TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del GOT, ha pronunciato – mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione – la presente
SENTENZA n. 1530/2022 pubblicata il 19/07/2022
nella causa iscritta al n. 9195 del Ruolo Generale dell’anno 2018 in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria, vertente
tra
XXX () rappresentato e difeso dall’
e
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv..
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimenti conformi, così come previsto dagli artt.132 n°4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt.45 e 52 della legge n° 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge (04.07.2009) ai sensi dell’art.58, 2°comma, della citata legge. Va inoltre ricordato che al processo del lavoro è applicabile la disposizione di cui all’art.281 sexies c.p.c., che prevede la pronuncia della sentenza al termine della discussione orale (con lettura del dispositivo e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione), a condizione del suo adattamento al rito speciale nel quale, a differenza di quanto stabilito nel giudizio ordinario di cognizione innanzi il tribunale in composizione monocratica, non è prevista l’udienza di precisazione delle conclusioni.
Con ricorso ritualmente depositato XXX conveniva l’INPS innanzi al Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro chiedendo di accertare e dichiarare di aver espletato attività di bracciante agricolo alle dipendenze della ditta *** per 103 giornate nell’anno 2015, con la condanna dell’Ente resistente a reiscriverlo negli elenchi agricoli per le suddette giornate e ad accreditare sulla sua posizione assicurativa la relativa contribuzione effettiva e figurativa.
In punto di fatto deduceva: a) di essere bracciante agricolo a tempo determinato sin dall’anno 1996; b) di aver espletato nel 2015 attività bracciantile, per le suindicate giornate, alle dipendenze della ditta Teofilo, esercente la coltivazione di prodotti ortofrutticoli su fondi agricoli sparsi sul territorio di Polignano a Mare; c) di essere stato iscritto nell’ elenco nominativo dei braccianti agricoli per tutte le suddette giornate; d) di essere stato attinto da provvedimento di cancellazione del proprio nominativo dall’elenco bracciantile del 2015, adottato dall’INPS a seguito di verifica ispettiva esperita sulla ditta Teofilo; e) di aver infruttuosamente inoltrato il prescritto ricorso amministrativo alla Commissione CISOA avverso il disposto disconoscimento.
A supporto della domanda produceva documentazione inerente il rapporto di lavoro e chiedeva prova testimoniale.
Costituitosi in giudizio l’INPS deduceva che la cancellazione del lavoratore dagli elenchi dei braccianti agricoli era derivata da un accesso ispettivo eseguito dai propri funzionari presso la ditta *** – confluito in apposito verbale di accertamento – all’esito del quale il personale di vigilanza aveva verificato un surplus della manodopera ingaggiata rispetto al fabbisogno aziendale e annullato i rapporti di lavoro di una parte dei braccianti assunti dalla suddetta azienda agricola.
Evidenziava altresì che nelle controversie aventi ad oggetto l’annullamento di giornate agricole l’onere probatorio circa l’effettività delle prestazioni bracciantili grava sul lavoratore che ne richieda l’accertamento. Concludeva per la reiezione del ricorso.
Poste tali premesse, la domanda deve ritenersi fondata.
Com’è noto, in caso di cancellazione di giornate di lavoro agricolo disposto dall’INPS a seguito di accertamento ispettivo, grava sul lavoratore l’onere di fornire la prova dei fatti che costituiscono il fondamento del diritto all’iscrizione nell’elenco bracciantile, ovvero l’espletamento di attività lavorativa subordinata per le giornate disconosciute (Cass, sez. lav., 31 luglio 2014, n. 17473; Cass, sez. lav., 24 agosto 2012, n. 14642).
Nel caso di specie tale prova è stata esaustivamente fornita.
Giova premettere che l’Ente resistente non ha contestato le specifiche circostanze ritualmente allegate dal ricorrente con il libello introduttivo sicché le stesse possono ritenersi pacifiche alla stregua del più consolidato orientamento della giurisprudenza di merito (Corte, d’Appello Bari, n. 1952/2014) e di legittimità (Cass. n. 12636/2015; Cass. n. 10096/2016; Cass. n. 12636/2005).
Esse sono state, peraltro, puntualmente confermate dalle deposizioni testimoniali.
In corso di causa sono stati ascoltati tre colleghi del XXX (oltre allo stesso datore di lavoro) i quali hanno confermato la presenza sui campi del ricorrente per tutte le giornate annullate. Dalle deposizioni, tra loro convergenti e coerenti, sono emersi altresì con chiarezza gli elementi distintivi dell’eterodirezione (presenza e controllo costanti del datore di lavoro, assoggettamento alle sue direttive, osservanza di un orario predeterminato, onerosità) nonché il carattere agricolo della prestazione bracciantile, consistente nell’estirpazione dell’erba e rimozione pietre, manutenzione degli impianti di irrigazione e concimazione.
L’attendibilità dei testi escussi non è revocabile in dubbio. Va ricordato a riguardo che, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, possono essere sentiti come testimoni altri dipendenti, i quali abbiano instaurato, a loro volta, altri separati, analoghi giudizi, atteso che costoro, in relazione alla controversia suddetta, hanno un interesse di mero fatto, del quale il giudice può tener conto nel valutare la loro attendibilità, ma non hanno un interesse giuridicamente rilevante che comporti la loro legittimazione principale a proporre l’azione ovvero una legittimazione secondaria ad intervenire in giudizio (Cass. Sez. Lav., 20 novembre 1998, n. 11753; Cass., sez. lav. 16/05/2017, n.12092).
