REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA CIVILE
in persona della dr., in funzione di giudice unico, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA n. 7935/2022 pubblicata il 20/05/2022
nella causa civile di primo grado iscritta al numero n. 57297 del ruolo generale degli affari contenziosi dell’anno 2019, e vertente
TRA
XXX Ass.ni S.p.A., in persona del l.r.p.t.
rappresentata e difesa dall’Avv.
PARTE ATTRICE
E
YYY elettivamente domiciliato in
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: azione di regresso
Conclusioni: come da verbale del 10.02.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, XXX Ass.ni S.p.A., nella qualità di compagnia designata alla gestione del Fondo di Garanzia Vittime della Strada per la regione Lazio, deduceva:
– di aver assunto la gestione del sinistro , avvenuto in data 20.11.03, causato dal veicolo tg. di proprietà dell’odierno convenuto;
– che il veicolo del danneggiante era privo di assicurazione;
– che, stante la responsabilità del conducente (come da dichiarazione testimoniale prodotta in giudizio), del veicolo nella causazione del sinistro stradale liquidava alla società ***, la somma complessiva di €. 6.400,00;
– che inevasa era restata la richiesta, inoltrata al responsabile del danno, di rimborso della somma versata.
Per quanto sopra, agiva in regresso ex art.292, comma 1, del D.lgs n. 209 del 2005, chiedendo la condanna del convenuto a rimborsare la somma di €. 6.400,00 oltre gli interessi legali; con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio YYY, il quale contestava la domanda in quanto infondata in punto di fatto e diritto, oltre che destituita di supporto probatorio.
In via preliminare, eccepiva la improcedibilità della domanda in mancanza della preventiva attivazione della procedura di negoziazione assistita, giacché all’invito risalente al 2015 non aveva fatto seguito l’azione giudiziaria entro il corso dell’anno. Deduceva l’inammissibilità della domanda attorea per la genericità del petitum e della causa petendi. Eccepiva la intervenuta prescrizione del diritto stante il decorso del termine di due anni dalla data dell’evento e dal giorno dell’avvenuto indennizzo in favore della parte asseritamente danneggiata ed, altresì, l’intervenuta prescrizione per il decorso del termine decennale dalla data dell’evento essendo decorsi sedici anni. Al riguardo asseriva di non aver mai ricevuto la missiva datata 10.04.2013, apparentemente consegnata a tal “***”, soggetto sconosciuto e giammai autorizzato alla ricezione di atti per suo conto. Nel merito, argomentava di non aver mai cagionato alcun sinistro e deduceva che, a causa della inammissibile genericità dell’atto introduttivo, versava nella oggettiva impossibilità di ricostruire i fatti da cui derivava la pretesa creditoria. Al riguardo osservava che la dichiarazione testimoniale prodotta in giudizio appariva generica e lacunosa tanto da minare la credibilità del soggetto che l’aveva resa. Contestava , inoltre, la somma versata alla società asseritamente danneggiata nel sinistro, posto che veniva liquidata la somma di €.6.400,00 superiore alla cifra quantificata in perizia in €.4.197,00.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale rilevata l’improcedibilità della domanda sia in ragione dell’eccepita genericità, sia in punto di petitum che di causa pretendi, della citazione, sia in ragione della mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita e previa declaratoria di inutilizzabilità del doc. allegato 5 (proposta negoziazione) in ragione della tardiva attivazione del giudizio, oltre il quinquennio dalla proposta, rigettare la domanda per improcedibilità, con vittoria di spese di lite distratte al procuratore distrattario; in via preliminare e nel merito rigettare la domanda poiché prescritta per effetto del decorso del termine prescrizionale breve di anni due dall’evento, ovvero due anni dall’indennizzo, ed in ogni caso per decorso della prescrizione di anni 10 dalla data dell’evento e/o dell’intervenuto indennizzo al danneggiato *** srl, previa declaratoria di inutilizzabilità ed inefficacia giuridica dell’allegato doc.4, lettera del 10.04.2013 relativa alla pretesa interruzione dei termini, per le addotte, nella presente memoria, ragioni ed eccezioni tra tutte la mancanza di prova certa della ricezione, in capo al destinatario, Causati della missiva del 10.3.2013, poiché consegnata a soggetto sconosciuto e non autorizzato alla