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Codice Civile
Codice Penale

Caduta da scooter a causa di perdita di gasolio e concorso di colpa

Il Tribunale ha accertato la responsabilità concorsuale del Comune, custode della strada, e del motociclista, per la caduta di quest’ultimo a causa di una perdita di gasolio. Il Giudice ha applicato l’art. 2051 c.c., ravvisando la responsabilità del Comune per i danni causati dalla cosa in custodia, ma ha ridotto il risarcimento del 50% per il concorso di colpa del danneggiato che non ha avvistato il pericolo.

Pubblicato il 29 December 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 4188/2022

TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA PRIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4188/2022 tra

ATTORE/I CONVENUTO/

I TERZO CHIAMATO Oggi 6 novembre 2024 ad ore 10:44 innanzi al dott. NOME COGNOME sono comparsi:

Per l’avv. COGNOME anche per l’avv. COGNOME UGO ) Indirizzo Telematico, Per l’avv. COGNOME e l’avv. , oggi sostituito dall’avv. COGNOME Per l’avv. COGNOME e l’ avv. oggi sostituito dall’avv. NOME COGNOME E’ altresì presente ai fini della pratica forense il dott.ssa COGNOME NOMECOGNOME

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come in atti.

Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.

C.F. Alle ore 15:20, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all’esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.

VERBALE CHIUSO ORE 15:25.

Il Giudice on.

dott.

NOME COGNOMEatto sottoscritto digitalmente)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA PRIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice on.

dott. NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA N._1886_2024_- N._R.G._00004188_2022 DEL_06_11_2024 PUBBLICATA_IL_06_11_2024

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4188/2022 promossa da:

(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. COGNOME ) Indirizzo Telematico, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. COGNOME ATTORE/I contro (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO presso il difensore avv. COGNOME NOME COGNOME CONVENUTO/I C.F. ) rappresentato e difeso dall’avv. COGNOME elettivamente domiciliato in C/O AVV. COGNOME, INDIRIZZO COGNOME n.69/p COGNOME presso il difensore avv. COGNOME CHIAMATO

CONCLUSIONI

Parte attrice “Piaccia all’On.le Tribunale di Ancona , contrariis reiectis:

In via principale, nel merito:

accertare la responsabilità unica ed esclusiva nella causa-zione del “sinistro” verificatosi in Ancona (AN), lungo la INDIRIZZO in prossimità del INDIRIZZO, il giorno 06.08.2015 h. 15.30 c.a. , del C.F. C.F. e, per l’effetto, condannare quest’ultimo ex artt. 2043 e 2051 c.c., a corrispondere in favore del sig. , n.q. di soggetto danneggiato nel “sinistro” di cui sopra in cui era alla guida del proprio motociclo RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO , la somma di € 59.963,13=, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dalla data del sinistro e sino al saldo effettivo, o quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia all’esito dell’accertamento compiuto in concreto dalla corte di merito a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Con vittoria, di spese e di competenze di lite” Parte convenuta “Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Ancona adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti:

in via preliminare:

– Accogliere l’eccezione di prescrizione breve del diritto al risarcimento del danno;

nel merito in via principale:

– Rigettare la domanda attorea perchè carente del requisito del nesso di causalità tra omessa manutenzione della strada da parte del e l’evento dannoso occorso all’attore, affermandosi, nella fattispecie, la ricorrenza del caso fortuito escludente ogni responsabilità dell’Ente;

nel merito in via subordinata:

Nel denegato caso di accoglimento della domanda proposta dall’attore, accertare e dichiarare che , in forza della polizza assicurativa n. NUMERO_DOCUMENTO è tenuta a manlevare e tenere del tutto indenne il , in persona del Sindaco p.t., da ogni qualsiasi domanda e pretesa svolta nei suoi confronti dall’attore e da ogni e qualsiasi pregiudizievole conseguenza, obbligo, tenutezza nei confronti dell’attore, pagando direttamente a quest’ultimo ogni somma a qualsiasi titolo, sotto qualsiasi profilo, voce e spesa, per sorte, danni, interessi, rivalutazioni e spese, anche di causa, che dovesse risultare dovuta e/o comunque risarcire – rimborsare ogni somma, a qualsiasi titolo, anche ex art 1917 comma 3, sotto qualsiasi profilo e voce e spesa, per sorte, danni, interessi, rivalutazioni e spese, anche di causa, che il fosse costretto in iure a corrispondere alla parte attrice. In ogni caso con vittoria di spese, anche ex art 96 cpc”.

