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Codice Civile
Codice Penale

Canoni di locazione e penale di risoluzione anticipata del contratto

Il giudice ha stabilito che l’emergenza sanitaria da Covid-19 non costituisce causa di forza maggiore tale da giustificare il mancato pagamento dei canoni di locazione operativa o la risoluzione del contratto. Viene ribadito che le difficoltà economiche derivanti dalla pandemia non esimono dal rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte, né consentono di invocare l’eccessiva onerosità sopravvenuta.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._6658_2024_- N._R.G._00008126_2022 DEL_01_07_2024 PUBBLICATA_IL_02_07_2024

nella causa civile iscritta al n. 8126 del R.G.A.C. dell’anno 2022, e vertente TRA (P.I. ), rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
OPPONENTE (P.I. , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME
OPPOSTA Oggetto:
inadempimento in opposizione a decreto ingiuntivo.

CONCLUSIONI

Per l’opponente:
Accertare e dichiarare il decreto ingiuntivo n. 811/2022 illegittimo ed inammissibile essendo l’opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione e conseguentemente revocarlo o annullarlo o dichiararlo nullo e comunque privo di effetto giuridico.

Accertare e dichiarare la validità ed efficacia dell’intervenuto recesso dal contratto stipulato per factum principis, a far data dal 11.03.20 e che, pertanto, nulla è dovuto alla società opposta;

In via subordinata, accertare e dichiarare l’intervenuta risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore ex artt. 1256 e ss. c.c..

Per l’opposta: Rigettare le eccezioni e le domande di controparte perché infondate in fatto ed in diritto e, per l’effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n. 811/2022 del 12.01.2022, R.G. n. 47826/2021, del Tribunale di Milano limitatamente all’ingiunzione di pagamento (esclusa quella di riconsegna dei beni);

In subordine e nel merito, condannare la al pagamento dell’importo di € 12.161,14, oltre interessi al soddisfo, ed al risarcimento del danno per lite temeraria.

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO

proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 811/22 emesso dal Tribunale di Milano, in data 29.12.21, con cui veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 12.098,74, di cui € 8.141,80 per il mancato pagamento dei canoni di locazione scaduti ed € 3.956,94 quale penale per la risoluzione anticipata dal contratto, nonché spese della procedura monitoria, oltre alla riconsegna dei materiali, convenendo quest’ultima in giudizio per revocare e dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare la validità ed efficacia dell’intervenuto recesso dal contratto stipulato per factum principis, a far data dal 11.03.20 e , pertanto, che nulla era dovuto alla società opposta ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare l’intervenuta risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore ex artt. 1256 e ss. c.c..

La società opponente deduceva, in particolare, che in ragione delle misure restrittive introdotte dall’Esecutivo nei confronti di scuole e palestre, e poi a causa della grave crisi economico finanziaria determinata dall’emergenza sanitaria Covid-19, era stata costretta a chiudere definitivamente la propria scuola artistica, che in un primo momento aveva chiesto la sospensione dei pagamenti e quindi, con PEC del 21.10.2020, la volontà di recedere definitivamente dal contratto sottoscritto, per causa di forza maggiore, a far data dal 11.03.20, che aveva avanzato richiesta di pagamenti non dovuti e della penale per lo scioglimento anticipato dal rapporto contrattuale in contrasto con i canoni di correttezza e buona fede, e che aveva restituito i beni mobili concessi in locazione. eccepiva l’infondatezza dell’opposizione, che contestava anche nel merito, e chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo ovvero, in subordine, la condanna al pagamento delle somme azionate in sede monitoria.

L’opposizione è infondata e dev’essere rigettata, per cui il decreto ingiuntivo, dichiarato esecutivo in corso di causa, dev’essere confermato limitatamente all’ingiunzione di pagamento.

Anzitutto, deve ritenersi pacifica la stipula del contratto di locazione operativa n. NUMERO_DOCUMENTO avente ad oggetto n. 1 gymnasium manager vers.
Business, n. 1 modulo agenda avanzata vers.
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1 modulo firma grafometrica vers.
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4+4 c. compreso impianto stampa, n. 1
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business, per un corrispettivo di 16 canoni trimestrali di € 1.318,98 oltre IVA, ciascuno, da corrispondersi trimestralmente ed in via anticipata, per un totale di € 21.103,68, oltre Iva, in difetto di contestazioni da parte della società opponente, tanto più che l’accordo trova un preciso riscontrato della documentazione prodotta dalla società opposta.

