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Codice Penale

Azione revocatoria, revoca contratto compravendita per frode

Il Tribunale accoglie la domanda di revoca di un contratto di compravendita immobiliare per frode in danno del fallimento, dichiarando l’inefficacia dell’atto nei confronti della procedura concorsuale. La sentenza fa applicazione dei principi generali in tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., in particolare con riguardo alla sussistenza del credito, all’eventus damni, al consilium fraudis e alla prova della scientia damni.

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice, dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._14910_2024_- N._R.G._00054127_2010 DEL_01_10_2024 PUBBLICATA_IL_03_10_2024

nella causa civile iscritta al n. 54127 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2010 e vertente TRA codice fiscale , rappresentato e difeso dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso la prima in Roma, INDIRIZZO per procura allegata all’atto di citazione ATTORE nata Orbassano (To) 2.4.1970, codice fiscale , rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME presso i quali è elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO COGNOME INDIRIZZO, per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA , con sede in Tivoli, INDIRIZZO , codice fiscale dichiarato dal Tribunale di Tivoli con sentenza n. 31/2010 del 2.7.2010, in persona del curatore Dott. , rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME presso la quale è elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO per procura allegata al ricorso per la prosecuzione del giudizio e contestuale costituzione di nuovo difensore depositata il 11.12.2023 CONVENUTO Conclusioni precisate all’udienza del 7.5.2024 Per :

conclusioni non precisate Per la curatela del Fallimento “L’Avv. COGNOME precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di costituzione e risposta con C.F. C.F. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato in date 21.9.2010 e 25.9.2010 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, rispettivamente, e il (da ora proponeva la domanda:

“Voglia l’On. Tribunale adito, contrariis reiectis:

nel merito:

1) In INDIRIZZO

Dichiarare la priorità di ogni diritto reale sul bene di cui al preliminare del 6.07.2000, giusta la domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. del 20.07.2004 e la Sentenza n. 1058/08, in favore del sig.

2) Per l’effetto revocare l’atto di vendita redatto per Notar rep. 37489 racc. 19321 in data 21.09.2004 tra registrato all’ufficio delle entrate di Roma 5 in data 22.09.2005 e trascritto in data 23.09.2005 perché palesemente posto in essere da entrambe le parti in frode dell’attore;

3) In subordine:

Disporre, in favore dell’attore, ogni provvedimento del caso che determini la nullità o l’inefficacia e non opponibilità dell’atto di vendita indicato al punto precedente a tutela delle ragioni tutte, nessuna esclusa, giusta le motivazioni in fatto e diritto di cui alle premesse del presente atto.

4) Dichiarare l’inesistenza in capo alla massa fallimentare di ogni diritto e/o pretesa di inefficacia e/o revocabilità sul bene immobile per cui è causa stante l’anteriorità della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. dell’attore, nonché in ragione della circostanza che la fattispecie in esame non rientra in quelle contemplate e regolate dalla normativa posta in materia dalla Legge Fallimentare (art. – 64-65 e 67) 5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA.

” A sostegno della domanda, esponeva che il 6.7.2000 aveva stipulato con in persona del legale rappresentante, , un contratto preliminare, con cui aveva promesso di acquistare da tale società, che aveva promesso di vendergli le unità immobiliari che sarebbero state edificate in Roma, INDIRIZZO, Piano di Zona Anagnino INDIRIZZO, B/37 comparto B/P;

che, intercorsa corrispondenza, aveva promosso nei confronti di la causa civile iscritta al n. 2638/2004 R.G. presso il Tribunale di Tivoli, che aveva pronunciato la sentenza n. 1058/2008, con cui aveva dichiarato l’inefficacia della risoluzione di tale contratto comunicata dalla non avendo ritenuto che avesse offerto la propria prestazione, e ciascuna parte aveva proposto appello, le cui cause erano state riunite;

che il 5.7.2010, da una visura estratta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma, l’esponente aveva appreso che, con il contratto rogato il 21.9.2005 dal notaio Dott. (repertorio n. 37489), aveva venduto le unità immobiliari oggetto di tale contratto preliminare a , figlia di , legale rappresentante della stessa società, nonostante la pendenza del giudizio di primo grado e la trascrizione del relativo atto di citazione.

Con decreto ex art. 168 bis, comma V, c.p.c., la prima udienza era differita al 9.3.2012.

