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Codice Civile
Codice Penale

Azione revocatoria, vendita tra coniugi per frode ai creditori

Un atto di vendita di un bene immobile, seppure stipulato tra coniugi, può essere dichiarato inefficace nei confronti dei creditori se compiuto in un momento di difficoltà economica e con la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni di credito.

Pubblicato il 04 October 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 560/2022

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._973_2024_- N._R.G._00000560_2022 DEL_09_09_2024 PUBBLICATA_IL_09_09_2024

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 560/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, INDIRIZZO – parte attrice – nei confronti di (C.F. , con il patrocinio dell’Avv. NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Costa INDIRIZZO, INDIRIZZO/C (C.F. ), con il patrocinio dell’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso il suo studio in Costa INDIRIZZO, INDIRIZZO – parti convenute – (C.F. ), con il patrocinio dell’Avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, INDIRIZZO – parte intervenuta – Conclusioni di Per i motivi esposti in narrativa: Voglia l’Ecc.mo Tribunale, premessi gli opportuni accertamenti e declaratorie, ogni contraria eccezione, deduzione e difesa disattese, così giudicare:

Nel merito in via principale:
accertare e dichiarare la simulazione e conseguentemente la nullità e/o inefficacia:
C.F. C.F. dell’atto in data 19.12.2018, a rogito del notaio (rep. n. 43770 – racc. n. 15650), con cui il sig.
ha venduto alla signora , sua moglie, la propria quota di un mezzo dell’immobile sito nel comune di Erba SEZIONE INCINO, al INDIRIZZO, nel fabbricato denominato ” , costituito dall’appartamento posto al piano terzo con annessa cantina al piano interrato e da un vano di autorimessa esso pure al piano interrato così accatastato: sezione INC – foglio  – mappale INDIRIZZOINDIRIZZO-S2 – A/2 – cl. 3 – v. 5,5 (superficie catastale totale mq. 134 totale escluse aree scoperte mq. 125) – euro 752,74 (mappale tremilaquattrocentosessanta subalterno cinquantasei);

L’autorimessa è rappresentata nella scheda planimetrica unita alla denuncia di variazione registrata all’Ufficio Tecnico Erariale di Como in data 24 novembre 1994 protocollo 172 ed è censita nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Erba, censuario di Incino con i seguenti dati: sezione INC – foglio 2 – mappale /INDIRIZZOINDIRIZZO – C/6 – cl. 2 – mq. 42 (superficie catastale totale mq.
45) – euro 203,90; il tutto per il prezzo di euro 47.068,56 (quarantasettemilasessantotto virgola cinquantasei).

Importo, questo, che l’acquirente (la moglie del sig. ha pagato accollandosi il mutuo stipulato da entrambi i coniugi con RAGIONE_SOCIALE (cfr. doc.10 all’atto di citazione);

Con ogni conseguente statuizione ed in particolare dichiarare che tali immobili non sono mai usciti dal patrimonio del sig.
riconoscendo pertanto il diritto di e per essa di a promuovere, per il soddisfacimento del proprio credito, azioni esecutive nei confronti dello stesso sig. sulle quote di sua esclusiva proprietà oggetto degli atti di compravendita impugnati.

Nel merito in via subordinata: revocare e dichiarare inefficace ai sensi dell’art. 2901 c.c. nei confronti di dell’attrice i suddetti atti di compravendita;

In via istruttoria: ci si oppone alle richieste istruttorie ex adverso proposte e si contestano i documenti prodotti in quanto inopponibili al convenuto.

Si contestano integralmente i documenti ex adverso prodotti in quanto irrilevanti ai fini del decidere, di provenienza unilaterale, in mera copia fotostatica.

