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Codice Civile
Codice Penale

Cartelle di pagamento, richiesta rateizzazione

Cartelle di pagamento, richiesta rateizzazione, atto di riconoscimento di debito per avere effetto interruttivo della prescrizione

Pubblicato il 10 January 2019 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO – IV COLLEGIO

composta dai Magistrati: all’udienza del 3.12.2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 4635/2018 pubblicata il 08/01/2019

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. /2016 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e Previdenza

TRA

INPS in persona del legale rappresentante pro-tempore, con l’Avv., giusta procura in atti

APPELLANTE

E

YYY

con l’Avv. S. Iodice, giusta procura in atti

APPELLATO

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale in funzione di giudice del lavoro di Civitavecchia n. 367/2016.

CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in oggetto Tribunale in funzione di giudice del lavoro di Civitavecchia annullava l’avviso di addebito n., con cui l’Inps aveva chiesto a Sandro YYY il pagamento dei contributi alla Gestione Commercianti per il periodo 1/2007 – 12/2007.

In specie il Tribunale, ritenuta la tempestività dell’opposizione, affermava che:

– la pendenza del giudizio tributario avverso l’accertamento parziale ex art. 41 bis del D.P.R. n. 600/1973, su cui era stata fondata la pretesa contributiva dell’Inps, osta all’iscrizione a ruolo del debito contributivo fino al sopraggiungere della sentenza esecutiva a sua definizione, in tal senso disponendo l’art. 24 del d.lgs. n. 46/1999;

– detta carenza di potere non reca pregiudizio all’Istituto, in quanto l’art. 25 del d.lgs. citato dispone che il termine decadenziale per il recupero del credito sottoposto a gravame giudiziario decorre dall’anno successivo alla definitività della ridetta sentenza;

– l’evenienza, che il YYY aveva presentato domanda di dilazione del pagamento del credito in via di recupero da parte dell’Inps, onorando le relative rate, non preclude l’azione giudiziaria contro l’imposizione, in quanto detta domanda non integra un riconoscimento del debito né acquiescenza del debitore all’operato dell’Istituto.

In data 29.11.2016 l’Inps impugnava la predetta sentenza, chiedendone la riforma.

In particolare, l’Istituto appellante censurava d’erroneità la statuita ininfluenza ai fini del decidere dell’istanza di dilazione presentata dal YYY, sostenendo che l’atto e il conseguente pagamento delle rate aveva efficacia di riconoscimento di debito, viepiù non essendo stata formulata dal debitore alcuna riserva di ripetizione.

Sandro YYY si costituiva nel grado, resistendo all’impugnazione.

All’udienza odierna la causa è stata decisa come in dispositivo.

Osserva la Corte che l’appello è infondato.

In limine, occorre rilevare che il Tribunale ha dichiaratamente annullato l’avviso di addebito oggetto di causa “…per i motivi di cui in premessa…”, rappresentati, come sopra riferito, da ragioni inerenti soltanto la non recuperabilità del credito vantato dall’Inps a mezzo di avviso di addebito; non vi è stata, di contro, alcuna statuizione nel merito del predetto credito né la questione è stata devoluta al tema impugnatorio nelle indispensabili forme di rito (artt. 342, 343, 433, 436 cpc), con connessa ultroneità di qualsiasi pronuncia in questa sede su tale profilo.

Per quanto concerne, poi, le doglianze dell’appellante, osserva la Corte che con ordinanza n. 16098/2018 la S.C. ha chiarito quanto segue: “…Per le altre cartelle per le quali l’agente della riscossione aveva prodotto documentazione comprovante la richiesta di rateizzazione del debito dalle stesse portato e finanche il pagamento di un certo numero di rate (17 su 72 del beneficio concesso), pur richiamando remoto precedente di questa Corte (Cass. sez. 1, 19 giugno 1975, n. 2436), la sentenza impugnata se ne è in concreto discostata, perché, se è vero che di per sé in materia tributaria, non può costituire acquiescenza da parte del contribuente l’avere chiesto ed ottenuto, senza riserva alcuna, la rateizzazione degli importi indicati nelle cartelle di pagamento, nondimeno il riconoscimento del debito comporta in ogni caso l’interruzione del decorso del termine di prescrizione e si pone quindi in maniera incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto notifica delle cartelle.