In data 1.7.2011, si costituiva in giudizio ed eccepiva la nullità dell’atto di citazione, per carenza del requisito di cui all’art. 163, n. 7, c.p.c.;

assumeva la priorità del proprio acquisto immobiliare rispetto al contratto preliminare di cui all’atto di citazione;

contestava la fondatezza della domanda proposta dall’attore e chiedeva:

“Voglia l’On.le Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, premessa ogni opportuna declaratoria di ragione e di diritto e rigettata ogni diversa istanza, eccezione o domanda proposte dall’attore:

1. preliminarmente ed in cautelare:

previa fissazione di apposita udienza, ovvero anche inaudita altera parte, ordinare al Conservatore dei RR.II.

di Roma, con esonero da ogni responsabilità, la cancellazione della trascrizione – registro generale n. 117930, registro particolare n. 69262, presentazione n. 586 del 30.09.10 in favore di e contro delle domande attoree di cui ai numeri 1) e 2) dell’atto di citazione notificato il 21.09.10, per la violazione degli artt. 2652 e 2653 c.c., ovvero, in subordine, ordinare al Sig. prestare immediatamente il proprio assenso alla cancellazione della menzionata trascrizione;

2. in rito:

accertare e dichiarare la nullità dell’atto di citazione perché redatto e notificato in violazione dell’art. 163, n. 7 c.p.c.;

accertare e dichiarare la nullità della domanda formulata in via subordinata nelle conclusioni dell’atto introduttivo sub numero 3) per violazione dell’art. 163, n. 4, c.p.c. poiché la richiesta di accertamento della nullità dell’atto di compravendita tra la convenuta e priva dell’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali dovrebbe fondarsi impedendo, sul punto, l’instaurarsi del contraddittorio;

3. nel merito:

accertare e dichiarare l’infondatezza, ove non ritenuta nulla la domanda subordinata formulata sub 3) delle conclusioni attoree per le ragioni esposte nella narrativa della presente comparsa di costituzione e risposta, di tutte le domande svolte dall’attore e, per l’effetto, In data 17.2.2012, la curatela del fallimento si costituiva in giudizio e contestava l’ammissibilità e fondatezza della domanda avversaria;

in particolare, esponeva che vantava “una mera aspettativa di fatto giuridicamente irrilevante”, poiché il curatore fallimentare si era sciolto dal suindicato contratto preliminare concluso dalla società in bonis con avendo comunicato con lettera raccomandata del 18.1.2011, la volontà di esercitare il diritto potestativo ex art. 72 L.F., non precluso dalla trascrizione dell’atto di citazione contenente la domanda ex art. 2932 c.c.;

che aveva conseguito l’ammissione al passivo del fallimento del credito chirografario pari all’importo versato per l’acquisto del bene immobile ed era stata respinta la domanda proposta dal medesimo per sentir accertare che la proprietà di tale bene immobile non era all’attivo del fallimento.

La curatela fallimentare deduceva che il contratto di compravendita stipulato da , con rogito del notaio Dott. in data 21.9.2005, era revocabile a norma degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c., poiché l’acquirente era figlia di , legale rappresentante di e questa società lo aveva già promesso in vendita a come risultava dal testo del contratto, contenente gli estremi della trascrizione dell’atto di citazione ex art. 2932 c.c.;

che il prezzo pattuito con il contratto preliminare era superiore rispetto a quello della compravendita conclusa a favore di , la quale conosceva il pregiudizio che il contratto recava anche al creditore e nel 2005 si era formato un titolo giudiziale di credito nei confronti della società venditrice e a favore di RAGIONE_SOCIALE

dell’importo di € 819.832,09, per ragioni creditorie risalenti all’anno 2001, mentre i crediti dei fratelli pari al complessivo ammontare di € 200.000 risalivano agli anni 2000-2003; esponeva che il corrispettivo di € 120.378,96 oltre I.v.a.

non era stato pagato da essendo risultata da “mere scritturazioni contabili e segnatamente mediante una singolare compensazione con un ‘finanziamento soci’” del 27.10.2005, la cui esistenza e consistenza era indimostrata;

che la massa dei creditori del aveva subito danni, avendo subito la fuoriuscita di un bene immobile a seguito di un’inesistente e indimostrata compensazione di crediti, mediante datio in solutum integrante un mezzo anomalo di pagamento;

che il contratto di compravendita aveva dato atto dell’integrale pagamento del prezzo prima della stipulazione, mentre, non era stato corrisposto e le parti avevano posto in essere un atto di Ciò premesso, la curatela del fallimento proponeva la domanda:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l’inammissibilità delle domande formulate dal sig.

