fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Azione revocatoria, anteriorità o posteriorità del credito

Azione revocatoria ordinaria, prospettazione dell’anteriorità, ovvero della posteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo.

Pubblicato il 11 September 2021 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
TRIBUNALE DI CROTONE

Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 734/2021 pubblicata il 03/09/2021

nella causa civile iscritta al n. /2019 r.g. proposta

da

XXX, nata a, e YYY, nata a attrici-

contro

ZZZ,   nata    a          e KKK, nata a

–  convenute–

CONCLUSIONI

All’udienza del 19.4.2021, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di cui al relativo verbale, i quali si sono riportati agli atti ed ai verbali di causa, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all’art. 190 c.p.c.

Oggetto: Azione Revocatoria ordinaria ex art 2901 c.c.

MOTIVI

I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusto il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l’iter del processo possono riassumersi come segue.

I.1.- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 19.4.2019, XXX e YYY esponevano: che con precedente ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ZZZ aveva citato le sorelle XXX e YYY per la divisione dei beni loro pervenuti a seguito della successione mortis causa di ***; che XXX si era costituita aderendo alla domanda di divisione, fatta eccezione per n. 2 immobili per i quali formulava domanda riconvenzionale di usucapione; che, ritenuta inammissibile la domanda riconvenzionale e mutato il rito, XXX e YYY sottoscrivevano proposta di divisione in data 6.1.2017; che a seguito di verbale di conciliazione, il Tribunale, con ordinanza n. 6815/2017 del 20.7.2017, dichiarava esecutivo il progetto di divisione, attribuendo i beni alle tre condividenti; che, ricevuto un accertamento dell’Agenzia delle Entrate del 23.7.2018, le odierne ricorrenti apprendevano che ZZZ con atto di compravendita del 25.5.2018 a rogito del notaio, aveva trasferito beni oggetto della divisione a KKK, moglie dell’avv. *** che era il legale di fiducia delle odierne ricorrenti; che sui beni trasferiti si trovava un fabbricato, nella part. foglio 7, non inserito nella successione né nel progetto di divisione e pertanto ancora di proprietà comune delle tre condividenti; che nell’atto di compravendita si era dato atto che il prezzo della compravendita, di € 55.000,00, era stato pagato con assegni emessi dal 3.10.2016 al 30.6.2017, ancora prima dell’ordinanza di divisione; che l’atto di compravendita era stato compiuto con la consapevolezza in capo a ZZZ del pregiudizio che stava arrecando alle sorelle e con la dolosa preordinazione del terzo acquirente, KKK, che era la moglie dell’avv. ***, che assisteva le odierne ricorrenti nel giudizio di divisione; che il notaio aveva rogato l’atto nonostante sui terreni vi fosse un immobile non regolare.

Chiedeva pertanto a questo Tribunale di dichiarare l’inefficacia nei loro confronti dell’atto di compravendita a rogito notaio *** in Roma del 25.5.2018 mediante il quale ZZZ aveva trasferito a KKK i beni siti in al Foglio

I.2.- Si costituivano in giudizio con propria comparsa ZZZ e KKK, eccependo preliminarmente l’improcedibilità per omesso tentativo di mediazione e chiedendo il mutamento del rito in ordinario. Nel merito, chiedevano il rigetto della domanda, in quanto le parti avevano concordemente escluso dalla divisione il fabbricato rurale insistente sui terreni poi attribuiti a ZZZ, in quanto non era regolare ed erano consapevoli della sua esistenza; che nessun pregiudizio si era verificato a carico delle ricorrenti, in quanto il fabbricato rurale era un rudere; che la vendita era avvenuta dopo la divisione e i beni erano stati pagati al prezzo di mercato.

Chiedevano, pertanto, la dichiarazione di improcedibilità per omessa mediazione, il mutamento del rito, il rigetto della domanda di controparte, la condanna per lite temeraria.

I.3.- Rigettata l’eccezione di improcedibilità, trattandosi di materia non soggetta al tentativo obbligatorio di mediazione, disposto il mutamento del rito, era svolta la richiesta attività istruttoria (unicamente l’ammessa prova contraria, essendo le attrici decadute dalla possibilità di citare i propri testi, in corso di causa).

