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Codice Civile
Codice Penale

Azione di responsabilità in fondazioni bancarie

La sentenza analizza la natura giuridica delle fondazioni bancarie e l’applicabilità della prescrizione breve prevista per l’azione sociale di responsabilità nelle società di capitali. La Corte evidenzia l’evoluzione normativa e l’incompatibilità del parametro di diligenza del “buon padre di famiglia” con la complessità gestionale delle fondazioni bancarie, giustificando l’assimilazione ai fini della prescrizione.

Pubblicato il 25 November 2024 in Diritto Societario, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO

DI GENOVA

Sezione specializzata in materia d’impresa riunita in camera di consiglio e così composta Dott. NOME COGNOME Presidente rel. Dott. NOME COGNOME Consigliere Dott. NOME COGNOME Consigliere ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A N._1321_2024_- N._R.G._00000627_2023 DEL_04_11_2024 PUBBLICATA_IL_04_11_2024

nella causa n. 627/2023 R.G. promossa da (COD. FISC:

– elettivamente domiciliata presso il difensore in INDIRIZZO 16121 – rappresentata e difesa dagli Avv.ti NOMECOGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME;

appellante;

nei confronti di (COD. FISC. nato in GENZANO DI COGNOME il 23/02/1951 C.F. (COD. FISC. nato in PALERMO il elettivamente domiciliati presso i difensori in INDIRIZZO 16121 rappresentati e difesi dagli Avv.ti COGNOME;

appellato (COD. FISC.)

nato in elettivamente domiciliato presso il difensore in INDIRIZZO COGNOME NOME INDIRIZZO 10121 TORINO – rappresentato e difeso dagli Avv.ti COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME;

appellato (COD. FISC. elettivamente domiciliata presso il difensore in INDIRIZZO 00198 ROMA rappresentata e difesa dall’Avv. COGNOME NOME appellata (COD. FISC. PER LA POLIZZA/APPENDICE “RAGIONE_SOCIALE” N. IFL0007930 elettivamente domiciliata presso il difensore in INDIRIZZO COGNOME INDIRIZZO – rappresentata e difesa dagli Avv.ti COGNOME NOMECOGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME;

appellata – RAPPRESENTANZA GENERALE PER (COD. FISC. QUALE DELEGATARIA DI POLIZZE NN. IFL0003051.057802 E NUMERO_DOCUMENTO elettivamente domiciliata presso il difensore in INDIRIZZO 16100 rappresentata e difesa dagli Avv.ti COGNOME NOMECOGNOME;

appellata (COGNOME ) (COD. FISC. C.F. C.F. appellata in qualità di erede di (COD. FISC. nato in ualità di erede di (COD. FISC. nata in ALESSANDRIA (AL) il qualità di erede di (COD. FISC. nata in GENOVA (GE) il 23/12/1958 elettivamente domiciliati presso il difensore in COGNOME INDIRIZZO MILANO rappresentati e difesi dagli Avv.ti COGNOME COGNOME NOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME appellati

CONCLUSIONI

Per l’appellante “Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Genova, respinta e disattesa ogni contraria e diversa domanda, ragione, ecce-zione ed istanza, di rito, di merito e istruttoria, in totale riforma della sentenza n. 1159/2023 (Rep. n. 1314/2023) del Tribunale di Genova (Rel. Dott.ssa COGNOME Presidente Dott. COGNOME), pubblicata il 17.5.2023 nell’ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 10781/2019 e notificata il 12.6.2023, e in accogli-mento dei motivi di impugnazione di cui in atti:

nel merito:

1. accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti Sig.ri in relazione ai fatti per cui è causa e, per l’effetto, 2. condannare i convenuti (e, con riferimento al defunto Sig. , i suoi eredi ), in solido tra loro, al risarcimento del danno causato in misura non inferiore ad Euro 141.309.394,00, C.F. C.F. C.F. diversa, maggiore o minore, somma che sarà ritenuta di giustizia.

Il tutto oltre interessi e rivalutazione sulle somme dal dì del dovuto sino al soddisfo;

3. conseguentemente, condannare i Sig.ri quali eredi del defunto Sig. , nonché i Sig.ri , ciascuno per quanto di propria competenza, a restituire alla tutte le somme che quest’ultima ha corrisposto e/o che dovesse ancora corrispondere in esecuzione della sentenza qui impugnata e a rimborsare tutte le spese sostenute e/o che dovrà sostenere (a mero titolo esemplificativo, di spese legali, di imposta di registro, di spese di consulenti tecnici, etc.), oltre interessi e rivalutazione dal pagamento fino al saldo; in via istruttoria:

1. rigettare le richieste istruttorie formulate dai convenuti, in quanto inammissibili per tutte le ragioni illustrate nella terza memoria istruttoria depositata dalla 2. ove l’Ecc.ma Corte d’Appello ritenga di disporre CTU, la insiste nella richiesta di CTU già formulata in primo grado(v.

§ III.1, memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.)

e si permette di sottoporre il seguente possibile quesito (o altro che l’Ecc.ma Corte d’Appello vorrà formulare):

“Esaminati gli atti e le produzioni di causa, tenuto conto delle allegazioni delle parti, acquisiti tutti gli eventuali ulteriori documenti ritenuti utili presso soggetti terzi e/o pubbliche autorità e/o banche dati nel rispetto delle disposizioni di legge, sentiti i CTP e compiuto ogni ulteriore accertamento ritenuto opportuno, previa l’esposizione dei metodi di stima e delle ragioni della scelta del metodo ritenuto più appropriato, il CTU:

a. quanto alla cessione a titolo gratuito dei diritti di opzione relativi al prestito obbligazionario convertibile emesso da Banca e S.p.A. denominato “Banca  4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” (“POC”):

i. dica quanti sono stati i diritti d’opzione relativi al POC ceduti gratuitamente dalla Fon-dazione all e alla Fondazione CRT;

ii. dica quale era il valore economico dei diritti d’opzione relativi al POC alla data della loro cessione gratuita dalla all alla Fondazione CRT;

iii. quantifichi l’entità della perdita patrimoniale subita dalla conseguenza della cessione senza corrispettivo dei diritti d’opzione relativi al POC;

b. quanto all’acquisto delle obbligazioni convertibili oggetto del POC sottoscritte dall’

i. dica quale era il prezzo delle obbligazioni convertibili oggetto del POC al momento della loro emissione (a marzo 2010) e al momento del successivo acquisto da parte della (a giugno 2021);

ii. dica quante sono state le obbligazioni convertibili oggetto del POC, sottoscritte dall e successivamente acquistate dalla ed indichi il prezzo di tale acquisto;

iii. quantifichi l’entità della perdita patrimoniale subita dalla conseguenza del differenziale di prezzo esistente tra il corrispettivo pagato dalla per l’acquisto delle obbligazioni convertibili oggetto del POC e il corrispettivo di emissione delle medesime obbligazioni;

c. quanto all’approvazione delle modifiche al regolamento del POC in relazione alle condizioni di rimborso anticipato del prestito obbligazionario:

i. descriva le modifiche alle condizioni del regolamento del POC approvate dalla

ii. dica quale sarebbe stato il numero di azioni e l’ammontare in denaro che la avrebbe ricevuto da Banca *** ove quest’ultima avesse esercitato l’opzione di rimborso anticipato del POC in base alle condizioni economiche antecedenti la modifica sub (i);

