale del giudizio, avendo la successiva fase di merito confermato le risultanze del prodromico giudizio sommario.
Al fine di delimitare il campo di indagine, occorre precisare che l’azione di reintegrazione è diretta a reimmettere nel possesso di un bene colui che sia stato vittima di uno spoglio violento o clandestino. Presupposto dell’azione è il possesso (o la detenzione qualificata) del bene di cui si lamenta lo spoglio, intendendosi per tale quel potere sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà o di altro diritto reale.
Ai fini dell’esperimento dell’azione di reintegrazione di cui all’art 1168 c.c. è sufficiente un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purché avente i caratteri esteriori di un diritto reale (Cass. Sez. 2, sent. n. 1551/2009). Pertanto, in tema di spoglio occorre in primo luogo accertare la sussistenza al momento del denunciato spoglio di una situazione di possesso, e, successivamente, una volta accertata la ricorrenza del possesso, se vi sia stata lesione dello stesso.
Nel caso di specie XXX deduce di essere stato spogliato del diritto di passaggio su una stradina da lui utilizzata da tempo immemorabile per accedere al fondo di sua proprietà. L’esame del materiale probatorio acquisito consente di ritenere fondata la domanda in quanto il ricorrente ha dato prova dei fatti materiali integranti la situazione di cui chiede il ripristino, e dimostrato di aver esercitato il possesso in epoca prossima allo spoglio lamentato. Ed invero, sia gli informatori che, successivamente, i testimoni hanno confermato l’esercizio del diritto di passaggio sulla stradina per cui è causa da parte del ricorrente. In particolare, la teste De Vita Rosaria, escussa all’udienza del 08.02.18 riferiva: “conosco i luoghi di causa perché io passo da sempre da quelle parti ed anche perché possiedo con la mia famiglia d’origine un fondo vicino a quello degli odierni protagonisti del giudizio…XXX è sempre passato dalla strada che si diparte dal cancello predetto e che è collocata dinanzi alla casa del padre e questo fin da bambino. Personalmente l’ho visto passare sia con i mezzi agricoli che a piedi.” Inoltre, è lo stesso resistente, ad ammettere l’esistenza della situazione possessoria in capo a XXX. Ed invero, all’udienza del 27.01.2016 nel corso dell’interrogatorio formale egli confermava l’esercizio del passaggio, ritenendolo però un atto di cortesia nei confronti del fratello. La circostanza, peraltro, viene confermata anche da KKK, fratello delle parti in causa, sentito come informatore nella fase sommaria, il quale così dichiarava: “per volontà di mio padre espressa oralmente a noi tre fratelli, in sede di rogito notarile per la donazione a noi tre fratelli, stabilì che tutti e tre noi fratelli, sua vita natural durante, saremmo potuti passare per la strada insistente sul fondo di YYY. Nostro padre nella donazione ci diede diritto di passaggio per altra via, mentre questa sua volontà fu espressa verbalmente”. Tali dichiarazioni confermano il possesso del passaggio da parte del ricorrente, di cui veniva successivamente spogliato.
Per quanto concerne, invece, l’asserita carenza di legittimazione passiva da parte del resistente lo scrivente magistrato non ritiene condivisibili le conclusioni cui è giunto il Tribunale nella fase interdittale. Ed invero legittimato passivo dell’azione di reintegrazione non è solo l’autore materiale dello spoglio ma anche l’autore morale, ossia il soggetto che ancorché non ne sia il mandante, né lo abbia autorizzato, abbia successivamente utilizzato a proprio vantaggio il risultato dello spoglio (Cass. n. 1222 del 1997; Cass. n. 6785 del 2012), com’è avvenuto nel caso in questione. Lo spoglio e la turbativa, infatti, costituiscono fatti illeciti e determinano la responsabilità individuale dei singoli autori degli stessi, con la conseguenza che nei giudizi possessori e nunciatori, quando il fatto lesivo del possesso sia riferibile a diversi soggetti, l’uno quale esecutore materiale e l’altro quale autore morale, sussiste la legittimazione passiva di entrambi.
Anche sul piano soggettivo non può dubitarsi della configurabilità di uno spoglio, atteso che, per giurisprudenza costante, l’animus spoliandi consiste nella coscienza e volontà di agire contro la volontà espressa o tacita del possessore, senza che occorra dolo o colpa, o, come nel caso di specie, senza che assuma rilevanza l’eventuale convinzione del resistente di esercitare un proprio diritto (Cass. sent. n. 2957/05 ha chiarito che: “è passibile di azione di reintegrazione, ex art. 1168 c.c., colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di un altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene, nel convincimento di operare nell’esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, “l’animus spoliandi in re ipsa” (Cass. civ. sezione 2, ordinanza 28.07.21 n.21613).
Alla luce di ciò la domanda è fondata e meritevole di accoglimento con conseguente condanna di YYY, ZZZ e KKK, questi ultimi nella qualità di eredi di JJJ, a reintegrare XXX nel possesso del passaggio sulla stradetta larga tre metri insistente sulle parti di vari fondi distinte nel C.T. di Vallo della Lucania al fol. 16 con le part.lle, consegnandogli copia delle chiavi del lucchetto apposto al cancello e ad astenersi da ogni ulteriore atto di spoglio o di molestia.
Sulle spese liquidate – in applicazione delle tabelle di cui al D.M. n. 147/2022 – nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché del numero, dell’importanza e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXX, nei confronti di YYY, ZZZ E KKK, questi ultimi in qualità di eredi del de cuius JJJ, assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
– accoglie la domanda e per l’effetto ordina a YYY, ZZZ e KKK di reintegrare XXX nel possesso del passaggio per cui è causa, mediante la consegna allo stesso di una copia della chiave di apertura del lucchetto apposto al cancello;
– condanna YYY, ZZZ e KKK, in solido tra loro, alla refusione in favore di XXX delle spese del presente procedimento, liquidate in € 111,00 per spese ed € 2.500,00 per compensi, oltre CPA e IVA come per legge, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione all’avv. Luigi Cafaro dichiaratosi antistatario. Così deciso in Vallo della Lucania, il 1/9/2023
Il Giudice
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