I.4.- All’udienza del 19.4.2021 le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione, con i termini di cui all’art. 190 c.p.c.

*   *   *   *

II.- La domanda delle attrici XXX e YYY è infondata e deve essere rigettata.

I presupposti dell’azione revocatoria – ex art. 2901 c.c. – sono l’esistenza del credito ed il pregiudizio delle ragioni creditorie derivante da un atto dispositivo del debitore, cui devono aggiungersi la consapevolezza o la dolosa preordinazione, da parte del debitore e del terzo, di arrecare il pregiudizio.

In tema di azione revocatoria ordinaria, la prospettazione dell’anteriorità, ovvero della posteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo, muta radicalmente il thema decidendum e il thema probandum della proposta azione revocatoria, dovendosi nell’un caso allegare e provare il dolo generico, e cioè la mera consapevolezza, da parte del debitore e del terzo, del danno che derivava dall’atto dispositivo, e nell’altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, e cioè la consapevole volontà del debitore e del terzo di pregiudicare le ragioni del creditore futuro (Cass., 12.12.2014, n. 26168).

Nel caso di specie il Tribunale ritiene che difettino del tutto i presupposti dell’esperita azione.

Il primo presupposto dell’azione revocatoria ordinaria è infatti costituito dall’esistenza, al momento del compimento dell’atto impugnato per revocazione, di una ragione o aspettativa di credito in capo all’attore, ancorché solo eventuale, purché non assolutamente pretestuosa (Cass. Sez. Un., ord. n. 9440/2004; Cass. n. 12678/2001; Cass. n. 12144/1999).

Al riguardo, perché sussista il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto impugnato è sufficiente l’insorgere della posizione debitoria in capo al debitore, indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (cfr. per tutte, Cass., n. 2748 dell’11.2.2005).

Ebbene, all’epoca del compimento dell’atto dispositivo 25.5.2018, i beni oggetto della compravendita (siti in, al Foglio di mappa  (frazionamento per variazioni di colture), Particella “AA” Seminativo CL1 di Ha. erano già divenuti di proprietà della venditrice ZZZ, essendo alla stessa stati attribuiti con l’ordinanza di divisione di questo Tribunale n. 6815/2017 del 20.7.2017.

La circostanza che sui beni sussistesse un fabbricato rurale, che non era stato inserito nel progetto di divisione e quindi non era stato attribuito alle condividenti non assume pregio ai fini della decisione della presente controversia, in quanto trattavasi evidentemente di fabbricato rurale, allo stato di rudere, che non aveva e non può ritenersi avesse acquisito peso autonomo e qualifica di fabbricato, tanto da dover essere preso in considerazione separatamente rispetto al terreno sul quale accedeva.

Tale circostanza può essere dedotta dalla descrizione del bene che viene fatta dal notaio rogante nell’atto di compravendita, ove è specificato, con riferimento all’appezzamento di terreno di metri quadrati 150 circa (lett. f, pag. 2 dell’atto di compravendita del 25.5.2018, in atti), che sullo stesso insiste un “fabbricato diruto, consistente in manufatto a forma circolare totalmente scoperto versante in cattive condizioni ed in accentuato livello di degrado e per il quale pertanto non sussistono i requisiti che rendono obbligatorio il censimento al Catasto Fabbricati, nemmeno quale unità collabente”.

Evidentemente, pertanto, solo dopo la definizione del giudizio di divisione e dieci mesi dopo lo stesso ZZZ ha alienato a KKK i beni oggetto di compravendita, tanto da non potersi ritenere che tale alienazione abbia potuto cagionare un pregiudizio alle ragioni delle attrici. L’attestazione nell’atto notarile del pagamento del prezzo della compravendita in modo frazionato in un periodo precedente rispetto all’ordinanza di divisione non assume rilevanza, di per sé solo considerata, in quanto la compravendita si è comunque perfezionata tra le parti convenute solo successivamente rispetto alla divisione dei beni ed all’attribuzione della propria quota a ZZZ.

