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Azione di riduzione in materia di successione testamentaria

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Sulmona, nella persona dei sigg. Giudici, ha pronunciato, all’esito della camera di consiglio del 21 novembre 2018 e previo scambio tra le parti di comparse conclusionali e memorie di replica, la seguente SENTENZA n. 337/2018 pubblicata il 26/11/2018 nel procedimento civile iscritto al n. del […]

Pubblicato il 29 November 2018 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Sulmona, nella persona dei sigg. Giudici,
ha pronunciato, all’esito della camera di consiglio del 21 novembre 2018 e previo scambio tra le parti di comparse conclusionali e memorie di replica, la seguente

SENTENZA n. 337/2018 pubblicata il 26/11/2018

nel procedimento civile iscritto al n. del ruolo generale dell’anno 2016, avente ad oggetto:

usucapione, accertamento della qualità di erede e riduzione per lesione della quota di legittima;

promosso da

XXX (C.F.), rappr.to e difeso dall’avv. per procura in calce all’atto di citazione;

attore

contro

YYY (C.F.), rappr.ta e difesa dall’avv.

per procura in calce alla comparsa di costituzione;

-convenuta-

Conclusioni

Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d’udienza del 4 luglio 2018, da intendersi qui integralmente trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato XXX ha convenuto in giudizio la germana YYY esponendo, in sintesi: a) che è suo interesse ottenere l’accertamento dell’intervenuto acquisto a titolo originario, anche per successione nel possesso esercitato dal di lui genitore **** fin dall’anno 1973, della proprietà di un fabbricato situato a ***, in via ***, censito al N.C.E.U. dello stesso Comune al foglio, part. composto da piano terra con attribuzione del subalterno 2, categoria A/2, classe 3, vani 6,5, rendita € 721,75, nonché dell’annessa corte, adibita ad uso giardino, di pertinenza del medesimo fabbricato, sulla quale insiste un manufatto ad uso autorimessa e delle legnaie, il tutto recintato da un muro in pietra e rete metallica; b) che esso attore ha sempre posseduto e possiede tutt’ora, “da oltre quarant’anni in modo continuato, pubblico e pacifico, succedendo nel possesso qualificato del suo genitore e dante causa ***, che ha acquistato il terreno censito al fg. , part.lla, dell’estensione di metri quadrati settecento, con scrittura privata del 1973 e conseguentemente posseduto fino alla sua morte nel 2005…”; c) che, in particolare, con scrittura privata del 19.8.1973, il di lui genitore acquistò la proprietà del terreno dai sig.ri ***, *** e ***, nonché da *** per il prezzo di lire 150.000,00, successivamente realizzando sul medesimo il fabbricato e i manufatti di cui innanzi; d) che nel 1979 esso attore realizzò, unitamente al padre, un ulteriore piano in elevazione del medesimo fabbricato, in seguito attivandosi per il conseguimento dei necessari titoli abilitativi (anche in sanatoria), ottenendoli nel 2012, unitamente alla germana ***, per essere frattanto intervenuto il decesso del comune dante causa; e) che esso attore ha posseduto l’intero fabbricato e la corte antistante non solo fissandovi, fin dal 1974, la propria residenza (e, in seguito, anche quella della propria famiglia), ma anche realizzando le opere descritte con propria manodopera, nonché sostenendone per intero i relativi costi, unitamente al padre, e seguendo tutte le pratiche necessarie per la sanatoria degli abusi riscontrati; f) che ha provveduto inoltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché al pagamento delle utenze, con il padre fino al 2005, da solo fino al 2010, allorquando, installati i doppi contatori, ha continuato a sostenere le sole spese relative al piano terra; g) che il de cuius *** non solo ha acquistato “formalmente” il terreno a mezzo di scrittura privata, ma l’ha anche posseduto per oltre un ventennio, congiuntamente ad esso attore; h) che il comune dante causa, deceduto il 28.1.2005, ha disposto dei suoi beni mediante testamento pubblico, da una parte istituendo suo erede universale il figlio XXX, dall’altro legando alla figlia YYY la piena proprietà del piano primo e sottotetto, nonché il diritto di passaggio pedonale sulla corte di pertinenza del fabbricato.

