Repubblica Italiana CORTE DI APPELLO DI GENOVA SEZIONE TERZA CIVILE
In nome del Popolo italiano riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati Dott. NOME COGNOME Presidente Dott. ssa NOME COGNOME Consigliere Avv. NOME COGNOME Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._1367_2024_- N._R.G._00000624_2022 DEL_14_11_2024 PUBBLICATA_IL_14_11_2024
nella causa nr 624/2022 promossa da: , rappresentata da in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata all’ indirizzo pec presso l’avv NOME COGNOME che la rappresenta e difende come da mandato in calce all’atto di citazione del 14 aprile 2020, APPELLANTE Contro elettivamente domiciliata all’indirizzo pec presso l’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ammessa al patrocinio a spese dello stato APPELLATA Nonché contro elettivamente domiciliato in Savona al INDIRIZZO presso l’avv NOME COGNOME che, congiuntamente e disgiuntamente con l’avv. NOME COGNOME lo rappresenta e difende per mandato in atti APPELLATO
CONCLUSIONI
Per l’Appellante:
“Piaccia all’ Ecc.ma Corte d’Appello di Genova, contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza n. 239 resa dal Tribunale di Savona, nella persona del Giudice Unico Dr.ssa NOME COGNOME in data 11/3/2022, a definizione del giudizio n. 1540/2020 R.G., notificata ad istanza del Sig. in data 17/5/2022, in via istruttoria ammettere i seguenti mezzi istruttori dedotti nella seconda memoria ex art. 183,comma VI, c.p.c. del 14/1/2021 1) ordine di esibizione, ai sensi dell
’ art. 210
c.p.c., al Sig. dei seguenti documenti:
> denuncia di variazione catastale presentata in data 22/5/2018;
> fattura relativa al compenso del tecnico incaricato per tale incombente;
> domanda di sanatoria per il vincolo idrogeologico ;
> relazione geologica circa lo stato dei luoghi;
> Segnalazione Certificata d’ Inizio attività relativa ai lavori indicati nel-la relazione del Geom. > contratto d’ appalto afferente i lavori di rifacimento del marciapiede ed il relativo isolamento della guaina ;
> fatture emesse a carico del Sig. per l’ esecuzione dei soprade-scritti lavori;
> fatture emesse dai professionisti incaricati dal Sig. di sanare la situazione idrogeologica e urbanistica dell’ immobile dallo stesso acqui-stato.
2) licenziamento di CTU al fine di quantificare i costi per i lavori di “rifa-cimento del marciapiede esterno ed il relativo isolamento, guaina “ dell’ immobile in Comune di Stella, INDIRIZZO, INDIRIZZO indicati dal tecnico di fiducia del Sig. nella relazione tecni-ca del 11/4/2019 ed allegata all’ atto di compravendita.
nel merito revocare ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. e, conseguentemente, dichiarare inefficace nei confronti di l’atto di compravendita stipulato in data 28/5/2018 a rogito Notaio rep. n. 45593, trascritto nei Pubblici Registri della Conservatoria RR.II.
di Savona in data 30/5/2018 in forza del quale i Sigg.ri ( usufruttuaria) , ( nudi ) hanno alienato, per quanto di rispettiva spettanza , al Sig. la piena proprietà del seguente immobile:
in Comune di Stella, INDIRIZZO, INDIRIZZO – casa di civile abitazione da fondamenta a tetto disposta su tre piani tra loro collegati da scala interna , con accesso dal civico INDIRIZZO di INDIRIZZO con annessi terreno locali accessori e pertinenziale magazzino con accesso carrabile , tutti al piano seminterrato e tra loro adiacenti.
La casa di civile abitazione è censita al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Stella al fg. 20, mapp. 1335, sub. 1 cat. A/7;
Il terreno è censito al Catasto Terreni del Comune di Stella al fg. 20, mapp. 73, cat. T;
L’ autorimessa è censita al Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Stella al fg. 20, mapp. 1336, sub. 1 cat. C/6;
L’ ente Urbano è censito al Catasto Terreni del Comune di Stella al fg. 20, mapp. 1335 e 1336, cat. EU.