iii. dica quante azioni la ha ricevuto da Banca *** a seguito dell’esercizio da parte di quest’ultima dell’opzione di rimborso anticipato del POC secondo le nuove con-dizioni del prestito obbligazionario successive alla modifica sub (i);

iv. dica quale sia stato il ricavato ottenuto dalla , incrementato dei dividendi, dalle vendite delle azioni di Banca *** ricevute dalla luogo del corrispettivo in denaro per effetto dell’esercizio da parte di Banca *** dell’opzione di rimborso anticipato del POC secondo le nuove condizioni sub (i);

rinunciato per effetto dell’ap-provazione delle modifiche al regolamento POC sub (i) e l’importo, al lordo dei dividendi, che la ha concretamente potuto ricavare dalla vendita delle azioni sub (iv);

d. quanto alla conversione delle azioni di risparmio di Banca  detenute dalla in azioni ordinarie:

i. dica quale era il numero e il valore di borsa delle azioni di risparmio di Banca detenute dalla all’1.12.2011, ossia alla data della loro conversione in azioni ordinarie della medesima banca;

ii. dica quale era il valore di borsa delle azioni ordinarie di Banca  all’1.12.2011;

iii. dica quale è stato l’ammontare del dividendo percepito dalla nell’esercizio 2012 sulle azioni ordinarie di Banca  risultanti dalla conversione sub (i);

iv. dica quale sarebbe stato l’ammontare del dividendo che la avrebbe percepito nell’esercizio 2012 sulle azioni di risparmio ove queste non fossero state convertite in azioni ordinarie;

v. quantifichi l’entità della perdita patrimoniale subita dalla conseguenza (a) della differente quotazione di borsa all’1.12.2012, ossia alla data di conversione, delle azioni di risparmio di Banca  e delle azioni ordinarie della stessa banca e (b) del differenziale tra i dividendi attribuibili a tali categorie di azioni sub (iii) e (iv);

e. quanto all’acquisto azioni Banca *** con finalità trading/stabilizzazione del titolo:

i. ricostruisca le operazioni di vendita e di acquisto delle azioni di Banca *** effettuate dalla nel periodo dal 28.3.2012 e al 19.8.2013;

ii. quantifichi il numero e il controvalore in denaro delle azioni acquistate e vendute dalla nel periodo dal 28.3.2012 e 19.8.2013;

iii. quantifichi l’entità della perdita patrimoniale subita dalla conseguenza della minusvalenza conseguita dalla dovuta alla differenza tra l’importo uti-lizzato dalla per l’acquisito delle azioni nel periodo dal 28.3.2012 e 19.8.2013 e l’importo ricavato dalla loro vendita nel medesimo periodo;

iv. fornisca la stima del rendimento dell’importo impiegato dalla investito nel medesimo periodo in titoli di Stato o in impieghi alternativi dello stesso grado di rischio;

f. riferisca in ogni caso ogni informazione e valutazione che ritenga necessaria o anche solo opportuna al fine di chiarire e illustrare i temi di causa sottoposti alla sua attenzione”.

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, articolare istanze istruttorie e di consulenza tecnica, nonché di modificare e/o integrare le conclusioni.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.

Per gli appellati :

“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso, da pronunziarsi anche in via incidentale, così giudicare:

1. In principalità, rigettare l’appello proposto dalla per l’effetto confermare la sentenza n. 1159/2023 resa dal Tribunale di Genova nell’ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 10781/2019 e pubblicata il 17 maggio 2023, dichiarando inammissibile ogni domanda nei confronti del Cav. e per esso dei signori , quali suoi eredi a seguito di accettazione con beneficio di inventario;

2. In via gradatamente subordinata, in caso di mancata conferma della sentenza n. 1159/2023 resa dal Tribunale di Genova nell’ambito del procedimento iscritto al R.G. n. 10781/2019 e pubblicata il 17 maggio 2023, – dichiarare inammissibile ogni domanda nei confronti del Cav. e per esso dei signori , quali suoi eredi a seguito di accettazione con beneficio di inventario;

– respingersi, nel merito, ogni domanda nei confronti del Cav. e per esso dei signori , quali suoi eredi a seguito di accettazione con beneficio di inventario;

3. In ulteriore subordine, nel denegato caso che la domanda attrice venga accolta, previa ogni declaratoria del caso, – limitare qualsivoglia condanna nei confronti degli esponenti in ragione dell’accettazione dell’eredità del Cav. con beneficio di inventario e di ogni altro limite di legge;

dalle spese di difesa fino alla concorrenza di un quarto del massimale;

dichiararsi tenute la e la ciascuna per la metà, a manlevare il conchiudente sino alla concorrenza di ulteriori 15 milioni e a tenere indenne i conchiudenti dalle spese di difesa nei limiti del quarto della somma assicurata;

condannare gli assicuratori al pagamento delle somme assicurate, ciascuno per quanto da lui dovuto;

4. in ogni caso, condannarsi l’attrice alle spese del primo e secondo grado di giudizio, incluse quelle di cui all’art. 96, ultimo comma, c.p.c.;

condannarsi gli assicuratori alle spese, per la quota di loro pertinenza;

5. in via istruttoria, ordinare ai sensi dell’art. 210 RAGIONE_SOCIALE con sede legale in Modena, INDIRIZZO, p.iva codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Modena (già Banca  SRAGIONE_SOCIALEp.RAGIONE_SOCIALE , con sede legale in INDIRIZZO, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di , e/o all’attrice l’esibizione:

– della transazione conclusa il 21 dicembre 2017 tra e Banca S.p.A.;

– dei verbali della/e adunanza/e del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo della che hanno discusso e approvato la suddetta transazione, con ogni allegato ai verbali medesimi inerente la stessa transazione;

– dei verbali della/e adunanza/e del Consiglio di Amministrazione di Banca *** S.p.A. che hanno discusso e approvato la suddetta transazione, con ogni allegato ai verbali medesimi inerente la stessa transazione;

– di tutta la corrispondenza tra Banca *** S.p.A. e richiamata nella stessa transazione;

– di tutti gli atti (in particolare:

domande di mediazione di con ogni allegato e verbali degli incontri di mediazione), dei procedimenti di mediazione (inclusi i procedimenti di mediazione di cui a p. 640 del Prospetto Aucap 2017 sub ns. doc. 75 fasc. primo grado) il cui oggetto ha trovato composizione con la suddetta transazione;

comunque accogliendo tutte e ciascuna delle istanze istruttorie così come formulate e Per gli appellati :

“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Genova adita, disattesa ogni contraria domanda, ragione o eccezione, per tutti i motivi di cui in narrativa:

in principalità, rigettare, siccome inammissibile e/o infondato l’appello proposto da in impugnativa della sentenza n. 1159/2023 del Tribunale di Genova e, per l’effetto, confermare integralmente la stessa;

in subordine:

in via preliminare, dichiarare improponibile l’azione della appellante per degli appellati dott.ri i diritti risarcitori azionati, ovvero estinti per intervenuta transazione;

nel merito, previa occorrendo ammissione dei capitoli di prova dedotti in primo grado dai conchiudenti in memoria 183/2, rigetto della istanza di CTU avanzata da parte appellante e ordine a carico della stessa di esibizione della transazione da quest’ultima perfezionata con Banca ***, respingere siccome inammissibili e/o infondate tutte le domande azionate dalla appellante;

in subordine, per il caso di accoglimento, anche parziale, delle domande dell’appellante, accertare e dichiarare l’operatività delle polizze di cui in narrativa e, per l’effetto, ordinare alle appellate (in qualità di cessionaria della cedente ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, INDIRIZZO (cap. 20122), (già ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede secondaria e rappresentanza per l’Italia in Milano, INDIRIZZO (cap. CODICE_FISCALE) e incorporante per fusione la , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, INDIRIZZO (cap. 20123), di corrispondere direttamente alla appellante, ex art. 1917, 2° comma, c.c. o, in subordine, a rimborsare agli appellati, dottori , qualsiasi somma che gli stessi fossero eventualmente condannati a corrispondere alla appellante, manlevandoli e li indenni rispetto ad ogni domanda dell’appellante che dovesse trovare accoglimento nei loro confronti;

vinte le spese del presente grado di giudizio.

