REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
**** Il Tribunale di Trento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa NOME COGNOME all’esito della discussione ai sensi dell’art. 429 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._896_2024_- N._R.G._00002390_2017 DEL_02_10_2024 PUBBLICATA_IL_02_10_2024
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2390/2017 RGAC pendente TRA (C.F. dall’ elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Cles, in INDIRIZZO giusta procura allegata in atti – Ricorrente – NEI CONFRONTI DI (C.F. dall’Avv. COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio, sito in Roma, in INDIRIZZO giusta procura rilasciata in favore del nuovo difensore in data 31.01.2024, allegata in atti – Resistente – ****
OGGETTO: azione di rilascio del fondo concesso in godimento a titolo gratuito.
C.F. C.F. Causa decisa all’esito dell’udienza del 2 Ottobre 2024 e della discussione orale, per come disposto dall’art. 429 c.p.c.
Conclusioni delle parti:
come da verbale dell’udienza odierna e dai precedenti atti di causa, nonché da note conclusive autorizzate.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con apposito ricorso ha dedotto:
a) che, con contratto di concedevano in comod i terreni di cui alle pp.ff. 3925, 3926, 3927, 3928, 3935/2 coltivate a frutteto e pp.ff. 3938/2, 4132, /1, 4959/2, 4960/1, 4960/2, 4981/3, 4987, 5039/2, 5043, 5130, 5131/2, 5132/1, 5132/2, 5133/1 e 5133/2 coltivati a vigneto con scadenza il 10 Novem b) che, nel 2011, il terreno coltivato a frutteto veniva concesso in affitto da che ne iniziò la coltivazione;
c) che, nel 2015, intervenne fra una transazione in esito alla quale ella disponibilità del proprietario d) che, in data 25 Marzo 2015, decedeva dopo aver disposto del proprio pat testamento pubblico di data 13 Marzo 2015, “istituendo eredi universali la moglie e le figlie nelle quote che risulteranno in base al rapporto tra il che provvedo in appresso ad attribuire agli stessi a titolo di divisione e il valore dell’intero patrimonio” ,con usufrutto in favore della moglie, e) che, il notaio provvedeva alla successione e alla richiesta del certificato di eredità parziale nell’interesse di e di che veniva inta la ri proprietaria delle pp.ff. 3935/2, 3938/2, 4132 e 4133, 5130, 5131/2, 5132/1, 5132/2, 5133/1 e 5133/2 CC ed usufruttuaria delle altre pp.ff. oggetto del contratto di comodato;
f) che, invece, promuoveva giudizio, chiedendo al Tribunale di Trento di accertare la falsità del testamento pubblico di data 13 Marzo 2015, dichiarando l’attrice erede legittima del padre per la quota a lei spettante ex lege;
g) che, nel giudizio si costituivano le coeredi contestando le e so h) che, con lettera dd 27.02.2017, inviava la disdetta dal contratto di scadenza del 10 Novembre 2018;
i) che, dal 2015 il terreno pp.ff. 3925, 3926, 3927, 3928, 3929, 3935/2 coltivato a frutteto è incolto anche in seguit nto della che ha intimato il taglio dei meli quale misura di lo a proliferazione della malattia degli scopazzi del melo;
l) che, il comodante può immediatamente agire in giudizio, per l’accertamento della cessazione del rapporto ad una data certa e per la condanna del comodatario al rilascio, senza dovere previamente attendere, ai fini della proponibilità della domanda, la scadenza prevista nel contratto;
m) che, all’esito della sospensione disposta dal Giudice ai sensi dell’art. 295 c.p.c., il processo è stato riassunto a seguito della pronuncia della sentenza n. 66 del 2023, della Corte d’Appello di Trento che ha rigettato la querela di falso ed è passata in giudicato in virtù di attestazione rilasciata dalla Cancelleria del 22 Dicembre 2023;
n) che, i terreni sono ancora occupati da in virtù di un titolo nelle more scaduto.
Sulla scorta di tali assunti, la parte ricorrente ha chiesto il rilascio dei terreni sopra indicati, con vittoria di spese e competenze di lite.
2.