ricezione per difetto di annotazione e riferimenti alla la sua qualità ( addetto alla casa, alla ricezione, alla portineria); nel merito, e per mero scrupolo difensivo, senza alcuna accettazione del contraddittorio, respingere totalmente la domanda attrice, sotto il profilo della fondatezza probatoria della domanda stessa ex art.2697 c.c. per difetto assoluto di prova sull’an debeatur e cioè sulla reale ed effettiva produzione dell’evento, previa declaratoria di inutilizzabilità dei documenti tutti depositati in atti, da parte attrice, fatti oggetto di specifica contestazione, e segnatamente al documento allegato doc.1, (dichiarazione testimoniale ***), per le ragioni esplicitate nel testo della presente memoria difensiva, alle quali il concludente si riporta e reitera nelle presenti conclusioni, alla luce delle rilevate lacune e delle riscontrate contraddizioni, evidenziate nel citato documento, ed atteso anche che, in ragione dell’assenza di verbale-rapporto dei VIGILI URBANI ROMA, sulla constatazione, circa la reale ed effettiva produzione e verificazione dell’incidente, il citato documento n.1 (dichiarazione testimoniale ***), presenta difetti ed incongruenze tali da renderlo inadeguato ed inidoneo al perseguito scopo probatorio della effettiva verificazione dell’evento e della prospettata dinamica, per cui si chiede rigettare, in punto di an debeatur, in toto la domanda poiché non adeguatamente e/o sufficientemente provata ex art.2967 c.c.; sempre nel merito rigettare la domanda anche sotto il profilo del quantum debeatur, previa declaratoria di inutilizzabilità dei documenti doc.3 e 6 (quietanza e perizia valutativa danno), sia in ragione della grave discrepanza rilevata con riferimento agli importi accertati del danno e quelli liquidati dal FGVS, sia in ragione dell’assenza di prove fotografiche raffiguranti sia l’esatta entità dei danni sia la compatibilità degli stessi al sinistro dedotto in giudizio. In ogni caso si chiede respingersi la domanda risarcitoria poiché non provata in fatto ed i diritto, ed in via estremamente gradata ridurre la pretesa alla somma ritenuta effettivamente provata e/o a quella ritenuta equa secondo giustizia”; con vittoria delle spese di lite ed attribuzione al procuratore antistatario.
La causa veniva istruita con la prova documentale e l’escussione testimoniale; veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed era, quindi, trattenuta in decisione all’udienza del 10.02.2022, sulle conclusioni della parte attrice di cui in epigrafe, con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va disattesa l’ eccezione di “improcedibilità della domanda sia in ragione dell’eccepita genericità, sia in punto di petitum che di causa pretendi della citazione, sia in ragione della mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita”
L’esperimento della procedura di negoziazione assistita, in ottemperanza all’ordinanza resa all’esito dell’udienza del 20.12.2019, consente di superare l’eccezione di improcedibilità della domanda (cfr. allegati all’istanza depositata in data 20.07.2020).
Del pari inesaudibile l’ eccezione di nullità dell’ atto di citazione ai sensi dell’ art. 164 c.p.c. per omessa indicazione degli elementi di fatto e diritto di cui all’ art. 163 c.p.c. Difatti, da un esame complessivo dell’ atto introduttivo del giudizio – esteso anche alla parte espositiva e non solo alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni- appare come tali elementi siano stati individuati. Come è noto, la Suprema Corte richiede, ai fini della declaratoria di nullità della citazione, che l’ oggetto della domanda debba risultare “assolutamente” incerto, ossia tale da rendere impossibile alla controparte di approntare una specifica linea difensiva ( cfr. Cass. sent. 29.01.2015 n. 1681).
Nel merito la domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti esposti a seguire.
Come è noto, a mente dell’art. 292 c.d.a. “ l’impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall’art. 283, comma 1, lettere a) b), d), d-bis ,e d-ter, ha azione di regresso nei confronti del responsabili del sinistro per il recupero dell’indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese”.
L’azione di rivalsa è pacificamente ritenuta una azione di regresso, posto che l’obbligo risarcitorio in capo alla impresa designata per il Fondo Vittime della Strada, sorge ex lege ove sussistano determinati requisiti fattuali e , pertanto, prescinde dal fatto illecito in sé.
Secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, il termine prescrizionale, entro il quale va esercitata l’azione di rivalsa verso il responsabile del sinistro, è quello ordinario fissato all’art. 2946 c.c. ( “ l’impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada.. non è soggetta al termine di prescrizione biennale applicabile all’azione risarcitoria spettante al danneggiato dalla circolazione stradale , poiché il suo diritto non è condizionato e on deriva dal diritto del danneggiato al risarcimento dei danni, ma trova il suo fondamento nella suddetta azione specifica, che gli è concessa dalla legge a tale scopo e che è soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale” cfr. Cass.sent. n. 15303/2013).
Parte convenuta ha eccepito la prescrizione della pretesa sostanziale fatta valere, asserendo che non poteva riconoscersi effetto interruttivo del termine decennale alla Racc.ta del 10.04.2013 ( cfr. Raccomandata A.R. datata 10.4.2013- in allegato al n. 4), in quanto la missiva- consegnata a soggetto sconosciuto e in ogni caso non autorizzato alla ricezione degli atti per suo conto- non era mai stata ricevuta.
L’eccezione è, invero, priva di pregio.
In applicazione della regola generale della presunzione di conoscenza desumibile dall’art. 1335 c.c. e valida per le dichiarazioni recettizie, spetta al destinatario l’onere di dimostrare di essersi trovato incolpevolmente nell’impossibilità di acquisire la conoscenza dell’atto. Orbene, posto che il convenuto non ha negato che la missiva sia stata inviata all’indirizzo di residenza, egli non ha opposto specifica prova contraria a confutazione della presunzione di avvenuta conoscenza dell’atto; sicché l’argomentazione, oltre che sfornita di prova, appare altresì illogica e poco credibile, considerando inoltre che l’atto introduttivo è stato consegnato alla stessa persona. Difatti da un raffronto degli atti prodotti in giudizio appare che le firme apposte dal ricevente della Racc.ta datata 10.4.2013 ( cfr. in allegato al n. 4), della proposta di stipula della convenzione di negoziazione assistita ( cfr. in allegato a n. 5) e dell’atto di citazione ( cfr. avviso di ricevimento datato 23.9.2019 allegato all’atto di citazione) sono riconducibili alla stessa persona. La fattispecie de qua afferisce alla mancata copertura assicurativa del veicolo responsabile del sinistro, ipotesi contemplata all’ art 283 c.d.a. comma 1 lett. B; evidenza, invero, non contestata e peraltro risultante per tabulas.
Circa la verificazione del sinistro, appaiono destituite di fondamento le censure afferenti la mancata verificazione di esso, a fronte della dichiarazione resa dal teste, all’udienza del 1.10.2021, sostanzialmente confermativa delle affermazioni rese all’epoca del sinistro ( sul capitolo “In data 20.11.03 avete assistito ad un sinistro stradale causato da una Opel Corsa tg ai danni di un Minibus parcheggiato lungo la via *** come da dichiarazione da voi sottoscritta che vi si mostra” “ riconosco la mia scrittura e la mia sottoscrizione nella dichiarazione che mi viene esibita.” ).
Parte conventa contesta, infine, la quantificazione della pretesa creditoria.
Ed invero a riprova dell’avvenuto pagamento del risarcimento sono stati prodotti in giudizio: la perizia stimativa del danno e l’ atto di transazione e quietanza in favore di ***, per €. 6.400,00. Sennonché non appare giustificata la corresponsione dell’importo di €. 5.400,00 a fronte della perizia a firma di *** ( cfr. in allegato al n. 6), incaricato all’uopo dalla compagnia di assicurazioni, che stima i danni r in €. 4.197,82 ( €. 4.697,82 al lordo della franchigia di €. 500,00).
Sussistono, pertanto, i requisiti fattuali previsti dell’art. 292 c.d.a, corredati da idonea prova solo limitatamente all’importo di €. 5.197,82, ( €. 4.697,82 ( – €. 500,00) + €. 1.000,00 per le spese legali corrisposte in favore del procuratore della società danneggiata). Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri stabiliti con D.M. n. 37 del 8.3.2018, prendendo a riferimento il valore della causa: “da €. 5.200,00 a €. 26.000,00” nello scaglione complessità “ bassa ”
PQM
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1.- accoglie la domanda e, per l’ effetto condanna il convenuto a rimborsare in favore di parte attrice la somma di €. 5.197,82 oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;
2.- condanna il convenuto alla rifusione delle spese di giudizio che liquida per le varie fasi processuali in €. 2.738,00 oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A , per compenso, ed €. 237,00 per spese. Così deciso in Roma in data 19.5.2022
Il giudice
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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