in via riconvenzionale, previa sospensione del presente giudizio in attesa della definizione dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Appello di Roma (RR.GG. 9437/2008 e 9674/2008), accertato e dichiarato che il curatore fallimentare si è efficacemente sciolto dal contratto preliminare sottoscritto tra la società in bonis e l’attore in data 6.7.2000, accertare e dichiarare l’inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di compravendita per Notaio di Roma del 21.9.05 (rep. 37489, racc. 19321) tra la RAGIONE_SOCIALE e la sig.ra , avente ad oggetto l’immobile sito in Roma, Piano di Zona INDIRIZZOAnagnina INDIRIZZO’, comparto B/P, e segnatamente:

la porzione dell’immobile sita nell’Edificio INDIRIZZO, piano terreno, int. 2;

il locale cantina sito al piano interrato ed identificato con il numero 2, ed i box auto sito al piano interrato distinto con il numero 2, individuati al Catasto Fabbricati del Comune di Roma al foglio, particella 1072, subalterno 19, zona 6, categoria A/2, classe 6, consistenza 6 vani, superficie catastale 84 mq, rendita € 976,10, piano di zona B37 Anagnina 2, piano T, int. 2, scala C (appartamento con annessa ara scoperta e la cantina) e subalterno 62, zona 6, categoria C/6, classe 13, consistenza 24 mq, superficie catastale 23 mq, rendita e 112,79, piano di zona B37 Anagnina 2, piano S1, int. 2, scala C, Edificio C (il box auto);

sempre in via riconvenzionale, in subordine, accertare e dichiarare la simulazione relativa del predetto atto di compravendita, perché dissimulante una donazione di bene immobile, e conseguentemente dichiararne la nullità per vizio di forma;

con ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alle trascrizioni, iscrizioni ed agli annotamenti consequenziali all’accoglimento delle domande di revocatoria e/o simulazione formulate.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre spese forfetarie ed accessori di legge.

” Con ordinanza riservata del 23-26.3.2012, il giudice, ritenuta l’insussistenza dei presupposti legittimanti l’invocata sospensione del processo, concedeva i termini previsti dall’art. 183, comma VI, c.p.c. “a decorrere dal 10.6.2012”.

Con la memoria depositata il 9.7.2012, nel primo termine ex art. 183, c. VI, c.p.c., “insiste per l’accoglimento delle richieste tutte formulate negli atti difensivi depositati nell’interesse dell’attore.

Con memoria depositata il 9.7.2012, nel primo termine ex art. 183, comma VI, c.p.c., la curatela del fallimento esponeva che era in corso il giudizio di appello avverso la sentenza civile n. 1058/2008 resa dal Tribunale di Tivoli e proponeva istanza di revoca dell’ordinanza resa il Con memoria depositata il 10.7.2012, nel primo termine ex art. 183, c. VI, c.p.c., confermava la formulata eccezione di nullità dell’atto di citazione, per difetto dei requisiti previsti dagli art. 163 n. 7 c.p.c. e 163 n. 4 c.p.c., contestava la fondatezza delle domande avversarie e chiedeva: “Voglia l’On.le Tribunale Civile di Roma, in composizione monocratica, premessa ogni opportuna declaratoria di ragione e di diritto e rigettata ogni diversa istanza, eccezione o domanda proposte dal convenuto rigettare tanto la domanda di declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di compravendita tra la Sig.ra e la in bonis quanto la domanda subordinata di accertamento della simulazione relativa del predetto atto di compravendita tra la sig.ra e la in bonis”.

All’udienza del 3.6.2013, la causa passava in decisione e, con la seguente ordinanza del 10.1.2014, depositata il successivo giorno 27, era rimessa sul ruolo e sospesa a norma dell’art. 295 c.p.c.:

“Il Giudice, letti gli atti, ritenuto che la causa, allo stato, non possa essere decisa, dal momento che, sulla base delle argomentazioni difensive svolte dal convenuto fallimento, non risulta che si sia, al momento, concluso il procedimento n. R.G. 9437/08 – 9674/08, pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, la cui definizione, involgendo il presupposto stesso della odierna domanda giudiziale, proposta in via riconvenzionale dalla Curatela ai sensi dell’art. 2901 c.c., appare porsi in relazione di necessaria pregiudizialità rispetto alla definizione del presente procedimento; rimette la causa sul ruolo istruttorio;

a modifica della propria ordinanza del 23.3.2012, visto l’art. 295 c.p.c., sospende il presente procedimento fino alla definizione del procedimento n. R.G. 9437/08 – 9674/08, pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Roma;

manda alla Cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni.

