REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 1842/2022 pubbl. il 02/05/2022
Nel procedimento contrassegnato con il n. 394/2016 r.g. degli affari civili, avente ad oggetto “Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.”, riservato in decisione all’udienza collegiale del 22.12.2021, e vertente
TRA
XXX
APPELLANTE
E
YYY S.R.L.,
APPELLATA – CONTUMACE
E
ZZZ,
APPELLATA – CONTUMACE
E
KKK,
APPELLATO – CONTUMACE
E
JJJ S.p.A., quale mandataria della
SSS SPV S.r.l.
INTERVENTRICE VOLONTARIA
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti come in atti formulate
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata in data 27/28.1.2011, la YYY S.r.l., quale cessionaria dei crediti della *** Banca e dell’*** Banca d’Impresa, in proprio e attraverso la propria mandataria *** Credit Management Bank S.p.A., esponeva di essere creditrice della *** S.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli n. 207 del 3.5.2006, per l’importo di € 210.787,19, oltre interessi al tasso legale dell’1.1.2006, per saldo debitore del c/c ordinario n. 4417231, e che tale rapporto era garantito dalle fideiussioni del 19.4.2022 di XXX e ZZZ, per l’importo di € 201.000,00.
Avendo essa istante invano richiesto il pagamento a questi ultimi, con missiva del 12.2.2004, aveva quindi chiesto ed ottenuto contro gli stessi il decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 6264/08, non esecutivo, in data 27.6.2008, per l’importo di € 103.000,00, oltre interessi e spese della procedura monitoria; nel relativo giudizio di opposizione essa istante aveva peraltro depositato c.t.u. contabile dalla quale era emerso il proprio credito, come meglio ivi indicato.
Tanto premesso, la YYY S.r.l. esponeva che, tuttavia, da accertamenti effettuati, era emerso che i predetti garanti XXX e ZZZ, con atto di compravendita per Notaio del 17/11/2008, Rep 304839 e Racc. 80192, avevano alienato in favore di KKK l’immobile di loro proprietà sito in, e precisamente l’unità immobiliare ivi collocata, alla frazione, confinante con appartamenti interni 1 e 3 e da 2 lati con strada condominiale, meglio ivi identificato catastalmente, per il prezzo dichiarato di € 38.000,00 versato a mezzo degli assegni circolari ivi menzionati, rendendosi in tal modo del tutto impossidente, con conseguente lesione della garanzia patrimoniale di cui all’articolo 2740 c.c.
L’attrice conveniva pertanto XXX, ZZZ e KKK innanzi al Tribunale di Napoli chiedendo, per le ragioni ivi indicate, di dichiarare nullo il predetto atto di compravendita per Notaio *** del 17/11/2008, in quanto simulato, e/o in ogni caso revocabile ex articolo 2901 c.c., in quanto posto in essere in evidente pregiudizio delle ragioni di credito dell’esponente e, quindi, ordinare al competente Ufficio del Territorio dei RR.II. di trascrivere l’emananda sentenza, con esonero di ogni responsabilità, nonché condannare i convenuti al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite, oltre accessori di legge.
Con comparsa del 22.11.2011 si costituiva in giudizio XXX
Salvatore, il quale contestava la sussistenza dei presupposti delle avverse domande, chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e distrazione in favore dei difensori anticipatari.
Rimanevano invece contumaci ZZZ e KKK.
All’esito del giudizio, con sentenza n. 9655/2015 del 2.7.2015, il Tribunale di Napoli così provvedeva:
“A) accoglie la domanda di revocatoria proposta e per l’effetto dichiara, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’inefficacia nei confronti della YYY s.r.l., quale cessionaria di *** Banca s.p.a e *** Banca d’Impresa, dell’atto di trasferimento da ZZZ e XXX a KKK dell’unità immobiliare sita in Cassano allo Ionio (CS), frazione di Sibari, località, interno, confinante con appartamenti interni 1 e 3 da 2 lati con strada condominiale, fabbricato riportato in NCEU al foglio, particella sub e sub, zc 3, cat A/3, cl 3 vani 4, RC euro 299,55 p.T.1, per Notar del 17-11-2008 rep racc..
B) rigetta la domanda di simulazione proposta.
C) condanna ZZZ, XXX e KKK in solido al pagamento, in favore di YYY s.r.l., quale cessionaria dei crediti di *** Banca s.p.a. e *** Banca d’Impresa, in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite che liquida in complessive €.4.800,00, così suddivise: €.800,00 per spese, €. 4.000,00 per compenso avvocato, nonchè rimborso spese generali oltre spese di c.t.u. nella misura di €.1.700,00, I.V.A. e C.P.A”.
Avverso detta decisione, con citazione notificata alle parti appellate rispettivamente in data 22.1.2016, 29.1.2016 e 3.2.2016, proponeva impugnazione appello XXX, il quale conveniva innanzi all’intestato Tribunale la YYY S.r.l., in persona del legale rapp.te pro – tempore, nonché ZZZ e KKK, chiedendo, per le ragioni ivi meglio indicate, di rigettare la domanda attorea, con condanna della YYY S.r.l. al pagamento di spese, diritti ed onorari di lite, con attribuzione al difensore anticipatario.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, tutte le parti appellate rimanevano contumaci.