Ordinare al Sig. Conservatore dei RR.II.di Savona la trascrizione e/o l’annotazione dell’emananda sentenza con manleva da ogni sua responsabilità.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Per l’Appellata “Piaccia alla Corte di Appello Ill.ma, rigettare perché infondato e/o comunque, inaccoglibile in fatto e in diritto il gravame proposto avverso la sentenza nr. 239/2022 pubblicata il 11/03/22 nel giudizio R.G. n. 1540/2020, confermando in ogni sua parte la suddetta sentenza, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio”.
Per l’Appellato “Piaccia alla Corte di Appello Ecc.ma, contrariis reiectis, 1) accertare e dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione proposta da rappresentata da in virtù della ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 348 bis c.p.c. e/o della violazione dei criteri di redazione dell’atto di appello posti dall’art. 342 c.p.c.;
2) nel merito, rigettare l’appello proposto da rappresentata da in quanto integralmente infondato in fatto ed in diritto;
3) comunque ed in ogni caso, vinte le spese di causa”.
FATTO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 239/2022 pubblicata l’11.03.2022, il Tribunale di Savona rigettava l’azione revocatoria ordinaria proposta da nei confronti di (debitrice principale), (fideiussori) e (terzo acquirente), avente ad oggetto il contratto di compravendita immobiliare stipulato il 28 maggio 2018 in esecuzione di contratto preliminare del 16.06.2014.
A fondamento dell’azione proposta la aveva dedotto:
– che la sig.ra in data 29.06.2007 aveva stipulato mutuo artigiano per euro 544.000,00 con ipoteca su immobile in Savona INDIRIZZO e garanzia fideiussoria dei figli – che dal mese di dicembre 2014 la mutuataria si fosse resa inadempiente;
-che, nonostante la messa in mora, nessun pagamento fosse intervenuto, sicché l’istituto di credito fosse dapprima intervenuto in procedura esecutiva promossa nelle more dal sull’ immobile gravato da ipoteca in favore della banca;
che l’immobile pignorato fosse rimasto invenduto e che fosse lecito presumere che, anche in caso di vendita, le ragioni creditorie della non avrebbero potuto essere integralmente soddisfatte;
-che, in data 28.05.2018, la in qualità di usufruttuaria, ed i figli in qualità di nudi proprietari, avevano venduto altro immobile sito in Stella INDIRIZZO al INDIRIZZO , peraltro a condizioni parzialmente difformi rispetto a quelle pattuite nel preliminare del 16.06.2014, e che l’acquirente fosse stato immesso nel possesso prima del rogito notarile e del saldo prezzo.
Nell’azione revocatoria promossa restavano contumaci mentre si costituiva , contestando quanto dedotto dall’Istituto di credito, deducendo che il preliminare di vendita (regolarmente registrato) fosse stato stipulato prima del manifestarsi dell’inadempimento della sicchè la compravendita non fosse altro che l’adempimento di una promessa negoziale stipulata in tempi sicuramente non sospetti;
di aver pagato regolarmente le rate di prezzo ( e caparra confirmatoria) pattuite in preliminare e di aver interrotto i pagamenti solo nel momento in cui erano emersi una serie di vizi e difformità ’immobile che avevano provocato un contenzioso tra promittenti venditori e promissario acquirente, successivamente transatto, sulla scorta di perizia asseverata agli atti, con una riduzione del prezzo di vendita;
di essersi accollato il mutuo gravante sull’immobile contratto con , pagandone regolarmente le rate;
di non aver mai avuto contezza delle vicende personali dei promittenti venditori;
che in ogni caso l’inadempimento della sig.ra si fosse manifestato in epoca successiva alla stipula del preliminare.
A motivo del rigetto della domanda, il Tribunale, variamente argomentando sulla scorta della disamina della documentazione versata agli atti, concludeva che non fosse stata data prova della malafede del terzo acquirente a titolo oneroso, e che sussistesse una sostanziale continuità tra il preliminare del 2014 ed il contratto definitivo del 28.05.2018, intervenuto in ogni caso prima dell’intervento della nella procedura esecutiva (su immobile diverso da quello oggetto di revocatoria) , e dunque “in un contesto in cui non vi erano sostanzialmente evidenze di una situazione economica compromessa e precaria rispetto ad alcuno degli alienanti”. La stessa intimazione di pagamento non era mai neppure pervenuta ai destinatari, sicché non era ipotizzabile a maggior ragione che ne fosse a conoscenza il terzo acquirente.