Si è costituita ritualmente in giudizio la parte resistente, la quale, nella memoria di costituzione del 25 Settembre 2017, ha eccepito:
a) che, la competenza a conoscere della presente controversia si radica in capo alla Sezione Specializzata Agraria, essendo oggetto del contratto di comodato dei fondi rustici concessi in godimento alla figlia al fine di avviare un’azienda agricola;
b) che, la mediazione è nulla poiché non risulta essere stata promossa innanzi all’organismo competente, previsto dalla legge;
c) che, il tentativo di mediazione doveva essere esperito innanzi all’ competente per territorio ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2011;
d) che, il presente procedimento era improcedibile in ragione della pendenza di giudizio di querela di falso avente ad oggetto il testamento olografo redatto da e che si impugnano con querela anche i cui al verbale di accordo del 24 Febbraio 2015 e il contratto di affitto agrario stipulato in precedenza;
e) che, a seguito della riassunzione, la parte resistente depositava una nuova memoria costitutiva, affidando il mandato difensivo a diverso procuratore;
f) che, in siffatta memoria, la resistente ha eccepito la tardività dell’atto di riassunzione, depositato in data 3 Gennaio 2024, poiché ai sensi dell’art. 297 c.p.c. il ricorso per la riassunzione del giudizio sospeso, avrebbe dovuto essere proposto nel termine perentorio di tre mesi “dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all’articolo 295”;
g) che, la sentenza n. 66/2023 del 27.07.2023 della Corte di Appello di Trento – che ha definito il procedimento che aveva condotto alla sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c. – è stata notificata, ai fini della decorrenza del termine breve d’impugnazione, dall’Avv. NOME COGNOME all’Avv. NOME COGNOME quale difensore domiciliatario, con p.e.c. del 30.08.2023 e risulta, pertanto, passata in giudicato in data 29.09.2023;
h) che, di conseguenza, il termine ultimo per proporre la riassunzione del presente procedimento, era quello del 29.12.2023, mentre il ricorso è stato depositato in data 03.01.2024, pertanto deve ritenersi tardivo inammissibile, con ogni conseguenza di legge in ordine alla estinzione del presente giudizio;
i) che, sono state ribadite le eccezioni preliminari di incompetenza del Tribunale in composizione monocratica e di irritualità del tentativo di mediazione.
Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate, previa declaratoria di tardività del ricorso in riassunzione:
“In rito, che venga accertata l’incompetenza per materia del Giudice adito in favore della Sezione Specializzata Agraria;
l’incompetenza per materia e territorio dell’organismo di mediazione adito.
Nel merito, che vengano rigettate le domande spiegate da parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e diritto”.
3. All’udienza del 7 Maggio 2024, fissata a seguito della riassunzione del giudizio su richiesta della ricorrente, le parti hanno insistito nelle rispettive istanze per come risultanti in atti e hanno domandato vicendevolmente la condanna per responsabilità processuale aggravata e questo Giudice si è riservato.
Con ordinanza a scioglimento di riserva del 26 Maggio 2024, questo Giudicante ha ritenuto le eccezioni preliminari sollevate dalla parte resistente decidibili unitamente al merito ed ha rinviato all’udienza del 2 Ottobre 2024, ore di rito, per la discussione, concedendo termine per il deposito di note conclusive sino a venti giorni prima, essendo la causa matura per la decisione in ragione della documentazione prodotta dalle parti.
Nelle note conclusive versate in telematico la parte ricorrente ha ribadito la tempestività del ricorso in riassunzione e ha insistito nella domanda di rilascio del fondo, con vittoria di spese e competenze di lite.
Nelle note conclusive autorizzate la parte resistente ha evidenziato che il procedimento amministrativo per mancata coltivazione del fondo, avviato su segnalazione della ricorrente nei confronti della resistente è stato archiviato.
4.
Ciò posto, la domanda è fondata e, come tale, risulta meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
4.1.
Giova preliminarmente considerare che si presenta priva di pregio l’eccezione sollevata dalla parte resistente circa la tardività della proposizione del ricorso per riassunzione.
Invero, risulta agli atti ed emerge dalle articolazioni difensive delle parti che la sentenza n. 66 pronunciata dalla Corte d’Appello di Trento e pubblicata il 27 Luglio 2023 è stata notificata alla resistente, presso l’indirizzo pec del precedente difensore, in data 30 Agosto 2024.
Occorre considerare che il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325, c. 2, c.p.c. è di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza e che, pertanto, la parte che aveva interesse poteva proporre il rimedio impugnatorio sino alla data del 30 Ottobre 2023, tenuto conto della sospensione feriale dei termini.