Terzo chiamato “Voglia il Tribunale:

– Dichiarare prescritto il diritto dell’attore;

– In subordine dichiarare comunque prescritti i diritti nascenti dal contratto di assicurazione fattoi valere dal convenuto nei confronti della deducente compagnia;

– Sempre in ipotesi subordinata respingere la domanda attrice;

– In via ancora più subordinata, in caso di accoglimento della domanda attrice e di quella di manleva formulata dal Comune dichiarare tenuta a garantire l’Ente solo per importi eccedenti la franchigia di € 50.000,00.

In ogni caso con vittoria di spese”.

Svolgimento del procedimento Il 06.08.2015, alle ore 15.15 circa, affermava che stava circolando alla guida del proprio Motociclo RAGIONE_SOCIALE, Tg.

CODICE_FISCALE, in Ancona (AN) alla INDIRIZZO quando, trovandosi in prossimità del civico n. INDIRIZZO, perdeva improvvisamente il controllo del proprio mezzo che, a suo dire, “scivolava” irrimediabilmente sopra una macchia d’olio presente lungo la carreggiata e rovinava al suolo.

A seguito dell’occorso, l’ lamentava gravi lesioni fisiche (veniva trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torrette) ed anche il suo motociclo era gravemente danneggiato (era dunque trasportato presso il deposito della ditta RAGIONE_SOCIALE di A seguito dell’evento, l’ si rivolgeva allo studio dell’avv. NOME COGNOME il quale in data 14.10.2015 inviava al a mezzo p.e.c. una lettera di denunzia del sinistro del 06.08.2015.

L’Amministrazione, in data 13.01.2016, replicava alla detta missiva sostenendo non essere coinvolta la responsabilità civile del nell’evento de quo.

In data 13.12.2017, successivamente, l’Avv. COGNOME quale nuovo procuratore e difensore dell , inviava una nuova missiva al (ed alla Consap s.p.a.) al fine di domandare ulteriormente il risarcimento di ogni danno sofferto dall’odierno attore al seguito del citato sinistro.

Non ottenendo risposta, parte attrice invitava formalmente il Comune di alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. D.L. 132/2014, ma detta procedura non aveva esito.

Seguiva, pertanto, l’intestato giudizio dove l’ conveniva in giudizio il rassegnando le seguenti conclusioni:

“Piaccia all’On.le

Tribunale di Ancona , contrariis reiectis:

In via principale, nel merito:

accertare la responsabilità unica ed esclusiva nella causa-zione del “sinistro” verificatosi in Ancona (AN), lungo la INDIRIZZO in prossimità del civico INDIRIZZO, il giorno 06.08.2015 h. 15.30 c.a. , del , e, per l’effetto, condannare quest’ultimo ex artt. 2043 e 2051 c.c., a corrispondere in favore del sig. , n.q. di soggetto danneggiato nel “sinistro” di cui sopra in cui era alla guida del proprio motociclo RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO , la somma di € 72.802,97=, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dalla data del sinistro e sino al saldo effettivo, o quella minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia all’esito dell’accertamento compiuto in concreto dalla corte di merito a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.

Con vittoria, di spese e di competenze di lite”.

Si costituiva in giudizio il il quale contestava la richiesta attorea e chiedeva l’autorizzazione – successivamente concessa – alla chiamata in causa della Compagnia Assicurativa dell’Amministrazione, precisando le seguenti conclusioni:

“Voglia l’Ecc.mo Tribunale di Ancona adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi sopra esposti:

in via pregiudiziale – preliminare:

Autorizzare il ex artt. 106 e 269 2 comma c.p.c. a chiamare in causa, per le ragioni esposte, con ogni riserva.e quindi disporre – in via preliminare – il differimento della prima udienza fissata per il giorno 11.01.2023 e fissare, ai sensi dell’ art 269 c.p.c., altra udienza per con-sentire la effettiva chiamata in causa del terzo anzidetto, nel rispetto dei termini di cui all’art 163-bis c.p.c. Nel merito in via principale:

Rigettare la domanda attorea perché carente del requisito del nesso di causalità tra omessa manutenzione della strada da parte del e l’evento dannoso occorso all’attore, affermandosi, nella fattispecie, la ricorrenza del caso fortuito escludente ogni responsabilità dell’Ente.