Premesso che si trattava di atto a titolo oneroso posteriore al sorgere del credito, sarebbe stato onere della provare:
a) la sussistenza del diritto verso il debitore;
b) l’eventus damni,
vale a dire il pregiudizio arrecato dall’atto di disposizione alla garanzia patrimoniale che assiste il credito ex art 2740 c.c. , c) la scientia damni o fraudis, ovvero la consapevolezza del pregiudizio arrecato con l’atto di disposizione, oltre che da parte del debitore, anche da parte del terzo acquirente, trattandosi di atto a titolo oneroso:
proprio quest’ultimo presupposto difettava nel caso in ispecie, non essendone stata data prova adeguata.
Difatti, dalle risultanze istruttorie acquisite non era consentito ravvisare circostanze univoche da cui desumere la concreta percezione, o anche la sola possibilità di , da parte dell’acquirente, di una situazione di dissesto o anche solo di difficoltà economica in capo alla parte venditrice, in quanto:
al momento della stipula del preliminare, il 27.05.2014 (di data certa, essendo stato registrato), la non era ancora inadempiente, atteso che aveva smesso di pagare le rate di mutuo solo da dicembre 2014;
dal canto suo si era attivata solo ben quattro anni dopo per il recupero, e peraltro la lettera non risultava neppure recapitata ai destinatari (tranne che a sicché a maggior ragione la circostanza non poteva essere nota al terzo acquirente;
la procedure esecutiva avviata da in cui la era intervenuta aveva ad oggetto immobile diverso da quello oggetto di compravendita, e la aveva spiegato il suo intervento solo nel 2019, quando ormai il rogito notarile era stato stipulato.
La circostanza che il definitivo fosse stato stipulato solo nel 2018 non era significativa, atteso che era stato rispettato il termine essenziale e che comunque le trattative per dirimere la controversia insorta in seguito alla scoperta di irregolarità edilizie dell’immobile avevano rallentato la conclusione dell’affare e spiegavano le modifiche intervenute rispetto al preliminare nelle modalità di pagamento del prezzo, restando pacifico che l’acquirente avesse puntualmente pagato l’intero prezzo concordato all’esito della transazione. Nemmeno era emerso alcun rapporto di parentela o di assidua frequentazione o anche solo conoscenza tra le parti, e l’acquirente aveva effettivamente fissato la propria residenza nell’immobile già dalla stipula del preliminare.
2.Avverso la sentenza suddetta ha proposto appello , concludendo come in epigrafe.
Si sono costituiti , resistendo all’appello, e chiedendo confermarsi la sentenza di primo grado, mentre sono rimasti contumaci anche nel presente grado di giudizio All’udienza del 15.12.2022 tenutasi nelle forme della trattazione scritta, questa Corte ha rinviato la causa per la verifica della ritualità della notifica nei confronti delle parti non costituite all’udienza del 26.01.2023, in cui, dichiarata la contumacia di rinviava ulteriormente per l’acquisizione della prova dell’avvenuta rituale della citazione nei confronti di all’udienza del 30.03.2023 in cui, verificata la regolarità della notifica, ne dichiarava la contumacia rinviando per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 16.11.2023, rinviata d’ufficio dapprima al 16.05.2024 quindi anticipata al 21.03.2024, data in cui la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all’art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
oltre a contestare nel merito l’appello, ne ha eccepito la inammissibilità in quanto, vertendosi pacificamente in materia di azione revocatoria avente ad oggetto atto pubblico preceduto dalla stipula di preliminare di vendita, l’elemento soggettivo di cui all’art 2901 c.c. in capo all’acquirente deve valutato con riferimento all’epoca di stipula del preliminare (momento in cui si consuma la libera scelta delle parti), sicché la Banca avrebbe dunque dovuto articolare la prova e provare il carattere fraudolento del negozio con riferimento a tale momento, mentre aveva concentrato invece la propria attenzione sul contesto in cui era perfezionato il definitivo, senza nulla allegare con riferimento al momento di stipula del preliminare. Ulteriore motivo di inammissibilità sarebbe rappresentato dalla mancata contestazione specifica dei capi della sentenza impugnati, essendosi la limitata ad una mera riproposizione delle censure già svolte nel primo grado di giudizio, così violando l’art 342 cpc. L’eccezione preliminare di inammissibilità ex art 342 cpc è infondata, in quanto, sia pure svolgendo critiche ai limiti della riproposizione delle censure già svolte nel primo grado, l’appellante ha individuato specificamente i punti della sentenza oggetto di impugnazione, argomentando sulle ragioni per cui gli stessi avrebbero dovuto essere riformati. 4.Venendo al merito, con il primo motivo la appellante ha impugnato la sentenza per erroneità nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che “negli elementi essenziali , dunque, vi è sostanziale continuità tra il preliminare del 27.05.2014 ed il definitivo del 28.05.2018”.
