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Codice Penale

Caratteri essenziali del libero apprezzamento

Caratteri essenziali del libero apprezzamento, assoluta irrilevanza delle diverse provenienze dei dati probatori acquisiti.

Pubblicato il 15 September 2022 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
– SEZIONE CIVILE ORDINARIA –

nella persona del GIUDICE MONOCRATICO d’APPELLO dott.ssa , ha emesso la seguente

SENTENZA n. 560/2022 pubblicata il 23/08/2022

nella controversia civile iscritta al numero 116/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell’anno 2016 avente ad oggetto:

appello avverso la sentenza n. 130/2015 del Giudice di Pace di Vibo Valentia pubblicata in data 24 giugno 2015” e promossa

DA

XXX (C.F.:) e YYY
(C.F.:)

-APPELLANTI-

CONTRO

ZZZ (C.F.:)

-APPELLATA-

NONCHE’ CONTRO

KKK (C.F.:), domiciliato come in atti

-APPELLATO CONTUMACE-

NONCHE’ CONTRO

JJJ (C.F.:), domiciliato come in atti

-APPELLATO CONTUMACE-

CONCLUSIONI: all’udienza del 13.01.2022, svoltasi mediante trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con separati atti di citazione ritualmente notificati, YYY e XXX convenivano in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Vibo Valentia e di Serra San Bruno, la Compagnia di Assicurazioni ZZZ, in persona del legale rappresentante p.t., KKK e JJJ, al fine di ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni subite a seguito del sinistro stradale occorso in data 06.04.2013 nel territorio del Comune di Caulonia (RC).

Gli attori nei rispettivi scritti difensivi deducevano che il 06.04.2013, alle ore 22:00 circa, il sig. ***, conducendo la propria autovettura Fiat 600 (tg.) sulla S.P. che congiunge Caulonia con Caulonia Marina, tamponava il veicolo Ford Fiesta (tg.), di proprietà del sig. KKK e condotto nell’occasione da JJJ, il quale a seguito dell’urto perdeva il controllo dell’autovettura, finendo la propria marcia su un muretto posto sul margine destro della carreggiata.

Gli attori, YYY e XXX, assumevano che la responsabilità dell’accaduto fosse ascrivibile al conducente della Fiat 600 e, in qualità di terzi trasportati a bordo dell’autovettura Ford Fiesta, avendo riportato lesioni personali a causa del sinistro, chiedevano il risarcimento dei danni, per come in atti, a carico dei convenuti, in solido.

Si costituiva nel giudizio di primo grado la ZZZ, società rappresentante per la gestione dei sinistri in Italia della Compagnia di Assicurazioni ZZZ, la quale, preliminarmente, chiedeva la riunione dei tre procedimenti distintamente instaurati rispettivamente da YYY, XXX e KKK per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva e, sempre in via preliminare, eccepiva l’improponibilità della domanda per violazione dell’obbligo di collaborazione del danneggiato di cui agli artt. 145 e 148 Cod. ass., infine, nel merito, contestava le richieste risarcitorie degli attori, chiedendo il rigetto della domanda.

I convenuti, KKK e JJJ, regolarmente citati nel giudizio di primo grado non si costituivano.

Instaurato il contraddittorio e riuniti due giudizi (procedimento recante r.g. n. 211/2014 instaurato da YYY e procedimento recante r.g. n. 216/2014 instaurato da XXX), la causa era istruita con prova documentale e prova testimoniale.

Il giudizio si concludeva con sentenza n. 130/2015, emessa in data 26.01.2015 e pubblicata in data 24.06.2015, con la quale il Giudice di Pace, dopo aver dichiarato la contumacia dei convenuti KKK e JJJ, così disponeva: “1) rigetta la domanda; 2) compensa le spese di giudizio”. Il Giudice di pace motivava il rigetto in ragione della inattendibilità dell’unico teste escusso e, dunque, della mancata prova del fatto posto a fondamento della domanda.

