fbpx
Generic filters
Parola esatta ...
Cerca nei titolo
Search in excerpt
Filtra per categoria
Codice Civile
Codice Penale

Cd. prova di resistenza, collocamento in graduatoria

Cd. prova di resistenza, principio di prova in ordine alla possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti.

Pubblicato il 05 November 2021 in Diritto del Lavoro, Giurisprudenza Civile

TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 3487/2021 pubblicata il 29/10/2021

nella causa discussa all’udienza del 22.10.2021, promossa da

-XXX, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall’avv. A. Astuto

Ricorrente

CONTRO

-Università del YYY e Ministero dell’Istruzione, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce

Resistenti

Oggetto: partecipazione alla procedura di assunzione degli appartenenti a categorie protette

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 29.01.2018 (in riassunzione del giudizio già incardinato innanzi al TAR Lecce), la ricorrente di cui in epigrafe -premesso di appartenere alla categoria protetta di cui alla legge n. 68/99 (art. 18, comma 2), essendo orfana di genitore caduto sul lavoro, e di essere iscritta negli elenchi degli aspiranti al collocamento obbligatorio a far data dal 21.10.97- esponeva che, successivamente al decorso del termine per la presentazione delle domande di partecipazione (fissato in 30 giorni dalla pubblicazione nel sito Web dell’Università avvenuta il 12.10. 2017), era venuta a conoscenza di una selezione pubblica avviata dall’Università del YYY per l’assunzione di una unità di Cat. B, posizione economica B1, riservata alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, l. n. 68/99, all’art. 1 comma 2 l. n. 407/98, all’art. 3 comma 123 l. n. 244/ 2007, riportata solo per estratto nella G.U. n. 84 del 3.11.2017; l’istante aveva presentato domanda di partecipazione in data 16.11.2017, a termini scaduti rispetto ai 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando nel sito dell’Università, e con D.D. n. 491/2017 l’Università aveva disposto la sua esclusione dalla selezione, stante la tardiva presentazione della domanda.

Tanto premesso la ricorrente censurava la condotta dell’Amministrazione convenuta per i motivi che di seguito si sintetizzano: 1) per avere indetto un avviso di selezione -con procedura sostanzialmente concorsuale- per l’assunzione obbligatoria al lavoro delle categorie protette, laddove, per espressa previsione di legge, tale assunzione sarebbe dovuta avvenire mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite per gli appartenenti alla categorie protette di cui alla legge n. 68/99; 2) per avere l’amministrazione contravvenuto alle regole che si era, essa stessa, imposta attraverso la indizione della procedura di selezione, avendo dato notizia dell’avviso di selezione con pubblicazione nel proprio sito web, e solo successivamente nella Gazzetta Ufficiale, e avendo disposto, poi, contraddittoriamente, di recuperare l’efficacia delle domande pervenute prima della pubblicazione dell’avviso di selezione e di escludere, invece, quelle pervenute oltre il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso nel sito web, ma in termini utili rispetto alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; 3) per aver violato le norme che sanciscono il diritto di precedenza nel collocamento obbligatorio delle categorie protette secondo l’ordine di graduatoria fissato dagli uffici competenti in ragione dell’anzianità di iscrizione, adottando invece il criterio della permanenza della situazione di disagio, non previsto dalla legge. Pertanto -considerato che la violazione delle norme indicate impediva la partecipazione della ricorrente alla selezione, stante anche il mancato coinvolgimento dell’Ufficio Provinciale del Lavoro- chiedeva: “1. Annullare e/o disapplicare (…) a) il Decreto del Direttore Generale della Università del YYY n. 414 prot. N. 96147 dell’11/10/2017 averte ad oggetto Selezione pubblica per l’assunzione di un’unità di Cat. B. posizione economica B1 – Area Servizi Generali e Tecnici, riservata alle Categorie protette (…); b) il D.D. N. 491 del 29/11/2017 prot. n. 138199, pubblicato il 30.11.2017; c) ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale (…). 2) Voler accertare, quantificare e condannare, previa ove occorra, ctu, i danni procurati e procurandi alla ricorrente oltre interessi e rivalutazione ed accogliere il presente ricorso. 3) Voler in subordine adottare ogni più opportuna misura al fine di consentire la partecipazione della ricorrente alla indetta selezione”.