realtà il contratto preliminare risultava non avere alcun collegamento con il successivo rogito:
non solo il sig non aveva tenuto fede all’impegno assunto circa il pagamento delle rate convenute per l’acquisto dell’immobile, ma:
1) i promittenti venditori avevano garantito la regolarità urbanistica che invece era risultata insussistente;
2) nonostante la sussistenza della irregolarità , i promittenti venditori, che avrebbero dovuto immettere nel possesso l’acquirente solo al rogito, avevano consentito a di trasferire immediatamente la propria residenza nell’immobile compravenduto;
3) per di più il termine ultimo per la stipula era stato “anticipato”, e ciò nonostante, in aggiunta ed a causa delle suddette irregolarità, avesse interrotto i pagamenti delle rate scadute;
4) il prezzo di acquisto pattuito in preliminare non era stato integralmente corrisposto dall’acquirente.
Tutte circostanze riferite, giudizio dell’appellante, rappresenterebbero alterazione e/o modificazione degli elementi essenziali del preliminare , e dimostrerebbero complessivamente che scopo del rogito del 2018 non fosse dare esecuzione al preliminare stipulato nel 2014 quanto piuttosto sottrare l’immobile compravenduto alla garanzia del credito vantato dalla Il motivo è infondato.
Rientra nella normale dinamica della sequenza preliminare-definitivo ed è pienamente ammissibile in virtù del principio giurisprudenziale dell’”assorbimento” del preliminare nel definitivo, che possa verificarsi una non perfetta coincidenza tra contenuto del primo e contenuto del secondo:
nel caso in ispecie non sussistono difformità sostanziali tra i due atti se non con riferimento al prezzo pagato (ridotto al definitivo), e tuttavia tale riduzione trova piena giustificazione nel (documentato) contenzioso insorto non tanto con riferimento alle irregolarità urbanistiche riscontrate (marginali) quanto con riferimento a vizi della cosa venduta rappresentati da fenomeni infiltrativi che avevano interessato l’immobile compravenduto.
Esistono infatti agli atti perizia giurata ed un carteggio legale che provano la delle ragioni che hanno portato dapprima l’acquirente a sospendere i pagamenti ed infine ad un accordo transattivo di riduzione del prezzo originario.
Anche la circostanza della “anticipazione” del rogito non è corretta, essendo stato previsto fin dal preliminare che la stipula avvenisse “entro la data del”, sottintendendo che ove si fossero verificate le condizioni l’atto pubblico avrebbe potuto essere stipulato, di comune accordo, anche in data anteriore.
Non si ritiene pertanto che le “anomalie” segnalate possano costituire indici presuntivi univoci rilevanti di accordo fraudolento tra parte promittente venditrice e promissaria acquirente ai fini dell’azione spiegata.
Con il secondo motivo di appello ha impugnato la sentenza nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto che vi fosse prova agli atti che il contratto fosse stato stipulato il 27.05.2014 e che avesse avuto regolare esecuzione , e che solo in seguito alla scoperta di irregolarità edilizie, fosse intervenuto un legale nel 2015 per tutelare le ragioni del promissario acquirente, che si doleva dei vizi dell’immobile, vizi che erano certificati in perizia giurata agli atti, e comunque sostanzialmente non contestati dalla parte appellante nell’esistenza ma solo nella quantificazione. Il Tribunale non aveva valorizzato sufficientemente la circostanza che i vizi rilevati non avrebbero mai potuto giustificare la sospensione dei pagamenti da parte dell’acquirente, e che in presenza di un immobile promesso in vendita in regola con le disposizioni urbanistiche alla data del rogito, parte venditrice non avrebbe avuto interesse alla immissione anticipata nel possesso della parte promissaria acquirente.
Il motivo è infondato.