Tanto premesso, devono essere disattese le censure mosse dalla società opponente, atteso che quest’ultima non ha dimostrato che situazione determinata dal diffondersi della pandemia da RAGIONE_SOCIALE abbia inciso in modo irreversibile sulla possibilità di onorare il contratto sulla base delle condizioni originariamente previste, pur essendo gravata dal relativo onere, in quanto l’emergenza sanitaria ha riguardato entrambe le società e, comunque, non esime, di per sé, dal rispetto delle obbligazioni assunte contrattualmente.

Al riguardo va detto che, secondo l’orientamento espresso anche in sezione non vi è alcuna norma di carattere generale che preveda un diritto al recesso, tanto più che l’art. 91, I comma, del decreto c. d. “cura Italia”, nel prevedere una “esclusione della responsabilità del debitore” incide sull’obbligo del debitore inadempiente di risarcire il danno causato dal proprio ritardo o mancato adempimento, senza tuttavia liberare il debitore dai propri obblighi contrattuali, né tantomeno rendere possibile l’estinzione dell’obbligazione. Escluso che eventuali difficoltà economiche derivanti indirettamente dalla pandemia possano determinare l’estinzione dell’obbligazione ai sensi dell’art. 1256 c. c., che richiede una impossibilità assoluta e non imputabile al debitore, non sono nemmeno utilizzabili, a beneficio della parte opponente, il principio della buona fede oggettiva (artt. 1175 e 1375 c. c.) e l’istituto della eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c. c.).

Il primo in quanto mentre può obbligare una parte al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell’interesse della controparte, nella misura in cui essi non determinino un apprezzabile sacrificio a suo carico, non può tuttavia spingersi al punto da incidere in maniera significativa sulle obbligazioni principali.

Il secondo perché l’insorgenza della pandemia non ha reso il rapporto tra le prestazioni nel momento dell’esecuzione (sinallagma funzionale) sproporzionato rispetto a quello che era al momento della conclusione del contratto (sinallagma genetico), trattandosi di uno squilibrio che non supera i limiti della normale incertezza (o alea contrattuale) che ogni contraente deve affrontare con ordinaria capacità di previsione circa i vantaggi e gli oneri dell’atto.

Il mancato pagamento dei canoni supera il parametro predeterminato convenzionalmente nell’art. 12 delle condizioni generali di contratto, secondo cui “ai sensi dell’art. 1456 c.c. ha facoltà di risolvere di diritto il contratto di locazione senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio di una lettera raccomandata a.r.
…qualora il Conduttore non provveda o ritardi di oltre dieci giorni il pagamento in favore di anche di uno solo dei canoni…”, che preclude ogni valutazione discrezionale da parte del giudice in ordine all’importanza dell’inadempimento, e comporta la risoluzione del rapporto, per cui legittimamente la società opposta ha comunicato l’intervenuta risoluzione del contratto in data 21.05.2021.

Pertanto, considerato che la clausola contenuta nell’art. 13 stabilisce l’obbligo di versamento dei corrispettivi periodici maturati maggiorati degli eventuali interessi di mora, ed il risarcimento del danno subito a seguito dell’anticipata risoluzione del contratto, che viene quantificato, in via preventiva ed astratta, salvo ed impregiudicato il maggior danno, nella penale di risoluzione, di cui la società opposta si è avvalsa, peraltro specificamente approvata ai sensi dell’art. 1341 c.c., nonostante abbia la funzione di mera liquidazione anticipata e forfettaria del danno, il decreto ingiuntivo, peraltro dichiarato esecutivo in corso di causa, dev’essere confermato limitatamente al pagamento delle somme ingiunte. La richiesta di risarcimento danni per lite temeraria dev’essere disattesa, in difetto di sussistenza dei relativi requisiti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in considerazione dell’impegno profuso nelle fasi processuali.

 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
Rigetta l’opposizione e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo limitatamente all’ingiunzione di pagamento, dichiarato esecutivo in corso di giudizio;
Condanna la società opponente al rimborso delle spese di lite che liquida in € 3.778,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 1 luglio 2024 Il giudice NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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