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Codice Penale

Cartella di pagamento, notifica allegato pdf

L’avviso di addebito e/o la cartella di pagamento non hanno alcun valore se notificati tramite l’invio di un mero allegato in pdf.

Pubblicato il 13 December 2019 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

TRIBUNALE DI ROMA
3^ Sez. Lavoro(1^ grado)- Viale Giulio Cesare,54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA N. n. 8662/2019 pubblicata il 11/12/2019

Il Giudice designato , Dott. nella causa

TRA

– XXX SRL elettivamente domiciliata in presso l’Avv. che la rappresenta e difende come da mandato in atti

-parte ricorrente –
E
– AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE elettivamente domiciliata in presso l’Avv.to che la rappresenta e difende come da mandato in atti

INPS – contumace

-parte resistente-

All’udienza del 10/10/2019 ha pronunciato la seguente sentenza:

Dispositivo

Accoglie l’opposizione e, per l’effetto, annulla il preavviso di iscrizione di ipoteca n. e la successiva iscrizione di ipoteca. Compensa le spese tra le parti.

Roma, 10/10/2019

IL GIUDICE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con distinti ricorsi ritualmente notificati e successivamente riuniti stante la connessione soggettiva e oggettiva esistente tra i due giudizi la XXX s.r.l. ha adito il Tribunale del lavoro di Roma proponendo opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. relativa a un presunto debito pari a complessivi euro 309.219,52.

A sostegno della propria opposizione l’opponente ha dedotto , in primo luogo, che l’atto in questione è inesistente in quanto inviato a mezzo pec in data 15/3/2018 in semplice allegato formato PDF e pertanto senza la necessaria sottoscrizione digitale, né la relazione di notifica, né l’attestazione di conformità all’originale; che, inoltre, l’atto impugnato ha ad oggetto diverse cartelle di pagamento ed avvisi di addebito per i quali il concessionario ha già iscritto ipoteca legale per euro 706.519,20 in data 5/6/2015; che pertanto l’atto impugnato costituisce un duplicato dell’intimazione di pagamento numero; che, inoltre, l’atto impugnato non è stato preceduto da alcuna intimazione di pagamento nonostante lo stesso riporti la notifica di un precedente avviso di addebito in data 28/1/2017 e cioè più di un anno prima dell’iscrizione ipotecaria in oggetto, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 50 secondo comma del d.p.r. numero 602/1973; che, ancora, per le cartelle di pagamento oggetto dell’intimazione di pagamento numero è stata già accertata la nullità della relativa notifica dalla commissione tributaria provinciale di Roma con la sentenza 6853/20/2017 del 19/12/2017.

Alla luce di quanto sopra ha pertanto chiesto annullarsi l’atto opposto.

Tardivamente costituitasi in giudizio, l’agenzia delle entrate-riscossione spa ha contestato il fondamento dell’opposizione e ne ha chiesto il rigetto.

Rilevato che la causa era documentalmente istruita ed autorizzate le parti al deposito di note difensive, in data 10/11/2019 il Giudice ha deciso la stessa come da separato dispositivo di cui si è data lettura in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’opposizione va accolta con conseguente annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria numero.

Lamenta, in particolare, l’opponente che l’atto impugnato gli sia stato notificato a mezzo pec con modalità irregolari, essendo privo di sottoscrizione digitale, di relazione di notifica e di attestazione di conformità all’originale.

La tematica della regolarità delle notifiche a mezzo pec degli avvisi di addebito Inps e/o delle cartelle esattoriali è questione nuova e delicata idonea come è riverberare i suoi effetti su una moltitudine di contribuenti.

Si ricorda, in punto di diritto, che ai sensi dell’art. 30 /4^ c D.L. n. 78/2010, conv. in L. n. 122/2010, “l’avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge […]” e che ( 1^ comma ) “[…] L’avviso deve essere sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal responsabile dell’ufficio che ha emesso l’atto […]”.

Parallelamente, l’art. 26, comma 2, del d.p.r n. 602/1973, consente di notificare atti impositivi al contribuente attraverso gli indirizzi di posta elettronica certificata, prevedendo il rispetto delle modalità di cui al d.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68. L’art. 3 di tale d.p.r n. 68/2005 (trasmissione del documento informatico) precisa che è necessaria la notificazione di un “documento informatico”.