Si insiste per l’ammissione di prova per interrogatorio formale dei convenuti sig. e sig.ra sulle circostanze di seguito elencate:
1) Vero che in data 19.12.2018, il sig. con atto a rogito del notaio (rep. n.  – racc. n. 15650), ha venduto alla signora , sua moglie, la propria quota di un mezzo dell’immobile sito nel comune di Erba SEZIONE INCINO, al INDIRIZZO nel fabbricato denominato ” “, costituito dall’appartamento posto al piano terzo con annessa cantina al piano interrato e da un vano di autorimessa esso pure al piano interrato;
2) Vero che l’acquirente (sig.ra , moglie del sig. ha pagato la quota di ½ del suddetto appartamento accollandosi il mutuo stipulato da entrambi i coniugi con RAGIONE_SOCIALE
3) Vero che i Signori sono ancora sposati;
4) Vero che nonostante i signori siano sposati, vivono in due case separate dal 01.11.2020 come da contratto di comodato gratuito prodotto sub doc. 2 allegato con la comparsa della sig.ra
5) Vero che la sig.ra si è accollata il suddetto mutuo ed ha concesso a titolo gratuito la predetta abitazione al sig.
pur non conoscendo le difficoltà economiche di quest’ultimo;
6) Vero che entrambi gli odierni convenuti, sono domiciliati per il presente giudizio al medesimo indirizzo di INDIRIZZO di Costa Masnaga (LC) presso il medesimo studio legale.

Si chiede l’interrogatorio formale dei convenuti sui precedenti capitoli, da disporsi anche ai sensi dell’art. 292 c.p.c., con espressa richiesta sin da ora che, se non si presenteranno o non risponderanno, il Giudice ritenga come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio, ai sensi dell’art. 232 c.p.c..

In ogni caso:
con vittoria di spese, IVA e CPA.

Conclusioni di In via pregiudiziale:
dichiarare improcedibile il presente giudizio per non esser stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione ex d.lgs. 28/2010 rientrando la materia del presente giudizio (diritto reale) tra quelle per le quali lo stesso risulta previsto ex art. 5 c. 1 bis del citato decreto;

Nel merito:
respingere in ogni caso le domande ex adverso proposte sia in via principale che in via subordinata in quanto infondate in fatto e diritto in ragione di tutto quanto esposto, dedotto e prodotto nei propri atti dalla difesa del rag.
In via istruttoria Si insiste per l’ammissione dei mezzi istruttori prodotti, si chiede il rigetto, in ogni caso, delle istanze istruttorie ripresentatae in sede di precisazione delle conclusioni e già proposte dalla difesa di con la propria memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. per i motivi di cui alla memoria di questa difesa ex art. 183 c.6 n. 3 c.p.c. del 29.3.2023 da intendersi qui integralmente richiamata e trascritta.
In punto spese In ogni caso con vittoria di spese, iva e cpa.

Conclusioni di Nel merito:
respingere in ogni caso le domande attoree – tutte, indistintamente – sia in via principale che in via subordinata in quanto infondate in fatto e diritto, in ragione di quanto innanzi esposto in narrativa.

In punto spese condannare controparte alla rifusione delle spese di lite con eventuali oneri di legge ad essi afferenti e cassa previdenziale;
In via istruttoria:
Si ritiene il presente Giudizio di importante natura documentale e scritta, a tal punto da poterla considerare pronta e matura per una decisione favorevole alla parte opponente;
ragione per cui è stata acclusa, a più riprese e depositi, produzione e allegazione di cui si domanda ammissione, in ogni caso si insiste:
– ammettersi tutte le produzioni offerte e depositate, ammettersi le prove non ammesse, seppure tempestivamente formulate, dedotte e articolate dalla scrivente difesa in qualsiasi fase processuale;
– enunciasi altresì espressa riserva di ulteriormente dedurre e produrre, ai sensi di legge, di per sé, ma anche in funzione del comportamento processuale della controparte, nonché di indicare il nome di altri testimoni ex lege;
– ci si oppone altresì a qualsiasi domanda, deduzione, argomentazione, intervento, nuovi, sui quali non si accetta un contraddittorio intempestivamente ed irritualmente instaurato.

Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio deducendo che:
in data in data 09.10.2017 e in data 09.02.2018 Banca Prossima S.P.A. (oggi aveva concesso a due finanziamenti, rispettivamente di € 90.000,00 ed € 60.000,00;
in data 09.10.2017 e 09.02.2018 (insieme ad altri) aveva prestato fideiussione a garanzia di quanto dovuto da a Banca Prossima S.p.A. per capitale, interessi, spese ed ogni altro accessorio, in forza dei due finanziamenti di cui si è detto;
era rimasta inadempiente agli obblighi assunti con i due contratti di finanziamento e, pertanto, era debitore di qualità di fideiussore, di €.82.434,71 a garanzia delle obbligazioni trovanti titolo nel primo finanziamento, e di € 58.120,88, a garanzia delle obbligazioni trovanti titolo nel secondo finanziamento;
in data 11.07.2019 e poi 23.09.2020, aveva inviato intimazione di pagamento a e a ma nessuno aveva provveduto al pagamento;
dalle ricerche eseguite dalla creditrice, era emerso che, con atto pubblico in data 19.12.2018 (a rogito del notaio rep.
n.  – racc. n. 15650), il convenuto aveva venduto a , sua moglie, la propria quota di un mezzo di un immobile sito nel comune di Erba, denominato ” “, costituito da un appartamento con annessa cantina e vano autorimessa;
il prezzo della vendita, pattuito in € 47.068,56, era stato pagato da mediante accollo del mutuo stipulato da entrambi i coniugi con Banco Di Desio E Della Brianza RAGIONE_SOCIALE.aRAGIONE_SOCIALE;
con il predetto atto, il convenuto si era spogliato dell’unico bene del quale era proprietario, costituito dalla casa familiare, nella quale tutt’ora vive, vendendo la propria metà alla moglie;
il contratto di vendita tra sarebbe simulato o, in subordine, dovrebbe essere dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 2901 c.c., sussistendo tutti i presupposti di legge.

Ha quindi chiesto di accertare e dichiarare la simulazione e conseguentemente la nullità e/o inefficacia dell’atto del 19.12.2018 di cui si è detto e, in subordine, di dichiarare l’atto inefficace nei confronti dell’attrice ex art. 2901 c.c..

Si è costituito in giudizio eccependo e deducendo:
l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, considerato che, tenuto conto degli effetti dell’accoglimento delle domande attoree, la causa dovrebbe ritenersi avere ad oggetto la materia dei diritti reali;
la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di , quale litisconsorte necessaria in relazione ad entrambe le domande attoree;
l’infondatezza delle domande attoree, in quanto:
a) il convenuto e la moglie erano sempre stati in regime di separazione dei beni;
b) la convivenza dei coniugi non sarebbe sufficiente a dar prova delle allegazioni attoree quanto alla natura simulata dell’atto e, comunque, i coniugi, in ragione di problemi nel rapporto coniugale, non vivrebbero più insieme, abitando il convenuto in un appartamento, nello stesso palazzo ove si trova l’immobile oggetto dell’atto impugnato, concessogli dalla moglie in comodato gratuito con contratto in data 01.11.2020;
c) la ragione della vendita dell’immobile dal convenuto alla moglie sarebbe da ricercarsi, oltre che nei già riferiti problemi coniugali, nel fatto che l’originario prezzo d’acquisto dell’immobile sarebbe stato sostenuto, pressoché integralmente, dalla stessa ;
d) nulla poteva sapere circa la sottoscrizione da parte del marito delle fideiussioni costituenti titolo del credito attoreo.

Ha quindi chiesto, nel merito, in via preliminare, di dichiarare l’improcedibilità della domanda e, comunque, di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di e, nel merito, il rigetto delle domande attoree.

Con ordinanza in data 08.06.2022, a scioglimento della riserva assunta all’udienza in pari data, ritenuta non fondata l’eccezione di improcedibilità della domanda, è stata ordinata l’integrazione del contraddittorio, ex art. 102 c.p.c., nei confronti di e fissata nuova prima udienza.

In data 22.09.2022 si è costituita in giudizio dichiarandosi titolare del credito vantato da nei confronti del convenuto e ceduto all’intervenuta nell’ambito di una cessione in blocco e, quindi, ha dichiarato “di sostituirsi sensi dell’art. 111 c.p.c. nella causa in epigrafe contro il signor e proseguire la causa con contestuale estromissione di quest’ultima, facendo propria ogni ragione, domanda eccezione ed istanza dalla stessa formulata”.