Si costitutiva in giudizio l’Università del YYY che eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati, individuati in tutti i soggetti partecipanti alla selezione, e il difetto di interesse ad agire della ricorrente, in quanto ella risultava preceduta da almeno cinque aventi diritto con maggiore anzianità nella situazione di disagio; nel merito contestava gli avversi assunti e chiedeva il rigetto del ricorso.

Si costituiva in giudizio il MIUR che eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e reiterava, anch’esso, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata integrazione del contraddittorio e l’eccezione di difetto di interesse ad agire della ricorrente.

*

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi che di seguito si espongono.

Appare opportuno, preliminarmente, dare atto che, all’esito del giudizio cautelare proposto contestualmente all’azione di merito, il Tribunale -richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza in materia della c.d. prova di resistenza- ha ritenuto il difetto dell’interesse ad agire della ricorrente in mancanza di specifiche deduzioni rispetto all’esistenza di un proprio diritto attuale all’assunzione presso l’amministrazione resistente, da valutarsi con riferimento alla anzianità di permanenza negli elenchi del collocamento obbligatorio, o anche con riferimento all’esistenza di un eventuale diritto di precedenza rispetto ad altri soggetti collocati in posizione poziore. In fase di reclamo il Collegio ha disposto un approfondimento istruttorio all’esito del quale ha ritenuto, ancora una volta, non superata la prova di resistenza, per i seguenti motivi:

“Osserva il Collegio che, anche a voler ritenere fondati i motivi di impugnazione prospettati dalla ricorrente a sostengo della sua domanda cautelare e quindi anche a voler ritenere tempestiva la domanda di partecipazione della XXX alla procedura selettiva de qua ed applicabile nella fattispecie il criterio della maggiore anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio al fine di individuare il candidato avente diritto alla assunzione (o comunque da sottoporre alla prova idoneativa prevista dall’università convenuta nel bando della selezione pubblica) anziché il criterio seguito dalla reclamata ovvero la maggiore anzianità di permanenza nelle situazioni di disagio tutelate dalle norme di riferimento, la ricorrente non risulta essere, all’esito di una sommaria indagine istruttoria, il candidato avente maggiore anzianità di iscrizione nelle liste del collocamento obbligatorio, essendo preceduta dalle candidate *** e ***. Sul punto si precisa che il collocamento obbligatorio è gestito su base provinciale dalla Direzione Provinciale del lavoro e la *** e la *** risultano iscritte presso il centro per l’impiego di ***, comune della provincia di Lecce (v. art. 32 D.P.R. n. 478/94 secondo cui “le richieste di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici, anche a carattere nazionale e regionale, devono essere rivolte alle direzioni provinciali del lavoro-servizio politiche attive del lavoro competente nella sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio) …” (cfr. ordinanza del 12.10.2018, allegata al fascicolo del procedimento cautelare in sede di reclamo).

***

Tanto premesso, ritiene il giudicante di dovere confermare le suesposte considerazioni e conclusioni anche all’esito del presente giudizio di merito.

Invero, deve darsi atto che, in pendenza del presente procedimento, l’amministrazione convenuta, all’estio della selezione intrapresa, in data 21.05.2018 ha concluso il contratto di lavoro a tempo indeterminato con il signor ***, in quanto primo classificato nella graduatoria stilata secondo il criterio della maggiore anzianità di permanenza nella situazione di disagio tutelata dalle norme di riferimento (nella specie il signor *** è stato ritenuto soggetto con la maggiore anzianità nella situazione di disagio, in quanto orfano sin dalla nascita, in data, sebbene iscritto negli elenchi degli aspiranti al collocamento obbligatorio dal 26.11.2013). Per contro, come già rilevato, la ricorrente ritiene che il corretto criterio da seguire nella specie sarebbe dovuto essere quello dell’anzianità nella iscrizione negli elenchi degli aspiranti al collocamento obbligatorio: in applicazione di tale criterio ella sarebbe stata preferita al predetto signor ***, in quanto iscritta negli elenchi dal 21.10.1997.

