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Codice Civile
Codice Penale

Azione revocatoria, revoca pagamenti in stato di insolvenza

Il Tribunale accoglie l’azione revocatoria proposta da una società in amministrazione straordinaria, dichiarando inefficaci i pagamenti effettuati da una debitrice in stato di insolvenza. La conoscenza dello stato di decozione si presume in capo al debitore che effettua pagamenti in ritardo o a seguito di azioni giudiziarie.

Pubblicato il 13 November 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 3010/2023

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Prima Sezione Civile CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3010/2023 tra ATTORE/I CONVENUTO/I Oggi 5 novembre 2024 innanzi al dott. NOME COGNOME sono comparsi:

Per l’avv. NOME COGNOME in sost.

dell’avv. COGNOME

NOME Per l’avv. NOME COGNOME in sost.

dell’avv. COGNOME Sono altresì presenti la d.ssa NOME COGNOME e il dott. NOME COGNOME addetti UPP.

Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.

Il Giudice dott. NOME COGNOME N. R.G. 3010/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA N._5570_2024_- N._R.G._00003010_2023 DEL_05_11_2024 PUBBLICATA_IL_05_11_2024

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3010/2023 promossa da:

n amministrazione straordinaria (C.F./ P. IVA con sede legale in Ivrea (TO) INDIRIZZO con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME, domiciliata presso lo studio di questi in Roma, INDIRIZZO. Attrice contro (C.F./ P. IVA ), corrente in Monreale INDIRIZZO con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi in Palermo INDIRIZZO Convenuta

OGGETTO: azione revocatoria

Conclusioni delle parti Parte attrice In via principale:

– accertare e dichiarare che i pagamenti effettuati da , rispettivamente, in data 11.10.2019, tramite bonifico bancario per mezzo del c/c in essere presso *** S.p.a, per la somma di € 153.727,80, e, in data 25/10/2019, da , per la somma di € 29.845,91 nei confronti della società , per tutto quanto argomentato nella precedente parte motiva, sono revocabili ai sensi di quanto previsto dall’art. 67 L.F. (oggi art. 166, comma secondo, d. lgs. n. 14/2019);

– condannare la società , alla restituzione e, dunque, al pagamento della complessiva somma di € 183.573,71 in favore di – condannare la società , alla refusione, in favore di , delle spese e compensi professionali di causa, oltre al rimborso forfettario del 15%, iva e cap accessori.

Con espressa riserva di proporre domande ed eccezioni conseguenti a domande riconvenzionali, eccezioni o produzioni, formulate eventualmente dalla parte convenuta, e di precisare e/o modificare le domande e le conclusioni già formulate, ex art. 183, co. 5 e 6, c.p.c. ai sensi dei quali la scrivente formula sin d’ora istanza di assegnazione dei termini.

Con ogni riserva istruttoria, compresa quella di indicare testi a prova contraria.

Parte convenuta Preliminarmente ammettere per il rito la presente costituzione della parte convenuta.

– accertare e dichiarare che i pagamenti effettuati da , rispettivamente, in data 11.10.2019, tramite bonifico bancario per mezzo del c/c in essere presso *** S.p.a, per la somma di € 153.727,80, e, in data 25/10/2019, da , per la somma di € 29.845,91 nei confronti della società , NON sono revocabili ai sensi di quanto previsto dall’art. 67 L.F. (oggi art. 166, comma secondo, d. lgs. n. 14/2019) per mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi prescritti.

– Per l’effetto, rigettare ogni altra domanda principale e/o subordinata della parte attrice nei confronti della Con vittoria di spese, competenze ed onorari secondo i parametri di liquidazione dei compensi per la professione forense.