Con atto di citazione in appello notificato in data 23/01/2016, XXX e YYY hanno convenuto in giudizio, innanzi all’intestato Tribunale di Vibo Valentia, gli appellati ZZZ, in persona del legale rappresentante p.t., KKK e JJJ, affinché, in riforma della sentenza n. 130/2015 voglia: “1) Nel merito in via principale: riformare integralmente la sentenza n. 130/15 emessa dal Giudice di Pace di Serra San Bruno, e per l’effetto accertare e dichiarare che quali terzi trasportati sul veicolo Ford Fiesta tg., i sig.ri XXX e YYY hanno diritto al risarcimento dei danni per le lesioni subite; 2) Condannare di conseguenza i sig.ri KKK e JJJ in solido con la Compagnia di Assicurazione ZZZ in persona del legale rappresentante pro – tempore al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore di XXX della somma di euro € 5.200,00 ovvero, al pagamento della somma maggiore o minore che sarà accertata per come dovuta dall’On.le Tribunale oltre gli interessi legali dalla data del sinistro fino all’effettivo soddisfo e la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT come per legge; 3) Condannare i sig.ri KKK e JJJ in solido con la Compagnia di assicurazione ZZZ in persona del legale rappresentante pro – tempore al pagamento a titolo di risarcimento danni in favore di YYY della somma di € 5.200,00 ovvero, al pagamento della somma maggiore o minore che sarà accertata per come dovuta dall’On.le Tribunale oltre gli interessi legali dalla data del sinistro fino all’effettivo soddisfo e la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT come per legge; 4) Condannare parti convenute al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali nelle misure di legge con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.

Si costituiva in appello, con comparsa depositata il 07.04.2016, la ZZZ, in persona del legale rappresentante p.t., la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito, chiedendo, preliminarmente, che venisse dichiarata la nullità/inesistenza dell’atto di citazione in appello poiché non corredato da regolare procura alle liti, nonché l’avvenuto passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado relativo alle spese processuali, vista l’acquiescenza prestata dall’appellante in ordine al suddetto capo e, nel merito, il rigetto dell’impugnazione proposta perché infondata, in fatto e diritto, e conseguentemente, la conferma integrale della sentenza impugnata.

KKK e JJJ, ritualmente citati in giudizio di appello, non si costituivano e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia.

Rigettata la richiesta di CTU avanzata da parte appellante, il giudizio, ritenuto maturo per la decisione, era rinviato per la precisazione delle conclusioni. Dopo diversi rinvii per la designazione del G.I., per l’acquisizione del fascicolo di primo grado e per carico di ruolo, all’udienza del 13.01.2022, svoltasi mediante trattazione scritta, preso atto del rituale deposito delle note scritte da parte dei difensori, precisate le conclusioni, la causa veniva assunta in decisione ex art. 190 c.p.c., con la concessione dei termini ordinari di giorni sessanta per il deposito di comparse ed eventuali repliche.

Deve essere evidenziato in via preliminare come, in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né di riproposizione ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ., né, ancora, dipende dai capi della sentenza investiti da impugnazione (cfr., all’uopo, gli artt. 329 e 336 cod. proc. civ.), si sia senz’altro formato il giudicato interno, con conseguente esonero di questo Tribunale da qualsivoglia statuizione al riguardo.

Sempre in via preliminare, va ribadito che nel giudizio di appello (che non è un novum iudicium), la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte a incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.

Deriva da quanto precede, pertanto, che nell’atto di appello – ossia nell’atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione – alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena d’inammissibilità del gravame, rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto dell’attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l’atto di appello consenta d’individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è – altresì – necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. III, 09/03/2017, n. 6043; Cassazione civile, sez. I, 18/09/2017, n. 21566 Cassazione civile, sez. II, 23/02/2017, n. 4695).

Orbene, nel caso in esame, pur nella genericità ed estrema discorsività dell’atto di appello, i motivi posti a base dello stesso in relazione alla motivazione di primo grado sono identificabili da parte di chi legge: il che basta a ritenere ammissibile l’atto di impugnazione.

Giova brevemente indagare le eccezioni preliminari sollevate da parte appallata nella comparsa di costituzione che devono ritenersi entrambe infondate.