” Per l’appellato :

“Voglia codesta Ecc.ma Corte d’Appello, disattesa ogni contraria A.

In via principale nei confronti di parte appellante, • rigettare l’appello proposto da in persona suo legale rappresentante pro tempore e per l’effetto confermare integralmente la sentenza n. 1159/2023 del Tribunale di Genova – sez. imprese (Giud. Rel. Dott.ssa NOME COGNOME

Pres. Dott. NOME COGNOME, pubblicata in data 17 maggio 2023, per tutte le ragioni espresse nella presente comparsa e negli atti di causa di primo grado.

B.

In via subordinata, nei confronti di parte appellante, • per la denegata ipotesi in cui codesta Corte d’Appello non dovesse arrestarsi ai profili di intervenuta prescrizione dell’azione di responsabilità oggetto, di causa, respingere in ogni caso integralmente tutte le domande formulate a qualsivoglia titolo dalla , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti del Dott. , perché infondate in fatto e in diritto per le ragioni espresse negli atti di causa.

C.

In via ulteriormente subordinata:

(i) nei confronti di tutti i convenuti che in denegata ipotesi fossero chiamati a rispondere in solido con il Dott. • per la denegata e non creduta ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità concorrente del Dott. e degli altri convenuti, in relazione ad eventuali danni accertati in capo alla , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per i fatti per cui è causa, accertare l’effettivo contributo causale fornito da ciascun convenuto alla produzione di detto danno e di conseguenza l’entità della quota di danno attribuibile a ciascun convenuto; (ii) nei confronti delle Compagnie terze chiamate in causa, • sempre per la denegata e non creduta ipotesi di accertamento di qualsivoglia responsabilità del Dott. , in ogni caso, accertare la piena operatività delle polizze dedotte in giudizio e, per l’effetto, dichiarare tenute e condannare , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, , in persona del suo legale rappresentante pro tempore e la (già in persona del suo legale rappresentante pro tempore a tenere indenne e suo legale rappresentante pro tempore, in proporzione alle quote così ripartite nelle polizze assicurative indicate sub capitolo 10 della comparsa di risposta in primo grado e nei limiti di ciascun massimale di polizza; In ogni caso:

Con il favore delle spese e onorari del presente grado di giudizio, oltre al rimborso di C.P.A. e I.V.A., spese generali nella misura del 15% ex DM 55/2014 e s.m.i.

, come per legge.

” Per l’appellata :

“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione così giudicare:

– In INDIRIZZO

confermare in toto la sentenza del Tribunale di Genova n. 1159/2023 e, conseguentemente, rigettare l’appello promosso dalla in quanto totalmente infondato, per quanto esposto in narrativa.

– In subordine, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza di prime cure in tema di prescrizione dell’azione risarcitoria promossa dalla , accogliere le conclusioni proposte in primo grado dall’esponente Compagnia, di seguito riportate per completezza:

 rigettare la domanda in quanto inammissibile e/o improponibile in quanto la aveva già dichiarato, con manifestazione irreversibile della volontà, di rinunciare alla proposizione della medesima azione verso gli appellati;

• nel merito, rigettare la domanda in quanto inammissibile e, comunque, del tutto infondata in fatto e diritto e non provata, per quanto esposto in narrativa;

• Rigettare la domanda di manleva avanzata dai convenuti a carico dell’esponente Compagnia per tutte le eccezioni di inoperatività – contrattuali e/o ex lege – indicate in narrativa, ovvero per tutte le ulteriori cause di esclusioni di copertura che dovessero emergere in corso di causa;

• rigettare comunque la domanda di manleva nei confronti di coloro, tra i convenuti, che dovessero essere giudicati responsabili di condotte in conflitto di interessi e/o dolose;

• in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle tesi attoree e di rigetto delle eccezioni di inoperatività della polizza qui formulate, escludere dall’eventuale risarcimento del danno tutte quelle voci di danno che fossero già state oggetto di risarcimento in seguito alla transazione con Banca *** con conseguente riduzione del danno in misura pari a tale detrazione;

individuare la specifica quota di responsabilità attribuibile a ciascuno di essi, al fine di determinare il relativo obbligo di copertura a carico della Compagnia, escludendo dalla eventuale condanna coloro che verranno ritenuti esenti da qualsiasi responsabilità.

• Tenere comunque conto, nella liquidazione dei danni a carico dei convenuti, dei limiti di massimale (così come eventualmente eroso) previsti nella polizza.

Con vittoria di spese e di compensi, nonché degli accessori di legge.

In ogni caso con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.

” Per l’appellata – RAPPRESENTANZA GENERALE PER PER LA POLIZZA/APPENDICE “RAGIONE_SOCIALE” N. NUMERO_DOCUMENTO

“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, a conferma della Sentenza di primo grado così giudicare:

nel merito, in via principale – respingere i motivi di impugnazione formulati dalla e respingere le domande tutte svolte nei confronti di uno o più degli Assicurati perché infondate in fatto ed in diritto, nonché sfornite di prova per le ragioni indicate in narrativa e, conseguentemente ed in ogni caso, respingere la domanda di manleva avanzata dagli stessi nei confronti di nel merito, in via subordinata – nella denegata ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande svolte nei confronti degli Assicurati, accertare e dichiarare l’inoperatività delle Polizze per i motivi espressi in narrativa; – nella denegatissima ipotesi di accoglimento, in tutto o in parte, delle domande svolte nei confronti di uno o più degli Assicurati e della domanda di manleva da questi svolta nei confronti di , determinare l’indennizzo eventualmente dovuto esclusivamente in base alla Polizza di Secondo Rischio:

(i) subordinatamente all’accertamento della piena operatività della Polizza di Primo Rischio e della completa erosione del massimale da quest’ultima previsto, pari ad Euro 15.000.000,00;

(ii) comunque entro la quota del 50% del limite massimo di indennizzo della Polizza di Secondo Rischio di Euro 15.000.000,00, sempre che il predetto limite massimo di indennizzo non sia già stato eroso in tutto o in parte a seguito del pagamento di indennizzi per effetto di altri sinistri ricadenti nella stessa annualità di polizza.

Con ogni riserva di merito e istruttoria.