1.1. Su queste premesse, XXX ha così testualmente concluso: “1) Accogliersi la domanda perché ammissibile e fondata; 2) Dichiararsi, conseguentemente, acquistata da XXX a titolo originario per maturata usucapione acquisitiva avendo riunito il suo possesso a quello del suo genitore *** la proprietà del terreno e del fabbricato ivi realizzato nell’anno 1973, siti nel Comune di, loc., composti da appezzamento di terreno di mq. 700 circa e fabbricato – piano terra, piano primo e sottotetto, riportati in Catasto Fabbricati al fg. p.lla . 3) Dichiararsi, per l’effetto, che in forza del testamento di *** reso pubblico il 18/05/2011 (atto rep. n. – racc. n. ) registrato ad il 25.05.2011 al n., le quote di proprietà sono quelle stabilite dal de cuius: a XXX, istituito quale erede universale di tutti i beni del cuis, il piano terra del fabbricato posto nel Comune di, distinto nel N.C.E.U. del Comune di al fg. part.lla , sub 2, cat. A/2, classe 3, consistenza 6,5 vani, rendita euro 721,75 e annessa area scoperta di pertinenza; – a YYY il legato con cui il de cuius attribuisce la proprietà del piano primo e del sottotetto del fabbricato distinto al N.C.E.U. del Comune di al fg., part.lla nonché il diritto di passaggio pedonale sulla corte annessa al fabbricato. 4) Ordinarsi la trascrizione dell’emananda sentenza; 5) Emettersi ogni altro provvedimento del caso; 6) Con vittoria di spese solo in caso di opposizione”.

2. Costituendosi in giudizio, YYY ha replicato, nell’ordine: a) di avere diritto ad essere riconosciuta erede – non già semplice legataria – di *** e, conseguentemente, di avere altresì diritto ad essere reintegrata della quota necessaria del compendio ereditario, nella misura di 1/3 del totale; b) che “in tale quota va compresa anche la quota che dell’eredità di *** (recte:) spettava alla attuale concludente (sempre in forza della riserva di legge per i figli, sebbene inopinatamente il sig. *** abbia dichiarato che il proprio coniuge non aveva eredi)”; c) che è infondata la domanda di usucapione avanzata dalla controparte, essendo pacifico che il possesso sugli immobili è stato esercitato, fino al 2005, da ***; d) che, comunque, vi è obiettiva inconciliabilità tra la deduzione di un acquisto a titolo originario ed uno a titolo derivativo (segnatamente, per testamento del padre), senza che sia inoltre ipotizzabile un possesso congiunto di *** e XXX nei confronti della sorella YYY.

2.1. Su tali basi, la convenuta ha quindi così testualmente concluso: “Voglia il Tribunale di Sulmona, contrariis rejectis, dichiarare inammissibili e nel merito rigettare le domande proposte da XXX, nato il a nei confronti di YYY nata il a con atto di citazione 22.12.2015; in accoglimento della domanda riconvenzionale della YYY: 1) dichiarare ed accertare che YYY, per il possesso continuato, esclusivo, pacifico ed ininterrotto da oltre venti anni della porzione di fabbricato in, al piano primo e sottotetto, riportato al catasto al foglio , particella n. , ne è diventata proprietaria esclusiva; 2) dichiarare ed accertare che costei è erede del sig. ***, genitore di essi germani XXX e YYY; 3) dichiarare ed accertare che la YYY ha diritto alla quota necessaria, stabilita per legge, sull’intero patrimonio, mobiliare ed immobiliare, del XXX, da questo esclusa la porzione di fabbricato descritta al precedente paragrafo 1) per la intervenuta usucapione e solo in subordine (e con riserva di gravame) includendola, procedendo, quindi, alla riduzione delle disposizioni testamentarie nella parte nella quale violano la detta quota di riserva; 4) previa ricostruzione e valutazione, da compiersi tramite consulenza tecnica di ufficio, di tutto il patrimonio del ***, ivi comprese le disposizioni rese in vita a favore del figlio XXX, attore nella presente controversia, e con l’esclusione riportata al precedente paragrafo 1), procedere alla divisione del compendio ereditario dopo aver effettuato la riduzione della quale al precedente paragrafo in forza della riserva di legge; 5) dare ogni altra disposizione per la trascrizione del provvedimento; 6) condannare l’attore al pagamento delle spese di causa”.