” Con ricorso depositato il 11.12.2023, la curatela del fallimento riassumeva il giudizio a norma dell’art. 297 c.p.c., chiedeva la fissazione dell’udienza per la precisazione delle conclusioni ed esponeva i seguenti aspetti, documentati in atti:

“ 4. i giudizi RGN 9437/08 e RGN 9674/08, pendenti dinanzi alla Corte d’Appello di Roma, traevano origine dalle impugnazioni (del e del della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1058/2008, emessa all’esito del giudizio nel quale il ha chiesto accertarsi e dichiararsi l’inefficacia dell’atto di risoluzione del contratto preliminare di compravendita stipulato con la per l’acquisto dell’immobile sito in Roma, INDIRIZZO. il primo giudice ha ritenuto illegittima la dichiarazione della i volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, per difetto di un inadempimento colpevole, e comunque grave, dell’attore, ma ha altresì respinto la domanda ex art. 2932 c.c., in quanto l’attore non aveva offerto, nel corso dell’intero giudizio, di versare quanto dovuto a titolo di saldo prezzo; 6. le parti hanno impugnato la sentenza di primo grado, i due giudizi sono stati riuniti e, nelle more del giudizio, è stato dichiarato il fallimento della 7. il giudizio d’appello (RGN 9437/08 e RGN 9674/08) è stato definito con sentenza n. 2531/2014, la quale ha respinto la domanda ex art. 2932 c.c. formulata dal in quanto il curatore, ai sensi dell’art. 72 L.F., si era sciolto dal contratto preliminare oggetto di causa;

8. il sig. ha così proposto ricorso in Cassazione, al quale ha resistito, con controricorso, la curatela;

9. con ordinanza n. 4564/18 la SRAGIONE_SOCIALE. ha cassato la sentenza di secondo grado e rinviato ad altra sezione della Corte d’Appello per la decisione, ritenendo che la comunicazione del curatore di volersi sciogliere dal contratto preliminare non fosse opponibile al ricorrente, che aveva anteriormente trascritto la domanda ex art. 2932 c.c.;

10. il sig. ha riassunto il giudizio ex art. 392 c.c. chiedendo di dichiarare la contrarietà all’art. 72 L.F. e la nullità ovvero l’annullabilità della opzione manifestata dal curatore e, sostanzialmente, emettere sentenza ex art. 2932 c.c.;

in subordine, emettere sentenza ex art. 2932 c.c. subordinando l’efficacia traslativa all’effettivo pagamento del saldo prezzo;

11. il giudizio di rinvio è stato definito con la sentenza n. 4041/2023 del 6.6.2023, con la quale la Corte d’Appello di Roma ha definitivamente rigettato tutte le domande del sig. ivi compresa la domanda ex art. 2932 c.c.

La Corte ha altresì rigettato le domande di risoluzione del contratto preliminare, di accertamento dell’opponibilità in forza dell’art. 72 L.F. e di risarcimento del danno proposte dal

12. in data 13.6.2023 il ha notificato al sig. la sentenza n. 4041/2023, che è passata in giudicato il 12.9.2023 per mancata impugnazione nei termini;

13. è quindi interesse del convenuto chiedere la prosecuzione del presente giudizio, al fine di sentir accogliere le domande riconvenzionali di revoca e, in subordine, di simulazione dell’atto di compravendita stipulato il 21.9.2005 tra la in bonis e la sig.ra , per tutte le ragioni illustrate in corso di causa.

” In data 12.12.2023 la presente causa era assegnata a questo Giudice, mediante richiamo della disposizione di cui al decreto reso il 29.10.2020 dal Presidente di Sezione (prot. 104/2020 bis).

Il 10.1.2024, la curatela del fallimento notificava ritualmente il ricorso in riassunzione e il decreto di fissazione dell’udienza del 16.2.2024, reso il 12.12.2013, a , i quali, da allora, non svolgevano attività difensiva.

All’udienza del 16.2.2024, si rilevava che nel fascicolo d’ufficio della causa, costituito originariamente in forma cartacea, erano rinvenibili verbali di udienza e solo alcuni documenti depositati fino alla sospensione del processo, ed erano demandate alla Cancelleria le opportune ricerche entro il 15.3.2024, al cui negativo riscontro, attestato il 12.3.2024, la curatela del svolgeva l’attività di ricostituzione dei fascicoli e il 12.4.2024 depositava atti e documenti propri e delle altre parti dei quali, con la certificazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza n. 4041/2023 emessa dalla Corte di Appello di Roma a definizione del giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4654/2018, resa con accoglimento di un motivo del ricorso proposto da avverso la sentenza n. 2531/2014 della Corte di Appello di Roma all’esito delle impugnazioni della sentenza n. 1058/2008 resa dal Tribunale di Tivoli. La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e all’udienza del 7.5.2024, il fallimento precisava le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa passava in decisione, con i termini previsti dall’art. 190 c.p.c., indicati in complessivi sessanta giorni.

