R. G. n° 7964/2022
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. NOME COGNOME all’udienza dell’11 giugno 2024 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente Sentenza nella causa per controversia di lavoro promossa da:
rappr. e dif. dall’avv. NOME COGNOME Ricorrente – contro », in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr.
e dif. ex art. 417-bis cpc.
da FUNZIONARI – Convenuto –
OGGETTO:
“CARTA ELETTRONICA EX ART. 1, CO. 121-123, L. N° 107/2015” Fatto e diritto
1.
Con ricorso depositato in data 21 ottobre 2022 la parte ricorrente esponeva di aver lavorato alle dipendenze del come docente in base a vari contratti a tempo determinato, nei periodi specificati in ricorso.
Deduceva altresì che:
→ per i suddetti periodi non era stata riconosciuta la “CARTA ELETTRONICA PER L’AGGIORNAMENTO E LA FORMAZIONE DEL DOCENTE”, di importo pari ad €.500 annui, finalizzata all’acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla – DPCM del 23 settembre 2015 –
DPCM 28 novembre 2016), ai soli docenti di ruolo, con esclusione, quindi, dei docenti assunti a termine;
→ tale disciplina sarebbe discriminatoria per contrasto con il diritto eurounitario, con gli artt. 3 e 35 della Costituzione e con gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente.
In conseguenza di ciò ha chiesto di:
➢ accertare e dichiarare il suo asserito diritto all’attribuzione del beneficio economico della “ , nella misura di euro 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici indicati;
➢ per l’effetto, condannare il convenuto all’attribuzione del predetto beneficio e all’adozione di ogni consequenziale provvedimento per garantirne l’effettiva fruizione ovvero, via alternativa subordinata, eventualmente anche a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 cod. civ., a pagare in suo favore la somma di euro 500,00 per ciascun anno scolastico, oltre accessori come per legge e rifusione di spese.
Costituitosi in giudizio, il ha sostenuto l’inammissibilità e/o l’infondatezza della domanda, eccependo altresì la prescrizione.
La causa viene dunque decisa ai sensi dell’art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall’art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv.
con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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2. Premessa la sussistenza della giurisdizione dell’A.G.O., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (per casi analoghi, cfr. CASS. SS.UU. 23 LUGLIO 2014 N° 16765 e CASS. SS.UU.
8 FEBBRAIO 2011 N° 3032), deve anche darsi atto speciale, avente carattere esclusivo e non concorrente (cfr. CASS. 6 AGOSTO 2002
N° 11831 e succ. conf.)
– alla (ultima) sede di effettivo servizio al momento della proposizione della domanda in giudizio (cfr. CASS. 7 AGOSTO 2004 N° 15344, CASS. SEZ. VI-LAV. 8 GIUGNO 2016 N° 11762 e CASS. SEZ. VI-LAV. 21 MAGGIO 2015 N° 10449), nella specie situata in Inoltre, quanto alla legittimazione passiva, appare certamente corretta la individuazione in capo all’AMMINISTRAZIONE CENTRALE, cioè al “ ”, in quanto datore di lavoro, dovendosi infatti fare applicazione dei principî di diritto condivisibilmente e ormai costantemente statuiti dalla SUPREMA (cfr. CASS. LAV. 21 MARZO 2011 N° 6372; conforme anche CASS. 15 OTTOBRE 2010 N° 21276; si vedano altresì CASS. 10 N. 9752, 28 LUGLIO 2008 N. 20521 e 26 MARZO 2008 N° 7862).
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3. Si precisa che il presente giudizio è soggetto alle nuove regole processuali introdotte con la legge 18 giugno 2009 n° 69, quindi anche alla disciplina relativa alla motivazione per relationem dei provvedimenti giurisdizionali di cui al testo novellato dell’art. 118 disp. att. cpc. (cfr. CASS. LAV. 22 MAGGIO 2012 N° 8053 e CASS. LAV. 11 FEBBRAIO 2011 N° 3367), essendo all’uopo sufficiente (ma anche necessario) un puntuale riferimento al precedente che, anche se non ritrascritto nelle sue parti significative, sia tale da consentire di enucleare, attraverso la sua lettura, il percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione (cfr. CASS.
LAV. 3 GIUGNO 2016 N° 11508), sicché il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto “per relationem”, per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto sia conoscibile (cfr. CASS. LAV. 3 LUGLIO 2015 N° 13708).