Nel merito in via subordinata:

nel denegato caso di accoglimento della domanda proposta dall’attore, accertare e dichiarare che , in forza della polizza assicura-tiva n. NUMERO_DOCUMENTO (cfr all. 2-2a-2b- 2c), è tenuta a manlevare e tenere del tutto indenne il , in persona del Sindaco p.t., da ogni qualsiasi domanda e pretesa svolta nei suoi confronti dall’attore e da ogni e qualsiasi pregiudizievole conseguenza, obbligo, tenutezza nei confronti dell’attore, pagando direttamente a quest’ultimo ogni somma a qualsiasi titolo, sotto qualsiasi profilo, voce e spesa, per sorte, danni, interessi, rivaluta-zioni e spese, anche di causa, che dovesse risultare dovuta e/o comunque risarcire – rimborsare ogni somma, a qualsiasi titolo, anche ex art 1917 comma 3, sotto qualsiasi profilo e voce e spesa, per sorte, danni, interessi, rivalutazioni e spese, anche di causa, che il fosse costretto in iure a corrispondere alla parte attrice. In ogni caso con vittoria di spese, anche ex art 96 cpc”.

Si costituiva successivamente, a seguito della chiamata in causa, quale precisava le seguenti conclusioni:

“Voglia il Tribunale:

– Dichiarare prescritto il diritto dell’attore;

– In subordine dichiarare comunque prescritti i diritti nascenti dal contratto di assicura- zione fattoi valere dal convenuto nei confronti della deducente compagnia;

-Sempre in ipotesi subordinata respingere la domanda attrice;

– In via ancora più subordinata, in caso di accoglimento della domanda attrice e di quella di manleva formulata dal tenuta a garantire l’Ente solo per importi eccedenti la franchigia di € 50.000,00.

In ogni caso con vittoria di spese”.

Concessi alle parti i termini ex art. 183, c. 6, c.p.c. per il deposito di memorie e repliche istruttorie (che ciascuna parte depositava puntualmente), la causa veniva rinviata per l’ammissione dei mezzi istruttori.

All’esito di tale udienza, il G.I. respingeva l’eccezione di prescrizione formulata dalle parti convenute ed ammetteva le prove per testimoni da queste richieste, e provvedeva, successivamente, alla relativa escussione.

All’esito il G.I. disponeva procedersi con consulenza tecnica d’ufficio medico – legale sulla persona dell’attore.

All’esito del contraddittorio previsto con i CCTTPP, il CTU depositava il proprio elaborato peritale definitivo.

Il CTU, peraltro, convocato a chiarimenti, confermava la propria relazione, alla quale si riportava integralmente, mentre l’INAIL, su ordine del G.I. ex art. 211 c.p.c., depositava nelle more del giudizio documentazione dalla quale si evinceva che, in conseguenza del sinistro per cui è causa, l’ aveva percepito un indennizzo pari ad €.10.374,59 (cfr. documentazione depositata il 07.05.2024).

La causa veniva, pertanto, rinviata per discussione orale all’udienza del 6.11.2024, con termine per il deposito di note conclusive.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda deve essere accolta per quanto di ragione nei termini che di seguito si esporranno.

Preliminarmente, riguardo l’eccezione preliminare e pregiudiziale relativa alla prescrizione del diritto sollevata da parte convenuta ci si riporta integralmente a quanto contenuto nella propria ordinanza del 21.09.2023 dove lo scrivente così si è espresso in merito:

“… si osserva che le regole da seguire per la richiesta del risarcimento del danno sono quelle generali e non patiscono le restrizioni imposte dal legislatore per la richiesta di risarcimento danni da sinistro stradale.

Mentre il termine di prescrizione generale per i sinistri stradali è quello di due anni, come dettato dall’art. 2947, II comma del Codice Civile, per la richiesta di risarcimento per danni subiti a causa di una perdita d’olio (come nell’ipotesi lamentata nel presente giudizio) ovvero di una buca stradale il termine di prescrizione è di cinque anni.

L’art. 2947 I comma del Codice Civile recita, infatti, che in caso di fatto illecito il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni.

Ai fini della prescrizione si ricorda, comunque, sia per il risarcimento dei danni alla persona subiti in un sinistro stradale, sia per il risarcimento dei danni subiti a causa di un’insidia stradale, che il termine rispettivamente biennale e quinquennale, può̀ essere aumentato in caso di fattispecie configurabili come reato, in questo caso la prescrizione decorrerà con il termine più  lungo previsto per il reato, anche qualora non sia stata esercitata l’azione penale”.