Quanto alla prima eccezione, relativa alla nullità della notifica dell’atto di citazione in appello per assenza di una valida procura alle liti, la stessa è destituita di fondamento sia in ordine all’individuazione del vizio lamentato (nullità della notifica dell’atto di citazione) sia poiché è in atti una valida procura alle liti rilasciata dagli appellanti. In ordine poi alla asserita inesistenza/nullità dell’atto di citazione per erronea indicazione della data di prima comparizione delle parti in appello è bene evidente che l’avvenuta regolare costituzione in giudizio dell’appellata non può che aver sanato tale vizio dell’atto introduttivo.

Superate tale eccezioni preliminari, nel merito, l’appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che si espongono.

A fondamento del gravame proposto, gli istanti sollecitano un nuovo scrutinio delle risultanze testimoniali, e in generale del complessivo compendio probatorio, da cui, a loro dire, emergerebbe la piena prova della dinamica dell’incidente e del danno da essi subito in qualità di terzi trasportati a bordo dell’autovettura Ford Fiesta, che si assume essere stata tamponata dal veicolo Fiat 600 guidato da ***.

A tal fine, in particolare, gli appellanti allegano la sentenza n. 385/2015 del Giudice di Pace di Locri (ex Caulonia), pubblicata in data 25.07.2015 e divenuta irrevocabile (passata in giudicato il 26.02.2016) in cui per il medesimo sinistro era accolta la domanda risarcitoria proposta da KKK, in qualità di proprietario dell’autovettura Ford Fiesta e terzo trasportato in occasione dell’incidente, con condanna in solido dei convenuti *** e ZZZ Limited al risarcimento dei danni.

Orbene, il Tribunale, alla luce del riesame delle acquisizioni processuali di primo grado, confermando le conclusioni del Giudice di Pace di Vibo Valentia, ritiene che le risultanze istruttorie (in particolare, la prova dell’unico teste escusso in primo grado) non consentano di pervenire ad una compiuta ricostruzione delle modalità di verificazione del sinistro e che, in particolare, non sia emersa, con certezza, la riconducibilità dei danni lamentati dagli attori alla dinamica del fatto, per come descritta in citazione. Pertanto, la domanda di risarcimento dei danni proposta dagli appellanti non può che essere rigettata, con conferma integrale della sentenza di primo grado.

L’iter logico argomentativo seguito dal giudice di prime cure deve essere confermato, in quanto scevro da vizi e sufficientemente argomentato.

Deve, infatti, ribadirsi che tra i caratteri essenziali del libero apprezzamento vi è l’assoluta irrilevanza delle diverse provenienze dei dati probatori acquisiti: ciò significa che le prove, una volta acquisite o assunte, sono sottoposte all’apprezzamento del giudice a prescindere da chi ne abbia preso l’iniziativa e dalla loro provenienza (il giudice potrebbe trarre da determinate prove elementi decisori sfavorevoli alla stessa parte). Altro carattere peculiare delle prove libere è l’inesistenza di qualsiasi gerarchia precostituite di esse: il giudice è libero di apprezzare discrezionalmente il livello di efficacia di ciascuna delle prove, scegliendo quelle che egli ritiene decisive per la formazione del suo convincimento. Sotto tale profilo va in questa sede ribadito che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale e il giudizio sull’ attendibilità dei testi e sulla loro credibilità involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva (Cass. 1554/2004; 12912/2004; 16034/2002). Con l’ulteriore precisazione che il convincimento di detto giudice deve necessariamente realizzarsi attraverso l’apprezzamento di tutti gli elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso e che la relativa valutazione non può limitarsi all’esame isolato dei singoli elementi, ma deve essere globale, nel quadro di una indagine unitaria ed organica che, ove immune da vizi di motivazione, diviene incensurabile in sede di legittimità. Per cui, se è vero che al giudice di merito è attribuito un ampio potere discrezionale al riguardo, nel senso che è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, non gli è invece consentito di fondarlo sull’esame isolato di singoli elementi istruttori, nonché di ritenere ciascuno insufficiente a fornire ragionevole certezza su una determinata situazione di fatto: dovendo il relativo giudizio derivare da una organica e complessiva valutazione di essi nel quadro unitario dell’indagine probatoria (Cass. 10650/2008; 4373/2003; 9504/1987; 6460/1982).

