REPUBBILCA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZ. CIVILE
Il Giudice, dott.ssa, ha emesso la seguente
SENTENZA n. 1268/2022 pubblicata il 07/12/2022
Nella causa civile iscritta al n. 2450 del ruolo generale affari contenziosi dell’anno 2021, vertente
TRA
XXX (C.F.:), con sede legale in Finlandia e sede secondaria per l’Italia;
APPELLANTE CONTRO
YYY () e ZZZ
() in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore KKK (), elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv.
APPELLATI
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato YYY e ZZZ, in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore KKK, hanno adito il Giudice di Pace di Civitavecchia chiedendo la condanna della compagnia aerea XXX al pagamento di Euro 400,00 a favore di ciascun passeggero, quale compensazione pecuniaria ex art. 7 del Reg. CE 261/2004.
A sostegno della domanda gli attori hanno dedotto di aver acquistato un biglietto aereo della compagnia XXX, con tratta Roma – Rovaniemi e scalo ad Helsinki, operati rispettivamente con i voli AY 1762 e AY 535, con partenza in data 04/01/2019; di aver constatato il giorno della partenza, del ritardo di 45 minuti del volo AY 1762 Roma – Helsinki, con conseguente perdita del volo in continuità AY 535 per Rovaniemi; di aver ottenuto la riprotezione sul volo AY 539, giungendo a destinazione con oltre quattro ore di ritardo; di aver inoltrato a mezzo PEC richiesta di risarcimento alla compagnia aerea convenuta, che nulla ha risposto.
Si è costituita in giudizio la compagnia aerea convenuta chiedendo il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto. La XXX ha dedotto che il ritardo è stato causato dalle avverse condizioni metereologiche che il 4.01.2019 hanno colpito la città di Helsinki impendendo il decollo del precedente volo AY 1761 Helsinki – Roma, operato dallo stesso aereo destinato alla tratta del volo AY 1762.
Con sentenza emessa in data 12.01.2021 il Giudice di Pace di Civitavecchia ha condannato XXX al pagamento di Euro 1.200,00 nei confronti degli attori (Euro 400,00 ciascuno), a titolo di compensazione pecuniaria di cui al Reg. CE n. 261/2004, oltre al pagamento delle spese di lite liquidate in Euro 1.200,00 per compensi, Euro 125,00 per spese esenti, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa, con distrazione a favore dell’avvocato antistatario.
Con atto notificato in data 08.07.2021 XXX ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, chiedendone la riforma.
A sostegno della domanda l’appellante ha contestato la non corretta applicazione dell’art. 5 e l’erronea interpretazione dei Considerando n. 14 e n. 15 del Reg. CE n. 261/2004, per avere il Giudice di prime cure riconosciuto il diritto alla compensazione pecuniaria nonostante la sussistenza di un evento eccezionale, imprevedibile e non altrimenti evitabile costituito da un’intensa perturbazione metereologica che il 4.01.2019 ha colpito l’aeroporto di Helsinki.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati chiedendo il rigetto dell’appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, all’udienza del 15.09.2022 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all’art. 190 c.p.c..
L’appello è infondato e non può trovare accoglimento.
La domanda volta al riconoscimento della compensazione pecuniaria deve essere esaminata alla luce del Regolamento (CE) 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 febbraio 2004 che ha istituito regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
In particolare, l’art. 5 del Regolamento, al par. 1, stabilisce che “in caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati: (…) c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7”. Quest’ultimo, al primo comma lett. b), prevede una compensazione pecuniaria di € 400,00 per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra i 1.500 e i 3.500 chilometri, tra le quali rientra la tratta Roma – Rovaniemi.