Riguardo, invece, l’inammissibilità dell’azione per intervenuto risarcimento ad opera dell’INAIL, si osserva che nel caso di specie non si ravvisa, esaminando la documentazione inviata dall’INAIL, la presenza di una concomitante azione legale nei confronti dell’INAIL, ma una quantificazione definitiva pari ad €.10.347,59, somma che dovrà necessariamente essere decurtata onde evitare una duplicazione del risarcimento del danno.

In fatto, sulla dinamica del sinistro, si può fare riferimento ai rilievi di incidente stradale redatti dalla Polizia Municipale di prontamente intervenuta trovandosi proprio nelle adiacenze del luogo in cui è avvenuto nell’intento di effettuare un rilievo di un incidente tradale avvenuto poco prima, nella quale si legge:

“… l’Agente COGNOME si portava per una cinquantina di metri verso “monte” per cercare di localizzare eventuali contatti avvenuti tra il veicolo ed il cordolo del marciapiede, tali da poter così giustificare una perdita di controllo del mezzo.

Veniva così rilevata sulla sede stradale, nella direttrice di marcia discendente, e ad una quarantina di metri di distanza da dove il motociclista era stato trovato, l’inizio di una perdita di gasolio, causata presumibilmente da un “mezzo pesante”.

La perdita di gasolio, avente una larghezza di circa 40 centimetri si estendeva parallelamente all’asse stradale di INDIRIZZO e da “monte” (inizio localizzato a circa metri 23,50 dalla fermata del bus) discendeva la predetta via, sciamando gradualmente di intensità e pericolosità … Poiché l’Agente COGNOME riferiva “che a monte” la perdita del gasolio era tale da rendere difficoltoso anche l’equilibrio a piedi, si provvedeva immediatamente ad allertare la Centrale Operativa, al fine di far giungere in luogo del materiale “assorbente” ed evitare così il verificarsi di altri incidenti stradali…Appare evidente che il motociclista percorreva, alla guida del motociclo di proprietà, RAGIONE_SOCIALE targato TARGA_VEICOLO, la INDIRIZZO con direttrice di marcia in discesa (direzione INDIRIZZO, e giunto in prossimità della fermata del bus (fronte INDIRIZZO), a causa di questa perdita di gasolio, perdeva il controllo del mezzo finendo a terra unitamente ad esso. Durante tale fase lasciava sulla sede stradale uno scartocciamento gommoso di metri 10.80… con andamento curvilineo verso destra

Si precisa che negli intagli del battistrada del pneumatico anteriore del motociclo si rilevava la presenza di tracce della stessa sostanza presente a terra così come si potevano notare degli schizzi nella parte interna del parafango anteriore … Si dà atto inoltre che la carreggiata percorsa dal motocilista infortunatosi, al momento del primo intervento da parte dello scrivente, e come evidente anche dalle pose fotografiche scattate nei primi istanti, risultava parzialmente in ombra a causa delle fronde degli alberi presenti ai margini della carreggiata. A chiosa di quanto sopra, ed a giudizio degli scriventi, si ritiene che la perdita di gasolio sia avvenuta nelle fasi immediatamente precedenti al transito ed alla caduta del motociclista, in quanto alle 15.00, orario di ultimazione della fase del sopralluogo del primo incidente stradale (non ricollegabile per “causa” alla caduta del motociclista) non erano giunte segnalazioni da parte dei numerosi automobilisti e motociclisti in transito…”.

Posto quanto sopra, si evidenzia che, se è vero che il rapporto di Polizia fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il Pubblico Ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, tale rapporto, nella parte relativa alla ricostruzione della dinamica del sinistro al quale gli agenti verbalizzanti non abbiano direttamente assistito, ha pur sempre (essendo redatto sulla base degli accertamenti svolti sul posto) un’attendibilità estrinseca che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria (cfr. Cass. Civ. n.33208/2022; Cass. Civ. n.27980/2022; Cass. Civ. n.25426/2022 e Cass. Civ. n.25354/2022).

Non vi è dubbio, a parere dello scrivente, che la caduta si è verificata a causa della scivolosità del manto stradale dovuta alla presenza di uno sversamento di gasolio, senza che sia necessaria un’espressa conferma da parte di testimoni oculari (cfr. Cass. Civ. n.2595/2023, Cass. Civ. 9140/2013 e C. App. Ancona del 18.01.2023).

