REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bergamo
Sezione III Civile
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario dott. ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 1812/2019 pubblicata il 30/07/2019
nella causa civile di I Grado iscritta al N./2017 R.G. promossa da:
XXX (C.F.) e
YYY ( C.F.), nella loro qualità di genitori esercenti la patria potestà della figlia minore *** con il patrocinio dell’ avv.
ATTORI
contro:
IMPRESA ZZZ, (C.F.) con il patrocinio dell’avv.;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza del 27 febbraio 2019 , conclusioni che qui si intendono richiamate.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, notificato in data 21 febbraio 2017, i signori YYY e XXX convenivano in giudizio, avanti il Tribunale di Bergamo, l’Impresa Individuale ZZZ, formulando le seguenti conclusioni: “In via principale. Accertata la dinamica del sinistro descritto in narrativa e la sua esclusiva responsabilità (ex art. 2050 c.c. e/o 2043 c.c.) in capo al convenuto quantificare i danni subiti da parte attrice nonché l’obbligo risarcitorio gravante sull’Impresa individuale ZZZ oggi convenuta e, per l’effetto condannare la stessa al pagamento in favore dell’attrice, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 25.275,00 o in quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa, anche a norma dell’art. 1226 c.c., oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo”. Con comparsa di costituzione, depositata in data 6 giugno 2017 si costituiva in udienza l’Impresa individuale ZZZ formulando le seguenti conclusioni:” in via principale, rigettare le domande di parte attrice perché prive di ogni fondamento sia in fatto che in diritto; in via subordinata, accertarsi e dichiararsi il concorso del fatto colposo dei sig.ri XXX e YYY nella causazione del danno alla minore *** e, conseguentemente, ridursi proporzionalmente la condanna al risarcimento del danno”.
Esaurita la fase istruttoria mediante l’escussione dei testi ammessi , la causa veniva trattenuta in decisione all’udienza del 27 febbraio 2019.
Motivi della decisione
La domanda di parte attrice è parzialmente fondata e viene accolta per quanto di ragione. Dagli atti e documenti causa si evince che le risultanze della consulenza tecnica di parte attrice, redatta dal professor ***, trovavano conferma anche nelle valutazioni del medico legale dell’Assicurazione di parte convenuta, il quale riscontrava un danno , per l’invalidità permanente, dell’8%, vale a dire un punto in più rispetto alla consulenza di parte attrice (doc. n. 5 e 7 di parte attrice).
La circostanza della caduta da cavallo, durante una lezione del 9 ottobre 2015, non veniva contestata nel corso della presente procedura nè nella precedente fase di trattativa extragiudiziale, da parte convenuta.
Quest’ultima , nella comparsa di costituzione specificava che non si trattava di prima ma di seconda lezione, oltre ad altre sezioni di allenamento, riferite dai genitori della minore, presso diversa struttura.
La teste ***, nonna della minore ***, escussa all’udienza del 9 aprile 2018, dichiarava che quest’ultima “aveva già provato a salire su un cavallo a Londra, in un’occasione”.
Ne consegue che la minore deve essere considerata una principiante esperta e pertanto l’attività di maneggio può essere definita pericolosa (Cass. Civ. n. 7093/2015). La responsabilità ex art. 2050 c.c. è una responsabilità oggettiva che sussiste, a prescindere dall’esistenza o meno di colpa, in capo all’esercente dell’attività pericolosa (Cass. Civ. n. 26516/2009; Cass. Civ. n. 8457/2004).
Il “rumore improvviso ed imprevedibile proveniente da un gruppo di ciclisti ” che, secondo la tesi difensiva di parte convenuta , “causava il movimento repentino del cavallo” con conseguente caduta della minore, non può essere considerata circostanza idonea ad esonerare l’impresa convenuta, nelle cui vicinanze è situata una pista ciclabile, dalla responsabilità sopra citata, essendo nella norma il passaggio di biciclette, condotte anche da gruppi rumorosi, in tale contesto.
Trattandosi di animale , inoltre, l’imprevedibilità del comportamento dello stesso, costituisce una caratteristica ontologica di ogni essere privo di raziocinio” (Cass.Civ. n. 7093/2015 già citata).
Dalla consulenza di parte attrice sopra citata si evince che il danno biologico permanente veniva valutato nella misura del 7%, mentre quello temporaneo parziale in 10 giorni al 75% e in 30 giorni sia al 50 % che al 25%.
Secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, relativamente all’anno 2014, l’importo del risarcimento deve essere calcolato in euro 17.525,00, di cui euro 14.645,00 per il danno biologico permanente ed euro 2.880,00 per quello temporaneo.
Non venivano provate in corso di causa circostanze diverse da quelle ordinariamente derivanti dall’infortunio per cui è causa. Il convincimento è, infatti, che per una ragazzina di 10 anni con una frattura all’omero non possono essere considerate eccezionali le ragioni indicate da parte attrice a motivo della richiesta di personalizzazione , come non potere portare da sola l’attrezzatura scolastica , la rinuncia ad effettuare attività sportive o la necessità di attenzioni particolari all’uscita della scuola per evitare urti.
Non può essere considerata, in quanto eccepita solo con la memoria conclusionale e quindi tardivamente , la contestazione di parte convenuta riguardo alla mancanza di prova di nesso causale tra evento e danno occorso, per essere stata la minore accompagnata al Pronto Soccorso soltanto il giorno dopo, rispetto a quello della caduta. La tesi di parte convenuta secondo la quale tale comportamento avrebbe, comunque, comportato un aggravamento del danno, rimaneva sfornita di idonea prova, non avendo parte convenuta allegato alcuna perizia o documentazione medica al riguardo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
– accerta la dinamica del sinistro per cui è causa la sua esclusiva responsabilità (ex art. 2050 c.c.) in capo al convenuto, quantifica i danni subiti da parte attrice nonché l’obbligo risarcitorio gravante sull’Impresa individuale ZZZ oggi convenuta e, per l’effetto condanna la stessa al pagamento in favore dell’attrice, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 17.525,00 , oltre a rivalutazione monetaria dal dì del sinistro ed interessi legali sulla somma rivalutata annualmente, fino al saldo effettivo;
– condanna altresì parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 4.836,00 di cui euro 875,00 per la fase di studio, euro 740,00 per la fase introduttiva, euro 1.600,00 per la fase istruttoria euro 1.620,00 per la fase decisoria, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% ed euro 427,00 per spese relative alla CPT.
Così deciso in data 30 luglio 2019 dal TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO.
Il giudice onorario
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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