In questo quadro, va rilevato che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che alla cancellazione debba essere equiparato un ritardo complessivo del volo superiore alle tre ore. Per costante orientamento della giurisprudenza comunitaria infatti “i passeggeri di voli ritardati di un tempo pari o superiore a tre ore possono essere assimilati ai passeggeri di voli cancellati e, pertanto, anch’essi possono reclamare il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 del Regolamento” (Corte di Giustizia 19 novembre 2009, C402/07 Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon e Alana Sturgeon contro Condor Flugdienst GmbH e C-432/07Stefan 13óck e Cornelia Lepuschitz contro Air France SA; Corte di Giustizia, 5 Grande Sezione, 26 febbraio 2013, C-11/11 Air France contro Heinz-Gerke Folkerts e LuzTeresa Folkerts, con riferimento al volo con una o più coincidenze; Corte di British Airways Easyiet e International Air Transport Association / Civil Aviation Authority).
Inoltre, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la pronuncia n. 11 del 26/02/2013, ha stabilito che, nel caso di voli operati con scali, il ritardo debba essere computato avendo riguardo all’orario di arrivo effettivo presso la destinazione finale, rapportato a quello programmato, indipendentemente dalle destinazioni intermedie.
Ne consegue, pertanto, che la compensazione preveduta agli artt. 5 e 7 del Regolamento 261/2004 deve essere riconosciuta anche nel caso di ritardo del volo superiore a tre ore, valutato con riferimento all’orario di arrivo presso la destinazione finale del viaggio, indipendentemente da eventuali scali intermedi.
La medesima giurisprudenza comunitaria sopra richiamata ha altresì esteso alle ipotesi di ritardo, la fattispecie di esclusione del diritto alla compensazione pecuniaria di cui all’art. 5.3 del Regolamento per il ricorrere di “circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”, ossia circostanze che sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo e che ricorrono, in particolare, in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo in questione, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza e scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo (v. 14° Considerando del Regolamento).
A tale riguardo, la Corte di Giustizia ha avuto modo di precisare che possono essere considerate “circostanze eccezionali” gli eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo (CGUE del 4 maggio 2017, cit.; CGUE). Ha, altresì, chiarito che le circostanze previste nel considerando n. 14 non sono necessariamente e automaticamente cause di esonero dall’obbligo di compensazione pecuniaria di cui all’articolo 5 del Reg. n. 261/2004 (cfr. CGCE del 22 dicembre 2008, Wallentin-Hermann, C-549/07) e che il vettore aereo è liberato dall’obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri “se può dimostrare che la cancellazione o il ritardo del volo di durata pari o superiore a tre ore all’arrivo sono dovuti a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso o, qualora si verifichi una siffatta circostanza, se può dimostrare di aver adottato le misure adeguate alla situazione avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, al fine di evitare che detta situazione comportasse la cancellazione o il ritardo prolungato del volo interessato” (CGUE del 4.04.2019, Germanwings, C-501/17; CGUE del 26.06.2019, C-159/2018; CGUE 4.05.2017, Pešková e Peška, C-315/15).
La prova di tali circostanze, come anche quella del mancato ritardo, spetta alla compagnia aerea in applicazione dei criteri ordinari di riparto dell’onere della prova, di cui all’art. 2697 c.c. e dell’orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione consolidatasi, con plurime pronunce, senza più incertezze dal noto arresto delle Sezioni Unite del 2001. Peraltro, con riferimento ad un’ipotesi simile a quella in esame, la Corte di Cassazione ha chiarito che “un passeggero che agisca per il risarcimento del danno derivante dal negato imbarco o dalla cancellazione (inadempimento) o dal ritardato arrivo dell’aeromobile rispetto all’orario previsto (inesatto adempimento), deve fornire la prova della fonte (negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ossia deve produrre il titolo o il biglietto di viaggio o altra prova equipollente, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento del vettore. Spetta a quest’ultimo, convenuto in giudizio, dimostrare l’avvenuto adempimento, oppure che, in caso di ritardo, questo sia stato contenuto sotto le soglie di rilevanza fissate dall’art. 6, comma 1, del Regolamento CE n. 261/2004″(Cass. sez. 3, Ordinanza n. 1584/2018).