E tuttavia, gli argomenti attorei non sono sufficienti a superare quanto già ritenuto nella ordinanza cautelare sopra richiamata, considerato che, ove anche l’amministrazione avesse adottato il criterio voluto dalla ricorrente, ella sarebbe stata preceduta in graduatoria dalle signore *** (iscritta negli elenchi del Centro per l’impiego di Galatina dal 18.06.2008, ma con anzianità dal 27.10.1986) e *** (iscritta dall’1.12.1990, con pari anzianità), le quali pure figurano nella graduatoria stilata dall’Università (cfr. graduatoria allegata alla memoria di costituzione depositata il 15.05.2020, nonché certificati del Centro dell’impiego relativi alle predette candidate, prodotti dall’amministrazione nel fascicolo del reclamo, allegato in atti).

Né elementi in contrario possono trarsi dal fatto che le predette candidate non risultino inserite nella graduatoria stilata all’esito di una successiva procedura di selezione avviata dal Centro per l’Impiego della Provincia di *** su richiesta della locale ASL, in cui la ricorrente è collocata al primo posto (cfr. documento allegato alla nota depositata il 4.04.2019 da parte ricorrente).

Infatti, la graduatoria formata in relazione alla predetta procedura (indetta per l’assunzione di quattro unità con la mansione di Tecnico informatico CED, cfr. bando allegato alle note di trattazione scritta depositate il 15.10.2021 dalla parte ricorrente) ha tenuto evidentemente conto unicamente delle domande presentate dagli interessati a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico, che peraltro richiedeva -ai fini della partecipazione- il possesso di specifici requisiti (quali il patentino informatico europeo).

Non appare allora rilevante, ai fini del decidere, che le signore *** e *** non figurino nella predetta graduatoria, in quanto siffatta circostanza dimostra solo che le stesse non hanno presentato domanda di partecipazione a quella selezione; la loro presenza nella graduatoria stilata dall’Università in relazione alla procedura per cui è causa, invece, induce a confermare la carenza di un interesse concreto all’annullamento della suddetta procedura, in mancanza di una concreta possibilità di assunzione della ricorrente che in tale graduatoria risulterebbe comunque preceduta dalle predette signore *** e ***, entrambe in possesso di maggiore anzianità di iscrizione.

Sul punto si richiamano i principi espressi da consolidata giurisprudenza amministrativa (ex multis, C.G.A., n. 201/2019; Cons. Stato, n. 5837/2019; n. 4963/2011, n. 3099/2009, n. 571/2014) secondo cui nelle controversie relative alla contestazione dei risultati di un concorso pubblico non può prescindersi -ai fini della verifica della sussistenza di un concreto ed attuale interesse al ricorso- dalla cd. prova di resistenza, dovendo, infatti, il ricorrente principale dimostrare, o quantomeno fornire un principio di prova in ordine alla possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata. Infatti, il candidato che impugna i risultati di una procedura concorsuale ha l’onere di dimostrare il suo interesse, attuale e concreto, a contestare la graduatoria, non potendo egli far valere, quale defensor legitimitatis, un astratto interesse dell’ordinamento ad una corretta formulazione della graduatoria, se tale corretta formulazione non comporti per lui alcun apprezzabile risultato concreto, (cfr. ancora più di recente Cons. Stato 6081/2021).

*****

Dalle suesposte considerazioni consegue pure l’inammissibilità della domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente.

Infatti l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita di chance (quale deve essere considerata quella avanzata dalla ricorrente) esige la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile.

Più in generale, la giurisprudenza della Suprema Corte ha sempre affermato che in caso di procedura concorsuale illegittima incombe sul singolo dipendente non promosso ed attore in giudizio per il risarcimento del danno da perdita della possibilità di promozione (c.d. perdita di chance), l’onere di provare -alla stregua dei principi generali in tema di responsabilità contrattuale– il nesso di causalità tra il detto inadempimento datoriale ed il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere la qualifica superiore (Cass. n. 13241/2006). Il lavoratore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chance ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev’essere conseguenza immediata e diretta (Cass. n. 16877/2008 e n. 852/2006). È, dunque, necessaria l’allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire la promozione (nella specie l’assunzione), in forza della quale probabilità si giustifica l’interesse stesso del lavoratore alla pronuncia di illegittimità della procedura selettiva, altrimenti insussistente (Cass. n. 1715/2009).

Nella specie, per le ragioni già sopra svolte, parte ricorrente non ha fornito elementi idonei a ritenere una sua concreta possibilità di assunzione all’esito della procedura indetta dall’Università laddove, si ribadisce, il danno per perdita di chance richiede la prova di una buona (o non trascurabile) probabilità di superare la selezione e non solo la mera possibilità di parteciparvi (Cass. n. 20408/2017).

