1729/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa, ha pronunciato ex artt. 669 sexies e 700 c.p.c. la seguente
ORDINANZA
Nel giudizio cautelare promosso con ricorso depositato in data 10.3.2025 da
XXX () rappresentato e difeso dall’Avv. Carmine Paul Alexander TEDESCO elettivamente domiciliato come in atti .
RICORRENTE
contro
BANK YYY rappresentata e difesa dall’avv. e dall’avv., elettivamente domiciliata in come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
Con il ricorso depositato in data 10.03.2025 ai sensi dell’art. 700 c.p.c. XXX ha chiesto disporsi, anche con provvedimento inaudita altera parte, l’ordine alla BANK YYY, Succursale Italiana in persona del legale rappresentante pro-tempore, di sblocco del conto n. ****** e di tutti gli asset presenti a lui intestati e il ripristino della loro piena operatività, inibiti a seguito all’inserimento del nominativo di XXX nella lista SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) da parte di OFAC (Office for Foreign Assets Control);
che l’adito Tribunale di Monza con decreto del 13.3.2025 ha disposto inaudita altera parte la cautela richiesta e ha fissato udienza di discussione nel contraddittorio al giorno 26.03.2025;
che si è costituita nel presente giudizio cautelare con memoria regolarmente depositata la BANK YYY, Succursale Italiana, chiedendo il rigetto del ricorso per insussistenza dei presupposti legittimanti la misura richiesta;
che, in particolare, la resistente ha dedotto quanto segue:
- di essere una banca privata svizzera con sede a *** (Germania) e avente succursale in Italia (***) e di essere stata scelta dall’odierno ricorrente per i propri investimenti in strumenti finanziari di emittenti e mercati di svariata provenienza geografica;
- che, più nel dettaglio, il ricorrente in data 16.11.2012 ha stipulato un contratto di gestione di portafogli, numero di conto n. *** poi ricontrattualizzato in data 28.5.2028 (doc 2) con cui richiedeva a Bank YYY la prestazione di un servizio di gestione patrimoniale (art. 1) con la espressa facoltà per Bank YYY “coerentemente con le caratteristiche della Linea di Gestione prescelta dal Cliente e nel rispetto della normativa vigente, [di] compiere, in esecuzione dell’incarico, ogni tipo di operazione impegnando ogni tipo di strumento finanziario, senza alcuna restrizione”;
- che in data 02.12.2014, il Ricorrente ha impartito una specifica istruzione alla Banca, chiedendo di “mantenere attività in USD minimo 25%”: egli ha dunque chiesto alla Banca di investire (almeno) un quarto del patrimonio in gestione in investimenti legati alla valuta degli Stati Uniti d’America (DOC. 3); che il ricorrente ha poi sottoscritto il Mandato quadro di gestione discrezionale del 09.2023 (DOC. 4, il “Mandato”) con cui ha conferito a Bank YYY il mandato esclusivo “per gestire in modo discrezionale, contro remunerazione, gli averi depositati su alcuni sottoconti di deposito e titoli collegati al conto soprammenzionato”, ossia il rapporto n. 215369 (art. 1);
- che, siccome il “servizio di gestione di portafoglio scelto dal Ricorrente prevede il deposito degli strumenti finanziari presso banche depositarie estere e che queste attività possono essere soggette a tasse, oneri, restrizioni e altre misure imposte della autorità del paese in cui ha sede il Corrispondente per gli strumenti finanziati”, conseguentemente la Banca, in forza dell’iscrizione del nominativo del cliente XXX nella c.d. “SDN List” (ossia la “Specially Designed Nationals and Blocked Person List”) ad opera dell’Office of Foreing Asset Control (“OFAC”) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti d’America (DOC. 1), la resistente è stato obbligata, per non incorrere a sua volta in sanzioni da parte dell’OFAC (le c.d. “OFAC Sanctions”), a bloccare tutti i beni della persona inserita nella SDN List e di segnalare all’OFAC l’esistenza di tali beni;
che, quindi, la Banca resistente, richiamando l’efficacia extraterritoriale delle sanzioni OFAC e la legittimità del proprio agire, ha insistito per il rigetto della cautela azionata dal ricorrente, chiedendo, in via subordinata, la concessione della misura solo in relazione agli investimenti diversi da quelli in valute o strumenti finanziari USA o depositati presso depositari USA;
udita la discussione orale all’udienza del 2.4.2025, ammessa con riserva ulteriore documentazione su richiesta di entrambe le parti, il Tribunale si è riservato di decidere.