Con vittoria di spese, diritti, competenze, onorari, IVA e CPA oltre rimborso spese generali Con Con Per l’appellata – RAPPRESENTANZA GENERALE PER (COD. FISC. QUALE DELEGATARIA PER LE POLIZZE NN. IFL0003051.057802 E NUMERO_DOCUMENTO:

“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, a conferma della Sentenza di primo grado, così giudicare:

Nel merito, in via principale respingere i motivi di appello formulati dalla e respingere le domande tutte svolte nei confronti del Dott. perché infondate in fatto ed in diritto nonché sfornite di prova per le ragioni (anche preliminari) indicate in narrativa e, per l’effetto, respingere la domanda di manleva proposta dallo stesso nei confronti di Nel merito, in via subordinata -accertare e dichiarare la non operatività della copertura assicurativa di cui alla polizza n. NUMERO_DOCUMENTO (ovvero n. NUMERO_DOCUMENTO) per una o più delle ragioni esposte in narrativa e, per l’effetto, respingere la domanda di manleva proposta dal nei confronti di sulla base delle predette polizze; Nel merito, in via di estremo subordine – previo accertamento della quota di responsabilità imputabile al Dott. accertare e dichiarare l’obbligo indennitario di AIG in base alla polizza n. NUMERO_DOCUMENTOovvero n. NUMERO_DOCUMENTO:

– previa riduzione dell’indennizzo in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose, da determinarsi in via equitativa o comunque facendo ricorso all’equo apprezzamento ex art. 1893 c.c.;

– previa detrazione dello scoperto pari all’1%, con un minimo di Euro 1.000,00 ed un massimo di Euro 10.000,00, previsto per l’attività di sindaco;

– se del disposto di cui all’art. 1910 c.c.;

– nei limiti del massimale pari ad euro 1.033.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, in applicazione anche di quanto disposto dall’art. 14, comma 2, di Polizza;

– con ripartizione dell’indennizzo nella misura del 70% a carico di e del 30% a carico di con esclusione del vincolo di solidarietà tra le due compagnie di assicurazioni;

In ogni caso Con Con Con Per l’appellata :

“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Genova, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così giudicare:

nel merito, in via principale:

respingere l’appello della e confermare la sentenza impugnata;

nel merito, in via subordinata:

nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande di parte appellante, accertare e dichiarare l’inoperatività della Polizza per i motivi di cui in narrativa e, per l’effetto, respingere tutte le domande formulate contro l’esponente nel merito, in via ulteriormente subordinata:

nella duplice denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande contro tutti o taluni i chiamanti in causa e di ritenuta operatività della Polizza, accertare la quota di responsabilità direttamente imputabile a ciascun assicurato contenendo la l’obbligo di manleva di entro tale quota, secondo i termini e le condizioni tutte di Polizza, ivi inclusa la clausola di secondo rischio e il massimale riferibile pro-quota a (Euro 7,5 milioni);

in ogni caso:

competenze e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio integralmente rifuse.

” SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Come da sentenza impugnata:

“ convenuto in giudizio , per l’accertamento della loro responsabilità per violazione di legge e di statuto e per:

– atti di mala gestio dagli stessi posti in essere nel periodo 2009/2012, nell’esercizio delle rispettive cariche di Presidente (COGNOME), Segretario Generale ( ) e membri del Collegio Sindacale ( ), afferenti in particolare a:

a) l’operazione – discussa nei CdA del 19.10.2009 e del 22.02.2010 – di sottoscrizione e successivo acquisto di parte del prestito obbligazionario convertibile (POC) emesso da Banca *** nel 2010;

b) la “messa a disposizione” in data 23.02.2010 – rectius:

la cessione a titolo gratuito – dei diritti di opzione ad “enti strategici” (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE CRT), con perdita di guadagno potenziale compreso tra € 6.129.948,37 ed € 8.196.000; *** di ulteriori 1,6 milioni di euro, pari alla differenza tra il valore nominale delle obbligazioni ed il prezzo pagato;

d) l’approvazione della modifica delle condizioni del prestito convertibile da cui era derivato un danno in capo a di € 35.835.858;

e) la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie – trattata nel CdA del 11.10.2011 -, con conseguente rinuncia al dividendo premiale, da cui era derivata una perdita di € 90.427.043;

f) l’acquisto di azioni *** con finalità di stabilizzazione/trading, operazione dalla quale era derivato un danno di € 4.889.493, pari alla minusvalenza ottenuta, maggiorata del lucro cessante pari al rendimento positivo che si sarebbe potuto ricavare da investimenti alternativi, come i titoli di Stato italiani;

– irregolarità nell’attività gestionale delle erogazioni e dei rimborsi spese – che avevano portato a una perdita di € 361.000 – poste in essere fra il 2008 e il 2013; e ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

L’attrice ha allegato che:

– i convenuti avevano consentito la deliberazione di operazioni dannose, caratterizzate da carenza di attività istruttoria o di informazioni necessarie, implausibilità o inesistenza o non ragionevolezza delle finalità delle operazioni medesime e delle cause giustificatrici delle loro modalità di attuazione, omessa preventiva autorizzazione dell’Autorità di Vigilanza e violazione di norme imperative;

– la era stata gestita in maniera autocratica dall’ex Presidente COGNOME e dall’ex Segretario Generale , con la conclusione di operazioni connotate da illiceità, e irregolarità nell’attività erogativa;

– ai membri del Collegio Sindacale era imputabile una responsabilità per culpa in vigilando, avendo omesso ogni controllo sull’operato del Presidente e del Segretario Generale ed essendosi limitati a prendere atto delle deliberazioni del CdA, senza mai far rilevare il loro dissenso.

Ha quindi chiesto di accertare la responsabilità dei convenuti e di condannarli al risarcimento del danno patrimoniale in misura non inferiore a € 141.309.394,00, maggiorato del lucro cessante da quantificarsi in corso di causa, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale da quantificarsi in corso di causa, il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali.

– ex Presidente della – si è costituito in giudizio e ha – l’azione di responsabilità era improponibile per intervenuta rinuncia in virtù della delibera del Consiglio di indirizzo in data 29.9.2015;

– l’azione di responsabilità era prescritta in forza dell’applicazione analogica alle Fondazioni bancarie del disposto di cui agli artt. 2393 e 2407 c.c.;

– l’azione era comunque preclusa per effetto dell’inerzia della e/o per fatto concludente implicante la soggezione della stessa al divieto di venire contra factum proprium;

– la pretesa creditoria era, almeno parzialmente, estinta per intervenuta transazione tra la e Banca ***, con effetti che si riverberavano nei confronti dei convenuti;

– gli addebiti mossi nei confronti dell’ex Presidente erano infondati e inidonei a ravvisare qualsivoglia profilo di illegittimità o inadempimento nel suo operato, in quanto non erano a lui imputabili le scelte consapevolmente adottate dal CdA della Sulla base di tali allegazioni, ha chiesto di dichiarare inammissibili o – comunque – respingere ogni domanda attorea nei suoi confronti, previa autorizzazione alla chiamata in giudizio delle compagnie assicuratrici – ex Segretario Generale della – si è costituito in giudizio e ha ripreso le medesime argomentazioni di , precisando che: – l’azione di responsabilità si era prescritta anche nei suoi confronti;

– non era chiaro il titolo di responsabilità per cui era stato citato in giudizio;

– le domande attoree erano infondate, in quanto aveva svolto in maniera puntuale e coerente le effettive funzioni demandate al Segretario Generale della , sulla base di quanto previsto dall’art. 27 dello Statuto in allora vigente.

Ha quindi chiesto di dichiarare inammissibili, improcedibili o precluse le domande attoree e, nel merito, di respingerle in quanto infondate in fatto e in diritto.

Inoltre, quale titolare di polizze assicurative, ha chiesto l’autorizzazione a chiamare in causa i terzi , e (ora – la cui citazione in giudizio si fonda sull’asserito culpa in vigilando – si sono costituiti e hanno aderito alle medesime argomentazioni di , con le seguenti precisazioni:

– l’azione di responsabilità era prescritta anche nei confronti dei componenti il Collegio – gli addebiti relativi all’asserita inadeguatezza dell’attività di revisione da parte del Collegio sindacale erano infondati.

