Per quanto attiene specificamente alla responsabilità del subappaltatore, questi, anche se attua lavori precedentemente appaltati ad altri (appaltatore), essendo pur sempre appaltatore, assume con l’autonoma gestione del lavoro la piena responsabilità di quanto si svolge nel luogo di lavoro. Ed invero, come per la concreta ingerenza del subcommittente nei lavori del subappaltatore, anche l’ingerenza dell’appaltatore nel luogo di lavoro dell’impresa subappaltante esclude la responsabilità del subappaltatore solo ove questi, nella contingenza, diventi mero esecutore e sia stata esclusa la sua autonomia organizzativa, anche in ordine all’utilizzazione dei relativi mezzi.
L’azione esercitata dall’INAIL nei confronti delle persone civilmente responsabili, per la rivalsa delle prestazioni erogate all’infortunato, nel caso di accertata responsabilità penale del datore di lavoro e dei suoi preposti alla direzione dell’azienda od alla sorveglianza dell’attività lavorativa, configura un’azione spettante non solo nei confronti del datore di lavoro, bensì nei confronti dei soggetti responsabili o corresponsabili dell’infortunio a causa della condotta da essi tenuta in attuazione dei loro compiti di preposizione e di meri addetti all’attività lavorativa, giacché essi, pur essendo estranei al rapporto assicurativo, rappresentano organi o strumenti mediante i quali il datore ha violato l’obbligo di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro.
Per quanto attiene specificamente alla responsabilità del subappaltatore, questi, anche se attua lavori precedentemente appaltati ad altri (appaltatore), essendo pur sempre appaltatore, assume con l’autonoma gestione del lavoro la piena responsabilità di quanto si svolge nel luogo di lavoro.
Ed è responsabile anche per il danno causato a suoi dipendenti da fatti materialmente effettuati da terzi.
L’esclusione di questa responsabilità esige che il datore dimostri di aver adottato tutte le misure per evitare il fatto del terzo, e che questo fatto sia indipendente dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro svolto dall’impresa; ed in tal modo provi l’estraneità del rischio affrontato nei confronti di quello connesso alle modalità ed alle esigenze del lavoro svolto.
Poiché l’obbligo del datore e la conseguente responsabilità si estende in tutto lo spazio della sua azienda, l’onere della predetta prova è a dirsi anche per il danno causato dal dipendente di altra impresa (impresa appaltante) che svolga contingentemente la sua opera nello stesso luogo ove l’impresa subappaltante lavori.
Ed invero, come per la concreta ingerenza del subcommittente nei lavori del subappaltatore, anche l’ingerenza dell’appaltatore nel luogo di lavoro dell’impresa subappaltante esclude la responsabilità del subappaltatore solo ove questi, nella contingenza, diventi mero esecutore e sia stata esclusa la sua autonomia organizzativa, anche in ordine all’utilizzazione dei relativi mezzi.
Cassazione Civile, Sezione Lavoro, Sentenza n. 21540 del 15 ottobre 2007
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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