Si è inoltre costituita in giudizio , contestando nel merito la fondatezza delle domande attoree, in quanto: la convivenza tra i coniugi sarebbe di per sé irrilevante al fine di fornire prova di una volontà diversa dei contraenti rispetto a quella dichiarata nell’atto impugnato;
i due coniugi non vivrebbero più da tempo insieme nella casa familiare, abitando nell’appartamento concessogli in comodato dalla moglie con contratto del 01.11.2020;
nulla avrebbe saputo, al momento della stipula della compravendita, delle due fideiussioni prestate dal marito, risalenti peraltro ad alcuni mesi prima dell’atto;
a far data dalla stipula dell’atto di compravendita, tutte le imposte dominicali ed i costi per le relative spese condominiali dell’immobile graverebbero sulla convenuta, sicché sarebbe da escludere che le parti avessero inteso stipulare un contratto simulato;
il motivo del trasferimento del bene sarebbe da ricercarsi nei difficili rapporti tra coniugi che avevano indotto la convenuta a ad acquistare formalmente la piena proprietà dell’immobile dove viveva e che aveva acquistato con risorse proprie.

Ha quindi chiesto il rigetto di tutte le domande attoree.

All’udienza del 10.01.2023 sono stati concessi i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c..

Depositate dalle parti le memorie istruttorie, la causa è stata istruita solo documentalmente e da ultimo rinviata all’udienza del 17.05.2024, all’esito della quale, precisate le conclusioni dalle parti, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

*** ha agito in giudizio per sentir accertare la simulazione o, in subordine, l’inefficacia nei propri confronti, ex art. 2901 c.c., del contratto con il quale, in data 19.12.2018, debitore dell’attrice in forza di due fideiussioni prestate in data 09.10.2017 e 09.02.2018, aveva venduto alla moglie la propria quota di un mezzo della piena proprietà dell’appartamento, con annessi box e cantina, nel quale i coniugi convivevano.

Deve innanzitutto osservarsi che l’intervento di in qualità di cessionaria dei crediti vantati dall’attrice nei confronti del convenuto, seppur ammissibile (cfr., Cass. n. 25424/2023), non ha comportato alcuna automatica estromissione dell’originaria attrice dal processo, né alcuna “sostituzione” dell’intervenuta nella posizione processuale dell’attrice, dovendo trovare applicazione il disposto di cui all’art. 111 c.p.c. per cui, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie, fermo restando che la sentenza pronunciata contro queste ultime spiega i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare. Posto che, pertanto, – a dispetto delle dichiarazioni contenute nella comparsa di costituzione della parte intervenuta – nel corso del processo non è avvenuta alcuna estromissione dell’originaria attrice, ogni pronuncia dovrà essere rivolta esclusivamente nei confronti delle originarie parti del processo.

Ciò chiarito, in via preliminare, va rigettata l’eccezione di improcedibilità delle domande attoree per mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. n. 28/2010, in adesione all’orientamento giurisprudenziale per cui “l’azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l’effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l’atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità “inter partes” dell’atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010” (cfr., Cass. n. 25855/2021). Analogo ragionamento va condotto con riguardo alla domanda di accertamento della simulazione che non incide sull’attribuzione di diritti reali, essendo, al contrario, diretta all’accertamento della mancata produzione di effetti giuridici del contratto simulato.

Venendo al merito, deve quindi essere innanzitutto esaminata la domanda di simulazione del negozio litigioso proposta dall’attrice in via principale.

Deve premettersi che sussiste l’interesse dell’attrice ad agire per far accertare la simulazione del contratto impugnato, in quanto pacificamente (trattandosi di circostanza incontestata), al momento della stipula, la banca risultava creditrice di della complessiva somma di € 140.555,59, dovuta in forza delle fideiussioni prestate dal convenuto a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contratte da in relazione a due finanziamenti concessi a quest’ultima dalla stessa (già Banca Prossima S.P.A.).