In realtà l’immissione anticipata nel possesso rispetto alla data del trasferimento definitivo appare coerente con le modalità di pagamento del prezzo prescelto dalle parti:
allo scopo, difatti, di procurarsi provvista per far fronte al pagamento delle rate del mutuo insistente sull’immobile, la parte venditrice ha concordato il pagamento (rateale) anticipato di buona parte del prezzo (cautelandosi peraltro imputando le rate a caparra confirmatoria), prevedendo quindi a saldo l’accollo da parte dell’acquirente mutuo residuo in sede di stipula del rogito notarile.
Anche tale elemento non può ritenersi indice presuntivo di accordo frodatorio col terzo acquirente.
Con il terzo motivo di impugnazione l’appellante ha dedotto erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto che vizi e difetti dell’immobile fossero riscontrati e descritti in apposita perizia e non contestati nell’an ma solo nel quantum.
In realtà aveva contestato fin dall’inizio le risultanze della perizia e fatto constatare che apparivano inverosimili i costi indicati dal tecnico di parte di , e le stesse contestazioni erano state ribadite nella memoria 183 cpc, tant’è che era stata fatta richiesta di CTU per la quantificazione dei costi per i lavori.
A ciò si aggiunga che una perizia di parte ancorchè asseverata, è priva di valore probatorio, essendo semplice allegazione difensiva.
Il motivo è inammissibile, atteso che il Giudice ha riportato esattamente la posizione della nei termini dalla stessa indicati, vale a dire confermando che quest’ultima non avesse contestato la circostanza che i vizi fossero reali, limitandosi a ritenere che la quantificazione dei costi di ripristino relativi (83.000,00 euro circa) fosse sovrastimata.
Peraltro, l’accordo sulla riduzione del prezzo in ragione della quantificazione dei costi necessari al ripristino della regolarità urbanistica e dello stato dei luoghi (pari ad euro 83.962,89) stato regolarmente riportato nell’atto notarile supportato documentalmente da perizia giurata allegata, all’esito di un contenzioso per il quale esiste un carteggio legale.
Con il quarto motivo, l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto che le prospettazioni dell’attrice in merito ad una presunta accelerazione dei tempi per la stipula del definitivo “non sembrassero cogliere nel segno..
”.
I venditori avrebbero potuto attendere fino alla scadenza del termine essenziale previsto del giugno 2019 per consegnare al promissario acquirente un immobile in regola con le norme urbanistiche, invece avevano anticipato il rogito al solo evidente scopo di evitare l’aggressione dell’immobile da parte dei creditori.
Di circostanza lo stesso doveva essere perfettamente consapevole, attesa la fretta ed urgenza con cui i venditori avevano voluto registrare e trascrivere la compravendita.
Anche tale motivo è infondato.
Come anticipato con riferimento al primo motivo di appello, fin dal preliminare il termine di stipula previsto come “essenziale” era indicato “entro e non oltre il 30.06.2019”, sicchè era previsto fin dall’inizio che il rogito potesse avvenire in qualsiasi momento antecedente ma non oltre tale data.
La circostanza poi che la registrazione e trascrizione dell’atto pubblico fossero state tempestive costituisce solo adempimento corretto degli obblighi di legge da parte del notaio rogante (art 2671 c.c.), ma non può essere interpretato univocamente come volontà di sottrarre ai creditori la garanzia del credito.
Va inoltre sottolineato che la procedente si sia attivata per la tutela delle proprie ragioni creditorie soltanto a distanza di ben quattro anni dalla manifestazione di insolvenza della debitrice, così rendendo ancor più credibile la ignoranza da parte del terzo acquirente dello stato di insolvenza della propria dante causa.
Con il quinto motivo l’appellante censura la sentenza nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto che difettasse la prova dell’elemento della scientia damni in capo all’acquirente.
A giudizio di indici presuntivi di una tale consapevolezza avrebbero dovuto, al contrario, essere tratti da numerosi elementi, quali:
la circostanza che la stipula fosse intervenuta dopo che l’acquirente era rimasto moroso nonostante il mancato pagamento di 23 rate consecutive del prezzo concordato;
il fatto che la situazione debitoria dei venditori al momento della stipula fosse piuttosto pesante;
la circostanza che l’immobile non fosse conforme alle norme urbanistiche all’atto del trasferimento;
che le modalità di pagamento del prezzo di vendita fossero ambigue e non dimostrate;
la circostanza che il corrispettivo non fosse stato ripartito tra nudi proprietari ed usufruttuaria;
la circostanza che l’immissione in possesso fosse stata rispetto al rogito e gli adempimenti della registrazione e trascrizione fossero stati compiuti in tutta fretta;
il fatto che l’acquirente non avesse fornito alcuna prova della avvenuta effettuazione e pagamento dei lavori per i quali aveva ottenuto la riduzione del prezzo concordato.
