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Carta docente anche ai docenti precari

Il Tribunale di Perugia ha stabilito che anche i docenti non di ruolo con incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche hanno diritto alla Carta Docente, in base al principio di non discriminazione previsto dall’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.

Pubblicato il 11 September 2024 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 492/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE di PERUGIA Sezione Lavoro

Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. NOME COGNOME nella causa civile n. 492/2024 Ruolo G. Lav.
Prev. Ass. , promossa da (avv. NOME COGNOME – ricorrente – contro – convenuto contumace– ha emesso e pubblicato, all’esito della camera di consiglio dell’udienza del 4.9.2024, tenutasi in modalità da remoto, alle ore 10.35, la seguente

SENTENZA N._296_2024_- N._R.G._00000492_2024 DEL_04_09_2024 PUBBLICATA_IL_04_09_2024

ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia in funzione di giudice del lavoro il per l’accoglimento delle seguenti domande “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e con-seguentemente condannare il all’adempimento in forma specifica corrispondente all’erogazione della “carta elettronica” per la complessiva somma di € 1.000,00 a favore della ricorrente oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, del- la L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione ovvero, in caso di fuoriuscita dal sistema scolastico alla data della pronuncia del provvedimento conclusivo del presente giudizio, condannare al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa ovvero nella misura ritenuta di giustizia. ” Esposto di svolgere e di avere svolto attività di insegnamento negli anni scolastici 2022/23 e 2023/2024 in virtù di contratti a t.d. ex art. 4, comma 2 della l. n. 124 del 1999 ha essenzialmente dedotto l’illegittimità, per contrasto con l’art. 4 dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999 CE in materia di contratto a tempo determinato, dell’esclusione dei docenti assunti con contratto a termine dal beneficio di cui all’art. l, comma 121, della L. n. 107/2015.
pur ritualmente evocato in giudizio
non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La controversia assume carattere seriale e ha ad oggetto il riconoscimento, in favore della parte ricorrente, del bonus-carta docente di cui all’art. 1 c.121 L.107/15, con riferimento all’anno scolastico nel quale ha prestato servizio a tempo determinato.

A tale riguardo, si premette che le supplenze, nell’ambito del sistema scolastico, risultano espressamente previste dall’art. 4 della l. n. 124 del 1999 il quale, nei primi tre commi, le ha distinte per tipologie stabilendo, al comma 1 che “Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l’utilizzazione del personale in soprannumero, e semprechè ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo…” al comma 2 che “…Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario…” e al comma 3 che “…nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee”.

Tanto premesso, quanto al beneficio di che trattasi, l’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 ha previsto che “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dell’importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico…”.

5. Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di definire «i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121».

Il d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015 ha previsto, all’art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.

Con il successivo d.P.C.M. del 28 novembre 2016 il Governo ha quindi confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all’articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all’estero, delle scuole militari”. I docenti assunti a tempo indeterminato, dunque, beneficiano della carta elettronica anche se assunti con contratto a tempo parziale, anche laddove non vengano poi confermati in ruolo e, per intero, anche se assunti in corso d’anno.

L’odierna ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, invece, pur svolgendo, sul punto non v’è contestazione, mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stata sottoposta agli stessi obblighi formativi, non ha usufruito del beneficio della carta elettronica, destinato allo sviluppo delle competenze professionali.

Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari è stato ritenuto, dal Consiglio di Stato, privo di ragione oggettiva ed ha, dunque, indotto il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ad una pronuncia d’annullamento del d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre 2015 (che aveva, come visto, definito le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta, indicando come suoi destinatari i docenti di ruolo a tempo indeterminato delle scuole statali).

Il Consiglio di Stato aveva tratto argomento, per giungere alla pronuncia d’annullamento anche dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007, i quali, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguono tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato.

Inoltre, stanti gli individuati profili di possibile frizione con le clausole 4 e 6 dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 70 del 1999, del diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a termine in relazione al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, la questione della compatibilità della relativa normativa con il diritto euro unitario è stata sottoposta alla CGUE la quale, con la recente ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l’acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale, per l’acquisto di hardware e software, per l’iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l’ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l’acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l’obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.