Ciò chiarito, deve ricordarsi che la simulazione si realizza quando le parti fanno apparire ai terzi che hanno concluso un dato accordo ma, tra di esse, stabiliscono che questo non produce in realtà alcun effetto.

Pertanto:
“in considerazione della diversità di presupposti esistenti tra negozio simulato e negozio soggetto ad azione revocatoria, ad integrare gli estremi della simulazione non è sufficiente la prova che, attraverso l’alienazione di un bene, il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica dei creditori, ma è necessario provare specificamente che questa alienazione sia stata soltanto apparente, nel senso che né l’alienante abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l’altra parte abbia inteso acquisirla” (cfr., Cass. n. 25490/2008; Cass. n. 13345/2015).

Nel caso in esame, risulta documentalmente che, in data 19.12.2018 vendette a la quota di un mezzo della proprietà dell’immobile sito nel comune di Erba, Sezione Incino, Ccorso INDIRIZZO, nel fabbricato denominato , costituito dall’appartamento posto al piano terzo con annessa cantina al piano interrato e da un vano di autorimessa esso pure al piano interrato, accatastati come meglio descritto in atto di citazione, per il prezzo di € 47.068,56, che aveva delegato a pagare, mediante accollo, a Banco RAGIONE_SOCIALE ad estinzione del mutuo contratto da entrambi i coniugi e la cui metà residua corrispondeva per l’appunto al prezzo di vendita (cfr., doc. n. 10 attrice).

A sostegno della domanda di accertamento della simulazione dell’atto, parte attrice si è, in sostanza, limitata ad allegare che la vendita era avvenuta tra marito e moglie e che il primo aveva continuato a vivere nell’immobile ceduto, sicché l’atto, in quanto posto in essere dopo la stipula dei contratti di fideiussione, non poteva essere stato posto in essere per altra ragione se non per frodare i creditori.

Ritiene tuttavia il Tribunale che le circostanze valorizzate dall’attrice non siano sufficienti a ritenere provata la sussistenza, tra le parti convenute, di un accordo simulatorio avente ad oggetto la vendita dell’immobile.

In primo luogo, infatti, come già sottolineato, il fatto, anche ove provato, che il debitore abbia alienato l’immobile per frodare i creditori non sarebbe sufficiente di per sé a dimostrare la natura simulata dell’atto, ossia che né l’alienante intendesse dismettere la titolarità del diritto, né l’acquirente intendesse acquisirlo.

In secondo luogo, il fatto che il negozio sia avvenuto tra marito e moglie e che l’alienante abbia continuato a vivere nell’immobile anche dopo la vendita non costituisce indizio preciso e, cioè, inequivoco, dell’esistenza di un accordo simulatorio, potendo l’alienazione risultare compatibile con l’effettiva volontà di trasferimento del bene nell’ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi e, comunque, non appare incoerente con l’avvenuta alienazione della quota della casa familiare il fatto che il convenuto continuò a vivere nell’immobile, circostanza, anzi, pienamente giustificata dal fatto che l’acquirente della quota era il coniuge e l’immobile era già adibito a casa familiare. In terzo luogo, deve osservarsi che la vendita era avvenuta dietro corrispettivo da pagarsi mediante accollo del mutuo contratto da entrambi i coniugi, né è mai stato contestato dalla banca che tale pattuizione ebbe esecuzione, sicché non vi è motivo di ritenere che, a fronte dell’effettivo ed eseguito accollo del mutuo, le parti non si fossero accordate per trasferire effettivamente la proprietà della quota dell’immobile di titolarità del convenuto.

La domanda di simulazione, pertanto, deve essere rigettata, siccome infondata, non potendo ritenersi, sulla base degli elementi acquisiti nel corso del giudizio, che gli effetti dell’atto non fossero effettivamente voluti dalle parti.

Al contrario, deve essere accolta, siccome fondata, la domanda attorea subordinata di revocatoria dell’atto del 19.12.2018.