Con espressa riserva di integrare domande ed eccezioni, proporre mezzi istruttori e produrre documentazione contabile, nei modi e e tempi di rito.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Considerato che:

• con sentenza n. 34/2020 del 4 febbraio 2020 il Tribunale di Torino ha dichiarato lo stato di insolvenza di ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 d.lgs. 270/1999 (All.1 atto di citazione) e la società è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria in data 30.7.2020;

• in data 04/06/2020, i Commissari Straordinari depositavano la relazione prevista dall’art. 27 del d.lgs. 270/1999 (All. 2) in cui davano atto di una “valutazione favorevole all’ammissione della Società insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria…indicando la cessione dei complessi aziendali quale unica alternativa realmente perseguibile per l’ottenimento del risultato” ;

• il Tribunale di Torino con decreto del 21.07.2020 (All. 3), depositato in cancelleria il successivo 30.07.2020, dichiarava l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria di “ • in data 5 dicembre 2020, il programma di cessione di “ veniva depositato e la sua attuazione veniva autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico il 20 gennaio 2021 (All. 5);

• nell’ottica di risanamento di un equilibrio economico, i Commissari di , decidevano di porre in essere attività per l’introduzione di procedimenti giudiziari finalizzati al recupero di crediti certi, liquidi ed esigibili non ancora soddisfatti, nonché per revocare/privare di effetti gli atti a titolo oneroso compiuti in pregiudizio della par condicio creditorum nel c.d. “periodo sospetto”;

• con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo pec il 02/02/2023 chiede la revoca dei pagamenti ricevuti dalla convenuta per complessivi euro € 183.573,71.E più precisamente:

– ordine di pagamento effettuato, in data 25.10.2019, da , di € 29.845,91, a fronte dell’atto di pignoramento notificato all’istituto bancario in questione, nella sua qualità di terzo pignorato, dalla società odierna convenuta;

disposizione di bonifico effettuata da , in data 11.10.2019, pari ad € 153.727,80.

• la società convenuta si è regolarmente costituita.

• la riceveva dall’odierna parte attrice, a partire dal 2013, il subappalto dei contratti n. 310001604 dell’8 aprile 2013 e n. 310002083 del 9 agosto 2013, ottenuti dal Ministero dell’Interno – Prefettura UTG di Caltanissetta per lo svolgimento dei seguenti servizi:

manutenzione impianto elettrico, idrico sanitario, riscaldamento, raffrescamento, controllo, accessi reti, presidio servizio manutentivo, impianti di rilevazioni fumi ecc.

Tali servizi venivano regolarmente eseguiti dall’odierna convenuta per gli importi ivi previsti nel corso degli anni di vigenza contrattuale;

• i suddetti contratti di subappalto prevedevano (art.4) che i pagamenti delle fatture dovevano essere effettuati “a mezzo di bonifico bancario a 60 giorni dalla fattura fine mese”;

ometteva di effettuare i pagamenti richiesti in ragione delle prestazioni rese per un totale di € 212.255,21 così distinto:

quanto ad € 127.698,18 per i lavori di manutenzione effettuati a Trapani ed € 84.556,23 per i lavori effettuati a Caltanissetta;

• per tale motivo, la società i determinava ad adire le vie giudiziarie per ottenere il pagamento di quanto alla stessa dovuto in ragione dell’esecuzione delle prestazioni sopra descritte;

• pertanto, a fronte della descritta situazione di fatto e di diritto, il Tribunale di Ivrea emetteva il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, n. 390/2018 – R.G. n. 687/2018 – in data 9/03/2018 (All. 6), con il quale veniva ingiunto a di pagare la somma di € 212.255,21, oltre interessi di mora e spese • In data 02/05/2018, l’odierna convenuta provvedeva, quindi, a notificare a il suddetto provvedimento, unitamente all’atto di precetto per l’importo di € 147.661,30 (All. 7), scorporata dal totale dovuto in ragione del decreto ingiuntivo, la somma di € 68.495,77 corrisposta dall’attrice il 20/03/2018; • Successivamente alla notifica dell’atto di precetto, le Parti, con scrittura privata, convenivano il pagamento rateale della somma di € 156.226,39, ancora dovuta da in ragione del d.i. n. 390/2018, in n. 12 rate da € 13.018,86 ciascuna a partire da maggio 2018, con scadenza al 25 di ciascun mese;

decadeva definitivamente dal beneficio del termine concessole non avendo provveduto al pagamento delle ultime due rate pattuite;

