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Caratteri distintivi del contratto di agenzia

Caratteri distintivi del contratto di agenzia, continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti.

Pubblicato il 24 May 2022 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III Sezione lavoro e previdenza

composta dai signori magistrati:

all’esito della trattazione scritta ai sensi dell’art. 221 del d.l. n. 34/2020, convertito con modifiche con la legge n. 77/2020 e successive modificazioni ed integrazioni e della camera di consiglio del 4 maggio 2022 ha pronunciato in grado di appello la seguente

SENTENZA n. 1987/2022 pubblicata il 20/05/2022

nella causa civile iscritta al n. 1354/2019 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente

TRA

XXX, con gli avv.

APPELLANTE

E

FONDAZIONE ENASARCO, con l’avv.

APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8645/2018 del Tribunale del lavoro di Roma

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con ricorso depositato il 7 luglio 2017 XXX ha adito il giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma esponendo che nel luglio 2015 personale ispettivo della Fondazione Enasarco aveva svolto accertamenti amministrativi nella propria sede in relazione al periodo dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2015; che la verifica si era conclusa con l’emissione di un verbale di accertamento ispettivo datato 15 luglio 2015; che esso, in riferimento a due collaboratori, *** e ***, aveva ravvisato elementi tali da ricondurre i rapporti intrattenuti con costoro a contratti di agenzia e non di procacciamento di affari, con la conseguenza dell’obbligo di versamento dei relativi contributi; che il ricorso amministrativo proposto non aveva avuto esito positivo; che il 29 maggio 2017 la Fondazione Enasarco aveva notificato il decreto ingiuntivo n. 2978/2017 con il quale gli aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 11.825,81 comprensiva di sanzioni ed interessi.

Il XXX ha, dunque, dedotto di avere intrattenuto un rapporto di agenzia quale promotore finanziario per l’offerta di prodotti della *** Bank; di avere in ragione di ciò sottoscritto un contratto che gli consentiva di promuovere convenzioni tra la banca ed i soggetti espressamente previsti, in forza delle quali a questi ultimi era riconosciuto un compenso per la segnalazione di potenziale clientela; di avere stipulato più accordi in tal senso che non prevedevano l’obbligo da parte dei collaboratori di prestare attività in maniera stabile e continuativa, né in via esclusiva; che dal 2012 tale collaborazione era cessata; che il promotore finanziario non può avvalersi di sub-agenti; di non avere intrattenuto rapporti con il *** quale persona fisica, risultando documentalmente l’esistenza di fatture emesse dalla sola *** s.a.s. di *** Armando che, essendo una società, non poteva svolgere attività di promotore finanziario; che era assente qualsiasi patto di esclusiva; che la documentazione esaminata in sede di ispezione era inidonea a costituire prova dell’esistenza dei rapporti di sub-agenzia indicati da Enasarco. Radicato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la Fondazione Enasarco richiedendo il rigetto dell’opposizione.

La causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 864/2018, depositata il 12 marzo 2019, che ha respinto l’opposizione ritenendo integrati gli estremi del contratto di sub-agenzia in relazione ai rapporti con i collaboratori oggetto del giudizio, altresì condannando il XXX al pagamento delle spese processuali.

Con atto depositato presso questa Corte il 9 maggio 2019 il XXX ha interposto appello in forza dei seguenti motivi.

Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 31 del d.lgs n. 58/1998 e 1742 c.c., stante la diversità tra il rapporto di agenzia del promotore finanziario e quello di agenzia commerciale. Infatti, nel caso di specie risulterebbe applicabile il patto che obbliga il promotore a svolgere l’attività esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto, nonché l’esercizio dell’attività da parte di un operatore qualificato, iscritto nell’apposito albo a seguito di superamento di un esame di Stato indetto dalla Consob. Nessuna prova dell’iscrizione di *** e *** all’albo in questione era stata fornita da Enasarco, né era stata versata alcuna provvigione direttamente al ***, quanto piuttosto alla *** s.a.s., con radicale esclusione della ricorrenza di un rapporto di agenzia; neppure si era dimostrato l’obbligo per i pretesi sub-agenti di prestare la loro opera esclusivamente in favore del XXX o della banca committente; ad ogni modo, i due pretesi sub-agenti avevano emesso un numero limitato di fatture nei propri confronti, ad ulteriore dimostrazione della insussistenza di un rapporto stabile e continuativo. Con il secondo motivo ha lamentato la completa assenza di prova sullo svolgimento da parte del *** e della *** di attività agenziale, alla luce del contenuto delle fatture acquisite in atti, che riportavano il mero esercizio di attività di segnalazione, così come delle dichiarazioni scritte rese dagli stessi interessati e del rilievo che la collaborazione era cessata fin dal 2012 a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n. 141/2010, che aveva fortemente limitato l’attività di segnalazione.