⃰ ⃰ ⃰
Ritenuto, in via preliminare, che il ricorso sia ammissibile ex art. 700 c.p.c., non esistendo altro rimedio cautelare tipico per ottenere tutela al diritto azionato;
ritenuti sussistenti, nel caso di specie, sia il fumus boni iuris, sia il periculum in mora della tutela cautelare invocata con la conseguenza che il provvedimento emesso in via provvisoria con decreto inaudita altera parte del 13.3.2025 va confermato all’esito del contraddittorio cautelare instaurato; che è pacifico, in fatto, che il nominativo dell’odierno ricorrente, XXX e della società ZZZ s.r.l.1, di cui il primo è attualmente amministratore socio unico, sono stati inseriti dall’Office for Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro statunitense nella Specially Designated Nationals and Blocked List (SND List) ai sensi dell’Executive Order 14024 (E.O. 14024) per aver, in tesi, intrattenuto rapporti commerciali con la Russia (attraverso, sembrerebbe, la vendita di una sonda a una società cinese (***).
che è altrettanto pacifico che, di tale segnalazione, il XXX non ha ricevuta alcuna notifica e che la notizia è stata appresa in data 23.08.2024 tramite la stampa;
che, ancora, è pacifico e documentale che, in data 24 dicembre 2024 la Banca odierna resistente ha comunicato al ricorrente che il suo conto era stato sottoposto al “blocco totale degli asset … a seguito delle sanzioni imposte dall’Office of Foreign Assets Control (OFAC) degli Stati uniti”, con la precisazione che “il blocco totale degli asset implica che non sarà possibile effettuare alcuna operazione sul Suo conto, inclusi prelievi, depositi, trasferimenti o qualsiasi altra transazione finanziaria, fino a nuova comunicazione” (cfr. doc. 3);
che, pertanto, a seguito del blocco totale degli asset disposto in via immediata e urgente da Bank YYY – Succursale Italiana, l’odierno ricorrente si trova oggi nell’impossibilità di compiere qualsiasi operazione sul proprio conto avente numero ****, la cui consistenza al 16 dicembre 2024 era pari ad euro *** (DOCC. 3 e 4);
richiamato il provvedimento recentemente emesso dall’intestato Tribunale in una fattispecie del tutto analoga (cfr. Tribunale di Monza, ordinanza del 7.11.2024 est. Pres. Dott.), ove è stato disposto l’ordine ad altra Banca di ripristinare immediatamente la pieno operatività di tutti i rapporti bancari e finanziari intrattenuti con il ricorrente (in quel caso XXX e ZZZ srl), sulla base del presupposto che “con riferimento alla lista predisposta dall’Office of Foreign Asset Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, cioè da un’istituzione coinvolta nel contrasto del terrorismo internazionale diversa dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU e dall’Unione Europea, non sussistono obblighi di congelamento dei fondi”, e che, in particolare, l’OFAC (Office for Foreign Assets Control) è un “organismo extraterritoriale ed extranazionale le cui determinazioni, peraltro assunte in assenza di procedure che rispondano a basilari criteri di garanzia e rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, in violazione dei principi fondanti il nostro ordinamento giudiziario e statuale che tutelano la libertà individuale e collettiva nelle sue molteplici espressioni, tra cui l’esercizio di ogni attività ad essa correlata, non hanno efficacia, né valore precettivo nel diritto interno”;
considerato che la fattispecie sottoposta a questo Giudice non pare essere dissimile da quella già esaminata dal Tribunale, se non per il fatto che l’odierna resistente è banca estera, avente però rappresentante e succursale in Italia e quindi operante nel mercato italiano;
che, inoltre, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa della BANK YYY, Succursale Italiana, il portafoglio titoli del ricorrente anche in quel caso era composto da investimenti presso fondi USA e con valuta USD;
rilevato, in termini generali, che le sanzioni emesse da l’Office of Foreign Asset Control (“OFAC”) si inseriscono nell’ambito delle sanzioni economiche e commerciali disposte dal Governo USA, nell’ambito di scelte di politica estera e sicurezza nazionale;