• pertanto, notificava un ulteriore atto di precetto in data 19/04/2019 intimando il pagamento di € 26.414,46, cui faceva seguito un nuovo piano di rientro di n. 4 rate mensili da € 6.603,61 ciascuna con decorrenza dal 7/06/2019;

, tuttavia, non riusciva a rispettare l’impegno assunto neanche con riferimento alla prima rata concordata.

notificava quindi, in data 16/07/2019, l’atto di pignoramento presso terzi (All. 8)

affinché le fossero assegnate le somme dovute in ragione dell’atto di precetto del 19/04/2019, fino alla concorrenza di € 39.621,69;

• in ragione del suddetto atto, come sopra evidenziato, , in qualità di terza pignorata, disponeva – giusta ordinanza di assegnazione resa dal Tribunale adito – in data 25/10/2019, il pagamento in favore della società ell’importo di € 29.845,91 (All. 9);

• sempre con riferimento all’ordinativo principale di fornitura trasmesso dal Ministero dell’Interno – Prefettura UTG di Caltanissetta e a partire dal 2013, la parte attrice subappaltava a I ulteriori servizi di manutenzione (contratto n. 310009840 del 29/03/2017 – contratto n. 310011051 del Contr 27/09/2017 – contratto n. 310012417 del 28/03/2018 – contratto n. 310013563 del 19/09/2018);

• Anche per il pagamento di questi servizi, nonostante i solleciti inviati, si vedeva costretta ad adire le vie giudiziarie per il recupero della complessiva somma di € 150.076,60;

• con decreto ingiuntivo n. 369/2019 – R.G. n. 446/2019 – emesso dal Tribunale Civile di Ivrea in data 13/03/2019 e pubblicato il successivo 14/03/2019 (All. 10), veniva ingiunto a di pagare, in favore la somma di € 150.076,60, oltre interessi e spese legali;

• in data 13.09.2019 veniva notificato a atto di precetto per € 153.727,80;

• a fronte del perdurante inadempimento, l’odierna convenuta provvedeva a notificare a un atto di pignoramento presso terzi in data 3 ottobre 2019 (All. 12);

• In ragione del suddetto atto, come sopra evidenziato, , in data 11.10.2019, effettuava in favore di n bonifico bancario, per mezzo del c/c in essere presso Banco BPM S.p.a.

, per la somma di € 153.727,80 (All. 13).

• Nel caso di specie sussistono tutti gli elementi richiesti dall’art. 67 L.F. (oggi art. 166, comma secondo, d. lgs. n. 14/2019) per fondare la presente azione revocatoria fallimentare.

• E’ infatti innegabile che abbia effettuato, direttamente o per il tramite del proprio istituto bancario, un pagamento di un debito liquido ed esigibile nei sei mesi anteriori alla dichiarazione del proprio stato di insolvenza.

I pagamenti de quo, inoltre, hanno indubbiamente natura onerosa e sono stati eseguiti in presenza di un debito/credito certo, liquido ed esigibile, accertato in sede giudiziaria per mezzo dei decreti ingiuntivi emessi nell’interesse dell’odierna convenuta.

Appare quindi evidente che, nel caso di interesse, si sia concretizzato il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria, con lesione della par condicio creditorum.

• Si deve inoltre presumere, ai sensi della norma invocata, la conoscenza dello stato di insolvenza da parte di Difatti il ritardo (rectius i ritardi) nei pagamenti non può che essere considerato sintomatico dello stato di decozione in cui versava al momento di effettuazione dei pagamenti revocandi, posto che a dovuto azionare una procedura giudiziaria per poter ottenere quanto alla stessa dovuto.