La Cassazione ha peraltro ammonito che la valutazione in ordine all’attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, dovendosi ponderare la veridicità della deposizione alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazioni, le possibili contraddizioni) e di carattere soggettivo come la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite” (Cass. Civ., Sez. VI, 21/05/2014, n. 11204; Cass. Civ. 06/08/2004, n. 15197; Cass. Civ., Sez. Lav., 21 agosto 2004, n. 16529; Cass. Civ., Sez. Lav. 03/10/2007, n. 20731; Cass. 29/02/2013, n. 2075; Cass. 12092/2017; cfr. nello stesso senso Corte App. Bari n. 177/19 e n. 690/19).
Nel caso di specie i testi *** e *** hanno dichiarato di non avere giudizi pendenti nei confronti dell’INPS – senza che parte resistente abbia sollevato alcuna contestazione a riguardo – sicché le loro deposizioni sono certamente dotate di alto indice di attendibilità. Analoga valutazione deve essere svolta anche in relazione alla deposizione della teste *** in quanto conforme a quella dei testi *** e ***. Quanto alle dichiarazioni rese in giudizio dal *** si deve ricordare che la stessa Corte d’Appello di Bari, in analoghe controversie, ha ritenuto rilevante, sotto il profilo dell’efficacia probatoria, la deposizione del datore di lavoro (cfr. Corte d’Appello di Bari n. 653/2019).
Va poi soggiunto che le dichiarazioni rese dai testi risultano coerenti, quanto alla consistenza numerica e alla collocazione temporale delle prestazioni, con la produzione documentale attorea e, segnatamente, con le risultanze dei prospetti paga.
A fronte della consistente provvista probatoria offerta dalla parte ricorrente, il resistente non ha fornito alcun elemento contrario posto che, tanto dalla memoria difensiva quanto dallo stesso verbale di accertamento, non emerge alcun riferimento alla specifica posizione del ricorrente, di talché i motivi del disconoscimento delle giornate denunziate in suo favore risultano inespressi. E ciò in contrasto con l’insegnamento della Corte d’Appello di Bari alla stregua del quale “le ispezioni fatte dall’INPS, pur essendo di per sé legittime, possono risultare idonee ad invalidare il singolo rapporto, soltanto nel momento in cui in tali atti vengano specificatamente indicati i motivi per cui <quel determinato rapporto di lavoro> risulti fittizio” (sentenze n. 2888/2012; n. 1956/2014 e n. 468/2015).
Del resto gli stessi funzionari di vigilanza hanno dato atto che l’azienda *** svolge effettivamente attività agricola su fondi ubicati nel territorio di Polignano a Mare e – avendo rilevato un surplus di ingaggi rispetto all’effettivo fabbisogno di manodopera – hanno selezionato i nominativi da cancellare sulla scorta di criteri che non incidono sulla posizione dell’odierna ricorrente.
Gli ispettori hanno anzitutto escluso l’effettività dei rapporti di lavoro dei soggetti per i quali sono state accertate giornate di presenza al lavoro durante i periodi di malattia o maternità individuando sei nominativi (indicati alle pagine 8 e 9 del verbale) tra i quali non è ricompreso quello del ricorrente;
I funzionari hanno poi annullato i rapporti che lo stesso datore di lavoro, interrogato nel corso dell’accertamento, ha dichiarato essere fittizi, identificando venti nominativi (riportati alle pagine 12 e 13 del verbale) tra i quali non è ricompreso quello del XXX.
Infine si deve sottolineare che la dichiarazione resa dal ricorrente in sede ispettiva non presenta alcuna discrasia né con i fatti accertati dai verbalizzanti né con i dati denunciati all’INPS, essendo peraltro coerente con quanto emerso dalle prove testimoniali.
Il ricorso va pertanto accolto con pronunzia di accertamento dell’effettività delle giornate di lavoro annullate e consequenziale condanna di parte resistente alla relativa re iscrizione negli elenchi bracciantili e accreditamento della corrispondente contribuzione effettiva e figurativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso (R.G. 9195/2018) presentato dal sig. XXX in danno dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni contraria domanda, eccezione e produzione respinte, così provvede:
1) Accoglie il ricorso.
2) Dichiara sussistente il diritto in capo alla parte ricorrente per avere la stessa espletato attività lavorativa alle dipendenze della DITTA ***, nell’anno 2015 per 103 giornate e per l’effetto,
3) condanna l’INPS a re iscrivere la parte ricorrente nell’elenco anagrafico dei braccianti agricoli per l’anno 2015 per 103 giornate e ad accreditare la relativa contribuzione previdenziale sulla sua posizione assicurativa.
4) Condanna l’INPS al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del ricorrente, liquidate in complessivi €. 3.776,00 oltre spese generali nella misura del 15%, cap ed iva come per legge, da distrarre in favore dell’Avv. Marcello De Vivo dichiaratosi anticipatario.
Fissa il termine di giorni 60 per motivazione
Così deciso in Bari il 18.05.2022
Il GOT
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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