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Buoni postali fruttiferi, variazioni del tasso di interesse

Buoni postali fruttiferi, variazioni, anche in peius, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali.

Pubblicato il 30 March 2022 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 170/2022 pubblicata il 10/03/2022

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1436/2014, assunta in decisione all’udienza a trattazione scritta del 17.11.2021, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, promossa da:

XXX S.P.A., , rappresentata e difesa, per procura in atti, dall’avv.

OPPONENTE Contro

YYY, e ZZZ,

rappresentati e difesi dall’avv. per procura in atti

OPPOSTI

In fatto e in diritto

I signori YYY e ZZZ hanno chiesto e ottenuto dal

Tribunale di Patti un decreto ingiuntivo contro XXX s.p.a. dell’importo di € 33.886,79 oltre interessi in virtù della sottoscrizione di 3 buoni fruttiferi postali cartacei:

buono fruttifero serie O – n. dell’importo di lire 2.000.000 sottoscritto il 6.7.1982; buono fruttifero serie O – n. dell’importo di lire 1.000.000 sottoscritto il 7.1.1983; buono fruttifero serie O – n. dell’importo di lire 500.000 sottoscritto il 7.1.1983.

Tali buoni fruttiferi postali sono stati rimborsati il primo il 26.2.1013 e gli altri due il 28.1.2014, per la somma complessiva di € 30.874,62, inferiore a quella dovuta – di € 64.761,41 – applicando gli interessi indicati nella tabella posta a tergo di ciascun buono.

Conseguentemente, i signori YYY ZZZ hanno chiesto l’emissione di ingiunzione di pagamento verso XXX s.p.a. per la differenza pari ad € 33.886,79.

XXX S.p.A. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso il 20.5.2014, N. 315/14, eccependo l’incompetenza per valore del Tribunale adito e chiedendo, nel merito, l’accoglimento dell’opposizione stante la legittimità dell’agire di Poste con la conseguente revoca del decreto opposto.

Si sono costituiti in giudizio gli opposti chiedendo il rigetto dell’opposizione. Espletato il procedimento di mediazione obbligatoria, con esito negativo, la causa, stante la natura documentale della causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e quindi assunta.

Tanto premesso si osserva quanto segue.

Va rigettata l’eccezione di incompetenza per valore del Tribunale.

La competenza si determina in base al valore della domanda.

La domanda, nel caso di specie, è quella azionata con il ricorso monitorio ed ha valore di € 33.886,79.

Stante il disposto dell’art. 7 c.p.c., secondo cui sono di competenza del Giudice di Pace le cause di valore inferiore ad € 5.000,00, e dell’art. 9 c.p.c., secondo cui sono di competenza del Tribunale le cause che non sono di competenza di altro giudice, deve ritenersi che la causa in esame è di competenza del Tribunale.

Nel merito l’opposizione è fondata e va accolta.

Alla luce della più recente giurisprudenza in materia (Cass. civ., SS.UU., 11 febbraio 2019, n. 3963) “in tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell’abrogato art. 173 d.p.r. n. 156 del 1973, come novellato dall’art. 1 d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 – che consentiva variazioni, anche in peius, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali – continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all’art. 7, 3° comma, d.leg. n. 284 del 1999, atteso che quest’ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall’altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l’applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l’art. 9 cit. d.m. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore”.