Con comparsa del 14.5.2016 si costituiva tuttavia in giudizio, intervenendo volontariamente, la JJJ S.p.A., quale mandataria della SSS Spv S.r.l., rappresentando in via preliminare che, in data 15 gennaio 2016, la YYY S.r.l. aveva ceduto a quest’ultima un portafoglio di crediti, fra cui tutte le ragioni di credito vantate nei confronti dell’attuale appellante, per sorte, interessi e spese con i relativi diritti accessori, azioni, garanzie e quant’altro di ragione, come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2016 n.19; con procura per atto Notaio di del 19 febbraio 2016, Rep. – Fasc. la SSS Spv S.r.l. aveva poi conferito alla JJJ S.p.A. mandato con rappresentanza per l’attività di gestione del recupero e dell’incasso dei crediti ceduti dalla menzionata YYY S.r.l.
La predetta comparente contestava quindi il fondamento della proposta impugnazione, per le ragioni ivi meglio indicate, chiedendo rigettarsi la stessa, con vittoria di spese e competenze del secondo grado di giudizio.
All’esito della trattazione e della precisazione delle conclusioni, all’udienza del 22.12.2021 la causa veniva quindi riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della YYY S.r.l., in persona del legale rapp.te pro-tempore, nonché di KKK e ZZZ e, non costituitisi in giudizio pur avendo ricevuto regolare notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio rispettivamente in data 22.1.2016, 29.1.2016 e 3.2.2016.
Nel merito, è bene sottolineare che il primo giudice, dopo aver ritenuto infondata la domanda di simulazione sul presupposto che nessuna prova idonea era stata fornita quanto alla non effettività del trasferimento intervenuto, che doveva invece ritenersi effettivamente validamente voluto dalle parti, come comprovato anche dagli assegni depositati, per complessivi € 38.000,00 versati alla parte venditrice dall’acquirente, reputava invece fondata la domanda di revocatoria della citata compravendita.
Ed invero, a dire del Tribunale, l’assenza di altre attività patrimoniale in capo ai venditori, nemmeno allegate o dedotte, integrava di per sé la consapevolezza del danno arrecato al creditore procedente con l’alienazione dell’unico cespite familiare disponibile; deponeva infatti innanzitutto in senso favorevole alla sussistenza dei presupposti dell’azione proposta la familiarità dei rapporti tra i venditori XXX e ZZZ e l’acquirente KKK, essendo risultato in sede di interrogatorio formale di quest’ultimo, reso all’udienza del 6 novembre 2012, il rapporto parentale tra gli stessi essendo l’acquirente nipote dei venditori.
Peraltro, quanto lo stato soggettivo dell’acquirente al momento del trasferimento, il Tribunale sottolineava che lo stesso, in sede di interrogatorio formale, aveva espressamente dichiarato di essere a conoscenza prima dell’acquisto della situazione di difficoltà della società che l’odierno appellante aveva con i fratelli e, soprattutto, dell’intervenuto fallimento della stessa.
A ciò si aggiungeva inoltre l’affermazione sempre resa in tale sede circa la consapevolezza da parte del KKK della convenienza del prezzo di acquisto dell’immobile in questione, apparendo quindi del tutto verosimile che questi avesse effettiva consapevolezza anche di effettuare un acquisto tale da pregiudicare le legittime aspettative dei creditori, non bastando ad escludere ciò l’affermazione dal detto acquirente relativa alla presunta motivazione della vendita da parte degli zii, legata al fatto che anche altri zii avessero venduto la propria proprietà, apparendo secondaria rispetto alla pregnante considerazione relativa all’esistenza di una conosciuta condizione di difficoltà economica dell’alienante e della società di cui lo stesso faceva parte.
Ciò posto, l’appellante ha fondato il gravame sulla presunta erronea valutazione da parte del primo giudice delle risultanze istruttorie, con conseguente omessa e insufficiente motivazione sul punto.
Orbene, osserva sul punto la Corte che, a fronte degli elementi richiamati dal Tribunale, nessuna diversa allegazione o considerazione risulta essere contenuta nell’atto di impugnazione, con il quale l’appellante non contesta quanto esposto dal primo giudice in ordine alle dichiarazioni rese dall’acquirente KKK in ordine alla sua consapevolezza della situazione di difficoltà in cui si trovava la parte alienante; né, d’altra parte, può essere posta in discussione la circostanza che detta consapevolezza ben si spiega, risultando così ulteriormente rafforzato il ragionamento contenuto nella motivazione adottata del Tribunale, tenuto conto dell’indicato rapporto di parentela esistente tra le parti del contratto di compravendita.
Ed invero, appare peraltro utile ricordare in merito che l’orientamento della Suprema Corte relativo alla rilevanza dei rapporti di parentela, con riferimento agli elementi presuntivi idonei a dare dimostrazione del cd. consilium fraudis, è assolutamente chiaro e consolidato.