Devono altresì intendersi integralmente richiamati i principî di diritto enucleati dalle SEZIONI UNITE della SUPREMA CORTE nella
SENTENZA N._1490_2024_- N._R.G._00007964_2022 DEL_11_06_2024 PUBBLICATA_IL_11_06_2024
N° 642 del 16 GENNAIO 2015, sempre in tema di motivazione (con conseguente assorbimento di tutte le altre questioni, sulla base del principio della c.d. “ragione più liquida” Tanto premesso, opina questo giudice di prestare adesione all’orientamento ermeneutico espresso dalla SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE LAVORO nella
SENTENZA
N° 29961/23, emessa in data 27 ottobre 2023 in esito a rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis cpc.
(stante l’autorevolezza della fonte da cui promana ed in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità), dovendosi qui ritenere richiamate e trascritte tutte le amplissime argomentazioni ivi esposte.
4. Facendo applicazione alla fattispecie qui in esame dei principî di diritto ivi enunciati, va dunque ritenuta la fondatezza del ricorso, per quanto di ragione, dovendosi precisare che:
✓ la domanda può essere accolta con riferimento (solo) agli anni scolastici in cui parte ricorrente ha ricevuto incarichi annuali fino al 31.8 (ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999) ovvero incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche (ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma 2, L. n. 124 del 1999), senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al MINISTERO;
✓ la CARTA DOCENTE di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015, invece, non spetta per gli anni in cui sono state svolte solo supplenze c.d. brevi o temporanee, avendo la S.C. sottolineato che la ratio del beneficio de quo consiste – sulla base di una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell’interesse del servizio scolastico – nel fornire un sostegno formativo all’intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale”, ovviamente con valutazione ex ante rispetto alla stipulazione contrattuale (dovendosi dunque escludere la comparabilità ex post delle supplenze di durata inferiore, qualunque essa sia, con conseguente inapplicabilità della regola del “pro rata temporis”, spettando ovviamente al giudice nazionale stabilire nello specifico i termini della ritenuta comparabilità
ORDINANZA
18 MAGGIO 2022, C-450/21, al punto 42);
✓ siffatta prospettiva didattica – in termini di “annualità” – sembra ulteriormente suffragata alla stregua del D.L. 13 giugno 2023 n° 69 (conv. con modif. dalla L. 10 agosto 2023 n° 103), il cui art. 15 ha previsto che:
«1. La Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all’articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l’anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 123 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 10,9 milioni di euro nell’anno 2023.
Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 26.
»;
✓ infatti tale norma – sebbene ovviamente ex se inapplicabile ratione temporis al caso di specie, in ragione della limitata efficacia cronologica – pare comunque confermare che il legislatore abbia inteso e tuttora intenda ricollegare il beneficio de quo alla specifica finalità di fornire un sostegno formativo all’intera attività didattica su un piano di durata almeno “annuale”;
✓ ove la parte ricorrente risulti – al momento della presente pronuncia – ancora interna al sistema delle docenze scolastiche (perché iscritta nelle graduatorie per le supplenze, incaricata di una supplenza o transitata in ruolo), spetta l’adempimento in forma specifica, sicché convenuto dovrà porre essere ogni consequenziale attività per garantire l’effettiva fruizione del beneficio economico mediante accredito su “ , secondo il sistema proprio di essa e con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. concreta attribuzione; ✓ ove invece – al momento della presente pronuncia – la parte ricorrente risulti fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche (per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), il convenuto dovrà pagare una somma a titolo risarcitorio che, sulla base di quanto presuntivamente deducibile alla stregua delle circostanze evidenziate in ricorso (plausibili esborsi per spese di formazione sostenute autonomamente, nonché verosimili perdite di chances formative con conseguente menomazione non patrimoniale della professionalità), con valutazione equitativa deve essere liquidata in euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici per i quali vi è stato inadempimento datoriale, mentre non risulta allegazione né prova specifica di alcun pregiudizio maggiore; ✓ è appena il caso di rilevare che le predette circostanze, dirimenti ai fini della concreta configurabilità dell’obbligo di adempimento in forma specifica ovvero della responsabilità risarcitoria, sono agevolmente riscontrabili in termini di certezza ed inequivocità, non richiedendo ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un eventuale nuovo giudizio di cognizione (essendo in casi siffatti ammissibile, in base al principio di economia processuale, finanche una condanna condizionata ad un evento futuro ed incerto: cfr. ex plurimis CASS. LAV. 1° FEBBRAIO 2002 N° 1322, CASS. SEZ. III, 12 OTTOBRE 2010 N° 21013, CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N° 19895 e CASS. SEZ. I, 13 APRILE 2022 N° 11962);