Tale giurisprudenza è stata avvalorata dall’intervento della Corte Costituzionale, con sentenza n. 26/2020 che ha ritenuto “non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 173 d.p.r. 156/73, come modificato dall’art. 1 d.l. 460/74, conv., con modif., in l. 588/74, e successivamente abrogato dall’art. 7, d.leg. 284/99, nella parte in cui “consentiva di estendere, con decreto del ministro … le modifiche peggiorative dei tassi di interesse ad una o più serie di buoni postali fruttiferi emesse precedentemente al decreto ministeriale stesso”, sollevata, in riferimento agli art. 43 e 97 cost.; in particolare: a) la norma, al 2° comma, dispone che i buoni delle precedenti serie, ai quali sia estesa la successiva variazione del saggio, “si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato” e, cioè, sul capitale e sui correlativi interessi come sino a quel momento calcolati in base al saggio previgente; vale a dire che la variazione sfavorevole non risale al momento della sottoscrizione del titolo, ma opera solo per il futuro, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto che la disponga; il che esclude la retroattività in senso proprio, erroneamente attribuita alla norma denunciata; b) pertanto, la censura secondo cui l’art. 173 cit. – consentendo (fino al momento della poi intervenuta sua abrogazione ex art. 7 d.leg. n. 284 del 1999) di “estendere con efficacia retroattiva le modificazioni dei tassi di interesse disposte per le serie di nuova emissione” (nella specie, le modificazioni in peius introdotte col d.m. del 1986) – avrebbe irragionevolmente leso l'”affidamento”, riposto dai risparmiatori, sul tasso di interesse esistente al momento della sottoscrizione dell’investimento, muove da un erroneo presupposto interpretativo, poiché la norma in esame è, in realtà, priva dell’asserito suo carattere retroattivo; c) con riferimento al periodo di vigenza della norma in esame, l’evoluzione della natura giuridica delle poste ha comportato la qualificazione dei buoni come “titoli di legittimazione”; il che ha dato ragione della soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente stabilito; ciò ha portato a ritenere che la modificazione – demandata dalla norma censurata al decreto ministeriale (accompagnata dalla prescrizione di messa a disposizione della nuova tabella ai titolari dei buoni presso gli uffici postali) – trovasse ingresso all’interno del contratto di sottoscrizione del buono, mediante una integrazione ab externo del suo contenuto, riconducibile alla previsione dell’art. 1339 del c.c.: non sussiste quindi disparità di trattamento tra utenti di servizi asseritamente analoghi che l’art. 173 produrrebbe con riferimento ai servizi bancari, in violazione dell’art. 3 cost., sotto il profilo della mancata comunicazione individuale della modifica dei tassi di interesse; d) dalla detta erroneità del carattere retroattivo delle variazioni sfavorevoli del saggio di interesse che il denunciato art. 173 consentirebbe, discende anche l’infondatezza della censura relativa al contrasto con l’art. 47 cost. relativa all'”assoluto scoraggiamento del risparmio (nella specie: postale)”; e) va inoltre considerato come la possibilità di variazione, anche in senso sfavorevole, dei tassi di interesse sui buoni fruttiferi postali, consentita dalla disposizione in esame, riflettesse un ragionevole bilanciamento tra la tutela del risparmio e un’esigenza di contenimento della spesa pubblica;

contenimento che, in caso di titoli emessi da enti a soggettività statuale, implicava appunto la previsione di strumenti di flessibilità atti ad adeguare la redditività di tali prodotti all’andamento dell’inflazione e dei mercati’. Tanto premesso, e calando i principi alla controversia qui in esame, occorre ribadire come i buoni postali fruttiferi del tipo di quelli per cui è causa, emessi da XXX, non sono titoli di credito né titoli di debito pubblico, ma documenti di legittimazione, e ciò esclude l’applicabilità dell’art. 1992, primo comma, c.c.

Il rapporto di diritto privato che nasce dalla sottoscrizione di questi titoli ed in forza del quale XXX è tenuta a restituire il capitale con gli interessi (artt. 171, 178, d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156) è di natura contrattuale (in questi termini, espressamente, Cass., sez. un., 15 giugno 2007, n. 13979) ed in linea di principio è regolato secondo le condizioni stabilite al momento della emissione di titoli stessi e richiamate nel documento (si rimanda ancora alla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite ora richiamata); già al tempo dell’emissione dei titoli per cui è causa una fonte di rango legislativo prevedeva la possibilità che, in pendenza del rapporto, le condizioni originariamente stabilite fossero modificate (in teoria, non necessariamente in peius per il risparmiatore) con decreto ministeriale.

Tale previsione era contenuta nel c.d. codice postale del 1973, ossia nel d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni” (in G.U., 3 maggio 1973, n. 113, serie ordinaria), non nel testo originario ma in quello modificato nel 1974 – l. 25 novembre 1974, n.588), sotto la rubrica “Tabelle degli interessi – Variazioni”, disponeva infatti che: “Le variazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. /Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell’anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo./Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.