Tanto chiarito, devono condividersi le perplessità sollevate dal primo giudice in ordine alla dinamica dell’incidente e, di conseguenza, alla contraddittorietà e inattendibilità dell’unico teste escusso nel corso del giudizio di primo grado (***).

Il teste, infatti, forniva una versione dei fatti intrinsecamente imprecisa e generica, nonché difforme rispetto a quanto indicato nell’atto di citazione. In particolare, si evidenzia che, mentre nell’atto introduttivo del giudizio gli attori assumevano che “a seguito dell’urto il sig. JJJ perdeva il controllo del veicolo da lui condotto andando ad urtare contro un muretto che delimita la strada posto sul margine destro della carreggiata”, il testimone ***, interrogato sulle circostanze del sinistro dichiarava che “ho visto una Fiat 600 di colore giallo, tamponare una Ford Fiesta, che a seguito dell’urto andava a sbattere contro un muro e poi si capovolgeva” e che “a seguito dell’urto la Ford Fiesta è rimasta capovolta”.

Orbene, la circostanza del capovolgimento dell’autovettura successivamente all’urto non può considerarsi un dettaglio marginale e, dunque, trascurabile nella descrizione di un sinistro per il quale si chiede il risarcimento dei danni, rappresentando piuttosto una conseguenza rilevante dell’incidente occorso, per la quale sarà stato necessario l’intervento di mezzi di rimozione. Del resto appare condivisibile anche quanto argomentato dal primo giudice nella sentenza impugnata, secondo cui si palesa improbabile il tamponamento di due vetture regolarmente in marcia.

Inoltre, le dichiarazioni testimoniali non risultano sufficientemente suffragate dagli altri elementi di prova. Dalla documentazione versata in atti non emergono elementi idonei a dimostrare la dinamica del sinistro (eventuali foto dei danni riportati da entrambe le auto, documentazione attestante l’intervento di forze dell’ordine, di mezzi di soccorso o altri mezzi atti alla rimozione dei veicoli incidentati ecc.). In assenza di dati documentali certi, attesa la inconsistenza della deposizione testimoniale, incongruente inoltre rispetto alla versione resa dagli istanti, la domanda non poteva e non può trovare accoglimento.

Con riferimento, infine, all’allegata sentenza n. 385/2015 del Giudice di Pace di Locri (ex Caulonia), che ha definito irrevocabilmente altra controversia sorta a seguito del medesimo sinistro, occorre osservare quanto segue.

La sentenza citata è stata pronunciata all’esito del procedimento civile recante r.g. n. 198/14, instaurato da KKK contro ZZZ Limited e ***. Con tale pronuncia il Giudice di Pace di Locri ha accolto la domanda attorea, condannando in solido i convenuti *** e ZZZ al risarcimento del danno e accertando quindi la dinamica del sinistro così come dedotta da parte attrice.

In primo luogo deve sottolinearsi che non vi è totale coincidenza delle parti tra il procedimento citato e quello pendente davanti a questo Giudice e, pertanto, a tale pronuncia non può essere riconosciuta efficacia di cosa giudicata.

Come sottolineato dalla giurisprudenza e come rilevato dagli appellanti, la sentenza resa in altro procedimento civilistico, oltre a produrre gli effetti di giudicato tra le parti (ex art. 2909 c.c.), può valere anche come prova documentale verso i terzi che non sono parti del giudizio (in particolare, viene considerata prova “atipica” e, in quanto tale, ammissibile, assimilabile a prova documentale e con efficacia probatoria pari a quella di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o di argomenti di prova).

Tuttavia, tale efficacia indiretta di prova documentale non è vincolante per il giudice, “spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio presenti negli atti di causa” (cfr. Tribunale di Reggio Emilia n. 1333/2021; Cass. n. 840/2015, Cass. n. 4241/2013, Cass. n. 23446/2009, Cass. n. 11682/2003).