Infatti l’emissione del decreto ingiuntivo nei confronti dell’odierna attrice (cfr. allegato 6 atto di citazione), la sua esecutività, l’accordo transattivo stipulato successivamente alla notifica dell’atto di precetto (non onorato dalla debitrice), nonché il successivo procedimento esecutivo (cfr. allegati 7-8 atto di citazione), rappresentano certamente elementi indiziari dello stato di decozione, evidentemente conosciuti dall’odierna convenuta.

Pertanto, non è revocabile in dubbio che il cambio di rotta nei pagamenti delle fatture commerciali dovesse e potesse effettivamente indurre la società.

GI a ritenere sussistente lo stato di insolvenza in capo alla propria controparte contrattuale.

D’altronde è proprio parte convenuta, nella Comparsa di Costituzione (punto 3 pag. 4) che afferma (e riconosce) “che dal 2017 in poi l’inadempimento della ebbe a diventare più pesante e la dovette avviare le azioni ingiuntive per recuperare le proprie esposizioni ed i propri crediti derivanti dai servizi effettivamente resi” (affermazione ribadita anche nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., punto 2 pag. 3) , a fronte dei precedenti ritardi come affermato sempre in Comparsa a pag.3 “ nel corso dell’intero rapporto procedeva al versamento di acconti sulle fatture, restando sempre indietro rispetto alla effettiva prestazione dei servizi nonché alle scadenze pattuite per i pagamenti medesimi”. Evidentemente, prima della data indicata, i pagamenti di avvenivano sì, eventualmente, in ritardo, ma comunque venivano effettuati.

• Detto stato d’altronde era facilmente evincibile anche dalle notizie correnti in ordine allo stato di insolvenza dell’attrice (doc.14 dell’atto di citazione e doc. 15 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di ) che già da luglio 2019 davano atto della grave situazione economica e finanziaria di • Da ultimo si rileva l’assoluta genericità delle difese di parte convenuta Infatti non sono rinvenibili chiare e specifiche contestazioni sui fatti addotti a sostegno della sussistenza sia del presupposto oggettivo sia di quello soggettivo dell’azione revocatoria introdotta. RAGIONE_SOCIALE

si è limitata a sostenere che il ritardo nei pagamenti e gli adempimenti maturati da non fossero idonei a dimostrare la sussistenza della scientia decotionis in capo alla convenuta, senza individuare elementi in fatto o in diritto appropriati a sostenere la suddetta tesi difensiva.

Cont • la domanda revocatoria viene dunque accolta;

oltre al capitale competono interessi moratori ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla domanda al saldo, applicabili (Cass. 3.1.2023 n. 61) a ogni specie di obbligazione pecuniaria e non soltanto a quelle di fonte contrattuale.

Le spese seguono la soccombenza.

Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe, nel contradditorio delle parti:

-dichiara l’inefficacia, ai sensi dell’art. 67 L.F.(oggi art. 166, comma secondo, d. lgs. n. 14/2019) del pagamento della somma di € 153.727,80 (in data 11.10.2019, tramite bonifico bancario per mezzo del c/c in essere presso Banco BPM S.p.a,) e della somma di € 29.845,91 (in data 25/10/2019, da ), per la complessiva somma quindi di € 183.573,71 nei confronti della società a restituire a la somma di € 183.573,71 oltre interessi moratori ai sensi dell’art. 1284, 4° comma, c.c. dalla data della domanda al saldo;

-condanna a rimborsare a le spese processuali che si liquidano in complessivi euro 8.433 (di cui € 2.552 per fase di studio, € 1.628 per fase introduttiva € 4.253 per fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie 15%, Iva e Cpa.

Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 5/11/2024

Il Giudice D.ssa NOME COGNOME redatta con l’assistenza del GOT dott. NOME COGNOME

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