3. Così radicatosi il contraddittorio e concessi i termini di cui all’art. 183, 6° co. c.p.c., la causa, non necessitando di istruttoria, è stata trattenuta in decisione all’udienza del 4.7.2018, per essere infine decisa come appresso.

******

4. Preliminarmente si dà atto che la causa, in ragione della proposizione di una domanda di riduzione per lesione della quota di legittima, è devoluta alla cognizione del Collegio alla stregua della riserva posta dall’art. 50 bis c.p.c..

5. Ciò chiarito, si osserva come l’attore, pur premettendo, in conclusione della prima memoria ex art. 183, 6° co. c.p.c., di non voler modificare il petitum, di fatto ha invece rideterminato l’ambito oggettivo del giudizio, apparentemente col proposito di opporsi all’accoglimento della domanda di usucapione proposta dalla germana YYY, rassegnando, a precisazione di quelle svolte nell’atto di citazione e sopra testualmente riportate, le seguenti conclusioni: “In via principale – previo accertamento del possesso pacifico, non viziato, pubblico ed ininterrotto, pieno ed esclusivo, per oltre vent’anni, da parte del sig. XXX che ha riunito il suo possesso a quello del proprio genitore, dell’immobile controverso, sito nel Comune di *** in Via, loc., composto da appezzamento di terreno di mq. 700 circa e fabbricato – piano terra, piano primo e sottotetto, riportati in Catasto Fabbricati al fg. p.lla – dichiarare l’acquisto dell’immobile de quo in favore del XXX, ai sensi dell’art. 1158 c.c.; – In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale avanzata dall’attore, dichiararsi che in forza del testamento di *** reso pubblico il 18/05/2011 (atto rep. n. – racc. n. ) registrato ad il 25.05.2011 al n. , le quote di proprietà sono quelle stabilite dal de cuius: a XXX, istituito quale erede universale di tutti i beni del cuis, il piano terra del fabbricato posto nel Comune di alla via , distinto nel N.C.E.U. del Comune di al fg. , part.lla , sub , cat. A/2, classe 3, consistenza 6,5 vani, rendita euro 721,75 e annessa area scoperta di pertinenza; – a YYY il legato con cui il de cuius attribuisce la proprietà del piano primo e del sottotetto del fabbricato distinto al N.C.E.U. del Comune di al fg. , part.lla nonché il diritto di passaggio pedonale sulla corte annessa al fabbricato; – Ordinarsi la trascrizione dell’emananda sentenza; – Emettersi ogni altro provvedimento del caso; – Con vittoria di spese solo in caso di opposizione; quanto alle domande riconvenzionali avanzate dalla controparte con la propria comparsa di costituzione e risposta: – In via preliminare, dichiarare l’improcedibilità delle domande attoree in via riconvenzionale, per non esser stato esperito il procedimento di mediazione demandata non presenziando personalmente la YYY all’incontro tenutosi il 30.01.17; – nel merito e, nella denegata ipotesi di non accoglimento dell’eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale, rigettare la domanda della YYY volta a far dichiarare l’usucapione del piano primo e sottotetto riportato in catasto al foglio p.lla perché infondata in fatto ed in diritto; – In via preliminare e, nella denegata ipotesi di non accoglimento dell’eccezione di improcedibilità della domanda riconvenzionale, rigettare la domanda di accertamento della qualità di erede in capo alla sig.ra YYY e di riduzione per lesione della quota di legittima, ex adverso formulata, perché inammissibile per mancata rinunzia espressa al legato; – nel merito, nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni preliminari di improcedibilità ed inammissibilità della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie nella parte in cui violerebbero la quota di riserva e, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale avanzata dall’attore, rigettare la domanda medesima in quanto il legato ha rispettato pienamente la quota di legittima con l’attribuzione patrimoniale oggetto della disposizione testamentaria; Con ogni più ampia riserva”.