Se così è, la notifica dell’avviso di addebito e/o della cartella di pagamento e/o di qualsiasi atto di natura impositiva ad essi assimilabile trasmessi a mezzo di posta elettronica certificata, ex art. 26, comma 2, d.p.r. 602/1973 deve essere effettuata tramite trasmissione di un c.d. “documento informatico”.

La definizione di quest’ultimo può rinvenirsi nell’art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (c.d. Codice della amministrazione digitale) il quale precisa al riguardo: “il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica …”; dunque, perché si abbia documento informatico, occorre che il documento stesso rechi l’apposizione della firma elettronica ( cfr. art. 24 del d. lgs. n. 82/2005).

In conclusione, è “documento informatico” quello che , creato direttamente in forma elettronica, è corredato di una firma digitale la quale ne attesti l’ originalità : “documento informatico” , quindi, come “ documento originale”. La precisazione non è di poco conto poiché tale “ originalità” assicura al documento stesso i requisiti di “qualità”, di “sicurezza”, di “integrità” e di “immodificabilità”, caratteristiche non riconducibili ad un file trasmesso quale mero allegato in formato “.pdf”.

Sotto tale profilo è pertanto palese la differenza con la nozione di “copia informatica” la quale, ai sensi dell’art. 22 del d. lgs. n. 82/2005, consiste – come il termine indica – in una mera riproduzione informatica di atti originali in forma cartacea : in quanto copia, l’efficacia della stessa è subordinata ad un’attestazione di conformità (art. 6 D.P.C.M. 13 novembre 2014).

Ciò posto in tema di referenti normativi, sotto il profilo giurisprudenziale sta correttamente prendendo piede l’orientamento secondo cui l’avviso di addebito e/o la cartella di pagamento non abbiano alcun valore se notificati tramite l’invio di un mero allegato in “.pdf” .

L’orientamento è del tutto condivisibile in quanto con il sistema p.e.c. in realtà non viene inoltrato il documento informatico ma la copia (informatica) del documento cartaceo, laddove il documento informatico è invece l’originale del documento giuridicamente valido”(C.T.P. di Lecce n. 611 del 25 febbraio 2016) ; inoltre la mancanza della firma informatica e/o digitale, rende gli atti stessi “..non rispondenti a criteri di univocità ed immodificabilità, per cui non garantiscono il valore di certezza e corrispondenza, peraltro confortato dall’attestazione di conformità, del tutto assente, invece previsti indefettibilmente dalle disposizioni normative sopra richiamate” (C.T.P. Savona, sent. n. 100/2017 e n. 101/2017 entrambe del 10.02.2017).

In conclusione, sia l’ente previdenziale, sia l’agente riscossore sono tenuti a notificare a mezzo p.e.c. un documento informatico in senso proprio , dotato cioè di firma digitale: deve pertanto essere notificato un atto avente la forma dell’estensione “.p7m” e non un mero file in “.pdf” scansionato, privo di qualsivoglia firma digitale e assimilabile pertanto ad una semplice fotocopia.

Fotocopia che, è bene precisare, nel nostro ordinamento non è considerata una prova documentale in senso stretto, laddove contestata.

In tal caso l’atto non potrà assumere alcuna valenza giuridica poichè non garantisce che il documento inoltrato sia identico, in tutto il suo contenuto, al documento originale ( cfr. in tal senso: CTP di Lecce n. 611 del 25 febbraio 2016, si vedano anche CTP Avellino n. 556 del 20 giugno 2014 e Cass. sez. Lav. n. 20072 del 07 ottobre 2015).

L’insieme delle considerazioni svolte non può che comportare la declaratoria di inesistenza del procedimento notificatorio e, a cascata, l’inesistenza del diritto stesso dell’ente previdenziale, così come dell’agente riscossore, di procedere nei confronti del contribuente asserito debitore.

Nel caso di specie l’atto notificato all’opponente è stata inviato a mezzo pec in formato PDF e dunque privo della sottoscrizione digitale.

Si tratta di notifica che, per i motivi su esposti, va equiparata ad una notifica inesistente con conseguente, necessario annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca in questione.

Le considerazioni di fatto e di diritto esposte in tema di notifica , esime dalla valutazione della fondatezza delle altre doglianze formulate in sede di ricorso in opposizione.

La novità della questione trattata induce a compensare integralmente le spese tra le parti.

Roma, 10.10.2019

IL GIUDICE

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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