REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati:
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA n. 1059/2020 pubblicata il 20/11/2020
nella causa civile di primo grado iscritta al n. del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2017, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi, rimessa in decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni del 17 giugno 2020, con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
XXX, nata a , rappresentata e difesa dall’avv., giusta procura speciale in atti
– ricorrente –
E
YYY, nato a, assistito dall’Amministratore di Sostegno avv., rappresentato e difeso dall’avv., giusta procura speciale in atti
– resistente –
NONCHE’
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
– interventore ex lege –
Conclusioni: all’udienza del 17 giugno 2020 le parti hanno precisato le conclusioni a verbale.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 19.01.2017 e ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, XXX deduceva:
– di aver contratto matrimonio concordatario con YYY in data 25.4.2004;
– che dall’unione erano nati i figli *** (13.10.2004) e *** (21.10.2006);
– che il marito era affetto da una patologia psichica, classificabile come disturbo della personalità dipendente “cluster c” nonché da deficit cognitivo, di cui la moglie era venuta a conoscenza solo dopo la notifica del ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno promosso dalla madre del resistente;
– che la patologia psichica del resistente incideva sul sereno sviluppo dei figli, con i quali l’YYY aveva un rapporto distaccato;
– che il resistente aveva esercitato violenza fisica su moglie e figli per incapacità di autocontrollo ed era stato destinatario di un provvedimento di revoca del porto di armi;
– di essersi trasferita insieme ai figli a partire dal mese di dicembre 2015 in un appartamento di proprietà del marito sito in, temendo per la propria incolumità;
– che il marito non aveva mai concretamente lavorato e percepiva una rendita vitalizia di 3.200 euro al mese (a seguito della cessione delle sue quote della s.r.l. *** ai propri familiari), era proprietario di un fabbricato cielo-terra a composto da 4 appartamenti e da cui percepiva i canoni di locazione;
– che il resistente era contitolare con la moglie di un libretto di risparmio di 70.000 euro detenuto dall’amministratore di sostegno del marito;
– che il figlio *** era seguito da uno specialista in neuropsicomotricità.
Tanto dedotto e rilevato XXX chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi; affidarsi in via esclusiva i figli alla madre e disciplina del diritto di visita paterno in forma protetta, porsi a carico dell’YYY un assegno mensile pari ad euro 1000,00 per il mantenimento dei minori, oltre al 75% delle spese straordinarie, nonché porsi a carico del marito un assegno di mantenimento in favore della moglie di euro 500 mensili.
YYY si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione della crisi familiare offerta dalla ricorrente e deducendo:
– che la moglie aveva già presentato un primo ricorso per la separazione personale dei coniugi nel 2014 a seguito del ricorso della propria madre per la nomina in favore dell’YYY di un amministratore di sostegno, ricorso accolto con decreto del giudice tutelare del 27.10.2015;
– che la moglie aveva poi rinunciato a coltivare la predetta azione;
– che nell’ambito del procedimento aperto per amministrazione di sostegno in suo favore era stata espletata CTU dalla dott.ssa *** la quale aveva definito il disturbo da cui era affetto il resistente come un disturbo di personalità dipendente, per cui l’YYY delegava altre persone per l’adozione di decisioni e responsabilità importanti, favorendo una posizione di sottoposizione all’interno della relazione, e manifestando un comportamento sottomesso e dipendente rispetto alla moglie e di timore per la separazione;
– di essere pertanto una persona affettivamente fragile, psicologicamente vulnerabile e facilmente sottomettibile alla volontà di terzi, ma di non aver mai avuto impulsi violenti né condotte aggressive;
– che la moglie aveva conosciuto il resistente sul luogo di lavoro, prestando attività come cameriera in uno degli alberghi di proprietà della famiglia dell’YYY;
– di aver ceduto dopo la morte del padre la sua quota della *** s.r.l. per il controvalore di 1.000.000,00 euro, che la madre e i fratelli si erano impegnati a versagli in 300 rate da 3.200 euro al mese a decorrere dal gennaio 2012, per cui lo stesso non beneficiava di alcun vitalizio;
– di aver venduto nel 2014, dietro forti pressioni della moglie, un appartamento di sua proprietà dietro il corrispettivo di euro 70.000 versati su di un libretto di risparmio intestato ad entrambi i coniugi con firma disgiunta; che per il predetto fatto era pendente un procedimento penale per circonvenzione di incapace in cui erano imputati gli acquirenti in concorso con la ricorrente;
– che la moglie aveva prelevato il 50% della predetta somma e lo aveva versato sul suo conto personale e nell’ottobre 2014 era andata in Spagna dove aveva intrapreso una relazione con tale ***;
– che successivamente nel novembre 2014 la ricorrente aveva chiesto al resistente di separarsi imponendogli onerose condizioni economiche e minacciandolo di denunciarlo per violenze ai suoi danni e a quelle dei figli;
– che la moglie aveva lasciato la casa familiare con i figli per trasferirsi con il nuovo compagno in un altro immobile di proprietà del resistente;
– che da allora la ricorrente ostacolava gli incontri e il rapporto padre-figli;
– che dal momento dell’abbandono della casa coniugale il resistente aveva iniziato a versare alla moglie un assegno mensile di euro 600 per il mantenimento dei figli.