6. Il mutamento di prospettiva, attraverso un semplice raffronto dei due scritti difensivi e delle relative conclusioni, è tuttavia assai rilevante: in estrema sintesi, nell’atto di citazione XXX assume di avere usucapito, succedendo nel possesso del defunto genitore, terreno e sovrastante fabbricato (ancorché circoscrivendo il proprio acquisto, quanto a quest’ultimo, al solo pian terreno – pag. 5, penult. cpv. – poi nondimeno contraddicendo sé stesso al punto 2 delle conclusioni, nel quale ricomprende anche il primo piano e il sottotetto) e chiede, conseguentemente (“per l’effetto”), di accertare e dichiarare che le quote di proprietà sul bene sono quelle stabilite dal de cuius, laddove tale ultima richiesta, ben lungi dall’essere consequenziale alla prima, si pone evidentemente in contrasto con la stessa: non si comprende, infatti, come l’attore possa chiedere, ad un tempo, di accertare il suo acquisto a titolo originario in relazione all’intero fabbricato e di accertare che le quote di proprietà sono quelle stabilite dal de cuius, il quale, legando il piano secondo del fabbricato all’altra figlia, lo aveva evidentemente escluso dalla proprietà di detta porzione dell’immobile.

6.1. Viceversa, con la prima memoria l’attore chiarisce di avere usucapito l’intero fabbricato e il circostante terreno e, solo in subordine (“nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale avanzata…”), chiede accertarsi che le quote di proprietà sono quelle stabilite dal de cuius col testamento, per il resto eccependo l’improcedibilità e, comunque, l’infondatezza nel merito delle domande riconvenzionali formulate dalla controparte.

7. Ciò posto, le deduzioni attoree in merito ad un presunto acquisto a titolo originario sono manifestamente infondate, oltre che tra loro intrinsecamente contraddittorie.

8. Per ragioni di economia processuale, peraltro, appare opportuno muovere dalla situazione potenzialmente più favorevole per XXX, vale a dire quella che gli deriverebbe se fosse accolta la domanda dal medesimo qualificata come “principale” nelle conclusioni della prima memoria ex art. 183, 6° co. c.p.c..

9. Ebbene, è la stessa prospettazione dell’esercizio di un possesso ad usucapionem da parte dell’attore – per giunta unito a quello esercitato dal comune dante causa delle parti – a risultare completamente illogica; e ciò, anzitutto, perché non se ne comprende in alcun modo la necessità, quantomeno in relazione al terreno e al piano terra del fabbricato, dal momento che il comune dante causa *** lo ha istituito erede universale, legando alla figlia YYY il solo piano primo e il diritto di passaggio pedonale sulla corte antistante.

10. Ed invero, provando ad interpretare la domanda attorea possono darsi due alternative spiegazioni: a) o l’attore dubita che l’acquisto del terreno da parte del genitore per effetto di scrittura privata con sottoscrizioni non autenticate sia un valido atto di acquisto della proprietà (a titolo derivativo) nei confronti dei sig.ri ***, ***, *** e *** e, pertanto, preferisce agire giudizialmente per l’accertamento dell’intervenuta acquisizione a titolo originario del terreno sul quale successivamente sono stati realizzati i manufatti; b) oppure egli agisce per conseguire l’accertamento dell’acquisto a titolo originario non nei confronti degli originari danti causa del padre, bensì nei confronti della germana YYY, la quale, altrimenti, dovrebbe essere riconosciuta proprietaria del piano primo e titolare di una servitù di passaggio sulla corte per volontà (espressa per testamento) del comune dante causa.