In sede di conclusioni, hanno chiesto:

in via preliminare, la declaratoria di improponibilità dell’azione dell’attrice per intervenuta rinuncia, o l’accertamento della prescrizione nei loro confronti dei diritti risarcitori azionati;

nel merito, di respingere le domande attoree in quanto inammissibili e/o infondate.

Inoltre, quali titolari di polizze assicurative, hanno chiesto l’autorizzazione per la chiamata in giudizio di RAGIONE_SOCIALE, e Il giudice ha autorizzato la chiamata in causa dei terzi.

Le varie compagnie di assicurazione – – in proprio e quale impresa delegataria della coassicuratrice (già – si sono costituite in giudizio e hanno aderito alle difese svolte dai convenuti rispetto alla domanda principale avanzata nei confronti di questi ultimi.

Inoltre, hanno chiesto il rigetto delle domande di manleva, eccependo l’inoperatività delle polizze azionate dai convenuti e – in caso di operatività delle stesse – hanno evidenziato la previsione di un massimale.

Dopo la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., il Giudice ha fissato l’udienza del 6.2.2023 per la precisazione delle conclusioni, all’esito della quale ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.

” Con sentenza definitiva n. 1159/2023 del 05.05.2023 pubblicata il 17.05.2023, il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, pronunziandosi nella causa promossa da , nei confronti di NOME COGNOME, così decideva:

“dichiara inammissibili in quanto prescritte tutte le domande proposte da parte attrice nei confronti dei convenuti;

condanna parte attrice al pagamento delle spese di giudizio che liquida in favore di nella somma di € 350.130,30 oltre spese generali ed oneri di legge e nei confronti di ciascuna delle altre parti convenute e terze chiamate nella somma di € 213.430,80 ciascuna oltre spese generali ed oneri di legge.

” Avverso tale decisione, proponeva appello dinanzi a questa Corte Con ordinanza in data 18.10.2023 la Corte dichiarava l’interruzione del processo ex art. 299 c.p.c., rilevato il decesso di una delle parti appellate ( ), intervenuto in data 8/9/2023.

In seguito al deposito di parte appellante, in data 11.12.2023, del ricorso ex art. 303 c.p.c. per la riassunzione del giudizio, il Presidente della Prima sezione civile della Corte d’Appello, visti gli artt. 302 e ss. c.p.c., fissava l’udienza del 17/4/2024 per la prosecuzione del medesimo.

Con comparsa si costituivano , i quali instavano per il rigetto dell’appello.

Con comparsa si costituivano , i quali instavano per il rigetto dell’appello.

Con comparsa si costituiva , il quale instava per il rigetto dell’appello.

Con comparsa si costituiva la quale instava per il rigetto dell’appello.

Con comparsa si costituiva RAGIONE_SOCIALE” N. NUMERO_DOCUMENTO, la quale instava per il rigetto dell’appello.

Con comparsa si costituiva nuovamente in tal caso quale delegataria di per le polizze nn. NUMERO_CARTA e NUMERO_DOCUMENTONUMERO_CARTA,la quale instava per il rigetto dell’appello.

Con comparsa si costituiva NOME COGNOME la quale instava per il rigetto dell’appello.

Con ordinanza del 22.04.2024 il Consigliere Istruttore dichiarava la contumacia di e rinviava all’udienza del 10/7/2024 per rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di cui all’art. 352 comma 1 nn. 1, 2 e 3 c.p.c..

Con successiva ordinanza del 02.05.2024 il Consigliere Istruttore revocava la precedente dichiarazione di contumacia di Infine, le parti mediante note depositate in relazione all’udienza collegiale in data 10/7/2024 fissata per rimessione della causa in decisione e, visto l’art. 352 comma 2

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ad avviso della Corte, l’appello è parzialmente fondato e deve essere accolto, nei limiti infra specificati.

1) PRIMO MOTIVO – ERRONEITÀ DELLA

SENTENZA

PER AVER RITENUTO PRESCRITTA L’AZIONE DELLA FONDAZIONE Parte appellante censura la sentenza impugnata laddove il Tribunale ha accolto l’eccezione di prescrizione dell’azione avanzata da , sostenendo che:

i) è errato l’assunto per cui all’interno della normativa sulle fondazioni di origine bancaria sussisterebbe una “lacuna legislativa”

riguardo alla disciplina applicabile alla prescrizione dell’azione di responsabilità promossa da dette fondazioni nei confronti dei componenti dei propri organi principali (amministratori, sindaci, segretari generali);

ii) è, altresì, erronea l’affermazione del Tribunale per cui detta lacuna debba essere colmata attraverso l’applicazione analogica della disciplina sulla prescrizione quinquennale prevista per i componenti degli organi delle società per azioni;

iii )infatti, la normativa in materia di fondazioni di origine bancaria prevede espressamente all’art.29 del d.lgs. 153/1999 che alle fondazioni si applichino le disposizioni degli artt. 12 e ss. c.c.;

iv) pertanto, in tema di responsabilità degli amministratori delle fondazioni bancarie si dovrà applicare l’art.18 c.c., il quale afferma che, in tal caso, gli amministratori sono responsabili secondo le norme del mandato;

v) in ragione di ciò, l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di fondazioni di cui all’art. 18 c.c., in quanto basata sulle norme del mandato, ha pacificamente natura contrattuale, e di conseguenza il termine di prescrizione applicabile è quello decennale di cui all’art. 2946 c.c.;

vi) è, dunque, evidente l’errore di diritto, compiuto dal Tribunale nella sua decisione nell’applicare agli organi di una fondazione di origine bancaria, come nella presente fattispecie, le norme previste per le società commerciali iscritte nel registro delle imprese e, in particolare, quelle per le società per azioni;

vii) tali norme sono di natura eccezionale e, pertanto, sono insuscettibili di qualsiasi applicazione analogica;

viii) a differenza dell’art. 2946 c.c., sulla prescrizione di durata decennale, che ha carattere generale ed è applicabile in tutti quei casi non derogati dalla legge, l’art. 2949 c.c., e di conseguenza l’art. 2393 c.4. c.c., è una specificazione di natura eccezionale applicabile alle società per azioni, e che dunque ha effetto esclusivamente nei confronti ritenuto che il tipo di attività e i requisiti di professionalità richiesti agli amministratori di una di origine bancaria siano analoghi a quelli degli amministratori di società per azioni, e in virtù di tale collegamento ha deciso di adottare il medesimo parametro di responsabilità in quanto:

a) la non è una società bensì un ente privato senza fini di lucro;

b) gli amministratori della non gestiscono una società commerciale, bensì amministrano un patrimonio che è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari;

c) i requisiti di professionalità e di onorabilità nonché il possesso di appropriate conoscenze tecniche in materie inerenti al settore non mutano la circostanza che la disciplina normativa applicabile agli stessi sia, tramite il rinvio disposto dallo stesso d.lgs. 153/1999, quella della responsabilità del mandatario di cui all’art. 18 c.c.;

d) il rapporto tra la e i suoi amministratori non è un rapporto sociale bensì un rapporto di mandato ex artt. 18 e 1710 c.c.;

xi) il Tribunale ha errato laddove ha ritenuto che la particolare delicatezza delle funzioni svolte, che accomuna gli amministratori di fondazioni bancarie a quelli di società per azioni, costituisca la ragione dell’applicazione analogica e dell’assoggettamento dell’azione di responsabilità verso gli amministratori di s.p.a., incluso il termine di prescrizione breve quinquennale, anche nei confronti degli organi di fondazioni bancarie;