Tanto dedotto e rilevato YYY concludeva chiedendo dichiararsi la separazione dei coniugi; affidare i figli ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, disciplinare il diritto di visita paterno, porre a carico del padre l’obbligo di contribuire ai figli minori mediante un assegno di euro 800 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie.
I coniugi comparivano all’udienza presidenziale del 16 maggio 2017, e il Presidente, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, adottava con i provvedimenti provvisori e urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati e disponendo l’affidamento condiviso dei figli con collocamento presso la madre, il diritto di visita paterno due volte a settimana martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 20, il sabato e la domenica a fine settimana alternati dalle 14 alle 20; ponendo a carico del marito l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli mediante un assegno mensile di euro 1000 oltre al 50% delle spese straordinarie. Infine il Presidente assegnava alla ricorrente la casa sita in , ove la medesima si era trasferita con i figli.
Nel corso dell’istruttoria era disposta CTU psicologica al fine di valutare l’idoneità genitoriale dei coniugi e il miglior regime di affidamento e collocamento dei minori.
Con relazione depositata in data 2.07.2019 il CTU, dott.ssa criticità in entrambe le figure genitoriali, in particolare rappresentava che la XXX poneva in essere comportamenti manipolatori con ricorso alla menzogna, pur di ottenere i suoi desiderata anche nei confronti di chi in quel momento riveste un ruolo autorevole, la medesima in sede di operazioni peritali, invitata a fornire la propria versione della crisi coniugale, ha risposto di non sapere, di non ricordare e di averlo rimosso, la medesima ha mostrato carenza sul piano empatico, manifesta comunque un adeguato funzionamento genitoriale in termini di cura psicofisica, sostegno affettivo e competenza normativa e sociale.
Quanto all’YYY, l’idoneità genitoriale del medesimo risulta inficiata dalla patologia psichica da cui è affetto, mostrando difficoltà a mentalizzare e attivare funzioni riflessive sulla percezione dei bisogni psicoaffettivi dei figli, spesso deviando il discorso sulle problematiche coniugali o sulle controversie economiche con i suoi familiari. L’osservazione psichica ha rivelato un profilo di personalità interessato da un globale indebolimento dal punto di vista cognitivo, affettivo e relazionale. Il resistente non è in grado di comprendere le esigenze di base dei figli, saperli accompagnare e esostenere nei processi di sviluppo e socializzazione e di adattamento all’ambiente esterno, pur manifestando una autentica partecipazione affettiva verso la prole, egli vuole molto bene ai figli e questi vogliono molto bene al padre.
I minori non hanno manifestato disagio a fronte della separazione e hanno dimostrato un buon attaccamento con entrambe le figure genitoriali, sono apparsi consapevoli della patologia psichica del padre e non sono risultati gravati nel loro assetto personologico dalle problematiche psicologiche paterne.
Alla luce delle predetta valutazioni la CTU suggeriva di confermare l’attuale l’affidamento condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita paterno nei giorni di lunedì e mercoledì dalle 16 alle 20 con la supervisione dell’educatrice domiciliare, a fine settimana alternati il sabato e la domenica, con la supervisione del Servizio Sociale del Comune di.
All’udienza del 17 giugno 2020 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
L’esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell’ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l’ulteriore tollerabilità della convivenza, peraltro già cessata prima dell’udienza presidenziale.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall’art. 151 c.c..
Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Assegnazione della casa familiare
E’ pacifico che la ricorrente ha lasciato la casa familiare nella disponibilità del marito sin dall’anno 2015 e si è trasferita in un altro immobile sito in, sempre di proprietà dell’YYY.
Come è noto per “casa familiare”, ex art. 155, quarto comma, c.c., deve intendersi il complesso di beni funzionalmente attrezzato per assicurare l’esistenza domestica della comunità familiare; di modo che l’assegnazione di essa ad uno dei coniugi risponda all’esigenza di conservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare con riguardo principalmente alla necessità di non far gravare sui figli l’ulteriore trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza (Cfr. Cass. n. 5793/1993; n. 12083/1995; n. 8667/1992).
