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Azione revocatoria ordinaria, consistenza patrimoniale

Azione revocatoria ordinaria, non è richiesta a fondamento dell’azione la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore.

Pubblicato il 15 February 2019 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
1 SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 123/2019 pubblicata il 14/02/2019

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2014 promossa da:

XXX SAS (C.F.), con il patrocinio dell’avv., elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

ATTORE/I contro

YYY (C.F. ), con il patrocinio dell’avv., elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

CONVENUTA

ZZZ

CONVENUTO/CONTUMACE

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si danno per riportati e trascritti in questa sede poichè già noti alle parti e si dà atto che l’attrice XXX sas di XXX nell’atto di citazione ha concluso chiedendo al Tribunale adito di volere, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: dichiarare inefficace nei confronti della parte attrice il predetto atto di costituzione del fondo patrimoniale e precisamente: atto stipulato in data– Rep. a rogito del Notaio – Form. del. Con vittoria delle spese di lite;

che la convenuta YYY nella comparsa di costituzione e risposta ha concluso chiedendo al Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: a) dichiarare l’inammissibilità, l’improponibilità e comunque la totale infondatezza della domanda di revocatoria proposta nei confronti dei beni indicati dall’attrice nell’atto di citazione con le lettere a), b), c), d) perché interamente di proprietà di un soggetto diverso dal debitore; b) rigettare in ogni caso la domanda avversaria con riferimento ai beni su cui la sig.ra YYY vanta diritti di proprietà per quanto esposto in narrativa. Con vittoria delle spese di lite;

che il convenuto ZZZ non si è costituito nel giudizio nonostante la rituale notificazione dell’atto di citazione ed è stato pertanto dichiarato contumace; che, concessi i termini di cui all’art. 183 co. 6 c.p.c. la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione rispettivamente allegata dalle parti, ritenuta superflua e/o inammissibile l’assunzione della prova orale, ed è stata trattenuta in decisione all’esito della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Orbene, premesso quanto sopra ritiene il giudicante che la domanda attorea – volta ad ottenere la revocatoria del fondo patrimoniale costituito dai coniugi YYY e ZZZ – sia infondata e come tale debba essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.

A fondamento della domanda la società attrice ha dedotto: di essere titolare nei confronti della Ditta “YYY” di un credito pari ad € 8807,57 derivante dal mancato pagamento di fatture per le quali ha ottenuto dapprima, un decreto ingiuntivo e, successivamente alla opposizione spiegata dalla controparte, una sentenza favorevole – la n. /2005 depositata dal Tribunale di Rieti in data 21.3.2005, passata in giudicato e munita di formula esecutiva in data 28.6.2007 nonché notificata alla YYY unitamente ad atto di precetto in data 27.11.2012 – di condanna della controparte al pagamento di detto importo oltre che dell’importo di € 3997,40 ed accessori di legge a titolo di spese legali; di avere inutilmente richiesto il pagamento del dovuto alla sig.ra YYY la quale successivamente al sorgere del credito ovvero in data 31.7.2009 ancor prima della notifica della sentenza in forma esecutiva e del precetto, costituiva con il coniuge ZZZ un fondo patrimoniale ai sensi dell’art. 167 c.c. con atto notarile, facendovi confluire gli immobili analiticamente elencati al punto 5, lettere da a) ad l) dell’atto di citazione in parte gravati da ipoteche iscritte precedentemente in favore della Banca *** spa e di Equitalia ***, in tal modo sottraendo gli stessi alla garanzia patrimoniale generica di essa creditrice la quale ha per ciò stesso subito un pregiudizio.

Ritenuto pertanto sussistere i presupposti di legge sia fattuali che giuridici per l’accoglimento della domanda di inefficacia di tale atto dispositivo della debitrice, parte attrice ne ha chiesto la revoca concludendo come in atti.