È stato infatti affermato, anche in epoca recente (v. Cass. Civ., Sez. III, Ord. n. 1286 del 18/01/2019) che “la prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (v. anche sul punto, coerentemente con il principio sopra espresso, per una ipotesi in cui non risultava esistente un vero e proprio legame parentale, Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 10928 del 09/06/2020, secondo la quale “La prova della “participatio fraudis” del terzo, necessaria per l’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di rapporti di convivenza extramatrimoniale tra il debitore e il terzo tali da rendere estremamente inverosimile che quest’ultimo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza di appello che aveva attribuito rilevanza, a fini probatori, ad un rapporto affettivo e personale cessato nella convivenza, ma non venuto meno nella frequentazione e nella confidenza reciproca, data pure l’esistenza di figli minori in comune)”.
In buona sostanza, ciò che la Corte ritiene assolutamente rilevante, al fine di integrare gli elementi presuntivi atti a dimostrare il consilium fraudis, è l’esistenza di un legame tale tra le parti, qualunque ne sia la esatta natura, tale da far ritenere poco verosimile l’ignoranza da parte dell’acquirente della situazione economica dell’alienante e, quindi, del pregiudizio arrecato dal trasferimento posto in atto alla garanzia patrimoniale.
Per altro verso, lo stesso XXX, nell’atto di appello, continua ad insistere sull’esistenza all’epoca dei fatti di una propria situazione di difficoltà economica, che lo aveva appunto indotto alla vendita dell’immobile in questione, le cui spese di manutenzione risultavano oramai insostenibili, per un prezzo inferiore a quello di mercato, proprio allo scopo di ricavarne, liquidità tenuto conto della nuova situazione economica familiare in cui lo stesso si trovava.
In conclusione, avendo l’appellante in buona sostanza espressamente ammesso di aver venduto l’immobile in un momento in cui stava attraversando un momento di difficoltà economica, non pare minimamente dubitabile la consapevolezza anche da parte di quest’ultimo del pregiudizio che tale atto arrecava in tal modo alle ragioni nei suoi creditori.
Va solo da ultimo sottolineato che non può in alcun modo convenirsi con l’appellante anche quanto alla considerazione che non sussisterebbe il lamentato pregiudizio per i creditori dal momento che il denaro incassato sarebbe stato sufficiente a coprire il debito nei confronti della banca originariamente istante, e ciò anche in considerazione dell’esiguità della somma rispetto all’importo del credito.
Infatti, quanto all’accertamento dell’eventus damni, deve aversi riguardo non solo al mutamento della consistenza quantitativa del patrimonio oggetto della garanzia del creditore, ma anche di quella qualitativa: in particolare, proprio in considerazione della maggior facilità di cessione del denaro rispetto ad un bene immobile, la sostituzione di quest’ultimo con il corrispettivo di una compravendita comporta di per sé, indipendentemente dalla congruità o meno della somma versata, una rilevante modifica, comportante una maggiore difficoltà e incertezza nella esazione coattiva del credito.
Sulla base delle considerazioni che precedono, stante l’infondatezza del proposto gravame, lo stesso va quindi rigettato, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza del Tribunale di Napoli n. 9655/2015 del 2.7.2015.
Le spese e competenze del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell’appellante XXX, e si liquidano in favore dell’interventrice JJJ S.p.A., quale mandataria della SSS Spv S.r.l., in persona del legale rapp.te pro-tempore, come da dispositivo che segue, tenuto conto degli importi dello scaglione di riferimento e della non particolare difficoltà delle questioni trattate; nulla quanto agli appellati contumaci.
Sussistono, infine, i presupposti per l’applicazione dell’art. 13 comma 1quater T.U. n. 115/2002 nei confronti dell’appellante XXX.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull’appello proposto, con citazione notificata alle parti appellate rispettivamente in data 22.1.2016, 29.1.2016 e 3.2.2016, da XXX, nei confronti della YYY S.r.l., in persona del legale rapp.te pro-tempore, quale cessionaria dei crediti di *** Banca e *** Management Bank S.p.A., e quindi della JJJ S.p.A., quale mandataria della SSS Spv S.r.l., in persona del legale rapp.te pro-tempore, quale successiva cessionaria dei crediti intervenuta volontariamente in giudizio, nonché di ZZZ e KKK, ed avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 9655/2015 del 2.7.2015, così provvede:
1) Rigetta l’appello, con conseguente conferma dell’impugnata sentenza;
2) Condanna XXX, al pagamento in favore della JJJ S.p.A., quale mandataria della SSS Spv S.r.l., in persona del legale rapp.te pro-tempore, delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 5.000,00, per compensi, oltre Iva e Cpa, se dovute, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi;
3) Dà atto della sussistenza delle condizioni per l’applicazione dell’art. 13 comma 1quater T.U. n. 115/2002 nei confronti dell’appellante XXX.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 20 aprile 2022.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IL PRESIDENTE
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