Occorre, pertanto, evidenziare in particolare:

– che lo sversamento che ha causato la caduta riguarda gasolio e non materiale oleoso;

la macchia aveva una larghezza di circa 40 centimetri e si estendeva parallelamente all’asse stradale di INDIRIZZO per una lunghezza discendente di metri 23,50, diminuendo gradualmente d’intensità e pericolosità;

– che il suddetto era tale da rendere difficoltoso anche l’equilibrio a piedi, tanto che gli organi accertatori provvedevano immediatamente ad allertare la Centrale Operativa al fine di far giungere sul luogo materiale “assorbente” onde impedire il verificarsi di ulteriori possibili incidenti stradali;

– che non è possibile determinare né la tempistica di quando è avvenuto lo sversamento che ha causato la caduta né a chi sia imputabile, pur tenuto conto che il gasolio evapora più velocemente dell’olio;

– che gli agenti accertatori, già presenti nei pressi del sinistro, come sopra già indicato (si mossero a piedi allorquando sentirono la caduta nel mentre raccoglievano le sommarie informazioni), non si sono accorti né della presenza del cospicuo versamento di cui sopra né del passaggio, avvenuto poco prima, di un mezzo pesante al quale si potrebbe riferire detta perdita.

Posto quanto sopra, pertanto, si deve valutare la responsabilità del convenuto, in qualità di custode della strada luogo del sinistro e l’applicabilità alla fattispecie per cui è causa dell’art. 2051 c.c , ovvero, in subordine, dell’art. 2043 c.c. nell’ipotesi di circostante esogene e colpa.

Sul punto si osserva che la disciplina tipica di cui all’art. 2051 c.c. può trovare applicazione a condizione che il custode possa concretamente esercitare il controllo sul bene, sicché l’unico elemento idoneo ad interrompere la responsabilità oggettiva che grava sul custode è rappresentato dal cd. concretizzandosi in un fattore di pericolo, repentino ed imprevedibile, allorquando la macchia di sostanza scivolosa sia “di recente formazione” ovvero “formata poco prima del sinistro” (cfr. Cass. Civ. n.7361/2019) ovvero che esplichi la sua potenzialità offensiva prima che sia ragionevolmente esigibile l’intervento riparatore. Nel caso di specie la caduta dallo scooter non è riconducibile ad una anomalia della strada, ma dalla presenza di una cospicua striscia di gasolio sulla sede stradale, ovverosia una causa estrinseca ed estemporanea creata, prima, ma senza certezza di “quanto prima”, da soggetti terzi rispetto all’ente custode, che però si trovava adiacente e nello stesso periodo di tempo proprio adiacente al luogo del sinistro, attraverso la propria Polizia Municipale, così come confermato dalle prove documentali e testimoniali in atti. A nulla rileva, poi, che non fosse pervenuta fino al momento dell’evento alcuna segnalazione dell’esistenza del pericolo, poiché tale circostanza non può essere presa in considerazione quale elemento determinante ai fini della precisa individuazione, anche in via presuntiva, per stabilire la tempistica del suddetto versamento, coì come l’intervento di messa in sicurezza effettuato prontamente sarebbe stato comunque necessariamente esigibile.

Tali motivazioni fanno concludere una responsabilità dell’Ente convenuto ai sensi dell’art. 2051 c.c. non avendo la convenuta provato la ricorrenza del caso fortuito.

Si ritiene, però, sussistente una corresponsabilità dell’attore motociclista poiché la chiazza di gasolio aveva notevoli dimensioni (larghezza di circa 40 centimetri e si estendeva parallelamente all’asse stradale di INDIRIZZO e per una lunghezza discendente di metri 23,50 sciamando gradualmente d’intensità e pericolosità) e poteva essere avvistata provenendo lo scooter da “monte”, in orario di pieno giorno, pur essendo la zona parzialmente in ombra, circostanza nella quale non può ravvisarsi certamente una impossibilità oggettiva di avvertire il pericolo. Per tali motivazioni si ritiene una responsabilità concorsuale tra parte attrice e parte convenuta che deve essere valutata pari al 50% cadauno.

