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Azione revocatoria, presuppone l’esistenza del debito

Azione revocatoria, presuppone solo l’esistenza del debito e non anche l’inadempimento già conclamato o, addirittura, l’avvio delle procedure esecutive

Pubblicato il 07 December 2019 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 420/2019 pubblicata il 05/12/2019

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. /2013, riservata in decisione con concessione dei termini di cui all’art. 190 cpc, promossa da:

BANCA XXX (C.F. P I), con il patrocinio dell’avv.

e dell’avv. , elettivamente domiciliato in, presso

ATTRICE contro

YYY (C.F.), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. , elettivamente domiciliato in , presso il difensore avv.

ZZZ (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. , elettivamente domiciliato in, presso il difensore avv.

CONVENUTO/I

KKK (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. e dell’avv. , elettivamente domiciliato in , presso il difensore avv.

CONVENUTO CONTUMACE nonchè

JJJ spa (C.F.), con il patrocinio dell’avv., elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

INTERVENUTO

OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni da intendersi qui per riportati e trascritti.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione, notificato il 3.5.2013, la Banca XXX S.p.a conveniva in giudizio YYY -verso il quale, in qualità di fideiussore, vantava un credito per complessivi Euro 41.119,37 oltre accessori ed interessi , derivanti dal saldo debitore del conto corrente n. acceso dalla *** srl il 2.9.2003 e che aveva portato all’emissione in data 07.03.2013 del D.I. /13 del Tribunale di Larino- Sez. Distaccata di Termoli dichiarato provvisoriamente esecutivo- nonché KKK e ZZZ, in qualità di genitori del donatario *** ed ha chiesto, ex art. 2901 c.c., dichiararsi l’inefficacia nei suoi confronti dell’atto pubblico di donazione a rogito Notaio, in data 02.07.2009, Rep. n., Racc. n., trascritto presso la Conservatoria dei RRII di in data al n. Reg. Gen. e al n. Reg. Part., col quale aveva donato al proprio nipote ***, nato il 19.12.2001, giusta autorizzazione del Giudice Tutelare di Larino in data 09.05.2009 prot. n., la proprietà superficiaria di alcune unità immobiliari, meglio descritte in atto di citazione, facenti parte di un fabbricato sito in.

Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 22.7.2013, il convenuto YYY ha contestato la domanda chiedendone il rigetto ed evidenziando che la donazione in favore del nipote era stata fatta solo per affetto ed in ragione delle gravi condizioni di salute di esso convenuto.

All’udienza del 10.10.2013, il precedente giudice istruttore dichiarava la contumacia di ZZZ.

In corso di causa, con comparsa depositata in Cancelleria in data 08.07.2014, spiegava intervento nel presente procedimento ex art. 105 c.p.c. la JJJ spa in quanto creditrice della complessiva somma di € 310.035,30 nei confronti della *** a r.l. nonché dei garanti, ***, ***, *** e YYY, e chiedeva anch’essa la revocatoria del predetto atto di donazione.

La causa è stata istruita sulla scorta dei documenti allegati dalle parti e mediante l’assunzione delle prove orali, per interpello e per testi, dedotte dai convenuti.

Con comparsa del 13.02.2017 YYY e ZZZ si costituivano a mezzo del nuovo difensore, avv..

Ciò posto, nel merito, la domanda deve essere accolta per quanto di ragione.

Devono, anzitutto, ritenersi sussistenti i crediti dell’attrice e della terza intervenuta nei confronti di YYY, con la precisazione che l’azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la sua concreta esigibilità (cfr. Cass. Civ., sez. III, 04 dicembre 2009, n. 25556, n. 11573/13).

Peraltro, si assume che a tal fine è sufficiente la sussistenza di una mera ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente, tanto che il giudizio promosso con tale azione non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. nel caso di pendenza di controversia sull’accertamento del credito, in quanto la definizione di questa seconda controversia non costituisce l’indispensabile precedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria (cfr. Cass. Civ n. 16722/2009,12235/2011).

E’ inoltre certo che i crediti vantati dalla banca attrice (fideiussione del 3.9.2003 e successiva estensione del 2.12.2005) e da quella intervenuta (fideiussione dell’8.6.2000 e successive estensioni del 9.11.2006 e del 10.8.2007) nei confronti del fideiussore YYY siano sorti in epoca antecedente al 2.7.2009 data in cui il convenuto ha stipulato l’atto di donazione , oggetto dell’odierna domanda di revocatoria, in favore del proprio nipote ***.

Sul punto deve necessariamente stabilirsi quale sia il momento in cui può ritenersi che il fideiussore possa considerarsi effettivamente debitore nei confronti del creditore. A tal proposito, il prevalente indirizzo giurisprudenziale ha evidenziato che “In tema di azione revocatoria proposta nei confronti del fideiussore, l’acquisto della qualità di debitore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicchè a tale momento occorre far riferimento per stabilire se l’atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito”. (Trib. Trani sent. N. 2566/18, Cass., sez. II, n. 22465 del 19/10/2006).

E’ stato inoltre precisato che il debito del fideiussore sorge nel momento stesso in cui è concessa la garanzia al creditore, ossia quando viene firmato il contratto. Se dunque la fideiussione è precedente, come nel caso di specie, all’atto di donazione questa può essere revocata anche se il debitore principale sta pagando regolarmente le rate. Ciò in quanto l’azione revocatoria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, trattandosi di un’azione che presuppone solo l’esistenza del debito e non anche l’inadempimento già conclamato o, addirittura, l’avvio delle procedure esecutive.