che, in tale ambito è solito distinguersi tra sanzioni cosiddette “primarie” e sanzioni “secondarie”, dove le prime vengono applicate direttamente, in quanto il soggetto giuridico è direttamente assoggettato alla giurisdizione statunitense, mentre le seconde sono, invece, sanzioni che possono essere imposte a società o soggetti non statunitensi (c.d. non-US persons”), perché intrattengono determinate attività commerciali con il paese oggetto di restrizioni;
che le sanzioni, così come gli embarghi, sono implementate e fatte rispettare dall’Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro e hanno una componente extraterritoriale;
che l’effetto di extraterritorialità che tali sanzioni impongono deve essere, tuttavia, esaminato alla luce del rispetto del diritto interno, del diritto internazionale e comunitario e dei principi fondamentali;
che, più nello specifico, la presente fattispecie si inquadra nell’ambito del programma di sanzioni relative all’Ucraina/Russia avviato con l’ordine esecutivo (E.O) 13660 dal Presidente Obama, che l’OFAC ha attuato attraverso misure reali patrimoniali (Blocking Sanctions), emesse nei confronti di persone, sia fisiche che giuridiche, inserite all’interno delle “liste di designazione” statunitensi (SDN list), tra cui vi è anche l’odierno ricorrente;
rilevato che sono svariate le misure e le sanzioni emesse nel tempo dagli Stati Uniti d’America nell’ambito della lotta contro il terrorismo e la tutela della sicurezza nazionale nei confronti Stati e di individui, anche al di fuori della giurisdizione degli Stati Uniti (sanzioni secondarie);
rilevato che questi tentativi di esercitare una giurisdizione extraterritoriale statunitense sono stati tradizionalmente criticati a livello dell’Unione Europea2, “poiché costituiscono, tipicamente, una forma di giurisdizione sproporzionata, che taluni ritengono difficilmente conciliabile con i principi generali del diritto internazionale pubblico”;
che, in materia di sanzioni Usa emesse in relazione ai traffici commerciali con l’Iran, Cuba e Libia, l’Unione Europea ha emanato il cd. Regolamento di Blocco (Regolamento CE n. 2271/96) al dichiarato fine di attenuare l’impatto delle sanzioni USA sugli interessi delle imprese dell’Unione che svolgono attività economiche lecite con paesi terzi in conformità del diritto unionale;
che, in particolare, giova in questa sede rilevare che i considerando dal primo al settimo del citato regolamento di Blocco dell’Unione prevedono quanto segue:<< considerando che fra gli obiettivi della Comunità europea vi è anche quello di contribuire allo sviluppo armonioso del commercio mondiale e alla graduale soppressione delle restrizioni agli scambi internazionali>> (…)
<<considerando che un paese terzo ha approvato talune leggi, regolamenti e altri strumenti legislativi con l’intento di disciplinare l’attività di persone fisiche e giuridiche poste sotto la giurisdizione degli Stati membri; considerando che per i loro effetti extraterritoriali tali leggi, regolamenti e altri strumenti legislativi violano il diritto internazionale e ostacolano il conseguimento degli obiettivi sopra menzionati; considerando che tali atti normativi, ivi compresi regolamenti e altri strumenti legislativi, e le azioni su di essi basate o da essi derivanti, incidono o potrebbero incidere sull’ordinamento giuridico costituito e avere effetti negativi sugli interessi della Comunità e sugli interessi delle persone fisiche e giuridiche che esercitano i loro diritti conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea; considerando che, in presenza di tali circostanze eccezionali, è necessario avviare un’azione a livello comunitario per proteggere l’ordinamento giuridico costituito, gli interessi della Comunità e di dette persone, in particolare eliminando, neutralizzando, bloccando o altrimenti contrastando gli effetti della normativa estera interessata>>3;
che, restando nell’ambito della presente fattispecie, si può osservare che l’articolo 21, paragrafo 1, e l’articolo 21, paragrafo 2, lettera h), TUE impone all’Unione di proteggere e promuovere il sistema di diritto internazionale;
