Fascicolo n. 1421/2023
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PESCARA – NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._1_2025_- N._R.G._00001421_2023 DEL_08_01_2025 PUBBLICATA_IL_08_01_2025
con motivazione contestuale nel procedimento deciso all’udienza del 8.1.2025 PROMOSSO DA avv. COGNOME NOME, INDIRIZZO Tolentino INDIRIZZO – Roma CONTRO Dott. , c/o Ambito Territoriale di Pescara, INDIRIZZO Pescara OGGETTO:
ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni:
come da note ex art.127-ter c.p.c. ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 31.10.2023, conveniva in giudizio il esponendo di aver prestato servizio (quale docente) in forza di diversi contratti a tempo determinato negli anni scolastici pregressi (2019/2020; 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023) e domandando l’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, dell’importo di €500,00 annui, istituita con L.107/2015, illegittimamente riconosciuta dal solo ai docenti di ruolo con contratto a tempo indeterminato (con scelta discriminatoria e violativa del diritto alla formazione), deducendo necessità una interpretazione della normativa costituzionalmente orientata e conforme alla disciplina comunitaria di cui alla Direttiva Europea 1999/70/CE.
L’Amministrazione scolastica si costituiva in giudizio resistendo alla domanda.
Istruita documentalmente, la controversia, all’esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
*** Il ricorso è fondato per le seguenti considerazioni.
Occorre richiamare il testo dei commi che rilevano dell’art.1 L.107/2015 (recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti – c.d. la buona scuola):
“121.
Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, e’ istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell’importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, puo’ essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attivita’ di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonche’ per iniziative coerenti con le attivita’ individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne’ reddito imponibile.
122.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita’ di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l’importo da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell’identita’ digitale, docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo e’ obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita’ di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorita’ nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
125.
Per l’attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attivita’ formative di cui ai commi da 121 a 124 e’ autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dall’anno 2016”.
In attuazione della suddetta normativa sono state emanate le disposizioni di cui all’art.2 comma 1 D.P.C.M. 23.9.2015, alla nota prot. n. 15219 del 15.10.2015 del , e da ultimo all’art.3 comma 1 D.P.C.M. 28.11.2016, che continua a riferirsi, quali beneficiari dell’istituto, ai soli “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all’articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all’estero, delle scuole militari”. Il diritto alla formazione è invece previsto in via generale dall’art.35 Cost. per tutti i lavoratori e, specificamente per i docenti, dall’art.28 (Formazione) del CCNL Comparto Scuola in data 4.8.1995 e dagli art.63 (Formazione in servizio) e 64 (Fruizione del diritto alla formazione) del CCNL Comparto Scuola in data 27.11.2007.
Inoltre, la legittimità della limitazione della fruizione della Carta docente ai soli docenti di ruolo deve valutarsi alla luce della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999 relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone alla clausola 4 quanto segue:
“Principio di non discriminazione (clausola 4) 1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2.
Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3.
Le disposizioni per l’applicazione di questa clausola saranno definite dagli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La Corte di Giustizia Europea ha dunque già avuto modo di pronunciarsi, in ordine alla contrarietà della suddetta normativa ai principi comunitari:
“La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di 500 euro all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l’acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l’obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (Corte giustizia UE sez. VI, 18/05/2022, n.450). Il Consiglio di Stato ha affermato la contrarietà dell’esclusione dei docenti non di ruolo ai principi dettati dalla Costituzione considerata, in ultima analisi, l’esigenza di assicurare la qualità dell’insegnamento, vista la massiccia utilizzazione, nella scuola italiana, di personale a tempo determinato:
“(…) In conclusione, l’appello è fondato e da accogliere, attesa la fondatezza del terzo motivo con esso dedotto e dunque in virtù dell’illegittimità degli atti impugnati (in specie:
il d.P.C.M. del 23 settembre 2015 e la nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015) nella parte in cui escludono i docenti non di ruolo dall’erogazione della cd. Carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost.:
ciò che, come già visto, consente di prescindere dalla questione – dedotta con gli altri motivi dell’appello – della conformità della succitata esclusione alla normativa comunitaria, perché, in disparte la fondatezza o meno della questione pregiudiziale comunitaria, gli atti impugnati sono in ogni caso viziati in parte qua” (Cons. Stato Sez. VII, 16/03/2022, n. 1842).