In primo luogo, l’attrice ha dimostrato, come già visto, essendo rimasta incontestata la relativa allegazione, la propria qualità di creditrice del convenuto e, quindi, la sua legittimazione alla proposizione dell’azione revocatoria.

In secondo luogo, l’attrice ha dimostrato il requisito dell’eventus damni che sussiste non soltanto qualora il debitore abbia reso impossibile la soddisfazione della pretesa creditoria, ma anche ove l’atto dispositivo abbia reso più incerta o difficoltosa la realizzazione del credito, ad esempio anche solo modificando la composizione qualitativa del patrimonio del debitore.

Nel caso in esame, la cessione della quota di proprietà dell’unico cespite immobiliare del debitore, peraltro, a fronte di un prezzo il cui pagamento è avvenuto con modalità peculiari – accollo di mutuo pregresso – e che non hanno consentito quindi un effettivo ingresso di nuova liquidità nel patrimonio del convenuto, realizza senza dubbio il pericolo di danno per i creditori, che costituisce presupposto per la revocabilità dell’atto.

A fronte di quanto sopra, il convenuto non ha né dedotto, né dimostrato, come sarebbe stato suo specifico onere (cfr., Cass. n. 7767/2007) che, variata la consistenza del patrimonio a seguito dell’atto impugnato, l’entità e consistenza del patrimonio residuo sarebbe rimasta tale da consentire di soddisfare le ragioni dei creditori senza difficoltà.

Infine, premesso che l’atto impugnato è stato compiuto dopo il sorgere dei crediti tutelati, essendo il contratto stato stipulato il 19.12.2018 e, quindi, dopo l’assunzione dell’obbligazione fideiussoria del convenuto a garanzia di debiti già contratti dalla debitrice principale con i due finanziamenti del 09.10.2017 e 09.02.2018, l’attrice ha provato anche la sussistenza degli ultimi due requisiti richiesti dall’art. 2901 c.c. per la revocabilità dell’atto e, cioè, la scientia damni in capo sia al debitore che al terzo. Quanto alla consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto avrebbe arrecato ai creditori, la stessa deve ritenersi provata in via presuntiva, alla luce dell’oggetto dell’atto di dismissione del patrimonio compiuto dal convenuto, avente ad oggetto l’unico bene immobile (per la relativa quota in comproprietà), alle già evidenziate modalità anomale di pagamento del prezzo, nonché alla contiguità temporale tra l’assunzione del debito più recente e la vendita (circa dieci mesi), sicché è da escludersi che il debitore non potesse prevedere il pregiudizio che i creditori avrebbero patito in conseguenza dell’atto. A tal proposito, difatti, deve osservarsi che, ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria, non è necessario per il creditore dimostrare la ricorrenza del dolo specifico, vale a dire la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni creditorie (cfr., Cass. n. 5812/2023).

Pertanto, il fatto che l’atto fosse stato eventualmente compiuto dal debitore con finalità diverse da quella di sottrarre il bene alla garanzia generica del credito (quali quelle dedotte di “sistemare” i rapporti tra i coniugi relativi all’immobile in un momento di crisi coniugale) è di per sé irrilevante, ove il pregiudizio per i creditori si sia verificato e di tale pregiudizio il debitore potesse essere consapevole, ancorché come mero effetto “collaterale” del negozio compiuto per altre finalità.

Quanto, invece, alla consapevolezza del pregiudizio da parte dell’acquirente deve osservarsi che è pacifico che, al tempo dei fatti di causa e, quindi, sia al momento dell’assunzione della garanzia fideiussoria da parte di sia al momento del compimento dell’atto impugnato, i convenuti fossero sposati e convivessero.

Difatti, le stesse parti convenute hanno allegato (senza, peraltro, provarlo) che vivrebbe da solo in altro appartamento nello stesso palazzo di , da questa concessogli in comodato gratuito solo nel mese di novembre 2020 e, quindi, oltre tre anni dopo il rilascio della prima fideiussione e quasi un anno dopo la stipula dell’atto impugnato.

