REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie
La Corte composta dai signori magistrati:
All’udienza di discussione del 2.11.2018 ha pronunciato il seguente
SENTENZA n. 4087/2018 pubblicata il 05/11/2018
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. dell’anno 2015,
vertente
TRA
XXX
Rap.to e difeso dall’avv.to, elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma.
APPELLANTE
E
YYY
APPELLATA NON COSTITUITA
E
ZZZ
APPELLATA NON COSTITUITA
OGGETTO : Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7127/2015
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 12 marzo 2015 ex art. 414 c.p.c., il sig. XXX adiva il Tribunale di Roma al fine di dichiarare: a) la nullità del rapporto occasionale a chiamata e l’invalidità del contratto intermittente intercorrente tra il ricorrente e la YYY cooperativa a RL, nonostante la formale imputazione delle ricevute emesse da ricorrente dal ricorrente alle società ZZZ e YYY; B) l’inquadramento di tale rapporto di lavoro nell’ambito del livello IV del CCNL di categoria terziario serviziturismo Confcommercio; c) la conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo pieno, per il periodo dal 15 luglio 2012 al 20 settembre 2014, sei giorni alla settimana dal martedì alla domenica, con turni di minimo otto ore al giorno; d) condannare la YYY al pagamento, nei confronti del ricorrente, delle differenze retributive, TFR, indennità di preavviso, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
2. Non si costituivano in giudizio le società appellate, di cui veniva dichiarata la contumacia all’udienza del 12 maggio 2015.
3. Il tribunale dichiarava l’infondatezza del ricorso, ritenendo che non fosse stata raggiunta la prova sulla effettiva sussistenza di un unico rapporto di lavoro di natura subordinata tra il ricorrente e la cooperativa YYY.
4. La sentenza in epigrafe veniva tempestivamente impugnata dal
soccombente che censurava la violazione dell’art. 116 c.p.c. da parte del giudice di prime cure per carenza e illogicità della motivazione, nonché erronea valutazione del materiale probatorio e indirizzata alle società nella persona del legale rappresentante, il sig. ***.
5. Nessuno si è costituito in giudizio per le società appellate ed, all’odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo.
6. Deve premettersi che, per tutta la durata del primo grado di giudizio non veniva constatata, ai sensi degli art. 299.c.p.p., la perdita della capacità di stare in giudizio delle società appellate, in quanto – in data 20 marzo 2015 e quindi successivamente alla proposizione del ricorso- era intervenuta la cancellazione delle stesse dal registro delle imprese.
7. Tanto premesso, la causa deve decidersi in rito, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale espresso dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 6070/2013.
8 Con tale pronuncia la Corte ha chiarito che, qualora la cancellazione della società dal registro delle imprese, in quanto evento interruttivo ai sensi dell’art. 299 c.p.c., ss., “non sia stata fatta constare nei modi previsti dagli articoli appena citati o si sia verificata quando il farla constare in quei modi non sarebbe più’ stato possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società’ deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità’, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società’ estinta”.
9 La premessa argomentativa di tale soluzione è da rinvenire nel principio secondo il quale, nei casi di estinzione di società, determinate dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, si realizza un “fenomeno successorio” delle obbligazioni in capo alla società estinta, in virtù del quale, queste si trasferiscono in capo ai soci, che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, o illimitatamente, qualora fossero responsabili illimitatamente per i debiti sociali.
10.Nel pervenire a tale soluzione, le Sezioni Unite hanno richiamato quella giurisprudenza che è granitica nel considerare principio generale quello per cui “il giudizio d’impugnazione deve sempre esser promosso da e contro i soggetti effettivamente legittimati, ovvero, come anche si usa dire, della “giusta parte” (si vedano, tra le altre, Cass. 3 agosto 2012, n. 14106; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1760; Cass. 13 maggio 2011, n. 10649; Cass. 7 gennaio 2011, n. 259; Sez. un. 18 giugno 2010, n. 14699; Cass. 8 giugno 2007, n. 13395; Sez. un. 28 luglio 2005, n. 15783). Pertanto, qualora si verifichi una violazione di tale principio, cioè quando l’impugnazione non sia indirizzata nei confronti della “giusta parte”, o non provenga da essa, l’impugnazione medesima dev’essere dichiarata inammissibile.
11.La Corte argomenta tale soluzione interpretativa considerando che l’evento estintivo in questione, ovvero la cancellazione della società dal registro delle imprese, è oggetto di pubblicità legale, dalla quale deve desumersi che i terzi, ed anche le controparti processuali, ne fossero a conoscenza, salva la possibilità di dimostrare di volta in volta impedimenti particolari.
12. A tal proposito, la Corte richiama l’esigenza di “visione unitaria dell’ordinamento” , alla luce del quale la disciplina delle pubblicità legale. non si può limitare al campo del diritto sostanziale.
13. Deve considerarsi inoltre che la mancata proposizione dell’impugnazione nei confronti della parte legittimata non le consente di assumere la qualifica di parte nel processo così che il giudizio, “per l’inesistenza di uno dei soggetti del rapporto processuale che si vorrebbe instaurare, si rivela strutturalmente inidoneo a realizzare il proprio scopo; donde l’inammissibilità’ dell’atto che lo promuove”.
14.Nel caso di specie, poiché l’evento interruttivo della cancellazione delle società, verificatosi dopo la proposizione del ricorso di primo grado, non era stato constato ai sensi dell’art. 299 c.p.c. ss., l’appellante avrebbe dovuto proporre l’impugnazione nei confronti dei soci, unica parte legittimata del processo, in quanto titolari delle obbligazioni della società estinta. Al contrario, l’atto di appello è stato notificato al liquidatore di entrambe le società, privo del potere di rappresentanza dell’ente estinto a causa dell’effetto estintivo della cancellazione che ha determinato, altresì, la successione dei soci alla società ai fini dell’esercizio, nei limiti ed alle condizioni stabilite, delle azioni dei creditori insoddisfatti. (Cass. Ordinanza n. 11100 del 05/05/2017).
Nulla in merito alle spese di lite del grado.
P.Q.M
La Corte dichiara inammissibile l’appello.
Nulla in merito alle spese di lite del grado.
Dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1 quater dell’art. 13 D.P.R. 115/2002 (introdotto dall’art. 1 comma 17 della legge di “stabilità” n. 228 del 2012).rie al 15% , IVA e CPA.
Roma 02.11.2018
Il Presidente
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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