Con un terzo motivo si è doluto della mancata dimostrazione della stabilità e continuità del rapporto, evidenziando l’esiguità degli importi lordi fatturati dalla *** e dal ***, la discontinuità delle fatture e l’inappropriatezza del richiamo operato dal primo giudice all’art. 61 del d.lgs n. 276/2003.

Con un quarto motivo, in subordine, ha richiesto di escludere la ricorrenza di un rapporto di agenzia quantomeno con il *** per gli anni 2011 e 2012 e con la *** per il 2012. Con un ultimo motivo ha censurato la propria condanna al pagamento delle spese giudiziali, anche evidenziando di avere già versato alla Fondazione la somma di circa € 8.000,00 di cui ha chiesto la restituzione.

Ha, quindi, concluso con richiesta di riforma della sentenza e di accoglimento dell’opposizione o, in subordine, di limitare la pretesa di Enasarco nei sensi sopra precisati; il tutto, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio.

Nuovamente instaurato il contraddittorio, si è costituita la Fondazione Enasarco richiedendo il rigetto del gravame per la sua infondatezza e la conferma della sentenza.

All’esito della trattazione scritta e della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’appello è infondato e va respinto in forza delle seguenti ragioni.

Sostiene in sostanza l’appellante che il rapporto pacificamente instaurato con i soggetti, che prima l’Enasarco e in seguito il Tribunale hanno qualificato come sub-agenti, sarebbe in realtà da ricondurre alla mera attività di segnalazione, propria o del procacciatore di affari o del mediatore finanziario.

In assenza di qualsiasi pattuizione scritta tra il XXX da una parte e la *** ed il *** dall’altra, come correttamente affermato dal primo giudice, si deve operare la qualificazione del rapporto sulla base delle sue concrete modalità di svolgimento. Nel caso di specie, è dimostrato come il XXX avesse stipulato il 22 giugno 2008 un contratto di agenzia con *** Bank. Dalla disamina di detto accordo, in particolare dalla lettera dell’art. 4, al contrario di quanto affermato dal XXX, non emerge affatto alcun vincolo che gli impedisse di avvalersi di ulteriori collaboratori, a sé legati da accordi autonomi rispetto a quello intercorrente con la banca mandante. Infatti, si legge che l’agente non può operare direttamente o per il tramite di altri agenti o di terzi, né costituire un’organizzazione di lavoro avvalendosi di produttori, ma solo al di fuori della zona assegnatagli, il che significa che, nella zona di competenza, era non solo ammesso, ma dato per scontato che si avvalesse di ulteriori collaboratori, anche agenti, come dimostrato dal chiaro riferimento all’agenzia appena ricordato.

Né, dalla lettura del d.lgs n. 58/1998, “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” si ricava alcuna disposizione che impedisca la stipula di un rapporto di sub-agenzia. È pur vero che il sistema prevede l’obbligo di iscrizione dei consulenti finanziari, tuttavia quello che si è potuto ravvisare nel caso di specie è semplicemente l’esercizio, non rileva qui se regolare o irregolare sotto il profilo della normativa finanziaria – ciò che vale anche per l’attività formalmente intestata alla *** s.a.s. di *** per gli anni 2011 e 2012, oltre che, per l’intero periodo, sebbene non sia stata nemmeno allegata, da parte della *** e *** – di un’attività stabile e continuativa di promozione finalizzata alla conclusione di contratti aventi ad oggetto prodotti e strumenti finanziari da parte di soggetti pacificamente legati da un rapporto intercorrente con il XXX, a sua volta incontestatamente agente per conto della *** Bank.

È noto (si vedano per tutte Cass. n. 31353/2021; Cass. n. 16565/2020) che caratteri distintivi del contratto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività dell’agente di promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente nell’ambito di una determinata sfera territoriale, realizzando in tal modo, con quest’ultimo, una collaborazione professionale autonoma non episodica, con risultato a proprio rischio e con l’obbligo naturale di osservare, oltre alle norme di correttezza e di lealtà, le istruzioni ricevute dal preponente medesimo.

Il rapporto di procacciatore d’affari si concreta, invece, nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto sporadica, raccoglie le ordinazioni dei clienti per trasmetterle all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni.

Dunque, mentre la prestazione dell’agente è stabile, avendo egli l’obbligo di svolgere l’attività di promozione dei contratti, la prestazione del procacciatore è occasionale, nel senso che dipende esclusivamente dalla sua iniziativa, ciò che può valere anche per il mediatore finanziario.

Nel contratto di agenzia la prestazione dell’agente consiste in atti di contenuto vario e non predeterminato (quali il compito di propaganda, la ricezione e la trasmissione delle proposte al preponente per l’accettazione), tutti tendenti alla promozione della conclusione di contratti in una zona determinata per conto del preponente. Inoltre, l’attività di promozione della conclusione di contratti per conto del preponente, che costituisce l’obbligazione tipica dell’agente, non può consistere in una mera attività di propaganda, da cui possa solo indirettamente derivare un incremento delle vendite, ma deve consistere nell’attività di convincimento del potenziale cliente ad effettuare delle ordinazioni dei prodotti del preponente, atteso che è proprio con riguardo a questo risultato che viene attribuito all’agente il compenso, consistente nella provvigione sui contratti conclusi per suo tramite e andati a buon fine (Cass. n. 6482/2004; Cass. n. 18686/2008; Cass. n. 20453/2018).

Ciò posto, nel caso di specie si rileva che sia il *** che la *** risultano regolarmente iscritti ad Enasarco quali agenti; che essi sono stati vincolati al XXX da rapporti pluriennali, venuti a terminare solo quando la disciplina dell’intermediazione finanziaria è stata ulteriormente regolamentata in senso restrittivo a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n. 141/2010; che tali rapporti hanno avuto una durata non breve, siccome triennali; che essi hanno emesso numerose fatture e con numeri seriali pressocché continuativi nei confronti del XXX, con particolare riferimento alla *** – a conferma che il rapporto intercorreva non solo con continuità, ma anche in forma sostanzialmente esclusiva con l’appellante – o comunque riferite ad un’attività generica e continuativa, propria dell’agente (nel caso, del sub-agente) e non già del mero segnalatore occasionale (si vedano le fatture emesse dal *** in proprio o tramite la ***); infatti si rilevano due fatture per il 2010 nel corso di un solo trimestre, ben sedici fatture per il 2011 e undici per il 2012 per quanto attiene alla ***, mentre si rilevano cinque fatture per gli anni 2010 e 2011 e due per il 2012 con una cadenza regolare e periodica, per quanto attiene al ***; che essi hanno prodotto un volume di affari rilevante nel corso degli anni che, unito alla periodicità della prestazione, comporta l’esclusione di qualsiasi carattere di occasionalità nella loro opera.

Appare inoltre opportuno evidenziare che la mera circostanza che in taluni casi gli importi fatturati fossero inferiori alla soglia di € 5.000,00 non ne comporta in via automatica la qualificazione in termini di occasionalità, come ben chiarito anche in altri ambiti dalla giurisprudenza di legittimità, precisandosi che al mancato superamento di tale importo deve accompagnarsi la dimostrazione della carenza di abitualità che nel caso di specie è smentita dalle considerazioni espresse in precedenza in ordine alla stabilità e continuità del rapporto intercorso con l’appellante.

L’appello deve essere in conclusione respinto, con la conferma della sentenza impugnata. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Si deve, infine, dare atto della sussistenza delle condizioni oggettive richieste dall’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sull’appello proposto da XXX con ricorso depositato il 9 maggio 2019 avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 8645/2018, così provvede:

– respinge l’appello;

– condanna l’appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio, che si liquidano in € 2.400,00 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge;

– dà atto che per l’appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Roma, 4 maggio 2022

Il Consigliere estensore

Il Presidente

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