L’unico immobile che può essere oggetto di assegnazioni, quindi, non può che essere quello in cui i coniugi hanno convissuto e dove i figli minori, o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, sono cresciuti e in cui si è articolata la vita familiare.
Deve pertanto revocarsi l’assegnazione alla ricorrente della casa sita in, in quanto è pacifico che la medesima non abbia mai costituita la casa familiare, né può essere assegnata alla medesima la casa sita in via, sempre in, in quanto la XXX e i minori da anni non abitano l’immobile e pertanto il legame dei figli delle parti con la casa familiare risulta oramai reciso.
Provvedimenti con riguardo ai figli
Deve essere confermato l’affidamento dei figli in maniera condivisa ad entrambi i coniugi come suggerito dalla CTU e come peraltro richiesto da entrambe le parti in sede di precisazione delle conclusioni.
Quanto al regime di frequentazione, il Collegio ritiene di dover confermare l’attuale regime di visita prevedendo che i minori trascorreranno con il padre due pomeriggi a settimana alla presenza di un educatore domiciliare e a fine settimana alternati, alla presenza di un familiare paterno, al fine di agevolare le relazioni padre-figli, nonché per metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali e per 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze scolastiche estive. Nei predetti periodi l’YYY sarà affiancato da un familiare per provvedere alle esigenze dei minori.
Invero la CTU della dott.ssa *** non ha individuato nella patologia psichica dell’YYY un ostacolo alla frequentazione con i figli, ha verificato che i minori hanno un buon attaccamento al padre e anche l’affettività dell’YYY nei confronti dei minori è risultata solida e genuina. Le accuse di violenze paterne svolte della ricorrente, peraltro generiche sin dalla loro prospettazione, sono rimaste sfornite di qualsiasi riscontro probatorio. La CTU della dott.ssa *** resa in sede di apertura dell’Amministrazione di Sostegno a favore del resistente nonché la CTU svolta nel corso del presente giudizio hanno escluso condotte violente del resistente, il quale ha una personalità fortemente dipendente e assolutamente non violenta. La stessa XXX in sede di operazioni peritali non ha reiterato le accuse nei confronti del marito già svolte nell’atto introduttivo del giudizio e nel corso dell’udienza presidenziale, limitandosi a riferire di non ricordare le ragioni della separazione.
Il Collegio ritiene, pertanto, che la presenza dell’educatore domiciliare infrasettimanalmente e la presenza di un familiare paterno durante i fine settimana e durante le festività invernali ed estive consentiranno all’YYY di essere sostenuto nell’esercizio della genitorialità e garantiranno un congruo accudimento dei figli minori delle parti.
Statuizioni economiche
La ricorrente ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento per i figli di euro 1000 mensili, nonché un assegno di mantenimento in suo favore di euro 500 mensili. Nel corso del giudizio la medesima ha rinunciato alla domanda di un assegno di mantenimento in proprio favore.
Il resistente ha chiesto porsi a proprio carico un assegno di mantenimento per entrambi i figli di euro 800 oltre al 50% delle spese straordinarie.
La situazione patrimoniale e reddituale delle parti può essere così ricostruita:
– la ricorrente al momento dell’introduzione del giudizio ha dichiarato di non lavorare, attualmente ha dichiarato di svolgere lavori saltuari come addetta alle pulizie, abita in un immobile di proprietà del marito senza sostenere spese abitative e non ha ottemperato all’ordine di esibizione del G.i., limitandosi a depositare attestazione relativa alla giacenza media dei conti correnti e dei libretti postali a lei intestati relativi all’anno 2018. Da detta attestazione emerge comunque che la ricorrente nel 2018 aveva accantonato in libretti postali oltre 70.000 euro, e una giacenza media sul suo conto corrente di oltre 2000 euro. La XXX non ha chiarito come la medesima possa avere la disponibilità di tali somme, limitandosi ad asserire nelle comparse conclusionali che tali redditi sarebbero il frutto della pensione materna. Tale deduzione è risultata priva di qualsiasi riscontro, in quanto la XXX non ha ottemperato all’ordine di esibizione del G.i., attraverso il quale ben avrebbe potuto dimostrare che le predette ingenti somme erano frutto dei risparmi materni piuttosto che frutto di attività lavorativa e di ulteriori disponibilità economiche non dichiarate e non compiutamente documentate nel presente giudizio. Tale condotta omissiva è stata assunta dalla ricorrente anche con riferimento alla convivenza instaurata con il nuovo compagno, come dedotto dall’YYY sin dalla comparsa di costituzione e negato dalla ricorrente nel corso dell’intero giudizio. La nuova convivenza della XXX risulta invero provata sulla base delle dichiarazioni dei figli delle parti rese in sede di CTU, atteso che entrambi i minori e in particolare *** hanno dichiarato che il nuovo compagno della madre, tale ***, viveva stabilmente con loro.