L’eccezione di nullità dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio per difetto del requisito previsto dall’art. 163 n. 7 c.p.c. va respinta, poiché l’eccipiente, non ha formulato istanza di fissazione di una nuova udienza e, al riguardo, va considerato il principio secondo cui:

“In materia di procedimento civile, ai sensi dell’art. 164, terzo comma, cod. proc. civ., il vizio della citazione per essere stato assegnato un termine inferiore a quello prescritto dall’art. 163 bis cod. proc. civ., al pari di quello derivante dalla mancanza dell’avvertimento previsto dall’art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ., è sanato dalla costituzione del convenuto solo se questi, costituendosi, non faccia richiesta di fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini, poiché in tal caso il giudice è tenuto ad accogliere la richiesta. Ne consegue che la mancata fissazione della nuova udienza, sollecitata dal convenuto, impedisce alla costituzione di sanare la nullità, a nulla rilevando che questi si sia difeso nel merito, dovendosi presumere che l’inosservanza del termine a comparire gli abbia impedito una più adeguata difesa.

” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 21957 del 16.10.2014, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. NUMERO_DOCUMENTO01; conf. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 12129 del 2.7.2004).

Non si ravvisa l’eccepita nullità dell’atto di citazione per carenza del requisito previsto dall’art. 163 dell’atto di citazione è risultato idoneo a comportare l’esercizio del diritto di difesa della parte convenuta, stante l’adeguatezza degli aspetti indicati nell’atto stesso circa i requisiti di cui all’art. 163 n. 3 e 4 c.p.c., essendo stata indicata sia la fonte contrattuale del diritto di proprietà vantato, che le inerenti ragioni giuridiche.

Si osserva, inoltre, che:

“La nullità della citazione comminata dall’art. 164, 4º comma, c.p.c. si produce solo quando «l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda», prescritta dal numero 4 dell’art. 163 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l’identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall’assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell’esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. ” (Cass., sez. 3 civ., sentenza n. 11751 del 15.5.2013, C.E.D. Corte di Cassazione, Rv. 626497; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 27670 del 21.11.2008; Cass., Sez. 6-3, ordinanza n. 3363 del 5.2.2019).

La domanda proposta da è infondata e va respinta.

La Corte di Appello di Roma, Sezione Quinta Civile, ha reso la sentenza n. 4041/2023, pubblicata il 6.6.2023, avverso la quale non è stato proposto ricorso in Cassazione (cfr. la certificazione resa il 7.3.2024 ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 124 d.a.c.p.c. , depositata in atti il 12.4.2024), di cui si richiama il contenuto, ha respinto la domanda proposta da intesa a conseguire il trasferimento della proprietà, mediante la pronuncia di sentenza avente luogo del contratto di compravendita non concluso, avendo respinto l’appello proposto da nei confronti del fallimento avendo rilevato:

“ In conclusione, difettano le indicazioni in ordine all’identificazione catastale del bene e l’attestazione di conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto, ossia quegli elementi che l’art. 29, comma 1 bis, della l. n. 52 del 1985 prescrive a pena di nullità del contratto di trasferimento immobiliare e che devono sussistere, quali condizioni dell’azione, nel giudizio promosso ai sensi dell’art. 2932 c.c.” Il giudicato formato in relazione alla domanda proposta ai sensi dell’art. 2932 c.c. rende inammissibile la cognizione della domanda di cui all’atto introduttivo del presente giudizio, poiché “L’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, anche nel caso di pronuncia di rigetto della domanda, estende i suoi effetti non solo alla decisione relativa al bene della vita chiesto dall’attore, ma anche a tutte quelle statuizioni inerenti all’esistenza e alla validità del rapporto dedotto in giudizio necessarie ed indispensabili per giungere a quella pronuncia (c.d. giudicato risarcimento del danno biologico da demansionamento, era stata accolta l’eccezione di giudicato riferito ad una precedente pronuncia intercorsa tra le parti, con la quale era stata rigettata analoga domanda fondata sullo stesso titolo e sugli stessi fatti).”(Cass. civ., sez. lav., 17-1-2014, n. 916; cfr. Cass., Sez.L, 16-8-2012, n. 14535).

E va considerate, inoltre, il principio secondo cui:

“L’interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per l’attore, senza che siano ammissibili questioni d’interpretazioni di norme, se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto ed alla prospettazione del risultato utile e concreto che la parte in tal modo intende perseguire. ” (Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 2057 del 24.1.2019; conf. Cass., Sez. L, sentenza n. 6749 del 4.5.2012; Cass., Sez. 2 civ., ordinanza n. 12733 del 9.5.2024).