La Corte di Giustizia ha osservato, al riguardo, che “il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, … tale indennità è versata al fine di sostenere la FORMAZIONE CONTINUA DEI DOCENTI, la quale è OBBLIGATORIA tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato A TEMPO DETERMINATO presso il …. il principio di non discriminazione, di cui la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro costituisce un’espressione specifica, richiede che situazioni comparabili non siano trattate in maniera diversa …

40- A tale riguardo, il principio di non discriminazione è stato attuato e concretizzato dall’accordo quadro soltanto riguardo alle differenze di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili ….

45- Secondo una giurisprudenza costante della Corte, la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s’inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l’obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine.

Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l’espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, COGNOME, C-72/18, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

46- Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro.

Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, RAGIONE_SOCIALE COGNOME, C-72/18, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). 47- … la differenza di trattamento di cui al procedimento principale non risulta giustificata da una ragione obiettiva”.

La questione è stata, infine, esaminata dalla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. (Cass. 4.10.23-27.10.23 n.29961), con una pronuncia che ha in particolare affermato i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l’adempimento in forma specifica, per l’attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all’art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l’attribuzione è funzionale, o quant’altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio).

4) L’azione di adempimento in forma specifica per l’attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito, ovverosia, per i casi di cui all’art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell’incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.

In sostanza, ad avviso della Suprema Corte, il beneficio della carta docente deve essere riconosciuto anche ai docenti non di ruolo che risultino assegnatari di incarichi di supplenza ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 4 della l. n. 124 del 1999 in quanto “l’avere il legislatore riferito quel beneficio all'”anno scolastico” non consente di escludere da un’identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l’ordinamento scolastico, abbia analoga taratura. ..

Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari.

Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento.
trattandosi di un beneficio avente funzione formativa ma costituente anche una condizione di impiego”.

Sotto il profilo delle modalità di adeguamento del diritto interno al diritto Eurounitario, la SRAGIONE_SOCIALE. ha precisato che “L’art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all’art. 4, punto 1, dell’Accordo Quadro.

E’ stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell’Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l’obbligo di applicare il diritto dell’Unione e di tutelare i diritti che quest’ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, NOME COGNOME quest’ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal; in senso analogo, v., anche Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984, n. 170).

Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all’esclusione dei lavoratori precari – qui nei termini di cui si è detto – dal beneficio.

In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del 1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma 2).

Il che comporta, di converso, l’affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
Poste tali coordinate ermeneutiche per la soluzione del caso concreto, la parte ricorrente ha allegato e la circostanza è documentata, di avere stipulato, negli aa.ss. 2022/23 e 2023/2024 contratti per supplenze ai sensi del comma 2 dell’art. 4 della l. n. 124 del 1999, con la conseguenza che, per tali anni, le va riconosciuto il beneficio della carta docente.

Infine, ad avviso di questo giudicante, in linea tendenziale, il fatto che l’incarico di supplenza risulti a tempo parziale non può incidere sulla spettanza integrale del beneficio, in quanto tanto comporterebbe un’evidente discriminazione a danno dei lavoratori a tempo determinato, posto che, come sopra sottolineato, il beneficio è pacificamente riconosciuto, per intero ed in via generale, ai docenti di ruolo anche laddove titolari di un contratto a tempo parziale in base all’art. 2 d.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015. Ciò premesso, le domande di parte ricorrente devono essere accolte tramite l’adempimento in forma specifica, e dunque mediante assegnazione materiale della “carta docenti” poiché solo attraverso il suo utilizzo può essere osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore agli importi ad essa legati (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.).

L’importo di € 500 deve essere maggiorato degli interessi o rivalutazione, secondo i criteri dettati dall’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione.

La Suprema Corte ha altresì precisato, nei sensi di cui al principio di diritto sub n.4) sopra richiamato, i criteri per individuare il momento a decorrere dal quale il diritto può essere fatto valere dal docente:
ciò rileva sia ai fini del calcolo della decorrenza di interessi o rivalutazione, sia al fine di individuare il termine di decorrenza della prescrizione.

Le spese di lite, liquidate così come in dispositivo facendo applicazione dei valori previsti per lo scaglione di riferimento dal D.M. n. 55/14, aggiornati da ultimo dal D.M. n. 147 del 13.8.2022, seguono la soccombenza

Il Tribunale di Perugia in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24;
2) condanna il convenuto ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione;
3) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi in favore dell’avv. NOME COGNOME procuratore antistatario, liquidate in complessivi € 900,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA, e CPA, al rimborso delle spese di CU.
Perugia 4 settembre 2024 Il giudice NOME COGNOME

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