xii) infatti, la ragione giustificatrice della prescrizione breve in materia societaria non è fondata sulla “particolare delicatezza delle funzioni svolte”, poiché essa è da identificare nella volontà del legislatore di favorire la certezza e la stabilità degli atti e dei rapporti relativi all’attività d’impresa e limitare, per quanto possibile, che gli amministratori di società commerciali siano esposti a responsabilità risarcitoria per un periodo eccessivo;

xiii) nel caso di specie, dunque, il termine di prescrizione breve di cui agli artt. 2949 c.c. e 2393 c.c. non può essere esteso agli amministratori delle fondazioni di origine bancaria, visto che per le fondazioni – considerato che non sono società, non esercitano attività d’impresa, non sono iscritte nel registro delle imprese e hanno come unico scopo quello di erogare contributi per progetti socio-economici – non ricorre la ratio che ha indotto il legislatore a prevedere una prescrizione breve per gli amministratori di società commerciali; xiv) l’atto di citazione in primo grado è stato notificato nel 2019, di conseguenza l’azione di responsabilità nei confronti del sig. non è prescritta, in quanto ha cessato dalla carica di Presidente del CdA e del Consiglio di Indirizzo il 30.10.2013, sicché il termine di prescrizione sarebbe maturato nei suoi confronti al più tardi il 30.10.2023;

xv) nei confronti sindaci il termine di prescrizione di dieci anni sarebbe maturato nei loro confronti al più tardi il 3.12.2023, poiché cessati dalla carica di membri del Collegio Sindacale il 3.12.2013;

xvi) qualora ai sindaci non si applicasse la sospensione dei termini di prescrizione ex art. 2941 c. 1 n. 7 c.c. l’azione non sarebbe comunque prescritta, poiché le operazioni contestate in causa sono state tutte deliberate ed eseguite tra il 2010 e 2012, pertanto la prescrizione nei confronti dei sindaci sarebbe comunque maturata tra il 2020 e il 2022; xvii) in data 14.1.2019, in ogni caso, la ha anche inviato a tutti gli odierni appellati le lettere interruttive della prescrizione che gli stessi hanno regolarmente ricevuto tra il 15 e il 18 gennaio 2019.

LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.

I) Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata l’azione di responsabilità viene esercitata in relazione a:

«- atti di mala gestio dagli stessi posti in essere nel periodo 2009/2012, nell’esercizio delle rispettive cariche di Presidente (COGNOME), Segretario Generale ( ) e membri del Collegio Sindacale ( ), afferenti in particolare a:

a) l’operazione – discussa nei CdA del 19.10.2009 e del 22.02.2010 – di sottoscrizione e successivo acquisto di parte del prestito obbligazionario convertibile (POC) emesso da Banca *** nel 2010;

b) la “messa a disposizione” in data 23.02.2010 – rectius:

la cessione a titolo gratuito – dei diritti di opzione ad “enti strategici” (RAGIONE_SOCIALE e Fondazione CRT), con perdita di guadagno potenziale compreso tra € 6.129.948,37 ed € 8.196.000;

c) l’acquisto in data 15.06.2011 dell’intero pacchetto di obbligazioni convertibili sottoscritte dallo IOR (pari a 41.666.667 obbligazioni ***), con perdita a danno di di ulteriori 1,6 milioni di euro, pari alla differenza tra il valore nominale delle obbligazioni ed il prezzo pagato;

d) l’approvazione della modifica delle condizioni del prestito convertibile da cui era derivato un danno in capo a di € 35.835.858;

e) la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie – trattata nel CdA del 11.10.2011 -, con conseguente rinuncia al dividendo premiale, da cui era derivata una perdita di € 90.427.043;

f) l’acquisto di azioni *** con finalità di stabilizzazione/trading, operazione dalla quale lucro cessante pari al rendimento positivo che si sarebbe potuto ricavare da investimenti alternativi, come i titoli di Stato italiani;

– irregolarità nell’attività gestionale delle erogazioni e dei rimborsi spese – che avevano portato a una perdita di € 361.000 – poste in essere fra il 2008 e il 2013» II) Avuto riguardo al quadro normativo, quale risultante in seguito alla riforma introdotta dal decreto legislativo n. 153 del 1999, si deve interpretare la previsione di cui all’art. 29 di tale decreto, secondo la quale “Per quanto non previsto dalla legge di delega e dal presente decreto, alle fondazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codice civile”. III) Si deve quindi verificare se la regola della prescrizione decennale – che si assume valevole per le azioni di responsabilità in materia di fondazioni disciplinate dal codice civile, così come invocata dall’appellante per essere riconducibile al mandato il rapporto di tali fondazioni con gli amministratori ex art. 18 c.c. – sia applicabile all’azione di responsabilità qui esercitata, sull’assunto che le norme in materia di prescrizioni cosiddette “brevi” abbiano carattere di norme eccezionali rispetto alla regola generale della prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., con conseguente divieto di fare ricorso all’analogia ex art. 14 prel.. IV) In proposito, peraltro, si ricorda che, secondo la Giurisprudenza, le regole che prevedono, in varie materie, termini di prescrizione più brevi di quello decennale hanno carattere non di norme eccezionali, ma di norme speciali che disciplinano i rispettivi ambiti in ciascuna di esse individuate, con la conseguenza che, negandosi la loro eccezionalità rispetto alla regola della prescrizione decennale, ritenuta non principio generale, ma regola “sussidiaria” (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 31352 del 04/12/2018, Rv. 651918 – 01; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 32424 del 11/12/2019, Rv. NUMERO_DOCUMENTONUMERO_DOCUMENTO; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 6117 del 04/03/2020, Rv. NUMERO_DOCUMENTO – 01; Cass. Sez. L Sentenza n. 5549/2021 del 18/11/2020- 01/03/2021), non risulta applicabile il citato divieto dell’art. 14 prel..

V) Ne consegue che, con riferimento alla previsione di cui all’art. 29 dlvo 153/1999, secondo la quale “Per quanto non previsto dalla legge di delega e dal presente decreto, alle fondazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codice civile”, appare corretta la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha applicato in via analogica la disciplina speciale sulla prescrizione dettata, in materia di società di capitali, per l’azione sociale di responsabilità con la disciplina della fondazioni bancarie l’applicabilità del paramento di “diligenza del buon padre di famiglia” stabilito dall’art. 1710 c.c. richiamato dall’art. 18 c.c.. VI)

Tale parametro era originariamente richiamato dall’art. 2392 c.c. anche per gli amministratori di società di capitali (Cass. Sez. 1 – , Sentenza n. 15470 del 22/06/2017, Rv. 644464 – 02).

Ai medesimi, peraltro, oggi viene richiesta, in seguito alla novella introdotta dal dlvo 6/2003, la “diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze”.

VII) Giustamente nella sentenza impugnata viene fatto riferimento:

a) al disposto dell’art. 4 lett. g) dlvo 153/1999, che richiede che lo statuto della fondazioni bancarie debba prevedere la “determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le fondazioni, nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera e), di requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro”;

b) al fatto che «l’art. 19.3 dello Statuto di vigente ratione temporis prevedeva che “gli amministratori devono essere in possesso di appropriate conoscenze in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all’attività della.