Per conseguenza, l’assoluto difetto del titolo legittimante l’acquisto da parte di della proprietà del bene immobile acquistato dalla convenuta e oggetto della domanda ex art. 2901 c.c. del fallimento comporta l’inammissibilità della domanda di cui all’atto di citazione, avuto riguardo, all’accertamento della priorità del vantato diritto reale rispetto alla compravendita conclusa dalla convenuta e dell’inesistenza di alcun diritto di tale procedura concorsuale, richiesto, rispettivamente, in via principale e in subordine, e il rigetto della restante parte della domanda, volta a conseguire la pronuncia d’inefficacia di tale contratto di compravendita. Il rigetto della domanda proposta da a norma dell’art.2932 c.c., disposto con la precitata sentenza passata in giudicato, preclude l’accoglimento della domanda proposta dal medesimo in questa causa, al pari della mancanza agli atti di questa causa del fascicolo dell’attore, che è stato ritirato dal suo difensore, Avv. NOME COGNOME come risulta dall’annotazione in data 8.6.2018 a firma della medesima, riferita al procedimento portante e al subprocedimento, che è riportata sulla copertina del fascicolo d’ufficio, il cui testo è stato inserito nel fascicolo telematico della causa in data 19.4.2024. Si rileva che non è in atti il testo del contratto preliminare di compravendita di cui all’atto di citazione, che non è stato depositato dalle altre parti.

Costituendosi tempestivamente in giudizio, la curatela del fallimento ha proposto domanda riconvenzionale e ha esercitato nei confronti di l’azione revocatoria , recante la attestazione di deposito datata 17 febbraio 2012 e siglata dal Cancelliere), il cui testo è stato ricostituito e depositato in via telematica il 12.4.2024 con altri documenti e atti dall’Avv. NOME COGNOME difensore del fallimento.

Si reputa opportuno richiamare alcuni principi generali affermati dalla Corte di Cassazione in tema di azione revocatoria ex art. 2901 c.c.:

– “Le condizioni per l’esercizio dell’azione revocatoria ordinaria consistono nell’esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente, nell’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento, da parte del debitore, dell’atto traslativo, e nella ricorrenza, in capo al debitore medesimo, ed eventualmente al terzo, della consapevolezza che, con l’atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori. ” (Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 13172 del 25.5.207, ivi, Rv. 644304-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 27718 del 16.12.2005);

– “L’art. 2901 cod. civ. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

Ne consegue che anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore (nella specie, atto di concessione di ipoteca volontaria).

” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 1893 del 9.2.2012, ivi, Rv. 621220-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 5619 del 22.3.2016; Cass., Sez. Un. Civ., ordinanza n. 9440 del 18.5.2004);

– il requisito dell’anteriorità del credito rispetto all’atto dispositivo del debitore va riscontrato in riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non rispetto al momento della sua scadenza (Cass., Sez. 3 civ., 18.8.2011 n. 17356; Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 10824 del 18.4.2019);

– la funzione dell’actio pauliana è la ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo del suo credito (sicché la relativa sentenza ha efficacia retroattiva, in quanto l’atto dispositivo è viziato sin dall’origine:

Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 19131 del 23.9.2004), e inoltre:

“Poichè l’azione revocatoria ordinaria tutela non solo l’interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche all’assicurazione di uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell’azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia, il riconoscimento dell’esistenza dell'”eventus damni” termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.

” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 5105 del 9.3.2006, ivi, Rv. 588696-01; conf. Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 26310 del 29.9.2021);

– a integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni), è sufficiente una variazione sia quantitativa che meramente qualitativa del patrimonio del debitore (Cass., Sez. 3 civ., sentenze n. 5972 del 18.3.2005 e n. 20813 del 27.10.2004;

Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 26310 del 29.9.2021) e anche la mera trasformazione di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com’è tipico del danaro, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass., Sez. 3 civ., sentenze n. 7262 del 1.6.2000 e n. 14489 del 29.7.2004);

secondo i principi generali, l’onere di provare l’insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe al convenuto nell’azione di revocazione che eccepisca l’insussistenza, sotto tale profilo, dell’eventus damni (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 7767 del 29.3.2007;

Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 1902 del 3.2.2005; Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 1896 del 9.2.2012; Cass., Sez. 6-3 civ., ordinanza n. 16221 del 18.6.2019);

– quanto al requisito soggettivo, quando l’atto di disposizione è successivo al sorgere del credito è sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), e cioè la semplice conoscenza – cui va equiparata la agevole conoscibilità – da parte del debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche del terzo) di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l’azione, e senza che assumano rilevanza l’intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 7262 del 1.6.2000); – la prova della conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (e del terzo) ben può essere fornita, trattandosi di un atteggiamento soggettivo, anche tramite presunzioni (Cass., Sez. 3 civ., ordinanza n. 23205 del 15.11.2016; Cass., Sez. 1 civ., ordinanza n. 13265 del 14.5.2024).