Ne deriva che non può ritenersi che l’atto dispositivo intervenuto con la compravendita in favore di KKK abbia arrecato pregiudizio alle ragioni creditorie.

Non sussiste neppure il secondo presupposto dell’azione revocatoria, ossia l’esistenza di un atto di disposizione del proprio patrimonio da parte del debitore tale da poter pregiudicare o rendere più difficoltosa o più incerta la realizzazione coattiva del credito. Al riguardo il cd. eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore (ad esempio, conseguente alla dismissione dei beni) ma anche ad una variazione qualitativa (ad esempio, conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili: Cass. n. 5972 del 18.3.2005; Cass. n. 12678/2001; Cass., n. 12144/1999; Cass. n. 6676/1998; Cass. n. 4578/1998).

Nel caso in esame, non sussistendo un credito delle attrici, chiaramente l’atto dispositivo compiuto dalla convenuta ZZZ non può averle pregiudicate, data l’insussistenza di alcun valore del bene alienato, come attestato chiaramente dalla documentazione in atti.

Le attrici non hanno neppure chiesto, dopo l’istruttoria orale, che fosse disposta c.t.u. per la valutazione del valore dell’immobile costituente fabbricato rurale e formalmente l’acquirente *** ha versato un prezzo complessivo per la compravendita di € 55.000,00, relativa ai terreni compravenduti, la cui congruità non può essere messa in discussione, in quanto non è stato fornito dalle attrici alcun elemento idoneo a smentire le risultanze dell’atto notarile quanto all’assenza di valore del fabbricato rurale sul quale è esercitata la presente azione.

In tali condizioni, l’espletamento di una c.t.u. avrebbe avuto chiara natura esplorativa, non sussistendo alcun principio di prova già fornito dalle attrici.

Nessuna rilevanza al fine delle ragioni attoree ha acquisito la prova testimoniale come svolta; il teste di parte attrice, ***, marito di XXX e cognato delle altre parti, ha dichiarato di non aver apposto alcun palo a chiusura del fabbricato, che egli si recava presso il fabbricato per fare manutenzione e che tale fabbricato era stato destinato dai suoceri a XXX. Ha anche dichiarato che la divisione non fu mai imposta alle sorelle ***, che l’accettarono consapevolmente.

Ciò che più rileva nella valutazione complessiva è che le parti non abbiano incluso il fabbricato rurale nella divisione, evidentemente non intendendo dare a tale bene una sorte diversa da quella di costituire pertinenza, senza alcun valore autonomo, del terreno ove insisteva.

Del resto, non può neppure ritenersi, all’esito della breve istruttoria espletata, che le attrici non sapessero dell’esistenza del fabbricato rurale.

All’epoca della divisione dei beni, alla quale tutte le parti giunsero in modo concordato e pacifico, avendo approvato il progetto di divisione del c.t.u., ove le parti avessero voluto dare una diversa destinazione al fabbricato rurale, l’avrebbero fatto, non potendo poi – una volta definito il giudizio di divisione e attribuiti i beni – agire in revocatoria per la alienazione ad un terzo di un bene che evidentemente avevano già compreso nella loro valutazione.

Ne deriva che la domanda delle attrici XXX e YYY deve essere rigettata.

III.- Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M.

n. 55/2014, applicabile ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, secondo lo scaglione del valore della controversia, in applicazione dei valori medi di tariffa, ridotti del 50% data la semplicità delle questioni giuridiche controverse.

P.Q.M.

Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da XXX, e YYY, contro ZZZ, e KKK, (R.G. n. 928/2019), provvede come segue:

1)    Rigetta la domanda attorea;

2)    Condanna le attrici XXX e YYY, in solido, al pagamento, in favore delle convenute ZZZ e KKK, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.738,00 per compensi professionali, oltre compenso forfettario, I.V.A. e C.P.A. se dovuti come per legge, da corrispondersi direttamente in favore dell’avv. ***, dichiaratosi anticipatario.

Si comunichi.

Così deciso in Crotone, il 3 settembre 2021.

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati