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Bigenitorialità, ordinanza su affidamento minori

L’ordinanza ribadisce il principio della bigenitorialità nell’interesse del minore, privilegiando un calendario di frequentazione con i genitori il più possibile paritario, salvo specifiche esigenze.

Pubblicato il 05 October 2024 in Diritto di Famiglia, Giurisprudenza Civile

N. 243-1/2024 RG LA CORTE D’APPELLO DI TRIESTE SEZIONE FERIALE Riunita in camera di consiglio nella persona dei Magistrati:

dott.ssa NOME COGNOME Presidente dott. NOME COGNOME Consigliere relatore dott.ssa NOME COGNOME Consigliere ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 243-1/2024 R.G., promossa con ricorso ex art. 473 bis.30 c.p.c. depositato il 15.7.2024 da:

nata a Trieste (TS) il e residente in Duino-Aurisina (TS) frazione INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Trieste, giusta procura depositata in calce al ricorso introduttivo della presente fase;

ricorrente nei confronti di nato il 3 giugno 1972 a Donaueschingen (Germania) e residente in Trieste (TS), INDIRIZZO con l’Avv. NOME COGNOME del Foro di Udine;

– resistente – con la partecipazione del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trieste che, con provvedimento depositato il 27.7.2024 ha chiesto il rigetto dell’istanza sospensiva;

interveniente avente ad oggetto:

impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Trieste di data 27 giugno 2024, emessa nell’ambito procedimento sub RG 4433/23 del Tribunale di Trieste, comunicata a mezzo PEC dalla cancelleria in data 6 luglio 2024, non notificata;

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 31.7.2024, presenti le parti personalmente, sentiti i difensori che hanno insistito nelle già rassegnate conclusioni, RILEVATO CHE 1. Con sentenza depositata in data 27.6.2024 il Tribunale di Trieste ha definito il procedimento civile per la disciplina delle condizioni di affidamento e mantenimento nei confronti di , disponendo, in sintesi e quanto a statuizioni principali:

– l’affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza presso la madre;

– una disciplina dei tempi di permanenza del minore con i genitori, già sostanzialmente paritaria nel periodo ordinario (suddiviso su due settimane:

settimana A:

con il padre da martedì pomeriggio a mercoledì mattina e da venerdì pomeriggio al lunedì mattina;

e settimana B:

con il padre da martedì pomeriggio a venerdì mattina);

– una disciplina dei tempi di permanenza del minore con i genitori nei periodi festivi solo tendenzialmente e progressivamente paritaria:

attualmente con il padre due settimane in estate – possibilmente consecutive -, feste pasquali e natalizie come in ordinario e alternanza annuale;

– un assegno di mantenimento per il figlio, a carico del sig.

di 200 euro mensili, con divisione tra i genitori al 50% delle spese straordinarie e delle rette dell’asilo;

assegno unico alla madre.

2.

Con ricorso depositato il 15.7.2024 la sig.ra ha proposto impugnazione ex art.473bis.30, chiedendo una parziale riforma della sentenza, con riguardo, in particolare:

all’assegno di mantenimento, da elevare almeno a 300 euro mensili, e ai tempi di permanenza del minore con il padre, da ridurre riportandosi ai provvedimenti provvisori dd.11.1.20141;

ulteriori richieste hanno poi riguardato:

– la riduzione del periodo estivo di frequentazione padre – figlio;

5 giorni fino all’età di 6 anni del minore, e, in seguito, 2 settimane a testa, – l’onere di accompagnare e ritirare il figlio, da porsi sempre a carico del padre, – il divieto di trasporto del figlio con il proprio furgone di lavoro o presso – la condanna alle spese e al risarcimento del danno, – con ulteriore istruttoria economica e per CTU, in caso di mancato accoglimento della riduzione dei tempi di frequentazione padre – figlio.

Con il medesimo ricorso la sig.ra ha anche chiesto di cancellare espressioni in tesi offensive contenute nella sentenza impugnata, anche al fine di evitare condanne dell’Italia per violazione dell’art.8 CEDU per utilizzo di linguaggio moralizzante e colpevolizzante.

1 “il padre terrà con sé nella settimana A il martedì pomeriggio fino al mercoledì mattina coma attualmente viene fatto, e nel fine settimana lo terrà con sé dal venerdì dopo l’asilo alla domenica (la prima volta prima di pranzo, la seconda volta dopo pranzo orientativamente verso le 15.30 e poi dalla terza volta fino alle 19;

nel periodo estivo, lo terrà fino al lunedì mattina);

nella settimana B il padre terrà con sé il martedì pomeriggio fino al mercoledì mattina ed il contestuale istanza urgente, la ricorrente ha chiesto, anche inaudita

altera parte:

a) l’accoglimento delle richieste con riguardo alle visite padre – figlio, in via ordinaria e nel periodo estivo;

b) la cancellazione della seguente espressione contenuta in sentenza e riferita alla “le sue scelte di occupazione (o di licenziamento) sembrano dipendere da motivazioni egoistiche e non dalla necessità di attendere alle sue incombenze di madre”.

A supporto dell’istanza di parziale sospensiva la ricorrente ha sostenuto, in primo luogo:

– che un calendario di frequentazioni paritarie sarebbe contrario agli interessi del minore, di appena 3 anni di età, sia per adesione alla teoria della cd.

maternal preference, sia per l’abitudine pregressa del minore;

– che la collocazione presso la madre andrebbe preferita anche:

— per motivi logistici, in quanto la madre vive in una casa con giardino nel Carso, mentre il padre abita in appartamento con i propri genitori;

— per rapporti di fratellanza, dato che con la madre vivono due sorelle unilaterali minorenni di — per ragioni lavorative:

in quanto la madre attualmente non lavora per dedicarsi al figlio, mentre il padre ha impegni lavorativi tali da dover delegare la cura del figlio a terzi.

Ha pure evidenziato che nel corso del procedimento il Presidente relatore, poco prima di trattenere la causa a sentenza, aveva, con ordinanza dd.11.1.2014, disposto un diverso calendario che prevedeva tempi inferiori di frequentazione padre -figlio, proponendolo alle parti in ottica conciliativa.

Ulteriore aspetto evidenziato in via cautelare riguarda le frequentazioni estive:

– il provvedimento impugnato avrebbe previsto, in modo eccessivo rispetto all’età del bambino, un periodo di permanenza con il padre di due settimane possibilmente consecutive;

– il provvedimento non avrebbe previsto alcun periodo analogo in capo alla madre.

3. Con decreto dd. 17.7.2024 il Presidente della prima sezione civile della Corte ha fissato, oltre all’udienza di merito, anche un’udienza in periodo feriale per l’esame dell’istanza sospensiva.

4. Con memoria depositata il 30.7.2024

si è costituita, per la fase urgente, la difesa del sig.

chiedendo il rigetto delle istanze di controparte, nonché, nel merito, la conferma del provvedimento impugnato e, in via riconvenzionale, la riduzione del contributo a proprio carico.

4.1.

Ha lamentato, in termini generali, l’assenza di disponibilità di controparte al dialogo e all’accordo, anche dopo la pronuncia della sentenza qui impugnata.

.2.

Ha evidenziato di avere fin da subito, nel corso del procedimento, chiesto ampi tempi di frequentazione – sostanzialmente paritari-.

Nel corso del primo grado tali tempi erano stati effettivamente ampliati con provvedimento del Presidente relatore che non aveva creato problemi di sorta alle parti ed al figlio.

4.3.

Ha inoltre evidenziato:

– che tra le parti e con il figlio i rapporti sono sereni, non essendo evidenziate importanti criticità;

– di essere padre di un altro figlio, da poco diciottenne, che ha creato un ottimo rapporto con – di essere lavoratore autonomo e di potere, quindi gestire i propri orari di lavoro in tempi compatibili con il ritiro di alla scuola materna;

– di vivere, temporaneamente, per problemi economici, presso i propri genitori, i quali sono perfettamente in grado e disponibili a contribuire utilmente nella gestione del nipote.

4.4.

L’ulteriore e limitato ampliamento in frequentazione disposto con la sentenza qui impugnata (in sostanza due pomeriggi e due pernottamenti in più in un periodo 14 giorni) era già stato attuato, senza problemi, in periodo estivo.

4.5.

Quanto al periodo di frequentazioni esclusive durante le vacanze estive, premesso che il giudice di primo grado aveva previsto un periodo di due settimane non obbligatoriamente consecutive, in via conciliativa si è detto disponibile a spezzare tale periodo in due segmenti di una settimana ciascuno, riconoscendo – com’è ovvio e non contestato – pari periodo anche alla madre.

4.6.

In altri termini, il Tribunale si era pronunciato – consentendolo le circostanze concrete – a favore di una frequentazione pressochè paritaria nei periodi ordinari, aderendo a notori principi generali (benefici della bigenitorialità) in materia di famiglia e, mancando serie problematiche nei rapporti tra le parti, inutile sarebbe disporre una CTU.

4.7.

Ha, inoltre, controdedotto anche con riguardo alle questioni economiche.

5.

All’udienza del 31.7.2024, convocata per l’esame delle sole istanze urgenti, la Corte ha invitato le parti ad un dialogo conciliativo principalmente sul tema incombente della suddivisione delle frequentazioni esclusive nel periodo estivo.

