REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
in persona del Giudice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 1537/2018 pubblicata il 06/11/2018
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° R.G., promossa da:
XXX, rappresentato e difeso dall’avv. per procura posta in calce all’atto di citazione ritualmente notificato ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore in Zagarolo
ATTORE,
nei confronti di
Equitalia YYY, in persona del responsabile della funzione contenzioso dott., rappresentata e difesa per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall’avv., ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore in Roma,
CONVENUTA,
avente ad oggetto: opposizione a cartelle esattoriali.
Conclusioni delle parti: come da verbale e dai rispettivi atti.
FATTO E DIRITTO
Premesso:
che con atto ritualmente notificato, XXX proponeva opposizione alle cartelle di pagamento numeri 0972*** (sanzioni cds + tasse automobilistiche), 0972*** (sanzione cds), 0972*** (sanzioni cds + Ici), 0972*** (sanzioni cds), 0972*** (sanzioni cds), 0972*** (sanzioni cds + altra sanzione tributaria), 0972*** (sanzioni cds), 0972*** (sanzioni cds), 0972*** (sanzioni cds), 0972*** (sanzioni cds), 0972*** (sanzioni cds), 0972*** (sanzioni cds), 0972*** (sanzioni cds), 0972*** (sanzioni cds), 0972*** (sanzioni cds) per le motivazioni illustrate in atti;
che Equitalia si costituiva in giudizio soltanto in data 12.9.2017, quando già era stata fissata l’udienza di precisazione delle conclusioni, contestando la domanda ed allegando documentazione della quale non si terrà alcun conto dovendosene disporre lo stralcio per essere stata depositata tardivamente.
La convenuta sollevava peraltro anche eccezione di incompetenza funzionale e di giurisdizione del Tribunale, da considerarsi ammissibile perché rilievo formulabile anche d’ufficio.
Rileva il Tribunale.
L’opposizione inoltrata dal ricorrente riguarda cartelle esattoriali aventi ad oggetto sanzioni pecuniarie conseguenti ad infrazioni al cds o il mancato pagamento di tasse automobilistiche.
Pertanto: per quanto riguarda le cartelle relative (nella loro interezza o parzialmente) a supposte infrazioni al cds, va osservato che l’opposizione va proposta, ai sensi dell’art. 7 DLgs 150/2011, avanti al Giudice di Pace territorialmente competente (CassSU 22080/2017), qualora l’esecuzione vera e propria non sia stata – come nel caso in esame – ancora iniziata; per quanto riguarda, invece, quelle cartelle che in parte riguardano sanzioni al cds ed in parte tributi (tasse automobilistiche), a parere del Tribunale sussiste, invece, il difetto di giurisdizione parziale di questo GO in favore della competente Commissione Tributaria (ordinanza della SC n° 21068 del 27.11.2012 adesiva a quella del 18.10.2012, cfr. inoltre CassSU 14831/2008 e 15426/2014).
iò detto, dovrà disporsi come in dispositivo.
Le spese vanno compensate, sia per la natura della decisione, sia per la tardività della costituzione in giudizio della parte convenuta.
P.Q.M.
1. Accerta e dichiara la propria incompetenza a decidere la causa R.G. n°, in favore del Giudice di Pace territorialmente competente, relativamente alla opposizione proposta avverso le cartelle esattoriali riguardanti, integralmente o parzialmente, sanzioni al cds;
2. Assegna termine di 90 giorni decorrente dalla data odierna per riassumere la causa avanti al Giudice dichiarato competente;
3. Accerta e dichiara, in favore della competente Commissione Tributaria Provinciale, il proprio difetto di giurisdizione a decidere la causa R.G. n° relativamente alla opposizione proposta avverso le cartelle esattoriali riguardanti, integralmente o parzialmente, tasse automobilistiche e altri tributi;
4. Compensa integralmente le spese di giudizio tra tutte le parti costituite.
Tivoli, 6.11.2018
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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