ritenuto che, nel caso di specie, la condotta posta in essere dalla BANK YYY, Succursale Italiana di operare il blocco indiscriminato di tutti gli asset presenti nel rapporto intestato al ricorrente a seguito dell’inserimento del nominativo di quest’ultimo nella lista SDN da parte di OFAC – avvenuta, peraltro, in assenza totale di contradditorio e di rispetto dei più basilari principi di tutela del diritto di difesa – si ponga in conflitto con il principio di proporzionalità che deve orientare qualsiasi misura sanzionatoria, tanto più se di portata extraterritoriale;
che, come efficacemente argomentato dal Tribunale di Monza nell’ordinanza sopra richiamata, l’Office Foreign Asset Control del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti è una istituzione coinvolta nel contrasto al terrorismo internazionale, diversa dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU e dell’Unione Europea;
ritenuto, pertanto, che, in tale quadro normativo, con riferimento alla lista predisposta dall’OFAC, non sussistano obblighi di congelamento dei fondi;
che in tal senso si è espressa anche l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia presso la Banca di Italia (UIF) che diffonde le liste dei soggetti designati dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu e dall’Unione Europea nei confronti dei quali sussistono obblighi di congelamento fondi in capo agli istituti di credito, confermando espressamente che tali obblighi di congelamento non sussistono nei confronti di soggetti segnalati da un organismo extraterritoriale ed extranazionale come l’OFAC, le cui determinazioni non hanno efficacia nel diritto interno (doc. 5);
che, in ogni caso, ferme le più approfondite valutazioni a seguito dell’instaurazione del futuro giudizio di merito, sulla base della presente delibazione sommaria e provvisoria, si ritiene che il blocco totale dell’operatività bancaria determini un pregiudizio sproporzionato e come tale ingiustificato, idoneo altresì a cagionare un danno immediato e irreparabile in capo al ricorrente, che si vede, di fatto, privato della possibilità di compiere qualsiasi disposizione gestoria del patrimonio conferito nel portafoglio titoli di cui al rapporto in esame;
che, d’altra parte, la resistente per sostenere l’obbligatorietà del congelamento dei rapporti bancari e finanziari per effetto dei provvedimenti OFAC e, quindi, la correttezza del proprio operato ha utilizzato argomenti che il Tribunale ritiene inconferenti, quali:
- la composizione del portafoglio titoli, composto in parte da attività con moneta di rischio USD (azioni e obbligazioni) e “azioni provenienti da mercati sviluppati”, emittenti azioni U.S.A., oltre che strumenti finanziari depositati presso intermediari in Paesi UE, Extra UE, tra cui il Regno Unito, la Svizzera, il Giappone, nonché gli stessi Stati Uniti d’America (cfr. doc. 4 e 12 fasc. resistente);
- la vincolatività della normativa americana e della OFAC Sanctions rispetto ai portafogli gestiti da Bank YYY troverebbe ulteriore conferma nel Deferred Prosecution Agreement (“DPA”) sottoscritto tra il Gruppo YYY e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, relativamente all’indagine promossa nei confronti di alcuni clienti della banca che avrebbe violato la normativa fiscale applicabile (doc. 9);
- in ogni caso, la conseguenza della violazione della OFAC Sanctions comporterebbe altresì il serio rischio di iscrizione della stessa Bank YYY nelle SDN List con conseguente paralisi della sua operatività e della comminazione di sanzioni pesantissime;
- nel disciplinare i rapporti, il cliente e Bank YYY hanno convenuto che: “la banca ha altresì facoltà, senza incorrere in alcuna responsabilità a riguardo, di rifiutarsi di eseguire istruzioni, tra gli altri nei seguenti casi: … (iv) la Banca abbia ricevuto un’ingiunzione o un’ordinanza da qualsiasi tribunale o autorità competente per il congelamento dei fondi ovvero qualsiasi altro provvedimento specifico adottato da un tribunale o un’autorità competente nell’ambito della prevenzione di un reato o dell’indagine su un reato commesso ovvero per qualsiasi altro motivo” (art. 6.2 della Condizioni generali); pertanto, in forza di tale clausola negoziale, la Bank YYY può legittimamente rifiutarsi di eseguire le istruzioni del cliente e bloccare l’operatività.