Parte appellata, con intento conciliativo, ha acconsentito alla previsione di un periodo, per ciascun genitore, di due settimane non consecutive tra loro, con la precisazione che una delle due settimane potrà essere sostituita con un periodo di 6 giorni di vacanza in località montana, e l’altra settimana, da svolgersi in località non troppo distante dalla residenza dell’altro genitore, potrà essere intervallata da un pomeriggio, in caso di disaccordo il mercoledì, durante il quale potrà stare con il genitore che in quella settimana non ne è collocatario. Parte appellante, che ha prestato assenso a tale turnazione estiva, ha inoltre proposto quello di cui all’ordinanza del giudice di primo grado dell’11.1.2014 (che ad oggi prevederebbe due pomeriggi e due pernottamenti in meno con il padre).

Sul punto parte appellata ha controproposto una via di mezzo (la riduzione di un solo pernottamento al mese per il padre), e parte appellante è rimasta ferma sulla propria posizione iniziale, sicchè, sul punto, la Corte di è riservata.

Entrambe le parti si sono, comunque, richiamate, per il resto, ai rispettivi atti e parte appellante ha verbalizzato che dopo l’introduzione del nuovo regime di visite avrebbe manifestato una riduzione nelle capacità e autonomie acquisite (in altri termini cercherebbe di più la madre), risvegli notturni e atteggiamenti oppositivi.

RILEVATO E RITENUTO CHE 6. relativamente alla disciplina dei tempi di permanenza del minore con i genitori in periodo estivo l’accordo raggiunto tra le parti in udienza merita integrale recepimento, apparendo equilibrato e ragionevole nel contemperare le opposte visioni della questione, oltre che adeguato all’età e alle caratteristiche note del minore.

L’accordo, quindi, deve intendersi recepito, come di seguito riportato in dispositivo, con la precisazione che tale disciplina non deroga alla possibilità di contatto telefonico tra il bambino e l’altro genitore, prevista dal provvedimento impugnato e che deve intendersi, a scanso di equivoci, fatta salva.

7. Per quanto riguarda l’ulteriore tema posto da parte appellante, con riguardo al calendario ordinario – che il provvedimento impugnato ha previsto con tempi paritari -, si osserva che:

– tra la calendarizzazione voluta da parte appellante, con il chiesto regresso all’ordinanza dell’11.1.2024, e quella adottata nel provvedimento conclusivo del primo grado, sussisterebbe, allo stato, raggiunto il periodo estivo, una differenza poco consistente, di soli due pomeriggi con successivi pernottamenti al mese (nelle settimane B);

– il calendario di cui all’ordinanza 11.1.2024 ha avuto una sperimentazione di vari mesi senza presentare criticità, tant’è che l’atto di appello, dichiaratamente redatto in breve tempo, non ne fa menzione, e l’appellante, che non vi ha aderito in primo grado, oggi, a poche settimane di distanza, ne chiede l’adozione;

– il periodo estivo è ideale per sperimentare ulteriori aggiustamenti di calendario;

8. le allegazioni verbalizzate in udienza da parte appellante (maggiore ricerca della madre, atteggiamento oppositivo o risveglio notturno) sono comportamenti che, oltre che riferiti solo dalla madre, possono essere provocati da molteplici fattori di varia natura;

9. conseguentemente la modifica del calendario ordinario voluta da parte appellante non pare questione né urgente, né, allo stato, fondata;

10. sulle ulteriori questioni, allo stato, può rinviarsi la decisione all’udienza di merito.

Q.M. la Corte, non definitivamente pronunciando:

1- dà atto dell’accordo intercorso tra le parti a parziale modifica del provvedimento impugnato, relativamente al collocamento di on i genitori nel periodo estivo, da intendersi, quindi, così regolate:

-a- ciascun genitore trascorrerà con in periodo estivo, complessivamente, due periodi di una settimana ciascuno, non consecutivi, in esclusiva, salvo quanto infra;

-b- ciascuno dei due periodi di cui sopra dovrà essere intervallato da un pomeriggio – ove non diversamente concordato, nella giornata del mercoledì – che trascorrerà con il genitore che, in quella settimana, non lo ha con sé;

-c- in deroga ai punti a e b che precedono, nel caso di vacanza in località a media – lunga distanza dalla residenza dell’altro genitore (ad es. in montagna), una delle due settimane di cui al punto a, potrà essere sostituita con un periodo di 6 giorni da trascorrere con il solo genitore collocatario, senza intervalli o soluzioni di continuità;

2- fermo, allo stato, per il resto, il provvedimento impugnato, anche nella parte in cui consente contatti telefonici – da intendersi con entrambi i genitori – in periodo estivo.

Spese al definitivo.

Trieste, così deciso nella camera di consiglio del 31.7.2024.

Il Consigliere estensore Il Presidente dott. NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME

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