Devono inoltre avere maturato esperienze operativa nell’ambito della libera professione in campo imprenditoriale o accademico ovvero devono avere espletato funzioni direttive manageriali presso enti pubblici o privati.

” (doc.15 allegato alla II memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. Repetto)» (pag. 18 sentenza impugnata).

VIII) Pertanto, proprio in quanto “La gestione del patrimonio da parte degli amministratori richiede … processi valutativi ed esposizione a rischi tipici di una attività professionale di gestione economica di ampia dimensione ed elevata complessità” (pag. 19 sentenza impugnata), si deve confermare la valutazione del Tribunale secondo cui la diligenza richiesta agli amministratori delle fondazioni non è quella del buon padre di famiglia stabilita per il mandato dall’art. 1710 c.c., ma è assimilabile – per il livello di professionalità richiesto dalle previsioni normative e statutarie – a quella stabilita dall’art. 2392 c.c. per gli amministratori di società di capitali. IX) A fronte dell’affermazione dell’appellante secondo cui “non può sussistere alcuna analogia tra l’attività degli amministratori e dei sindaci della e quella di amministratori e sindaci di società di capitali che giustifichi l’applicazione della norma (eccezionale) dettata in tema di società di capitali” (pag. 20 comparsa conclusionale) e, richiamato espressamente (e per quanto applicabile) nello statuto della con riferimento ai doveri dei sindaci, statuto che, invece, non richiama in alcun modo le norme dettate in tema di prescrizione per le società di capitali” (nota 19 a pag. 20 e 21 comparsa conclusionale), è evidente, invece, che l’assetto organizzativo dettagliatamente disciplinato dall’art. 4 Dlvo 153/1999 differenzia le Fondazioni Bancarie dalle fondazioni previste dal codice civile, la cui disciplina normativa è improntata a lasciare ai privati ampia autonomia anche organizzativa, come emerge dall’art. 16 c.c..

Contrariamente a ciò che sostiene l’appellante, e come meglio sarà specificato infra, particolarmente significativa sotto questo profilo la previsione in se stessa dell’organismo di controllo e ancor più significativa, con riguardo specifico alla appellante, la regola statutaria relativa al collegio sindacale, per il quale vengono richiamate le attribuzioni di cui all’art. 2403 c.c., a conferma ulteriore della particolare configurazione delle fondazioni bancarie X) A giustificare l’analogia tra l’attività degli amministratori e dei sindaci della quella di amministratori e sindaci di società di capitali, si considerino le caratteristiche delle operazioni riguardo alle quali vengono allegati profili di responsabilità, che presuppongono il possesso di specifiche competenze professionali, senz’altro corrispondenti a quelle richieste per gli amministratori di società di capitali. XI) A questo proposito, è vero che, ai sensi dell’art. 2 Dlvo 153/1999, le Fondazioni sono definite “persone giuridiche private, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale”, che “perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto nei rispettivi statuti”.

XII) Tuttavia, secondo l’art. 3 comma 1, le Fondazioni “operano nel rispetto dei principi di economicità di gestione” e, contrariamente a ciò che sostiene l’appellante, “Possono esercitare imprese”, sia pur “solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei settori rilevanti”, mentre, in forza dell’art. 5, “… nell’amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenere una redditività adeguata”.

In altre parole, come nel caso specifico, vi è un ingente patrimonio da amministrare e deve essere amministrato secondo criteri di economicità e redditività, come si ricava anche dall’art. 7:

“Le fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio in modo da ottenerne un’adeguata reddittività assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio.

Al medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo XIII)

Dal complesso delle richiamate disposizioni, si desume che il perseguimento in via esclusiva delle finalità delineate dall’art. 2, in concreto, avviene attraverso l’impiego di risorse derivanti da un’attività di gestione patrimoniale, la quale comprende:

a) la valuta- zione del rischio di investimento del consistente patrimonio amministrato, anche attraverso la diversificazione, in modo da assicurarne una redditività adeguata;

b) l’esercizio di imprese, sia pur “strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei settori rilevanti”;

c) il mantenimento e l’acquisizione di partecipazioni “anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l’esercizio di imprese commerciali”.

XIV) In conclusione, le Fondazioni bancarie sono configurate – anche per mezzo della complessa organizzazione di cui sono normativamente dotate, ben diversa da quella elementare delineata per le fondazioni ordinarie – come enti che perseguono le finalità assegnate dalla legge mediante lo svolgimento di attività assimilabili a quelle proprie di una società di capitali, proprio in quanto sono tenute ad assicurare la redditività del patrimonio amministrato, anche se i proventi di tale attività sono destinati a “scopi di utilità sociale”.

XV) Quindi anche i compiti svolti dagli amministratori e dagli altri organi della nella concreta realizzazione di tale gestione, come ad esempio nello svolgimento delle complesse operazioni per cui è causa, sono assimilabili ai compiti degli amministratori delle società di capitali.

XVI) Ne discende la correttezza della applicazione analogica della norma sulla prescrizione quinquennale prevista dall’art. 2393 c.c., al quale rinviano, per i direttori generali e i sindaci, gli artt. 2393 e 2407 c.c.

Da questo punto di vista, è inconferente il riferimento, fatto dalla difesa della , al termine di prescrizione previsto dall’art. 2949 c.c., laddove nel caso di specie è stato applicato il termine di prescrizione stabilito dalle disposizioni citate.

XVII) Ribadito quanto affermato sopra con riferimento ai Sindaci, non previsti dalle norme in materia di fondazioni di cui al codice civile, e per i quali lo Statuto della richiama le attribuzioni di cui all’art. 2403 c.c. , l’assimilazione del Segretario Generale al direttore generale di società per azioni è pacifica in causa (pag. 20 sentenza impugnata, non oggetto di censura sul punto;

mentre non ha alcun concreto rilevo la generica e immotivata contestazione sul punto della difesa di a pag. 16 della comparsa di costituzione in appello, peraltro contraddetta dalla richiesta della stessa parte di rigetto XVIII) Con riferimento ai Sindaci, il richiamo statutario alle attribuzioni previste dall’art. 2403 c.c. implica l’espressa assimilazione di tale organo di controllo a quello corrispondente previsto per la società per azioni, per il quale, come visto, la disciplina della prescrizione rimanda a quella stabilita dall’art. 2393 c.c.. Non si vede, del resto, come si potrebbe applicare un termine diverso da quello quinquennale stabilito per sindaci di società di capitali a soggetti che siano chiamati a svolgere identiche attribuzioni.

Pervenuti a tale conclusione, non sarebbe coerente, peraltro, fare applicazione analogica della prescrizione quinquennale per i Sindaci, che si imporrebbe in virtù di tale espressa assimilazione, e non invece per gli amministratori, nell’ambito della stessa struttura organizzativa e per i medesimi fatti.

XIX) Per quanto attiene al Segretario Generale , parte appellante si limita in atto di appello a indicare quale termine di decorrenza della prescrizione la data di cessazione dalla carica (1/6/2014), senza sottoporre a specifica censura la motivazione della sentenza impugnata secondo la quale “… nei confronti dello stesso non opera però la sospensione della prescrizione. …

Nel caso del segretario generale , quindi, la prescrizione decorre dai singoli comportamenti dannosi contestati, che si inscrivono nel periodo compreso fra la fine del 2009 e l’inizio del 2012, per quanto riguarda le operazioni contestate, e fra il 2008 e il 2013, con riguardo le erogazioni e la gestione di talune spese di rappresentanza e rimborsi spese.