*******

Le suesposte considerazioni sono sufficienti al rigetto della domanda attorea.

Per completezza, tuttavia, deve darsi atto che nelle more del giudizio la ricorrente ha sottoscritto, in data 21.09.2018, contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della ASL di Lecce, in adempimento dell’obbligo di cui all’art. 3 l. n. 68/99, in quanto collocata al primo posto della graduatoria di cui si è detto in precedenza (cfr. contratto allegato alle note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente il 15.10.2021).

Alla luce di siffatta circostanza, deve ritenersi, in ogni caso, sopravvenuto il difetto di interesse ad agire in capo alla ricorrente, in quanto non più in possesso dello stato di disoccupazione.

Giova a tal fine ricordare che la l. n. 68/99, dopo aver individuato, all’art. 1, la platea dei beneficiari, al successivo art. 8 prevede, al comma 1, che: “Le persone di cui all’art. 1, comma 1 che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell’apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato nel cui ambito territoriale si trova la residenza dell’interessato (…)” e, al comma 2, che “Presso gli uffici competenti è istituito un elenco, con unica graduatoria, dei disabili che risultano disoccupati”. L’art. 16 disciplina, poi, l’assunzione delle persone di cui all’art. 1, comma 1, mediante concorso pubblico ed al riguardo prevede, al comma 1, che: “Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 3, comma 4 e art. 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri”. La medesima disposizione al comma 2, stabiliva che: “I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di cui all’art. 3, anche se non versino in stato di disoccupazione e oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso”; l’inciso “anche se non versino in stato di disoccupazione” è stato eliminato dalla l. n. 114 del 2014, art. 25, comma 9 bis.

Ciò posto -ancor prima delle modifiche introdotte dalla l. n. 114/2014- la previsione di cui all’art. 16, comma 2 -secondo la quale i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti dalle pp.aa. anche se non versino in stato di disoccupazione- non poteva indurre a superare il convincimento della rilevanza, in termini generali, dello stato di disoccupazione nel sistema dell’avviamento obbligatorio, atteso che, in altre disposizioni del medesimo testo legislativo, è ribadita la necessità dell’iscrizione agli elenchi dei disoccupati. Ed infatti la previgente formulazione dell’art. 16, comma 2, lungi dall’introdurre una deroga alla indicata generale irrilevanza, prevedeva, al contrario, un’ipotesi particolare (che si collocava successivamente alla individuazione, ai fini dell’assunzione, dei vincitori), confermando a fortori, che, al di fuori della fattispecie ivi prevista, in termini di disciplina generale il disabile doveva essere disoccupato per poter beneficiare delle speciali procedure di assunzione legislativamente previste (cfr. in argomento Cass. n. 14790/2020). La modifica apportata dalla legge n. 114/2014, in ogni caso, ha stabilito la necessità della sussistenza del requisito dello stato di disoccupazione sia al momento della partecipazione alle procedure di selezione sia al momento dell’assunzione.

Pertanto -stante l’applicabilità della disciplina sopra richiamata alla presente fattispecie, in quanto gli orfani di caduti sul lavoro rientrano tra i riservatari della l. n. 68/99 (v. art. 18, comma 2, e art. 1 dpr n. 333/2000)- deve ritenersi che, anche alla luce delle suesposte considerazioni, difetti l’interesse della ricorrente a conseguire la pronuncia richiesta con il ricorso introduttivo del presente giudizio, non essendo ella in possesso del requisito dello stato di disoccupazione.

Per tutto quanto detto il ricorso va rigettato, restando assorbita nella suesposta motivazione, secondo il principio della ragione più liquida, ogni ulteriore eccezione preliminare e/o pregiudiziale (cfr. Cass. n. 9936/2014).

Stante la particolarità delle questioni affrontate, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI LECCE

Visto l’art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto il 29.01.2018 da XXX nei confronti di Università del YYY e Ministero dell’Istruzione, così provvede: Rigetta il ricorso.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione. Lecce, 22.10.2021

IL GIUDICE DEL LAVORO

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

LexCED
Desideri approfondire l’argomento ed avere una consulenza legale?

Articoli correlati