REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
1^ SEZIONE LAVORO
SENTENZA n. 1729/2021 pubblicata il 23/02/2021
Il Giudice dott.ssa, in funzione di Giudice del lavoro, nella pubblica udienza del 23.02.2021, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n. /2019 RG promossa da XXX, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti ed elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso, presso lo studio del primo in
contro
INPS (ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. in virtù di procura generale alle liti per atti Notaio ed elettivamente domiciliato in presso gli uffici dell’Avvocatura Metropolitana
SCCI SPA – SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore
Conclusioni: come in atti
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’avviso di addebito tempestivamente impugnato da XXX (con ricorso depositato in data 4.3.2019), l’Inps ha fatto valere nei confronti di quest’ultima una pretesa contributiva in favore della gestione separata (liberi professionisti) relativamente all’anno 2011.
La ricorrente, nel proporre opposizione avverso l’avviso di addebito de quo, ha eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato con la comunicazione impugnata, per superamento del termine quinquennale previsto ex lege.
Si è costituito in giudizio l’INPS, il quale ha contestato l’avversa eccezione di prescrizione, insistendo per il rigetto dell’opposizione e la conferma del titolo impugnato.
Istruita documentalmente, all’udienza del 23.02.2021 la causa è stata decisa mediante pronuncia di sentenza contestuale, depositata in via telematica.
2. L’eccezione di prescrizione è fondata e deve pertanto essere accolta per le seguenti motivazioni.
Al proposito l’Istituto, richiamando a sostegno delle proprie tesi in punto di decorrenza alcune pronunce della Cassazione, individua il dies a quo del termine prescrizionale nella data di invio della dichiarazione reddituale (nel caso di specie avvenuto per i redditi 2011 in data 27.09.2012).
Tuttavia si è consolidato, in seno alla giurisprudenza di legittimità, un diverso orientamento, cui il Giudice aderisce con piena convinzione, secondo il quale, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (sul punto Cass. 31.10.2018, n. 27950, Cass. 22.2.2019, n. 5379, Cass. 20.3.2019, n. 7884 e da ultimo Cass. Ord. 13601/2020 e Cass. 17610/2020).
Come detto in precedenza detto principio è pienamente condivisibile – e considerato che secondo l’art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997 “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”, e che per l’annualità 2011 il termine ultimo per il saldo delle imposte (ai sensi dell’art. 17 del DPR n. 435/2001 e successive modifiche) inizialmente previsto per il giorno il 16 giugno 2012, è stato prorogato al 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione e dal 10 luglio 2012 al 20 agosto 2012, con maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo – la pretesa contributiva dell’Inps risulta prescritta, anche tenendo conto della proroga con maggiorazione (per effetto del DPCM 6.6.2012, a ciò autorizzato dall’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 241/1997).
Invero la comunicazione di iscrizione alla Gestione Separata INPS è stata effettuata con provvedimento datato 4.08.2017.
Detto provvedimento è stato tuttavia ricevuto dalla ricorrente in data 23.8.2017, oltre il termine quinquennale di prescrizione che, come detto, iniziava a decorrere dal 21 agosto 2012 (vedasi tuttavia anche Cass. 12779/2019, per la quale la proroga non muta il termine di scadenza dell’obbligazione principale, che nel caso di specie sarebbe il 16 giugno 2012, individuato quale dies a quo del termine).
L’eccezione di prescrizione va quindi accolta con conseguente annullamento dell’avviso di addebito impugnato, non essendovi elementi sufficienti per ravvisare, nella condotta della ricorrente, un intento doloso all’occultamento dell’esistenza dell’obbligazione come sostenuto dall’INPS, che ha invocato, nel caso in esame, l’applicabilità di una causa di sospensione della prescrizione. L’operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 c.c., n. 8 (“tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finchè il dolo non sia stato scoperto”) ricorre infatti quando sia posta in essere, dal debitore, una condotta tale da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e dunque quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare, al creditore, l’esistenza dell’obbligazione (cfr., tra le tante, Cass. 18 ottobre 2018, n. 26269; Cass. 11 settembre 2018, n. 22072; Cass. 7 marzo 2012, n. 3584).
Nella presente fattispecie non è dato ravvisare una simile intenzionalità soprattutto ove si consideri che i liberi professionisti hanno fatto ragionevole affidamento sulla prassi applicativa ed interpretativa dell’art. 2, comma 26, legge 335/1995 protrattasi per oltre quindici anni dalla sua entrata in vigore e che non richiedeva loro l’iscrizione in detta gestione separata, come correttamente rilevato da parte opponente nel proprio atto introduttivo.
In ragione delle oggettive incertezze riguardanti la decorrenza della prescrizione le spese del giudizio possono essere interamente compensate.
PQM
Il Giudice definitivamente pronunciando sul ricorso /2019, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così decide:
-in accoglimento del ricorso annulla l’avviso di addebito n. e dichiara la non debenza dei contributi per intervenuta prescrizione quinquennale;
-dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Roma, 23.02.2021 Il giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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