11. Sennonché, ove si optasse per l’interpretazione sub a), YYY risulterebbe carente di legittimazione passiva, dal momento che l’azione, in tal caso, avrebbe dovuto essere proposta nei confronti degli originari proprietari del bene, ovvero dei loro eredi o aventi causa. Ove, come appare peraltro più coerente con le allegazioni dell’attore, si optasse invece per l’interpretazione sub b), la domanda sarebbe totalmente infondata.

12. È infatti pacifico e documentato (all. 33 in fasc. attore) che *** dispose dei beni nel modo indicato per il tempo in cui avesse cessato di vivere, sicché non si comprende in che modo il figlio XXX possa assumere di avere usucapito quegli stessi beni contro la sorella per averli posseduti dal 1973 fino ad oggi in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto.

13. Intanto, è del tutto insostenibile la tesi per cui XXX è succeduto nel possesso del padre (ai sensi dell’art. 1146, 1° co. c.c.), se a questa deduzione si accompagna quella, con la prima apparentemente inconciliabile, per cui l’attore ha posseduto unitamente al padre nel tratto temporale 1974-2005: se si considera, infatti, che sottintesa alla ricostruzione attorea (ancorché inespressa) dovrebbe logicamente esservi la volontà di togliere effetto all’atto dispositivo compiuto dal de cuius in favore della figlia YYY, il primo avrebbe dovuto semmai dedurre (e provare) di avere posseduto in via esclusiva realizzando in suo favore un acquisto a titolo originario – eventualmente, anche a dispetto del titolo (derivativo) di proprietà del padre – in epoca quantomeno anteriore all’apertura della successione; evenienza, quella esposta, che oltre ad essere del tutto inverosimile in base alla stessa prospettazione attorea, risulta comunque essere stata implicitamente scartata dallo stesso XXX (che, infatti, più volte invoca la prosecuzione del possesso del genitore).

14. Per altro verso, poi, è agevole evidenziare come la successione nel possesso quale conseguenza dell’assunzione della qualità di erede debba essere in radice esclusa – relativamente ai beni fatti oggetto di legato in favore della sorella – proprio in base alle volontà manifestate dal de cuius con il testamento, peraltro giammai messe apertamente in discussione dall’attore. E ciò senza considerare che la stessa insistenza di costui nell’allegare l’esercizio – originariamente congiunto con il padre – di un possesso utile alla usucapione del bene stride con la qualità di (esclusivo) proprietario siccome apparentemente conseguita da *** per effetto della scrittura privata del 19.8.1973, la quale – sia detto per inciso – risulta pure priva della sottoscrizione di alcuni contraenti, e precisamente, di quella di *** e dello stesso de cuius (cfr. all. 7 in fasc. attore).

15. Anche a voler dare credito alla singolare tesi di una situazione di compossesso, poi, sarebbe agevole evidenziarne l’irrilevanza in prospettiva di un acquisto a titolo originario nei riguardi della convenuta, la quale, fino all’apertura della successione, non era ancora titolare, neppure formalmente, di alcun diritto sul piano primo del fabbricato e nulla avrebbe quindi potuto obiettare rispetto alla descritta situazione di fatto, rinvenendo il suo acquisto la sua fonte proprio nel testamento paterno.

16. In linea teorica, di un possesso ad usucapionem nei confronti di YYY potrebbe quindi al più discorrersi soltanto a far tempo dall’apertura della successione paterna (gennaio 2005). Ma poiché esso si sarebbe al più protratto soltanto fino all’anno 2010, allorquando, per stessa ammissione di XXX, la disponibilità del piano primo del fabbricato era stata conseguita in via esclusiva dalla sorella, si tratterebbe comunque di un tempo insufficiente a conseguire un acquisto a titolo originario (giacché pari a 5 anni circa).

17. Quanto precede basta per respingere la domanda attorea e, con essa, anche la domanda riconvenzionale di usucapione proposta da YYY, la quale, a sostegno della stessa, nemmeno ha dedotto i relativi fatti costitutivi. A giudicare, comunque, dal tenore delle difese da costei svolte a pag. 4 della comparsa di risposta (rigo 3 e ss.), non sembra da scartare la tesi che la medesima abbia inteso avvalersi, a sua volta, degli effetti riconnessi alla prosecuzione del possesso del dante causa ai sensi dell’art. 1146 c.c.: se così fosse, tuttavia, anche questa domanda sarebbe inammissibile per carenza di legittimazione passiva di XXX, giacché avrebbe dovuto essere proposta nei confronti degli originari danti causa del de cuius, sempre sull’implicito presupposto della invalidità del contratto con cui quest’ultimo aveva acquistato la proprietà del terreno su cui, in seguito, sono sorti il fabbricato e gli altri manufatti descritti in narrativa.

18. Venendo, quindi, alle restanti domande di YYY, ritiene il Tribunale che, in omaggio al criterio della “ragione più liquida”, possa prescindersi dall’esame dell’eccezione di improcedibilità proposta dall’attore con la prima memoria, essendo quelle domande tutte ugualmente da respingere per le evidenti carenze assertive e probatorie che le contraddistinguono.

19. Queste le ragioni.

20. In primo luogo, la convenuta – dichiaratasi fin dalla comparsa di costituzione erede del defunto *** – nulla deduce in merito alle ragioni per le quali detta qualità dovrebbe esserle attribuita, pur a fronte di un testamento con il quale il de cuius, peraltro dinanzi a un notaio, l’aveva designata quale legataria. Né, del resto, la convenuta stessa ha minimamente contestato l’affermazione che l’attore ha fatto nella prima memoria a proposito della sussunzione dell’attribuzione fattale dal de cuius nello schema del legato in sostituzione di legittima.

21. È possibile, peraltro, che la convenuta, dichiarandosi erede, intendesse attribuire alla disposizione in discorso il significato di una institutio ex re certa, consistendo la stessa nell’attribuzione di una quota del patrimonio del de cuius unitariamente considerato e derivandone, quindi, il suo diritto a succedergli a titolo universale, non già a titolo particolare (Cass., Sez. 2, Sent. 4.2.1999, n. 974; Cass., sez. 2, Sent. 25.10.2013, n. 24163): ove così fosse, però, sarebbe stato onere della YYY allegarlo e provarlo, tanto più che si tratterebbe di circostanza apparentemente contrastante col tenore letterale del testamento (cfr., di nuovo, pag. 4 dell’all. 33 in fasc. attore).

22. Deve pertanto concludersi, in difetto di prova del contrario, che il de cuius abbia inteso istituire quale unico erede universale il figlio XXX, nel contempo legando la proprietà della porzione di fabbricato e la servitù di passaggio alla figlia YYY, a tale convincimento potendosi pervenire: a) sulla base della considerazione per cui il testatore ha chiaramente distinto – anche sul piano schiettamente lessicale – la posizione del primo da quella della seconda; b) sulla base dell’ulteriore constatazione che il de cuius ha scelto di disporre delle proprie sostanze per testamento pubblico e che, assai verosimilmente, il notaio ha sollecitato l’attenzione del disponente sul diverso significato che la legge riannette alle attribuzioni a titolo di legato rispetto alle disposizioni effettuate in favore dei soggetti istituiti eredi universali.

23. Ciò chiarito, non è invece rilevante stabilire se il legato dovesse o meno intendersi effettuato – come peraltro dedotto dall’attore e non tempestivamente contestato dalla convenuta – in sostituzione di legittima.

24. La reiezione della domanda di riduzione per lesione proposta da YYY, infatti, discenderebbe comunque direttamente da una piana applicazione del consolidato principio di diritto per cui “in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l’azione di riduzione ha l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria nonché quello della quota di legittima violata dal testatore. A tal fine, ha l’onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l’uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius”, ovvero, naturalmente, delle disposizioni testamentarie cui è in concreto ascrivibile la lesione (Cass., Sez. 2, Sent. 14.10.2016, n. 20830; Cass., Sez. 2, Sent. 30.6.2011, n. 14473; Cass., Sez. 2, Sent. 12.9.2002, n. 13310).

25. La convenuta, infatti, ha completamente omesso, tra l’altro, di individuare il valore della massa ereditaria e quello della quota di legittima, nonché i limiti in cui è stata lesa la sua quota di riserva, mentre difficilmente scrutinabile appare la deduzione per cui nella quota da reintegrare dovrebbe ricomprendersi anche “la quota che dell’eredità di *** spettava alla attuale concludente”, ove si consideri che nulla è stato nemmeno dedotto, se non in merito alla consistenza del patrimonio di quest’ultima, quantomeno in relazione ai suoi rapporti con le parti del presente giudizio e alla data del decesso, del tutto tardivi e ininfluenti risultando, per altro verso, i chiarimenti forniti (peraltro dall’attore) con la memoria di replica.

26. Deriva da quanto sopra anche la superfluità di ogni ulteriore esame in merito alla domanda di scioglimento della comunione, così come proposta dalla stessa YYY.

Una volta respinte tutte le altre domande, infatti, non v’è luogo per ulteriori operazioni divisionali, né del resto risulta che l’asse ereditario di *** fosse composto da beni ulteriori e diversi rispetto a quelli di cui costui aveva puntualmente disposto col testamento, nulla avendo le parti nemmeno dedotto sul punto (Cass., Sez. 2, Sent. 14.7.2011, n. 15501).

27. Conclusivamente, può invece trovare accoglimento la domanda proposta da XXX

in via subordinata, tesa all’accertamento della volontà, espressa dal de cuius, di attribuire: a) a XXX il piano terra del fabbricato posto nel Comune di, distinto nel N.C.E.U. del Comune di al fg., part.lla, sub 2, cat. A/2, classe 3, consistenza 6,5 vani, rendita euro 721,75 e annessa area scoperta di pertinenza; b) a YYY la proprietà del piano primo e del sottotetto del fabbricato distinto al N.C.E.U. del Comune di al fg., part.lla nonché il diritto di passaggio pedonale sulla corte annessa al fabbricato.

28. E, del resto, trattasi di esito scontato, posto che il Collegio non fa altro che prendere atto del contenuto del negozio di ultime volontà del de cuius, nulla potendo invece statuire, ad esempio, in ordine al titolo di proprietà di costui sui beni oggetto di causa, non essendo l’accertamento della validità del suo atto di acquisto della proprietà oggetto di valutazione in questa sede, né essendo qui predicabile l’avvenuto acquisto per usucapione di quei beni, in assenza dei soggetti che avrebbero avuto diritto a contraddire, come più volte rimarcato in motivazione.

29. Ne deriva che, nella specie, senz’altro ricorre una situazione di soccombenza reciproca, la quale giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

p.t.m.

Il Tribunale di Sulmona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1/16 R.G., ogni altra domanda, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: – respinge le rispettive domande di usucapione e la domanda di riduzione per lesione come proposta da YYY, previo accertamento della sua qualità di erede universale, anziché di legataria, di ***, deceduto a il 29.1.2005;

– accerta e dichiara che il de cuius, con testamento in data 29.6.2001, reso pubblico il (atto rep. n. – racc. n.) e registrato ad il, ha disposto del proprio patrimonio, tra l’altro, nel senso di attribuire: a) a XXX, istituito con lo stesso atto suo erede universale, il piano terra del fabbricato situato nel Comune di, distinto nel N.C.E.U. del Comune di al fg. , part.lla , sub 2, cat. A/2, classe 3, consistenza 6,5 vani, rendita euro 721,75 e annessa area scoperta di pertinenza; b) a YYY, designata quale legataria, la proprietà del piano primo e del sottotetto del fabbricato distinto al N.C.E.U. del Comune di al fg. , part.lla , nonché il diritto di passaggio pedonale sulla corte annessa al medesimo fabbricato.

Spese compensate.

Così deciso a Sulmona, nella camera di consiglio del 21 novembre 2018.

Il Giudice estensore

Il Presidente

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