Infine, anche la Corte di Cassazione si è da ultimo pronunciata affermando i seguenti principi con riferimento ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano (ancora) interni al sistema delle docenze scolastiche:
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al (Cassazione civile, sez. lav. , 27/10/2023, n. 29961);
“2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l’adempimento in forma specifica, per l’attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione” (Cassazione civile, sez. lav. , 27/10/2023, n. 29961). La S.C. ha inoltre individuato i seguenti ulteriori principi con riferimento ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze:
, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es.
la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l’attribuzione è funzionale, o quant’altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio” (Cassazione civile, sez. lav. , 27/10/2023, n. 29961).
Infine, la Corte di Cassazione ha affermato le seguenti regole applicabili, per le due ipotesi, in tema di prescrizione:
“4) L’azione di adempimento in forma specifica per l’attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell’incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cassazione civile, sez. lav. , 27/10/2023, n. 29961).
Già in precedenza la S.C. si era pronunciata nel senso dell’applicabilità estensiva della normativa sulla Carta docente a categorie di personale ulteriori rispetto a quelle previste dal tenore letterale della disposizione:
“In tema di personale scolastico, la c.d. carta elettronica del docente, prevista, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, quale beneficio economico utilizzabile per l’acquisto di materiale o per la partecipazione ad iniziative utili all’aggiornamento professionale, spetta anche al personale educativo, atteso che questo, seppur impegnato in una funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, partecipa al processo di formazione e di educazione degli allievi ed è soggetto a precisi oneri formativi” (Cassazione, Sez. L – , Sentenza n. 32104 del 31/10/2022, Rv. 666000 – 01). *** In definitiva, la situazione dei docenti a tempo determinato deve ritenersi del tutto comparabile a quella dei docenti a tempo indeterminato, quanto alla natura del lavoro svolto e delle competenze professionali.
Né sussistono ragioni oggettive che possano giustificare il differente trattamento riservato ai docenti a tempo determinato, che non usufruiscono del beneficio della c.d. Carta Docente, pur avendo lo stesso diritto-dovere di aggiornarsi e formarsi.
Pertanto, il mancato riconoscimento del suddetto beneficio ai docenti assunti con contratti a tempo determinato si pone in contrasto sia con i principi costituzionali sia con quelli eurounitari.
*** svolgimento del rapporto di lavoro della parte ricorrente negli anni scolastici richiamati in narrativa, non sussistono, per gli effetti di cui alla clausola 4, punto 1, della Direttiva 1999/70/CE, ragioni oggettive che giustifichino un trattamento un meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili.
Applicando in via analogica i principi dettati dalla normativa interna sul riconoscimento dei servizi pre-ruolo ai fini della determinazione dell’anzianità al momento dell’immissione in ruolo, in precedenti pronunce di questo Tribunale è stato ritenuto che il servizio di insegnamento pur se a tempo determinato deve considerarsi come anno scolastico intero alle condizioni previste dalle seguenti disposizioni:
l’art. 489 (Periodi di servizio utili al riconoscimento) del D.Lgs.297/1994 (recante t.u. istruzione) dispone che “1. Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell’anno dall’ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.
2. I periodi di congedo e di aspettativa retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del computo del periodo richiesto per il riconoscimento”;
l’art.11 comma 14 L.124/1999, recando l’interpretazione autentica della predetta disposizione, stabilisce che “14.