In considerazione di questi principi, considerate le acquisite risultanze e i fatti non contestati, deve ritenersi provata la sussistenza del credito da ritenere sussistente, stante la natura istituzionale del fallimento, che consiste in una procedura concorsuale con finalità liquidatoria volta a consentire ai creditori del soggetto fallito di essere soddisfatti rivalendosi sul patrimonio dell’imprenditore o della società assoggettata alla procedura concorsuale in parola.

La documentazione depositata in atti dal fallimento indica un’esposizione debitoria di questa società alla data dell’atto 65231/2000 dichiarato dal Tribunale di Roma, che ha fatto valere il credito maturato nei confronti di dell’importo capitale di € 657.350,00, oltre accessori, maturato nei confronti di con la pronuncia della sentenza n. 16972-2005 resa dal Tribunale di Roma a definizione della causa iscritta al n. 21726/2001 (cfr. il documento n. 7);

inoltre, dagli anni 2000/2003 erano creditori di tale società per il pagamento del complessivo importo di € 200.000,00 (documenti n. 3 e 8).

Sussistono gli ulteriori requisiti previsti dall’art. 2901 c.c., come risulta dalla documentazione prodotta dal fallimento costituita anche dal contratto di compravendita rogato il 21.9.2005 dal notaio NOME. (repertorio n. 37489), con cui aveva venduto le unità immobiliari oggetto di tale contratto preliminare a unita da un incontroverso stretto vincolo di parentela al legale rappresentante di (documento n. 5), di cui è figlia, nonché socia della stessa (cfr. la visura CCIAA depositata il 3.5.2024i).

Il bene immobile è stato acquistato da gravato dalla “ trascrizione della domanda giudiziale promossa innanzi al Tribunale Giudiziale di Tivoli in data 20 luglio 2004 rep n. 10485 da tal nato a L’Aquila il 15 ottobre 1980 e contro al eseguita in data 5 agosto 2004 al n. 59413 di formalità, domanda con la quale si chiedeva il trasferimento coattivo delle porzioni immobiliari sopradescritte a favore del medesimo con sentenza costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. ”.

Circa il versamento del prezzo pattuito in € 120.378,96 oltre I.v.a.

, le parti hanno dichiarato “Detto prezzo è stato interamente pagato prima d’ora dalla parte acquirente a quella venditrice che gliene rilascia con il presente atto ampia e liberatoria quietanza di saldo”, sicché il contratto non indica le modalità dell’eventuale pagamento di tale importo, che, in base alle risultanze del libro giornale del fallimento non risulta mai eseguito, poiché risulta solo una compensazione denominata “finanziamento soci”, non meglio specificato o provato, e ciò in data 27.10.2005, quando era decorso un mese dalla stipulazione della compravendita (documento n. 9). Sussiste la consapevolezza di del pregiudizio al ceto creditorio causato dalla vendita e va considerato che “In tema di azione revocatoria ordinaria, qualora l’alienante sia una società il requisito della ‘scientia damni’ va accertato avendo riguardo all’atteggiamento psichico della (o delle) persone fisiche che la rappresentano, ai sensi del principio stabilito dall’art. 1391 cod. civ., applicabile all’attività delle persone giuridiche.

” (Cass., Sez. 1 civ., sentenza n. 8735 del 9.4.2009, ivi, Rv. 607689-01; conf. Cass., Sez.1 civ., sentenze n. 5106 del 29.3.2012 e n. 23891 del Circa il vincolo di filiazione tra l’acquirente del bene immobile e il legale rappresentante della società venditrice, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:

“La convinzione del giudice di merito che, in tema di azione revocatoria ordinaria, desuma l’intento di sottrarre il bene ai creditori dal rapporto di parentela esistente tra il disponente ed il terzo è logica e congrua, laddove tale rapporto – che di per sé solo può essere più o meno significativo in relazione al contesto in cui si colloca – si caratterizzi per la coabitazione tra le medesime parti, riguardi parenti stretti (nella specie, di madre e figlia) e non risulti alcun altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento. ” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 13447 del 29.5.2013, ivi, Rv. 626640-01; cfr. Cass., Sez. 2 civ., sentenza n. 2748 del 11.2.2005);

è stato affermato:

“La prova della participatio fraudis del terzo, necessaria ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l’atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”.