Riguardo al quantum debeatur il CTU nominato, all’esito di analisi approfondita e condotta alla stregua dei migliori criteri della scienza medica (in base ai dati obiettivi emersi dagli esami clinici e dall’anamnesi patologica di parte attrice), con motivazione esente da vizi logici od argomentativi, di fatto non esplicitamente, contestati dalle parti e dai rispettivi CTP (salvo una discrepanza di valutazione con quella elaborata dai medici dell’INAIL, i quali però operano con parametri diversi, cfr. udienza di richiamo a chiarimento del CTU sul punto), ha determinato il danno biologico permanente nella misura del 18%, con una temporanea biologica parziale al 100% di 5 giorni, al 75% di 30 giorni, al 50% di trenta giorni e al 25% di 43 giorni. All’attore in applicazione delle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (per riferimento a tali tabelle quali parametri di corretto esercizio del potere di valutazione equitativa del danno (cfr. Cass. Civ. n.10263 del 20.05.2015) spetta, a titolo di valutazione unitaria e globale del danno non patrimoniale (danno biologico, cioè la lesione della salute, quello morale, cioè la sofferenza interiore e quello dinamico-relazionale, senza “duplicazioni” – cfr Cass. civ. n.20111 del 24.09.2014; Cass. Civ. n.17210 del 27.08.2015), la somma di €.66.834,75 (età del danneggiato alla data del sinistro 60 anni;

percentuale di invalidità permanente 18%, punto danno biologico €.3.570,28:

incremento per sofferenza soggettiva €.1.213,90

punto danno non patrimoniale €.4.784,18;

Punto base I.T.T. €.115,00;

danno non patrimoniale risarcibile €.60.711,00;

totale danno biologico temporaneo €.6.123,75).

Non essendo stata richiesta alcuna personalizzazione in aumento, non si provvede all’esame.

Le spese mediche accertate dal CTU ammontano, invece, ad €. 488,00, mentre i danni patrimoniali, relativi al danneggiamento dello scoter, lamentati ma non contestati, ammontano ad €.3.014,97.

Avendo parte attrice, però, già ottenuto un indennizzo INAIL in conseguenza del sinistro per cui è causa ammontante ad €.10.374,59, così come quantificato e documentato in atti, a titolo di danno biologico ed invalidità temporanea, detta somma dovrà essere detratta, così come espresso da Cass. Civ. SS UU n.12566 del 22.05.2018.

Detratte le somme sopra indicate e tenuto conto della concorsualità di colpa accertata, parte attrice risulta creditrice nei confronti di parte convenuta della somma complessiva di €.29.981,56.

Spettano gli interessi legali sul capitale originario (devalutato al momento dell’evento dannoso) rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT dell’incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dall’evento dannoso alla pronuncia.

Sull’importo complessivo decorreranno gli interessi legali dalla data odierna al saldo (cfr. Cass. Civ. SS UU n.1712 del 17.02.1995).

Riguardo la domanda di manleva, si ravvisa che è intercorsa tra il e le la polizza assicurativa n.00400376332 (con decorrenza dal 01.01.2011 al 31.12.2015) di responsabilità civile verso terzi sottoposta, però, ad una franchigia di €.50.000,00.

Solo con l’atto di citazione, viste le richieste di parte attrice, il ha effettivamente avuto piena conoscibilità delle richieste avanzate da parte attrice ed ha, pertanto, provveduto a denunciare il sinistro alla propria compagnia, il tutto nel rispetto del termine prescrizionale di cui all’art. 2952 c.c..

Essendo stato accertato e quantificato un danno inferiore alla franchigia, così come emerge dall’esame della polizza allegata dalla difesa del non è operabile pertanto alcuna manleva con la conseguenza che la relativa domanda deve essere respinta.

Le spese processuali tra parte attrice e parte convenuta seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo, ex art. 5 D.M. 55/2014, alla “somma attribuita alla parte attrice piuttosto che a quella domandata”, mentre nei confronti del terzo chiamato, considerato l’esito della vicenda, le ragioni della chiamata in causa e la qualità delle parti sussistono i motivi ex art. 92 c.p.c. per una compensazione integrale.

Le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1) Condanna il convenuto, in persona del Sindaco p.t., al pagamento a favore dell’attore della somma di €.29.981,56, oltre rivalutazione ed interessi come specificato in parte motiva;

2) Rigetta la domanda di manleva da parte del convenuto nei confronti del terzo chiamato 3) Condanna altresì la parte convenuta, a rimborsare alla parte attrice, , le spese di lite, che si liquidano in €.759,00 per spese, €.7.000,00, oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge, se ed in quanto dovuti, oltre successive occorrende;

4) Compensa integralmente le spese tra e la terza chiamata 5) Pone definitivamente le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa, a carico del convenuto, Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, parti assenti, ed allegazione al verbale.

Ancona, 6 novembre 2024.

Il Giudice on.

dott.

NOME COGNOMEatto sottoscritto digitalmente)

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Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato
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