Ciò comporta, come chiarito più di recente anche da Cass. sez. 5, 8 febbraio 2017, n. 3347, che in tanto è possibile comunque la contestazione nell’an della pretesa tributaria, sempre che non siano scaduti i termini per la proposizione dell’impugnazione avverso le cartelle, nella fattispecie in esame ampiamente decorsi all’atto della proposizione del ricorso in primo grado, avuto riguardo alla data del 15 gennaio 2012 dei provvedimenti che avevano autorizzato la rateizzazione del debito richiesta dal contribuente….”.

Con la sentenza n. 13506/2018 la S.C. ha altresì chiarito: “…Considerato che la Corte territoriale, confermando la decisione del Giudice di primo grado -premesso che l’atto di riconoscimento di debito per avere effetto interruttivo della prescrizione deve essere univoco e sorretto da specifica intenzione ricognitiva, dovendosi escludere tale effetto escludere quando abbia finalità diverse- ha ritenuto che tale valore non potesse nel caso attribuirsi alla richiesta di rateizzazione, valorizzando le dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società -già valutate dal Giudice di primo grado- a conferma di una diversa volontà da parte del debitore, confermata a pochi mesi di distanza dalla presentazione dell’istanza di trattazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado in cui si faceva anche valere l’intervenuta prescrizione.

Il primo motivo di ricorso di Equitalia è dunque inammissibile, in quanto valorizza solo la presentazione dell’istanza di rateizzazione ed il pagamento di alcune delle rate, senza confutare la motivazione della Corte che ha avuto riguardo alla volontà ivi espressa dalla parte, quale ricostruita anche in base al comportamento complessivo da questa tenuto, ritenuta non univocamente significativa della volontà ricognitiva….”.

Applicando alla presente controversia detti principi, da cui la Corte non ravvede motivi per discostarsi giacché resi dal Giudice di legittimità nell’esercizio della sua funzione nomofilattica, va allora rilevato che nel caso di specie l’Inps non ha devoluto al tema impugnatorio, con la dovuta specificità (art. 437 cpc), le circostanze che connoterebbero nei termini negoziali pretesi l’istanza inoltrata dal YYY per dilazionare il pagamento del credito in via di recupero con l’avviso impugnato; peraltro, l’indispensabilità di tanto è linearmente rappresentata dall’evenienza che, al riguardo, gli atti di causa attestano la coesistenza di due circostanze ex se non convergenti, quali il pagamento rateizzato dei contributi oggetto di causa e la sottoposizione a gravame giudiziario dell’accertamento fiscale invocato dall’Inps per fondare il diritto ai contributi in parola (in specie: la domanda di rateizzazione è stata presentata il 23.1.2014; il ricorso alla CTP di Roma è del 21.11.2012).

Consegue che in modo del tutto corretto il Tribunale ha ritenuto che la domanda di rateizzazione, presentata all’Inps dal YYY, non precludeva l’opposizione dallo stesso introdotta per ottenere una pronuncia sui rapporti tra pendenza del giudizio tributario avente ad oggetto l’accertamento fiscale e recupero a mezzo di avviso di addebito del credito previdenziale su di quello fondato e, del pari in modo corretto, ha ritenuto che il predetto giudizio ostava, fino alla sua definizione, all’azione esecutiva iniziata dall’Istituto giusta il ridetto avviso di addebito, stante il conforme precetto normativo (art. 25 d.lgs. n. 46/1999).

Alla stregua delle svolte considerazioni, l’appello va quindi respinto.

Le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono come di norma la soccombenza.

Ratione temporis va dato atto che sussistono quanto all’appellante le condizioni oggettive richieste dall’art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 come modificato dalla l. n. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

visto l’art. 437 cpc:

– Respinge l’appello.

– Condanna l’Inps al pagamento in favore dell’appellato delle spese del grado, che liquida in € 1.888,00 oltre 15% spese generali, iva e cpa.

– Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall’art. 13, comma 1 quater del dpr 115/2002 come modificato dalla l. 228/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Roma, 3.12.2018

Il Consigliere Estensore
Il Presidente

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