(In applicazione di tale principio, la Corte ha cassato la decisione di merito, la quale aveva ritenuto non provata la participatio fraudis del terzo, in un caso in cui il responsabile di un grave sinistro stradale, dopo la pronuncia della sentenza di condanna in primo grado al risarcimento dei danni e nelle more del giudizio di appello, si era spogliato di tutti i propri beni immobiliari in favore della figlia e delle nuore)” (Cass., Sez. 3 civ., sentenza n. 5359 del 5.3.2009, ivi, Rv. 607194 – 01).

E’ in re ipsa la prova della consapevolezza in capo a , consapevole di compiere un atto che avrebbe diminuito, se non azzerato, la capacità patrimoniale di in virtù del ruolo dal medesimo svolto all’interno della società in bonis e della condotta dallo stesso tenuta.

In conclusione, può ritenersi raggiunta la prova dei fatti costitutivi dell’azione revocatoria esercitata dal fallimento essendo emerse le suindicate significative circostanze, lette in un’ottica unitaria e non parcellizzata, da valutari nel loro insieme, che impongono di ritenere che l’atto dispositivo in parola sia stato posto in essere in pregiudizio alle ragioni creditorie della società venditrice;

pertanto, sussistendo i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall’art. 2901 c.c., va accolta la domanda in parola e va dichiarata la inefficacia, nei confronti del fallimento dell’atto indicato in dispositivo.

Per tutto quanto precede, la domanda proposta dall’attore va rigettata e la domanda riconvenzionale ex art. 2901 c.c. deve essere accolta, con la declaratoria d’inopponibilità al fallimento del contratto di compravendita di concluso tra questa società in bonis e indeterminabile e tenuto conto del fatto che la causa è stata istruita soltanto mediante produzione documentale.

L’annotazione della sentenza è a cura della parte (art. 2655 c.c.).

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e domanda, eccezione e deduzione;

– rigetta la domanda proposta da con l’atto di citazione introduttivo della causa civile iscritta al n. 54127-2010 R.G.;

– accoglie la domanda riconvenzionale proposta il 17.2.2012 dal convenuto e, a norma dell’art. 2901 c.c., dichiara inopponibile nei suoi confronti il contratto di compravendita rogato il 21.9.2005 dal notaio Dott. (repertorio n. 37489, raccolta n. 19321) in relazione al bene immobile sito in Roma, INDIRIZZO così ivi descritto, il cui diritto di proprietà è stato venduto da “dell’edificio Scala ‘INDIRIZZO’ – nel piano terreno della scala ‘INDIRIZZO’, l’appartamento di civile abitazione distinto con il numero interno 2 (due) composto di tre camere, cucina ed accessori tra cui annessa porzione di area scoperta di pertinenza a livello di campagna, confinante nell’insieme unitamente a detta area scoperta con appartamento int.1, distacchi verso la proprietà della cooperativa ‘ o suoi aventi causa e verso INDIRIZZO area condominiale, vano e pianerottolo delle scale, salvo altri; – nel piano interrato sottostante il medesimo corpo scala, il locale ad uso cantina distinto con il numero 2 (due), confinante con cantina n. 3, terrapieno, cantina n. 1 e corridoio delle cantine, salvo altri;

nel piano interrato, il box auto distinto con il numero 2 (due) sito nell’autorimessa comune sottostante l’indicato fabbricato con accesso da INDIRIZZO senza numero civico, confinante con locale cantine, box auto n. 1, passaggio comune e spazio di manovra, salvo altri;

beni (…) individuati in Catasto Fabbricati del Comune suddetto, al Foglio , particella 1072, subalterni:

– 19, Zona 6, Categoria A/2, classe 6, consistenza 6 vani, superficie catastale 84 mq, rendita Euro 976,10, Piano di Zona B37 Anagnina 2, Piano T, interno 2, scala C (l’appartamento con annessa area scoperta e cantina);

– 62, zona 6, categoria C/6, classe 13, consistenza 24 mq, superficiecatastale 23 mq, rendita Euro Condanna in via solidale, a rifondere al fallimento le spese processuali, che liquida in € 12.260,00 (660 anticipazioni, 2.000 fase di studio, 1.200 fase introduttiva, 5.300 fase di trattazione e istruttoria, 3.100 fase decisoria), oltre I.v.a, C.p.a. e rimborso spese generali come per legge.

Roma, 23.9.2024 Il Giudice NOME COGNOME

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