Gli assunti difensivi attorei sono stati contestati in fatto ed in diritto dalla convenuta YYY con argomentazioni in parte da ritenersi condivisibili osservando il giudicante che – pur risultando documentate ed incontestate le circostanze di fatto addotte dall’attrice riguardo al credito dalla stessa vantato siccome accertato con provvedimento inoppugnabile, alla avvenuta costituzione del fondo patrimoniale da parte dei coniugi convenuti, all’inserimento nel fondo dei beni aventi la consistenza e la titolarità descritti in citazione – cionondimeno non ricorrono nel caso di specie i presupposti di cui all’art. 2901 c.c. ai fini dell’accoglimento della domanda attorea.

E’ appena il caso di premettere per quanto qui direttamente interessa che, in virtù dell’art. 2901 c.c., “Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione…”.

Conformemente alla giurisprudenza prevalente, in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento dell’azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell’atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr. Cass. 29.3.2007, n. 7767).

Costituisce uno degli elementi costitutivi dell’azione revocatoria ordinaria, inoltre, la prova, a carico del creditore, della colpa del terzo nella conclusione del negozio dispositivo di un bene del debitore, ossia della consapevolezza del terzo circa l’idoneità dell’atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore. La suddetta prova può essere fornita anche tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (cfr. Cass. 21.4.2006, n. 9367); la consapevolezza, da parte del terzo, dell’idoneità dell’atto a recare pregiudizio alle ragioni del creditore può essere desunta anche da elementi indiziari (cfr. Cass. 23.5.2008, n. 13404).

I suddetti principi e requisiti sono astrattamente applicabili anche laddove venga richiesta dal creditore, ai fini della revocatoria, la declaratoria di inefficacia ed inopponibilità dell’atto notarile di costituzione di un fondo patrimoniale mediante conferimento in esso di beni dello stesso debitore e/o di terzi – secondo l’orientamento espresso dalla Suprema Corte il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proveniente da entrambi i coniugi, essendo atto a titolo gratuito tale da poter essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 cod. civ.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti (v. Cass. sent. n. 4933/05 n. 15310/17). Ne consegue allora che, avendo l'”actio pauliana” la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore, sotto il profilo oggettivo a determinare l'”eventus damni” è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di beni immobili di proprietà dei coniugi, in tal caso potendosi determinare il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, trattandosi di ipotesi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all’assunzione ed al sorgere del debito (nel caso concreto il debito è sorto a seguito della emissione da parte della XXX sas delle fatture nell’anno 2011 ed è stato consacrato dapprima nel decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore nell’anno 2002 e quindi, in via definitiva, nella sentenza n. 2011/05 allegata in atti), è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore ovvero di arrecargli un mero danno potenziale (“scientia damni”), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l’intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (“consilium fraudis”) né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (cfr. Cass. sent. n. 15310/07; n. 13343/15).

Con la precisazione peraltro, secondo cui ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria, occorre la prova della fraudolenta collusione tra il debitore ed il terzo (cosiddetto “consilium fraudis”) può essere fornita anche attraverso presunzioni semplici, massimamente se fondate sulla qualità delle parti del negozio fraudolento e sulla sua tempistica rispetto alla pretesa del creditore (v. Cass. sent. n. 25016/08).

Nondimeno difetta, nel caso concreto, l’elemento della scientia damni in capo sia alla debitrice YYY che al terzo ZZZ così come del consilium fraudis in capo ai medesimi.