Dunque, nel caso di modifica dei tassi successiva all’emissione dei titoli, per espressa previsione di legge la tabella riportata sul retro dei buoni postali fruttiferi si doveva ritenere integrata (ossia, modificata) dalla tabella, messa a disposizione dei risparmiatori presso gli uffici postali (art. 173, 3° co., d.p.r. n. 156/1973), quale risultante dal decreto ministeriale; e non si tratta di modifica retroattiva, perché destinata ad operare in corso di rapporto non ancora esaurito e a produrre effetto in un momento successivo all’entrata in vigore del decreto ministeriale comportante la variazione del saggio di interessi, secondo il meccanismo previsto dall’art.173, comma 2, d.p.r. n. 156/1973.

E benché non menzionate sul documento consegnato al momento della sottoscrizione dei buoni (ma a quel tempo nessuna norma lo imponeva), queste disposizioni, proprio perché di rango legislativo, devono ritenersi conosciute dai risparmiatori (in base a quanto disposto dall’art. 173, d.p.r. n. 156/1973 e dunque da una fonte di rango legislativo, il decreto ministeriale 13 giugno 1986 recante ‘Modificazione dei saggi d’interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio’ (in Gazzetta Ufficiale, 28 giugno 1986, n. 148); e quel regime è rimasto immutato nel tempo quanto alle serie precedenti alla entrata in vigore del d.m. 13 giugno 1986 (si vedano i successivi decreti ministeriali).

Il 17 agosto 1989 è entrato in vigore il d.p.r. 1 giugno 1989, n. 256, recante ‘Approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni (servizi di bancoposta)’ (in Gazzetta Ufficiale, 18 luglio 1989, suppl. ordinario n. 50); e benché abrogato con l’entrata in vigore del d.m. 19 dicembre 2000, recante ‘Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni’ (in Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2000, n. 300), così come previsto dalla riforma del 1999 in tema di riordino della Cassa depositi e prestiti, l’art. 173, d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (come modificato) è rimasto in vigore quanto ai rapporti pregressi e così continua a regolare quelli sorti con l’emissione e la sottoscrizione dei buoni postali fruttiferi del tipo di quello per cui è causa (art. 7, 3° co., d.lgs. 30 luglio 1999, n. 284: “Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori”; cfr. anche Corte cost., ord. 7 novembre 2003, n. 333).

La normativa di riferimento prevede inoltre che come avviene la “pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori”: ‘XXX S.p.a. espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali. Ai fini dell’adempimento di tali obblighi, la Cassa depositi e prestiti fornisce tempestivamente a XXX S.p.a. le informazioni da pubblicizzare in conformità a quanto stabilito nel comma precedente. Le comunicazioni della Cassa depositi e prestiti ai titolari dei buoni fruttiferi postali sono effettuate mediante avvisi su quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico’).

È, dunque, possibile affermare quanto segue.

Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del d.lgs. 284/99, l’art. 173 del D.P.R. n. 156/73 (abrogato per il futuro) continua ad applicarsi ai rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali (27/12/2000).

In base a tale norma era possibile che, con decreto del Ministro del Tesoro, il rendimento dei buoni fruttiferi postali riportato sul retro degli stessi venisse modificato in peius, anche con riferimento ai buoni emessi prima dell’approvazione di siffatto decreto.

Ciò comportava (ed ha comportato) che il rimborso dei predetti buoni non avvenisse secondo il piano di rimborso stampato sul retro degli stessi, ma alla luce della citata variazione introdotta con decreto ministeriale.

Pertanto, nella specie, il rimborso dei buoni fruttiferi posto a fondamento del decreto ingiuntivo opposto va considerato legittimo nei limiti di quanto già riconosciuto da XXX.

Per quanto precede, nessun ulteriore importo, oltre quello liquidato al momento del rimborso dei buoni fruttiferi, è dovuto agli opposti e il decreto ingiuntivo va revocato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate al minimo in

considerazione del valore della causa, del tenore delle questioni trattate e dell’attività processuale svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 1436/2014 R.G. così provvede; accoglie l’opposizione e, per l’effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto N. 315/2014; condanna gli opposti al pagamento, in favore dell’opponente, di € 308,81 per spese ed € 1.618,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Patti, 10.3.2022

Il Giudice

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