Orbene, passando all’applicazione di tali principi al caso di specie, deve anzitutto rilevarsi che non è stata contestata e deve pertanto ritenersi accertata sia l’esistenza di un unico contratto di trasporto, sia la circostanza del ritardo di oltre 3 ore sulla destinazione finale, provocata dalla ritardata partenza del volo Roma-Helsinki del 04.01.2019, puntualmente allegata da parte appellata.
L’unica questione controversa, determinante ai fini della presente decisione, è quella riguardante la causa che ha comportato il ritardo a destinazione.
La compagnia aerea ha dedotto la sussistenza di una situazione metereologica integrante “circostanza eccezionale” ai sensi dell’art. 5.3 del citato Regolamento, costituita dalla presenza di fitta neve all’aeroporto di Helsinki che ha impedito il decollo in orario del volo AY 1761 operato con lo stesso aeromobile destinato anche al successivo volo AY 1762 oggetto di causa, ma non ha fornito alcuna prova a supporto, pur essendo a ciò onerata al fine di andare esente da responsabilità.
Invero, la documentazione probatoria versata in atti dalla compagnia aerea, costituita da report e schermate di una pagina web, non risulta idonea a fornire piena prova delle avverse condizioni metereologiche presso l’aeroporto di Helsinki invocate quali circostanze eccezionali, del nesso di causalità tra tali circostanze e il ritardo del volo AY 1762 Roma – Helsinki e, infine, dell’impossibilità di destinare un altro velivolo per effettuare il trasporto aereo in orario.
Tale documentazione inoltre è priva di sottoscrizione ed è di formazione unilaterale. Pertanto, a fronte di una specifica contestazione di controparte, operata nel caso di specie già in primo grado, non può acquisire valore probatorio.
In tal senso si è pronunciata la Cassazione affermando che “un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favore della stessa né determina inversione dell’onere probatorio”. Ciò “nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza” (Cass. sentenza n. 8290 del 27/4/2016).
Tale conclusione deriva dell’applicazione di due principi fondamentali dal processo civile: da un lato, quello per cui le dichiarazioni di una parte del processo non hanno valore di prova a suo favore e, dall’altro, quello di cui al primo comma dell’art. 115 c.p.c. secondo il quale ciascuna parte ha l’onere di contestare “specificamente” (nella propria prima difesa utile) i fatti allegati dall’altra, se vuol evitare che essi debbano ritenersi “non contestati” e, dunque, provati perché incontroversi.
Inoltre, deve condividersi la motivazione del Giudice di prime cure, in ordine alla circostanza per cui l’evento eccezionale dedotto dalla compagnia non riguarda il volo per cui è causa, bensì un volo precedente in cui era impegnato il medesimo aereo e la circostanza che il velivolo fosse il medesimo non può pregiudicare parte attrice, in quanto la compagnia aerea ben avrebbe potuto garantire la tempestività del volo destinando un altro velivolo per l’esecuzione del trasporto Roma – Helsinki.
In merito alla quantificazione della compensazione pecuniaria in € 400,00 a passeggero la stessa è conforme ai soprarichiamati parametri di cui all’art. 7 e, pertanto, deve essere confermata.
Le spese di lite del grado, liquidate come nel dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 55/14, devono essere poste a carico dell’appellante in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Dominici, definitivamente pronunziando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
-Rigetta l’appello proposto da XXX avverso la sentenza del Giudice di Pace di Civitavecchia n.
86/2021;
-Condanna l’appellante alla rifusione delle spese processuali in favore degli appellati in solido tra loro, che liquida in complessivi € 1.700,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA da distrarre a favore dell’avvocato che ha
presentato dichiarazione di antistatarietà;
– Dà atto dell’esistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13 DPR 115/2002
Civitavecchia, 7.12.2022
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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