A tale assunto, infatti, deve pervenirsi tenendo conto di quella che è la funzione propria dell’azione revocatoria, che non persegue scopi specificamente restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori. (C. App. Napoli, sent. n. 63/17 del 13.01.2017; Cass. sent. n. 7250/2013)

Ricorre, altresì, il presupposto della scientia damni.

È noto che perché l’atto dispositivo venga revocato è necessario che il comportamento del debitore sia caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, da un intento frodatorio, integrato non già dalla specifica conoscenza del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni del creditore ma, solo, dall’effettiva consapevolezza del carattere pregiudizievole del proprio comportamento, che investa genericamente la riduzione della consistenza del patrimonio del debitore in pregiudizio dei creditori complessivamente considerati (cfr. Cass. Civ., sez. I, 26 febbraio 2002, n. 2792).

Vi sono rilevanti elementi per affermare la sussistenza della piena consapevolezza del pregiudizio in capo al convenuto YYY.

Invero, deve ritenersi la conoscenza da parte dello stesso della esistenza di rilevanti debiti, evincibile dalle date delle raccomandate a/r inviate dalle banche, quindi, delle ragioni di credito azionate dalla odierna parte attrice e dalla terza volontariamente intervenuta nel presente giudizio.

Rilevante è, altresì, la stipula di un atto di donazione in un momento di poco antecedente (luglio 2009) rispetto all’invito rivolto dalle banche alla *** di immediato rientro delle cospicue esposizioni debitorie e rispetto alla sentenza che ne ha dichiarato il fallimento (n. 22 del 17.11.2011). Nella fattispecie in esame, peraltro, alcuna rilevanza possono rivestire le difese del YYY in merito a presunte irregolarità nella gestione dei rapporti da parte delle banche creditrici, peraltro formulate per la prima volta solo in comparsa conclusionale e come tali inammissibili, che invece dovevano essere svolte in autonomi e separati giudizi mai introdotti dallo stesso.

Elementi questi che unitariamente valutati consentono di inferire la consapevolezza da parte del convenuto della futura messa ad esecuzione dei titoli e del pericolo di vedere aggredite le sue proprietà immobiliari e mobiliari.

Non rileva, poi, la scientia damni del proprio nipote rappresentato dai suoi genitori ZZZ e KKK in qualità di terzi, ricorrendo, nel caso di donazione e secondo la pacifica elaborazione giurisprudenziale, un atto dispositivo a titolo gratuito. Nessuna rilevanza, poi, può attribuirsi nel presente giudizio alle ulteriori ragioni (particolare vincolo affettivo tra zio e nipote, grave stato di salute del donante, assenza di figli) addotte dai convenuti per giustificare l’assenza di qualsivoglia intento frodatorio in capo a YYY. Trattasi, a ben vedere, di circostanze non solo irrilevanti ai fini per cui è causa ma neppure documentate da esse parti che si sono limitate ad offrire delle prove testimoniali che non hanno trovato riscontro in certificazioni facilmente reperibili e producibili dalle stesse.

Ricorre, nel caso di specie, pure l’eventus damni, inteso come insufficienza dei beni del debitore ad offrire la garanzia patrimoniale, essendo irrilevante una mera diminuzione di detta garanzia (Cass. Civ., sez. I, 04 settembre 2009, n. 19234).

Si deve rimarcare che in materia non è necessario che l’atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata ex ante, con riferimento alla data dell’atto dispositivo e non a quella futura dell’effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio (cfr. Cass. Civ., sez. I, 01 agosto 2007, n. 16986).

Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che il convenuto YYY era proprietario dei beni donati.

Per giunta, nessuno dei convenuti ha dimostrato la sussistenza di altri redditi capaci di offrire al creditore una sufficiente garanzia. In mancanza di prova della esistenza di altri beni idonei a garantire il credito rispetto anche alla sua entità, incombente sui convenuti anche per il principio della vicinanza della prova, deve ritenersi che gli unici beni idonei a soddisfare i crediti de qua siano rappresentati dagli immobili oggetto di causa.

Pertanto, in accoglimento della domanda principale dell’attrice e di quella della terza intervenuta, deve essere dichiarata l’inefficacia nei loro confronti dell’atto di donazione del 2.7.2009 rep. racc. a ministero del Notaio, relativo ai beni immobili indicati e specificati da pagina 2 a pagina 3 dell’atto di citazione.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014, come in dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale di Larino, nella persona del GOT, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

– accoglie la domanda proposta da *** S.P.A oggi BANCA XXX SPA, in persona del suo legale rappresentante p.t., e dalla terza intervenuta volontaria JJJ SPA, in persona del suo legale rappresentante p.t. , nei confronti di YYY, ZZZ e KKK e, per l’effetto,

dichiara inefficace nei loro confronti l’atto di donazione del 2.7.2009 per Notaio, rep. – racc.;

– ordina al Conservatore dei RR.II. territorialmente competente l’annotazione e trascrizione della presente sentenza con esonero di responsabilità;

– condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore dell’attrice delle spese di lite che liquida in Euro 458,00 per esborsi ed Euro 7.795,00 per compensi professionali oltre Iva e cap , se dovuti, come per legge e rimborso spese forfetario nella misura del 15% ;

– condanna i convenuti in solido al pagamento, in favore della terza intervenuta volontaria delle spese di lite che liquida in Euro 4.015,00 per compensi professionali oltre Iva e cap, se dovuti, come per legge e rimborso spese forfetario nella misura del 15% .

Larino, 30.11.2019

Il Giudice Onorario

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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