Anche per la prescrizione è al più tardi spirata alla fine del 2018” (pagg. 20 – 21 sentenza impugnata).

Relativamente a tale statuizione della sentenza impugnata, in assenza di specifica censura, deve ritenersi formato il giudicato.

XX) Avuto riguardo alla decorrenza dei termini di prescrizione individuata nella sentenza impugnata per l’appellato , come stabilito al punto che precede, e per gli altri appellati (“l’amministratore è cessato dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il 30.10.2013:

il termine di prescrizione quinquennale è pertanto maturato nei suoi confronti il 30.10.2018;

i sindaci sono cessati dalla carica di membri del Collegio Sindacale il 3.12.2013:

il termine di prescrizione quinquennale, ove anche sia applicabile nei loro confronti la sospensione operante per l’amministratore, è quindi maturato al più tardi il 3.12.2018” – pag. 20 sentenza impugnata), è dunque corretta e condivisibile la conclusione cui perviene il Tribunale:

“Per tutti la prescrizione non può ritenersi interrotta non ha riguardo alla contestata gestione di talune spese di rappresentanza ed ai rimborsi spese), essendo questa intervenuta a prescrizione già maturata”.

XXI) I termini di decorrenza stabiliti in sentenza, per quanto attiene ai Sindaci , sono confermati nell’atto di appello a pag. 16.

Solo per COGNOME, viene ivi fatto riferimento alla cessazione del medesimo dalla carica di membro del Consiglio di Indirizzo, ma, anche in questo caso, senza sottoporre a specifica censura la motivazione della sentenza impugnata, che ricollegava la decorrenza della prescrizione alla cessazione dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 30/10/2013:

anche su tale aspetto, in difetto di specifica censura, deve ritenersi formato il giudicato.

XXII) Quanto alla questione relativa alla mancanza della autorizzazione governativa prevista dall’art. 25 c.c., di cui alla nota 5 di pag. 12 della comparsa di costituzione in appello della difesa “ ”, per il modo in cui tale questione è stata sollevata è del tutto evidente che è la stessa parte a far rilevare che la questione dovrebbe porsi solo se si ritenesse applicabile integralmente alla Fondazioni Bancarie la disciplina stabilita dal codice civile per le comuni fondazioni e fermo restando che, indipendentemente dalla questione della rilevabilità d’ufficio di tale questione, la stessa non deve essere necessariamente affrontata, in virtù del criterio della ragione più liquida, potendo la causa essere definita con l’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, come avvenuto in primo grado. XXIII) Avuto riguardo al rigetto dell’appello e quindi alla conferma dell’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, non devono essere esaminate le questioni sollevate da parte appellante con riferimento alla posizione degli appellati eredi , con riguardo all’efficacia della loro accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, che verrebbe in rilievo solo in caso di accoglimento delle domande formulate originariamente nei confronti del de cuius.

2) SECONDO MOTIVO – ERRONEITÀ DELLA

SENTENZA

PER SPESE DI LITE IN VIOLAZIONE DI LEGGE –

L’appellante censura la decisione impugnata anche nel capo in cui il Tribunale ha liquidato le spese di giudizio, sostenendo che:

i) nel caso di specie, il Tribunale ha adottato una soluzione del tutto diversa rispetto al prevalente orientamento giurisprudenziale, poiché la sentenza contestata risulta come il primo e unico caso di provvedimento giudiziale che ha ritenuto applicabili agli del Tribunale in merito alla prescrizione dell’azione, avrebbe dovuto essere applicata la compensazione delle spese di lite tra le parti ex art. 92 2° comma c.p.c.;

iii) infatti, la non poteva ragionevolmente prefigurarsi che la propria azione venisse ritenuta prescritta sulla base di un argomento che non era mai stato accolto prima d’ora da alcun organo di merito;

iv) nel caso di specie, inoltre, il Tribunale si è spinto ben oltre l’esigenza di rimborsare le spese di lite ai convenuti e ai terzi chiamati in primo grado ex art. 91 c.p.c., giungendo a una liquidazione abnorme e ingiustamente punitiva nei confronti della (condanna alle spese complessivamente pari ad oltre 2 milioni di euro);

v) sono, in ogni caso, eccessivi gli importi liquidati, in particolare l’aumento delle spese di lite da distrarre a favore del sig. e fondati, secondo il Tribunale, su un “particolare pregio dell’attività difensiva”;

vi) tali importi risultano ingiustificati poiché non è stata svolta alcuna attività istruttoria o comunque, in ragione di ciò, dovevano essere eventualmente applicati i valori minimi del tariffario;

vii) inoltre, il Tribunale ha liquidato il medesimo importo in favore di tutti i convenuti diversi dal Sig. e dei terzi chiamati, senza considerare che alcuni di loro (es. ) neppure hanno depositato tutte le memorie istruttorie previste dal sesto comma dell’art. 183 c.p.c

; viii) infine, per la fase decisionale, il Tribunale ha liquidato l’importo di euro 32.864,00 oltre accessori indiscriminatamente per ciascuno dei convenuti, nonostante la non abbia depositato comparsa conclusionale e la non abbia depositato memorie di replica.

LA CORTE RILEVA QUANTO SEGUE.

I) Secondo la Giurisprudenza:

“In tema di spese legali, la compensazione per “gravi ed eccezionali ragioni”, sancita dall’art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 (“ratione temporis” applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso e che può essere conosciuta dal giudice di legittimità ove il giudice del merito si sia limitato a una enunciazione astratta o, comunque, non puntuale, restando in tal caso violato il precetto di legge e versandosi, se del caso, in presenza di motivazione apparente. Tuttavia, il sindacato della Corte di cassazione non può giungere sino a misurare “gravità ed eccezionalità”, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa o alla giurisprudenza consolidata” (Cass. Sez. 2 – , Sentenza n. 15495 del 16/05/2022, Rv. 664877 – 01).

disciplina normativa, non potendo essere assimilate completamente alle fondazioni previste dal codice civile, in modo tale che la stessa norma di chiusura della riforma (art. 29 Dlvo 153/1999) richiama dette norme “in quanto compatibili”.

III) È chiaro che la valutazione di compatibilità, in assenza di precedenti specifici in punto prescrizione, ha determinato una situazione di obiettiva incertezza del diritto controverso, idonea a giustificare l’integrale compensazione delle spese tra tutte le parti processuali.

IV) Le considerazioni svolte valgono anche per i rapporti tra gli assicurati e le assicurazioni chiamate in manleva, le quali tutte hanno sollevato eccezioni relative alla non operatività della copertura assicurativa solo in via subordinata e quindi solo per il caso di accoglimento delle domande risarcitorie nei confronti dei rispettivi assicurati e chiamanti.

Tanto premesso, ritenutane la parziale fondatezza, l’appello deve essere accolto, entro i limiti sopra specificati.

L’accoglimento parziale dell’appello comporta che si deve procedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 6259 del 18/03/2014, Rv. 629993).

Nel presente caso, essendo già stata disposta, in accoglimento del secondo motivo di appello, la compensazione delle spese per il primo grado, ed essendo invece stato rigettato il primo motivo, con la conseguente conferma della decisione di primo grado in ordine alla domanda attorea, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., si giustifica – per le medesime ragioni esposte in sede di esame del secondo motivo – la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.

La Corte di Appello Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando, 1) in parziale accoglimento dell’appello proposto da collegiale, dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese di giudizio di primo grado, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2) Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Genova, 04/09/2024 Il Presidente estensore Dott. NOME COGNOME

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