✓ ai fini del computo del termine prescrizionale quinquennale applicabile ex art. 2948 n. 4 cod. civ., relativamente all’azione di adempimento in forma specifica, occorre considerare, come dies a quo, la data in cui è sorto il diritto all’accredito per ciascun anno (posto che la pretesa si fonda su un’applicazione diretta, con disapplicazione parziale del diritto interno confliggente, della norma eurounitaria dell’art. 4 dell’Aall’AQ, sicché il di converso, la P.A. era parimenti tenuta a dare applicazione, in forza di quell’efficacia diretta, alla norma stessa) e cioè, salvo che l’assunzione sia avvenuta in data successiva: • per l’anno scolastico 2015/16, ai sensi del D.P.C.M. 23 settembre 2015, ex art. 8, dal 1° novembre 2015 (essendo stato previsto che – nelle more dell’attivazione delle modalità di assegnazione della – l’importo sarebbe stato erogato entro il mese di ottobre 2015 mediante ordini collettivi di pagamento);
• per l’anno scolastico 2016/17, nel sistema di cui al D.P.C.M. 28 novembre 2016, ex art. 5, che implementava la procedura di registrazione sull’applicazione web dedicata, dal 30 novembre 2016;
• a partire dall’anno scolastico 2017/2018 in poi, sempre in base a quanto previsto dall’art. 5, D.P.C.M. 28 novembre 2016, dal 1° settembre di ciascun anno;
✓ ai fini del computo del termine prescrizionale decennale (stante la natura contrattuale della responsabilità per mancata attribuzione della CARTA , relativo all’eventuale azione risarcitoria esperibile dai docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze (comunque tale da comprendere ipso iure il risarcimento per equivalente:
cfr. CASS. 30 APRILE 2021, N. 11438 e CASS. 18 GENNAIO 2002, N. 552), il dies a quo decorrerebbe dalla data di fuoriuscita dal sistema scolastico (dovendosi nondimeno precisare che se, nelle more, vi sia stata, in pendenza del rapporto, prescrizione dell’azione di adempimento ancora esperibile, nessun ristoro può essere richiesto, perché l’estinzione del diritto, verificatasi per l’inerzia del titolare nel rivendicare l’adempimento in forma specifica, non può che comportare anche la perdita del diritto al risarcimento).
In particolare, nel presente giudizio, non risulta maturato per nessuna delle applicabile, essendo intervenuto un tempestivo atto interruttivo, relativamente all’azione di adempimento in forma specifica.
Ove necessario, pare opportuno richiamare consolidato indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità secondo il quale:
«il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell’art. 474, comma 2, n. 1, c.p.c., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, essendo consentita l’interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato, purché le relative questioni siano state trattate nel corso dello stesso e possano intendersi come ivi univocamente definite, essendo mancata, piuttosto, la concreta estrinsecazione della soluzione come operata nel dispositivo o perfino nel tenore stesso del titolo» (cfr. CASS. SS. UU. 2 LUGLIO 2012 N° 11066 e succ. conf. , tra cui RAGIONE_SOCIALE n. 9161 del 2013, n. 23159 del 2014, n. 19641 del 2015, n. 24635 del 2016, n. 14356 del 2018, n. 5049 del 2020 e n. 10806 del 2020, tutte citate da CASS. SEZ. VI-III, 30 MARZO 2022 N° 10230, in cui è stato ex professo ritenuto idoneo titolo esecutivo un decreto ingiuntivo contenente l’accoglimento del ricorso monitorio “come da domanda”).
Di converso, è poi appena il caso di rimarcare l’inammissibilità di eventuali estensioni della domanda ad anni scolastici o periodi ulteriori, rispetto a quelli indicati in ricorso, trattandosi all’evidenza di una non consentita mutatio libelli, posto che in parte qua verrebbe mutato il petitum e si introdurrebbero nel processo temi di indagine completamente nuovi, con la conseguenza di disorientare la difesa predisposta dalla controparte e, quindi, di alterare il regolare svolgimento del processo (cfr. ex plurimis CASS. LAV.
8 OTTOBRE 2007 N° 21017 e succ. conf. ).
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5. Le spese del giudizio possono essere nondimeno compensate.
Si deve ovviamente fare applicazione, ratione temporis, dell’attuale testo dell’art. 92 cpc. , come modificato dall’art. 13, co.
1 e 2, D.L. 12 settembre o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti).
Tale norma, tuttavia, deve essere intesa secondo quanto statuito dalla CORTE COSTITUZIONALE con la sentenza n° 77 del 7 marzo – 19 aprile 2018, in base alla quale è consentita la compensazione ove ricorrano ulteriori gravi ed eccezionali ragioni che siano “analoghe” (cioè “di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità” rispetto a quelle tipizzate nominativamente nell’art. 92, co.