Le predette circostanze devono essere valutate dal Collegio ai sensi degli artt. 116 e 118 c.p.c. non avendo la ricorrente fornito un quadro chiaro, trasparente e completo delle proprie risorse economico reddituali. Dai predetti elementi di prova, inoltre, quali le elevate giacenze sul conto corrente e sui libretti postali a lei intestati, oltre alla convivenza con un nuovo compagno, si desume che la ricorrente abbia maggiori disponibilità economiche rispetto a quelle dichiarate nel presente giudizio per cui deve disporsi la revoca dell’ammissione della XXX al patrocinio a spese dello Stato.
L’YYY risulta detentore di una ingente disponibilità economica e patrimoniale per il quale è stato nominato un amministratore di sostegno: il resistente è infatti proprietario di 5 immobili in, uno abitato dallo stesso, uno abitato dalla moglie e tre immobili che ben possono essere messi a reddito mediante locazione o mediante alienazione, lo stesso inoltre percepirà sino al 2037 un assegno mensile di euro 3200 da parte dei suoi fratelli a titolo di corrispettivo per la quota societaria della *** s.r.l. dallo stesso alienata nel 2012.
Alla luce delle predette circostanze, il Collegio reputa equo confermare il contributo al mantenimento dei figli posto a carico dell’YYY e pari a 1000 euro mensili (500 euro per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese di CTU devono essere definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate in parte dispositiva, previa compensazione di 1/3 quanto alla parziale soccombenza reciproca con riferimento alla quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli minori.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi XXX, nata a e YYY, nato a, aventi contratto matrimonio in, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di al n., parte, serie, anno;
2) affida i figli *** e *** in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio materno;
3) dispone che il padre possa e debba tenere con sé i figli minori, salvo diverso accordo tra le parti: a) due pomeriggi a settimana, il lunedì e il mercoledì dalle ore 16 alle ore 20 alla presenza di un educatore domiciliare individuato dal Servizio Sociale di; b) a fine settimana alternati dalle 12 del sabato alle 20 della domenica alla presenza di un proprio familiare, la ricorrente provvederà ad accompagnare e riprendere i figli minori presso il domicilio paterno; c) per metà delle vacanze natalizie e pasquali, alternando negli anni il periodo dal 23 al 31 dicembre e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio quanto alle vacanze natalizie, ed il periodo dalla fine della scuola alla domenica di Pasqua alle ore 20 e quello dalla domenica di Pasqua alle ore 20 fino all’inizio della scuola quanto alle vacanze pasquali alla presenza di un familiare paterno che si occuperà di prelevare i minori e riaccompagnarli presso il domicilio materno;
4) dispone che ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per un periodo anche non continuativo di quindici giorni durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, disponendo che i minori trascorreranno le vacanze estive con il padre alla presenza di un familiare paterno che sosterrà l’YYY nell’esercizio delle funzioni genitoriali;
5) dispone che il Servizio Sociale di provveda a monitorare i nuclei familiari materno e paterno e ad organizzare un servizio di educativa domiciliare presso il domicilio paterno con cadenza bisettimanale, informando l’autorità giudiziaria in caso di situazioni di pregiudizio per i figli minori delle parti;
6) pone a carico di YYY a titolo di contributo al mantenimento dei figli *** e ***, a decorrere dal mese di ottobre 2014, l’assegno mensile di euro 1.000 (euro 500 per ciascun figlio) da corrispondersi a XXX entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati con base maggio 2017, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche (visite specialistiche, interventi chirurgici, cure dentarie e ortodontiche), di studio (rette universitarie, libri e viaggi di studio) e sportive preventivamente concordate tra i genitori ad eccezione di quelle mediche urgenti che potranno prescindere dall’accordo;
7) revoca l’assegnazione alla ricorrente della casa sita in e rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare dalla medesima proposta;
8) revoca l’ammissione della ricorrente al Patrocino a spese dello Stato;
9) pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna le spese di CTU già liquidate con separato decreto;
10) condanna XXX al pagamento delle spese di lite in favore di YYY, previa compensazione di un terzo, liquidate in euro 2000 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso, in Civitavecchia, nella camera di consiglio del 19 novembre 2020.
Il giudice estensore Il Presidente
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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