Premesso che, per costanze giurisprudenza, nell’azione revocatoria promossa dal creditore personale, dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale al quale abbiano preso parte entrambi i coniugi, la legittimazione passiva compete ad entrambi e non al solo coniuge debitore che ha destinato un bene di sua esclusiva proprietà a far fronte ai bisogni della famiglia tale che, anche sotto il profilo processuale, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorchè non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti destinati a soddisfare i bisogni della famiglia e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all’accoglimento della domanda revocatoria (v. Cass. sent. n. 5402/04; n. 1242/12; n. 19330/17) – tuttavia va detto che non vi è prova che YYY al momento della costituzione del fondo patrimoniale avesse contezza di ledere l’altrui garanzia patrimoniale e ciò considerate le seguenti circostanze: a) i beni confluiti nel fondo patrimoniale erano già in parte gravati da ipoteche le quali erano sicuramente opponibili, nel concorso tra creditori, alla stessa XXX sas in quanto iscritte anteriormente alla trascrizione (eventualmente operata dall’attrice) della presente domanda giudiziale di revocatoria, tale da non potersi ipotizzare neanche la consapevolezza, in capo alla debitrice, di aggravare o compromettere l’aspettativa di realizzazione del credito vantato dalla XXX sas; b) sotto il profilo temporale, va tenuto presente che, avendo avuto la debitrice sicura conoscenza dell’insorgenza del debito quantomeno dalla scadenza delle fatture insolute risalente all’anno 2001 nonchè sicura consapevolezza che la controparte avrebbe tentato il recupero coattivo del relativo credito in ragione del proprio inadempimento, per lungo tempo non ha posto in essere alcun atto di disposizione del proprio patrimonio e ciò neanche in un periodo apprezzabile come “sospetto”, avendo invece costituito il fondo patrimoniale soltanto nell’anno 2009 ovvero a distanza di circa otto anni dalla insorgenza del debito e di circa quattro anni dal deposito della sentenza (a nulla rilevando che quest’ultima sia stata munita di formula esecutiva nell’anno 2007 ovvero, comunque, ben due anni prima della stipula dell’atto notarile costitutivo).

Quanto alla scienza damni in capo al ZZZ ed al consilum fraudis in capo ad entrambi i convenuti, valgono le medesime considerazioni testè espresse ed inoltre vale considerare il fatto che non è emerso con certezza – sussistendo la sola presunzione della natura dei rapporti tra le parti, legati sì da vincolo di coniugio ma in regime di separazione dei beni (v. sul punto le premesse dell’atto pubblico notarile di costituzione del fondo da considerarsi prevalenti rispetto alle contrarie risultanze della visura ipotecaria allegata dalla attrice dalla quale risulta invece sussistere regime di comunione e non di separazione dei beni) – della conoscenza da parte del ZZZ del debito della YYY, in quanto da quest’ultima contratto non già quale persona fisica bensì in qualità di imprenditore commerciale, essendo titolare della Ditta

“YYY” nei cui confronti sono state emesse dalla XXX sas le fatture nonché dal Tribunale il decreto ingiuntivo e la sentenza citati – Ditta cui il ZZZ risulta essere del tutto estraneo.

La mancanza dell’elemento soggettivo della scientia damni e del consilium fraudis rende superfluo l’accertamento dell’elemento oggettivo del danno, altro presupposto dell’actio pauliana, che ha giustappunto la funzione di ricostituire la garanzia generica fornita dal patrimonio del debitore.

In conclusione, per tutte le argomentazioni esposte, il Tribunale rigetta le domande proposte XXX sas avverso YYY e ZZZ come meglio precisato nel dispositivo. Le spese processuali, seguono la soccombenza dell’attrice e sono liquidate, come da dispositivo, soltanto in favore della convenuta costituita, YYY mentre vengono dichiarate compensate nei confronti del convenuto ZZZ, rimasto contumace, sussistendo ragioni latamente equitative.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando, rigettata e/o ritenuta assorbita nella decisione ogni ulteriore domanda ed eccezione formulata dalle parti, così provvede:

– Rigetta la domanda attorea di revocatoria e dichiarazione di inefficacia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato in data – Rep. a rogito del Notaio – Form. del;

– Condanna la XXX sas al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta YYY, che liquida in complessivi € 4215,00 per compenso professionale (di cui € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1200,00 per la fase istruttoria ed € 1400,00 per la fase decisionale) oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte attrice dichiaratosi antistatario;

– Dichiara compensate le spese tra l’attrice ed il convenuto ZZZ

Rieti, 14.2.2019

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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