Non risulta che la sentenza di secondo grado sia stata impugnata dalle parti, tanto che è stata allegata in atti l’attestazione del relativo passaggio in giudicato in data 22 Dicembre 2023.
Di tal guisa, il termine di tre mesi previsto dall’art. 297, c. 1, c.p.c. decorreva dalla data del 30 Ottobre 2023 e scadeva il 30 Gennaio 2024.
Per tali motivi, il ricorso in riassunzione è stato ritualmente tempestivamente proposto, con conseguente infondatezza dell’eccezione preliminare di rito sollevata sul punto dalla parte resistente.
Ad analoga conclusione si perviene con riguardo all’ulteriore eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente in ordine all’incompetenza del Giudice adito per essere competente la Sezione Specializzata Agraria.
Come ha ribadito la giurisprudenza di legittimità “è di competenza del giudice ordinario e non della sezione specializzata agraria la controversia instaurata per il rilascio di un fondo rustico concesso in comodato, poiché il comodato non può essere qualificato come contratto agrario, anche se ha ad oggetto un fondo rustico, essendo inidoneo per la sua natura essenzialmente precaria a realizzare la funzione tipica dei contratti agrari di consentire con carattere di stabilità la costituzione di una impresa agraria su fondi altrui” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 11635 del 1997).
L’assunto ermeneutico è stato ribadito di recente dalla Corte di Cassazione, in altra pronuncia in cui ha precisato che deve escludersi la devoluzione al giudice delle sezioni specializzate agrarie di una causa in cui venga avanzata richiesta di restituzione di un predio concesso in comodato, trattandosi di domanda che pacificamente esula dalla competenza della sezione specializzata, la quale si radica ove la controversia implichi l’applicazione degli artt. 1628, 1654, 2135 e 2187 c.c. e della speciale normativa in materia di contratti agrari (cfr. Cass. Civ., sent. n. 3438 del 2022).
Non occorre, poi, rimettere alle Sezioni specializzate la questione inerente alla qualificazione giuridica del contratto, laddove emerga sulla base delle deduzioni delle parti e senza necessità di attività istruttoria che la materia del contendere è diversa da quella devoluta alla cognizione del giudice specializzato (cfr. Cass. Civ., sent. n. 3281 del 1997).
Ipotesi, quest’ultima, ricorrente nel caso di specie, in cui emerge per tabulas che l’azione si fonda su di un contratto di comodato gratuito di un bene fruttifero e a termine, esulante dal novero dei contratti agrari disciplinati dalla legge n. 203 del 1982 e s.m.i.
Per tali ragioni, risulta priva di fondamento l’eccezione inerente all’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione innanzi all’organo competente, non trovando applicazione al caso di specie la normativa invocata dalla parte resistente.
4.2.
Ciò posto e venendo al merito della controversia, preme considerare che la vicenda pendente è attratta nell’alveo applicativo delle norme sul comodato di cui agli artt. 1803 e ss. c.c. In tali ipotesi, il comodante può avvalersi, per conseguire il rilascio del bene dato in comodato, sia dell’azione di rivendica, che dell’azione contrattuale, ma, non essendo facoltà del giudice mutare ex officio il titolo della pretesa, la controversia va decisa con esclusivo riferimento al titolo dedotto dall’interessato;
in caso di azione contrattuale, l’attore ha l’onere di provare non la proprietà del bene, ma l’esistenza del contratto di comodato.
Orbene, la parte che agisce in giudizio per ottenere la restituzione, la quale deduca che un immobile è stato concesso in godimento in forza di un contratto, ha l’onere di provare la fonte del proprio diritto e la successiva estinzione del rapporto obbligatorio e, quindi, il venir meno del titolo legittimante l’ulteriore godimento della cosa da parte del resistente (cfr. Cass. Civ., sent. n. 20371 del 2013).
Infatti, chiunque abbia la disponibilità di fatto di una cosa, in base ad un titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederla in comodato e, in conseguenza, risulta legittimato richiederne restituzione, allorché il rapporto venga a cessare.
Pertanto, il comodante che agisce per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario non deve provare il diritto di proprietà, avendo soltanto l’onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, mentre spetta alla controparte dimostrare di possedere in virtù di un titolo diverso per il suo godimento.
La scadenza del termine convenuto per il comodato ne determina l’estinzione ed il conseguente obbligo contrattuale di restituzione del bene ricevuto, il cui inadempimento è idoneo a produrre un danno nel patrimonio del comodante, danno che il comodatario deve risarcire, ove non provi che l’inadempimento è stato determinato da causa a lui non imputabile.
Nella vicenda pendente, la parte ricorrente ha correttamente sufficientemente assolto l’onere probatorio su di essa gravante, allegando il titolo negoziale posto alla base dell’azione di restituzione ossia il contratto di comodato gratuito concluso con il 1° Aprile 2009, avente ad oggetto i fo p.ff. 3925, 3926, 3927, 3928, 3929, 3935/2 coltivate a frutteto e pp.ff. 3938/2, 4132, 4133, 4959/1, 4959/2, 4960/1, 4960/2, 4981/3, 4987, 5039/2, 5043, 5130, 5131/2, 5132/1, 5132/2, 5133/1 e 5133/2 CC Non emergono elementi o non sono stat ate contestazioni precipue in merito alla consegna di tali fondi da parte della resistente, la quale non ha dimostrato di possedere i terreni in virtù di un titolo diverso.
La parte resistente non ha allegato né provato il sussistere di fatti negativi dell’altrui pretesa od ostativi al rilascio degli immobili.
Giova considerare che il contratto di comodato concluso tra le parti aveva una durata pari a dieci anni con decorrenza dal 1° Aprile 2009 e scadenza il 10 Novembre 2018, con rinnovo automatico, salva disdetta di una delle parti.
La parte ricorrente ha dato prova di aver inviato la disdetta alla controparte con raccomandata con avviso di ricevimento di data 27 Febbraio 2017.
Il contratto è scaduto nelle more del presente giudizio.
La scadenza del termine convenuto per il comodato ne determina l’estinzione ed il conseguente obbligo contrattuale di restituzione del bene ricevuto (cfr. Cass. Civ., sent. n. 7539 del 2003).
Preme evidenziare che l’obbligo di restituire la res data in comodato sorge a carico del comodatario fin dalla conclusione del contratto, ma diviene esigibile solamente dopo la scadenza del termine o l’esaurimento dell’uso convenuto.
Invero, nel comodato a termine, la scadenza dello stesso determina l’automatica costituzione in mora del comodatario.
Per tali motivi, lo scadere del contratto e la manifestazione per iscritto della volontà del comodante di non voler rinnovare il vincolo negoziale determinano l’estinzione del rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti e fanno sorgere in capo al comodatario l’obbligo di restituzione dei beni oggetto di detenzione.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono la domanda del ricorrente deve essere, pertanto, accolta, con conseguente condanna della parte resistente alla restituzione dei fondi oggetto di comodato gratuito ed assorbimento di ogni ulteriore richiesta o questione.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come mod.
dal D.M. n. 147 del 2022, nella somma complessiva di Euro 1.826,00, di cui Euro 425,00 per la fase di studio; Euro 425,00 per la fase introduttiva; Euro 851,00 per quella decisionale ed Euro 125,00 per esborsi, avuto riguardo alle controversie di importo compreso tra gli Euro 1.101,00 e gli Euro 5.200,00, nei valori medi, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Non si reputano sussistenti i presupposti per procedere alla condanna della parte soccombente ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe così provvede:
1) accoglie la domanda proposta dalla parte ricorrente secondo quanto esposto in narrativa e, per l’effetto, ordina alla parte resistente il rilascio dei beni di cui alle pp.ff. 3925, 3926, 3927, 3928, 3929, 3935/2 coltivate a frutteto e pp.ff. 3938/2, 4132, 4133, 4959/1, 4959/2, 4960/1, 4960/2, 4981/3, 4987, 5039/2, 5043, 5130, 5131/2, 5132/1, 5132/2, 5133/1 e 5133/2 CC favore della ricorrente;
2) condanna la parte resistente alla rifusione, in favore della parte ricorrente, delle spese e degli onorari di lite che si liquidano in complessivi Euro 1.826,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, Iva e CPA, come per legge, se dovuti;
3) rigetta la domanda di condanna della parte resistente ai sensi dell’art. 96 c.p.c. Così deciso in Trento, il 2 Ottobre 2024.
Depositata il 2 Ottobre 2024.
Il Giudice Dr.ssa NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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