Orbene, è stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la vicinanza determinata dalla convivenza e dal rapporto familiare tra il disponente e l’acquirente sia elemento “ex se” sufficiente a fondare la prova presuntiva finanche della “participatio fraudis”, laddove “tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente” (cfr. Cass. n. 5359/2009; n. 1286/2019; n. 161/2021).

Nel caso in esame, appare, difatti, estremamente inverosimile che , moglie e convivente di non fosse stata a conoscenza dell’avvenuta assunzione delle garanzie fideiussorie per cui è causa da parte del marito, appartenendo all’id quod plerumque accidit l’esperienza, trovante il proprio fondamento nella comunione di vita tra gli sposi, della condivisione tra coniugi di informazioni circa le proprie iniziative, anche economiche, e le modalità di utilizzo delle proprie sostanze, anche nell’ottica di determinazione delle risorse disponibili per far fronte alle spese della vita familiare. Del resto, i convenuti non hanno dedotto né provato quando tali normali comunicazioni tra coniugi sarebbero cessate, né quando l’allegata crisi coniugale sarebbe iniziata, né, per il vero, che la stessa sia in effetti avvenuta, posto che gli stessi non risultano separati legalmente, né hanno provato in alcun modo di essere separati di fatto, ciò non potendosi desumere dalla mera produzione in giudizio di un contratto di comodato di immobile.

Alla luce di quanto sopra, poiché con l’atto del 19.12.2018 ha venduto a la propria quota dell’unico bene immobile di sua proprietà, la consapevolezza del pregiudizio alle ragioni di credito da parte anche di quest’ultima deve ritenersi presunta, non potendo la convenuta non sapere che tale disposizione patrimoniale avrebbe potuto rendere più difficoltoso il soddisfacimento delle ragioni creditorie dell’attrice.

In definitiva, in accoglimento della domanda attorea deve essere dichiarata l’inefficacia, nei confronti dell’attrice, del contratto a rogito del notaio (rep. n. 43770 – racc. n. 15650) con il quale ha venduto a la quota indivisa in ragione di un mezzo in piena proprietà dell’immobile sito nel comune di Erba SEZIONE INCINO, al INDIRIZZO nel fabbricato denominato ” “, costituito dall’appartamento posto al piano terzo con annessa cantina al piano interrato e da un vano di autorimessa esso pure al piano interrato.
In particolare, l’appartamento è così accatastato:
– sezione INC – foglio  – mappale INDIRIZZOINDIRIZZO-S2 – A/2 – cl. 3 – v. 5,5 (superficie catastale totale mq. 134 totale escluse aree scoperte mq. 125) – euro 752,74 (mappale tremilaquattrocentosessanta subalterno cinquantasei), mentre l’autorimessa è rappresentata nella scheda planimetrica unita alla denuncia di variazione registrata all’Ufficio Tecnico Erariale di Como in data 24 novembre 1994 protocollo 172 e censita nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Erba, censuario di Incino con i seguenti dati:
– sezione INC – foglio  – mappale 3460/INDIRIZZOINDIRIZZO – C/6 – cl. 2 – mq. 42 (superficie catastale totale mq. 45) – euro 203,90.

Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto devono essere condannati, in solido fra loro, a rifondere a e all’intervenuta le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano – a norma del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell’attività effettivamente svolta – in complessivi € 3.543,00 per compensi (per le fasi di studio e introduttiva), € 786,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, in favore di ed € 5.448,00 per compensi (per le fasi istruttoria e decisoria), oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge, in favore di

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento della domanda svolta da dichiarata l’inefficacia, nei confronti dell’attrice, del contratto a rogito del notaio (rep.
n. 43770 – racc. n. 15650) con il quale ha venduto a la quota indivisa in ragione di un mezzo in piena proprietà degli immobili descritti nello stesso atto e in motivazione;
2) condanna , in solido fra loro, a rifondere a le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 3.543,00 per compensi, € 786,00 per spese, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
3) condanna , in solido fra loro, a rifondere a le spese sostenute per il presente giudizio che si liquidano in complessivi € 5.448,00 per compensi, oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
4) ordina la trascrizione della presente sentenza.
9 settembre 2024 Il giudice NOME COGNOME

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