- la Banca non potrebbe ottemperare all’ordine del Tribunale di sblocco dei conti “in forza di un factum principis” ossia le OFAC Sanctions che vincolano tanto Bank YYY, quanto gli intermediari depositari;
rilevato che nessuno degli argomenti sopra riportati persuade il Tribunale, posto che:
- la composizione del portafoglio titoli così come illustrata non è di ostacolo all’adozione ed esecuzione della misura cautelare richiesta, atteso che il contratto di gestione portafogli n. *** del 2018 in essere tra le parti è soggetto, per espressa previsione contrattuale, alla legge italiana e alla giurisdizione italiana (cfr. art. 23: “Il presente contratto e le operazioni in esecuzione dello stesso sono regolate dalla legge italiana e per qualsiasi controversia il foro competente è quello del domicilio del Cliente individuabile in base a quanto indicato nel precedente art. 19”);
- il Deferred Prosecution Agreement (“DPA”) sottoscritto tra le Banche del Gruppo YYY e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, a parte che riguarda una indagine promossa nei confronti di alcuni clienti della banca accusati di aver commesso violazioni della normativa fiscale applicabile e quindi nulla ha a che fare con il presente giudizio, in ogni caso è un accordo (agreement) che non può evidentemente vincolare un soggetto terzo, per di più non soggetto alla giurisdizione americana;
- 4. e 5. l’invocata clausola non sembra poter abilitare la Banca a disporre il blocco totale del conto, atteso che è assente un “provvedimento specifico adottato da un tribunale o un’autorità competenza nell’ambito della prevenzione di un reato”, mentre l’eventuale esecuzione del provvedimento cautelare per ordine dell’autorità giudiziaria italiana parrebbe costituire causa di esonero di ogni responsabilità nei confronti della Bank YYY;
1 Riporta il ricorrente che “L’attività svolta dalla Società ricorrente consiste nello sviluppo e nella costruzione di sensori e strumentazione innovativa per il monitoraggio delle acque e del loro inquinamento, nella vendita di tali prodotti in tutto il mondo ****”
2 Sul punto si vedano le Conclusioni dell’Avvocato Generale, Gerard Hogan, presentate il 12 maggio 2021 nella Causa C-124/20 Bank Melli Iran, Aktiengesellschaft nach iranischen Recht contro Telekon Deutschland GmbH sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale superiore anseatico del Land, Amburgo, Germania, in merito al Regolamento CE n. 2271/96 (cd. Regolamento di Blocco).
3 Cfr. le già citate conclusioni dell’Avvocato Generale, Gerard Hogan, presentate il 12 maggio 2021 nella Causa C-124/20 Bank Melli Iran, Aktiengesellschaft nach iranischen Recht contro Telekon Deutschland GmbH sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale superiore anseatico del Land, Amburgo, Germania.
ritenuto, quindi, sussistente, sulla base di quanto fin qui esposto, il fumus boni iuris della cautela richiesta dal ricorrente;
ritenuto parimenti sussistente il requisito del periculum in mora, integrato dal serio ed imminente rischio che la totale inibizione all’utilizzo e gestione del conto titoli possa determinare un ingente danno di natura patrimoniale in capo al ricorrente, in considerazione dell’ammontare del capitale investito;
che comunque la sussistenza del periculum si apprezza anche in considerazione della lesione di interessi diversi e superiori a quelli di natura patrimoniale, quale la libera iniziativa economica e di autodeterminazione della persona, entrambi aventi rilievo costituzionale;
ritenuti, quindi, sussistenti tutti i presupposti per la concessione della richiesta cautela, anche all’esito della instaurazione del contraddittorio e, pertanto, alla stregua delle sopra riportate considerazioni, il provvedimento cautelare disposto con decreto del 13.03.2025 deve essere in questa sede integralmente confermato;
visto l’art. 669 octies comma VI e VII c.p.c., e ritenuto che, in applicazione del principio di soccombenza, parte resistente vada condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente per il presente giudizio, spese che si liquidano in conformità ai parametri di cui al DM n. 55/2014, in complessivi euro 5.000,00 per compensi oltre rifusione delle anticipazioni sostenute (contributo unificato), rimborso 15%, iva e cpa come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso proposto ai sensi dell’art. 700 c.p.c. da XXX nei confronti di BANK YYY, Succursale Italiana così provvede:
- conferma il provvedimento cautelare emesso con decreto del 13 marzo 2025 e per l’effetto,
- ordina a BANK YYY, Succursale Italiana in persona del legale rappresentante pro-tempore al ripristino immediato della piena operatività del rapporto di conto n. Y-215369.001 e di tutti gli asset presenti intestati al XXX;
- condanna BANK YYY, Succursale Italiana in persona del legale rappresentante pro-tempore. alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte
ricorrente, spese che si liquidano in euro 5.000,00 per compensi oltre rifusione delle anticipazioni sostenute (contributo unificato), rimborso 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Monza, il 14.04.2025
Il Giudice Designato
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?
Prenota un appuntamento.
La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.
Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.
Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.
Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.