Orbene, alla luce di tale orientamento, si deve ritenere che il passaggio in giudicato della sentenza n. 385/15, emessa dal Giudice di Pace di Locri, non precluda in questo procedimento un accertamento dei fatti in senso diverso o anche opposto rispetto a quello in essa contenuto, avendo la suddetta sentenza il valore probatorio innanzi indicato, liberamente valutabile dal giudice di merito anche in relazione alle altre risultanze probatorie.

Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti non emergono elementi idonei a dimostrare la presenza degli appellanti a bordo dell’autovettura e la riconducibilità dei danni riportati al sinistro per come descritto nell’atto introduttivo del giudizio.

Inoltre, più recentemente con due successive pronunce la Corte di Cassazione ha precisato che “il giudicato può spiegare efficacia riflessa nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo quando sussiste un nesso di pregiudizialità – dipendenza fra situazioni giuridiche, quando contenga l’affermazione di una verità che non ammette un diverso accertamento ed il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato stesso è intervenuto” (Cass. n. 18062/2019 del 5 luglio 2019 e n. 11365 del 12 giugno 2020). Nel caso di specie, non risulta sussistente tale nesso di pregiudizialità-dipendenza tra il giudizio incardinato da KKK contro ZZZ Limited e *** (concernente il risarcimento del danno riportato dal veicolo di proprietà del primo nonché il risarcimento del danno per le lesioni subite in qualità di terzo trasportato) e il successivo giudizio che, all’esito della riunione del procedimento instaurato da XXX con quello instaurato da YYY, ha visto coinvolti, in primo e in secondo grado, gli altri soggetti terzi trasportati nell’auto tamponata e dunque danneggiati dal sinistro. Rispetto ad essi sorge la necessità di valutare ex novo la vicenda, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto difesa, al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare la responsabilità dei conducenti coinvolti, senza estendere al nuovo giudizio gli esiti di un accertamento concernente la responsabilità per il danno riportato dal veicolo di proprietà dell’attore, nonché per lesioni riportate dal proprietario del veicolo in qualità di terzo trasportato (nell’ambito di un rapporto processuale intercorso tra soggetti differenti).

Sulla scia di tale orientamento giurisprudenziale, che ammette l’estensione dell’efficacia del giudicato a soggetti estranei al processo solo se titolari di un rapporto giuridico dipendente e non autonomo rispetto a quello definito con decisione irrevocabile, si esclude dunque che nel caso in esame il giudicato possa spiegare efficacia riflessa nei confronti dei terzi rimasti estranei al giudizio.

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte, deve pertanto ritenersi che la ratio decidendi della sentenza gravata non sia censurabile, attesa l’infondatezza delle critiche sollevate dall’appellante.

Venendo alle spese, in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d’appello, nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado. Nel caso di specie, come eccepito da parte convenuta appellata, deve ritenersi confermato il capo della pronuncia di primo grado relativo alle spese.

Le spese del presente grado di giudizio seguono, invece, la soccombenza di parte appellante e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018. In particolare, i compensi si ispirano ai valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00), concretamente rapportati al tenore della presente decisione, alle difese delle parti e all’attività processuale espletata, la sola fase istruttoria/trattazione viene liquidata tenuto conto dei valori minimi attesa la natura prettamente documentale della controversia. Infine, occorre evidenziare che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.”

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA, in funzione di giudice d’appello, definitivamente pronunziando nella controversia civile d’appello promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

– RIGETTA l’appello in quanto infondato e, per l’effetto, CONFERMA integralmente la sentenza appellata n. 130/2015 del Giudice di Pace di Vibo Valentia, emessa il 26.01.2015 e pubblicata il 24.06.2015;

– CONDANNA gli appellanti al pagamento in favore della parte appellata alle SPESE del presente grado di giudizio che si liquidano in € 2.187 per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;

– DICHIARA la sussistenza, a carico dell’appellante, dell’obbligo di pagamento di un’ulteriore somma pari al contributo unificato, già versato al momento dell’iscrizione a ruolo del presente giudizio di appello.

Così deciso in Vibo Valentia, 23.8.2022

IL GIUDICE MONOCRATICO

dott.ssa

L’originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell’art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.

 

 

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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