2, cpc. , da intendersi come non tassative ma, nondimeno, “parametriche” o “paradigmatiche”), cioè tali da determinare (con obbligo di motivazione ex art. 111, co. 6, Cost.) le seguenti condizioni oggettive (cioè senza riferimento a situazioni strettamente soggettive della parte soccombente):
→ un “sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti”;
→ “una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza”, cioè “situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni»”.
In sostanza, come pure ex professo affermato dalla RAGIONE_SOCIALE (cfr. CASS.
9 GENNAIO 2023 N° 273), ove la fattispecie ricada nell’ultimo regime della compensazione delle spese, di cui all’art. 13, co.
1, d.l. 132/2014 conv. con mod. in L. 162/2014, la sentenza della CORTE COSTITUZIONALE 19 APRILE 2018, N. 77 ha statuito «… sostanzialmente riportando la fattispecie ad un assetto analogo a previgente dell’art. 92, co.
2, quale introdotto dall’art. 45, comma 11, della legge 18 giugno 2009, n. 69», evidentemente in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, “non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” in favore della parte vittoriosa (sic C.S.VI-III,262021°21400):
ed in tale contesto situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso (in termini, CASS. LAV. 7 AGOSTO 2019 N° 21157, richiamata da CASS. SEZ. II, 16 MAGGIO 2022 N° 15495).
Deve quindi rimarcarsi che, nella fattispecie in esame, risulta concretamente configurabile proprio l’ipotesi della oggettiva e marcata incertezza in diritto della lite, avuto riguardo alle notevoli oscillazioni interpretative manifestatesi nella giurisprudenza di merito, determinate all’evidenza dalla complessità delle molteplici questioni dirimenti rilevanti nel giudizio, attinenti sia all’an, sia al quando, sia al quantum, sia al quomodo dell’obbligazione, tali invero da rendere assai difficoltoso per lo stesso debitore individuare la concreta possibilità di una definizione ante litem del contenzioso, ragionevolmente elidendone la responsabilità rispetto alla causazione della lite stessa. Ed infatti, proprio sulla base di tali contrastanti orientamenti e delle gravi difficoltà ermeneutiche, all’epoca non ancora risolte dalla CORTE DI CASSAZIONE è stata ritenuta l’ammissibilità del rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis cpc.
, in esito al quale la RAGIONE_SOCIALE ha poi emanato la articolatissima sentenza sopra richiamata, sopravvenuta all’instaurazione del presente giudizio e risolutiva in particolare per i seguenti aspetti controversi:
I) individuazione della ratio del beneficio e quindi dei corretti presupposti di equiparazione delle modalità di lavoro – quanto a natura e caratteristiche degli incarichi conferiti – tra docenti assunti a termine e docenti assunti a tempo indeterminato;
II) necessità o meno, a suo tempo, di una specifica domanda da parte del docente e/o della utilizzazione dei fondi nel termine previsto ex DPCM, eventualmente a pena di decadenza;
III) natura dell’obbligazione, se cioè qualificabile o meno come retributiva, ovvero avente funzione riparatoria di una lesione subita;
IV) configurabilità o meno della obbligazione come pecuniaria, ovvero come obbligazione di fare o di consegnare una cosa mobile determinata;
V) effetti dell’inadempimento, in relazione alle previste modalità attuative, anche nell’ipotesi in cui il lavoratore non sia più alle dipendenze del M;
VI) da applicare.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l’effetto, così provvede:
1. dichiara il diritto della parte ricorrente all’attribuzione del beneficio economico della “ DEL DOCENTE”, nella misura di euro 500,00 annui per ciascuno degli anni scolastici dedotti in ricorso, limitatamente a quelli nei quali abbia ricevuto incarichi annuali fino al 31.8 (ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999) ovvero incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche (cioè fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma 2, L. n. 124 del 1999);
2. condanna il convenuto ad adottare ogni consequenziale adempimento per garantire l’effettiva fruizione del suddetto beneficio economico mediante accredito su “ , con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data in cui è sorto il diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione, ovvero, ove ciò non fosse possibile per essere la parte ricorrente – al momento della presente pronuncia – fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche, condanna il convenuto a pagare in favore di parte ricorrente la complessiva somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici predetti, oltre accessori; 3. dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.
Taranto, 11 giugno 2024.
IL TRIBUNALE – GIUDICE DEL LAVORO (dott. NOME COGNOME
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Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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