Tutto quanto osservato costituiva prova del fatto che l’atto fosse dolosamente preordinato a recare pregiudizio alle ragioni creditorie.
Il motivo è infondato.
alla data di stipula del preliminare, nel maggio 2014, come detto, non si era ancora manifestata ancora alcuna insolvenza da parte della (che peraltro non risulta agli atti quantomeno fino al 2020 nemmeno essere mai stata protestata) rispetto agli impegni assunti verso la Banca procedente, né verso altri.
Risulta poi documentato agli atti attraverso i bonifici prodotti che il promisssario acquirente abbia successivamente regolarmente pagato le rate di prezzo concordate in preliminare fino alla manifestazione dei vizi della cosa venduta che, scoperti e denunciati successivamente, hanno portato al contenzioso che ha giustificato dapprima l’eccezione di inadempimento, quindi la riduzione del prezzo concordata tra le parti ex art 1490 c.c. Totalmente irrilevante è poi la circostanza della omessa prova, da parte di , della avvenuta esecuzione dei lavori preventivati oggetto di perizia, essendo evidente che, una volta risarcito, costituisce libera scelta del danneggiato decidere se e quando eseguire i lavori di ripristino, senza che su ciò il danneggiante abbia alcun diritto di rendicontazione. Gli ulteriori “indici presuntivi” indicati dalla parte appellante hanno costituito già oggetto di disamina con riferimento ai punti precedenti.
Con il sesto motivo l’appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che “il definitivo tiene conto delle spese in capo all’acquirente per l’eliminazione dei vizi”:
in assenza di prova del pagamento di detti lavori, il Giudice non aveva ammesso la prova articolata dalla attribuendo rilevanza probatoria ad una perizia di parte, sia pure asseverata, redatta a distanza di tre anni dalla sospensione dei pagamenti ed in assenza di contraddittorio anche con la parte venditrice.
Di qui la richiesta di rinnovazione di ammissione delle istanze istruttorie.
tale motivo è infondato.
Fermo quanto dedotto con riferimento al precedente motivo, va evidenziato che ad ogni modo la circostanza che la perizia di parte agli atti giurata sia stata redata in assenza di contradittorio è in parte non rispondente al vero, in quanto risulta agli atti che dopo che in sede di accesso iniziale ciascuna parte avesse incaricato proprio tecnico di fiducia ( ing per COGNOME), successivamente, essendo stato raggiunto un sostanziale accordo su entità e tipologia di lavori da eseguire, le parti si erano perciò risolte a rivolgersi ad un tecnico di fiducia di entrambi. L’appello, complessivamente infondato, deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione del DM147/2022, con riferimento al valore della causa (scaglione fino ad euro 260.000,00) ed ai valori medi riferiti a tutte e quattro le fasi di giudizio, e dunque:
fase di studio della controversia:
euro 2.977,00 fase introduttiva:
euro 1.911,00 fase istruttoria euro 4.326,00 fase decisoria euro 5.103,00 per un totale di euro 14.317,00 oltre esborsi, rimborso forfettario, iva e cpa come per legge.
Si dà atto ai fini dell’applicazione dell’art 13 comma 1 quater DPR 30 maggio 2012
n. 115, che l’appello è stato integralmente rigettato.
PNOMERAGIONE_SOCIALE
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
– Rigetta l’appello proposto da rappresentata da in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 239 pubblicata l’11 marzo 2022, che per l’effetto conferma.
– Condanna rappresentata da in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di e di delle spese di lite del grado che liquida in euro 14.317,00 per compensi, oltre , rimborso forfettario spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge in favore di ciascuna parte appellata;
– Si dà atto che ai fini della applicazione dell’art. 13, comma 1 quater DPR 30 maggio 2012
n. 115 l’appello è stato integralmente rigettato.
– Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
Genova, li 25 ottobre 2024
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente Avv. NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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