Il comma 1 dell’art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974- 1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
In definitiva, è stato ritenuto che la mancanza di ragioni oggettive idonee a giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti supplenti ricorre soltanto quando il docente a tempo determinato abbia avuto supplenze annuali, ovvero sino al termine delle attività didattiche, ovvero di durata maggiore di 180 giorni, ovvero che si siano protratte dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, poiché solo in tali casi la natura, la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative (nonché la maturazione dell’esperienza professionale) non differiscono, in fatto, da quelle del personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identità di situazioni. Va tuttavia ora richiamato l’orientamento assunto dalla S.C. la quale ha dettato il principio di diritto di seguito riportato, in considerazione del disposto di cui all’art.4 (Supplenze), comma 1 L.124/1999 (che dispone che “1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l’utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo”) e di cui all’art.4, comma 2 L.124/1999 (che dispone che “2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.
3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee”):
“1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” (Cassazione civile, sez. lav. , 27/10/2023, n. 29961);
la suddetta pronuncia in motivazione ha precisato che “(…) 8. (…) la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2). Il che comporta, di converso, l’affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio
) 10. (…) Per analoghe ragioni di estraneità al giudizio a quo, e per alcuni tratti di possibile complessità che meritano di essere verificati all’eventuale sorgere dello specifico contenzioso, resta fuori dall’ambito del decidere la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica “annuale”, di cui alla L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività di didattiche; così come resta parimenti al di fuori la questione sulla rilevanza delle “ore” svolte, perché comunque il ricorrente ha avuto complessivamente assegnate, negli anni di riferimento e per l’intera durata del periodo, diciotto ore o più.
(…)”;
e che “7.5 In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo:
d. lgs. 297 del 1994, art. 489, comma 1, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi:
art. 527 del medesimo d. lgs.;
l’idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell’anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.
Semmai – ma come si dirà la questione non può essere definita in questa sede – il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi della L. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2. 7.6 Va dunque considerato il disposto dell’appena citato art. 4, commi 1 e 2, della L. 124 del 1999 (…)” (Cassazione civile, sez. lav. , 27/10/2023, n. 29961, in motivazione). *** Relativamente alla posizione della odierna parte ricorrente, sussistono in fatto i predetti requisiti, considerata la documentata durata dei periodi di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici richiamati in narrativa, sicchè nella fattispecie concreta all’esame deve ritenersi che la stessa ha svolto un’attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo.
Va in conclusione disapplicato l’art.1 comma 121 L.107/2015 nella parte in cui riconosce la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione ai soli docenti di /2023, con conseguente condanna del convenuto ad attribuire alla parte ricorrente il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’ art.1 commi 121 s.s. L.107/2015.
Né può sostenersi che il beneficio di cui trattasi, con riferimento ad anni scolastici ormai conclusi sia precluso dall’esaurimento dei relativi rapporti giuridici, in quanto le perpetrate discriminazioni, che hanno determinato il mancato utilizzo del beneficio, rimarrebbero senza rimedio, oltre che senza sanzione.
Infine, in applicazione analogica dell’art. 6 (Uso della Carta) del D.P.C.M. 28.11.2016 (recante Disciplina delle modalita’ di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado), che dispone al comma 6 che “6. Le somme non spese entro la conclusione dell’anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell’anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”, vanno pertanto accreditate sulla Carta docente della parte ricorrente tutte le somme che sarebbero spettate nei medesimi anni scolastici sopra richiamati. *** Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in considerazione dell’assenza di attività istruttoria e del carattere seriale della controversia (tenuto conto che in identica materia sono stati proposti numerosi altri giudizi, conseguendone l’applicazione in via analogica, ricorrendo la medesima ratio, dell’art. 151 disp. att. c.p.c.,
che prevede la riduzione delle spese in caso di riunione delle cause connesse per identità di questioni giuridiche).
Il TRIBUNALE DI PESCARA – RAGIONE_SOCIALE – così provvede:
– condanna il ad attribuire a il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art.1 commi 121 ss. L.107/2015, in relazione agli anni scolastici 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022;
2022/2023, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione;
– condanna il a rifondere a le spese del giudizio che liquida in complessivi €800,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv.COGNOME NOMECOGNOME
Così deciso in Pescara in data 8.1.2025.
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