REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott., all’udienza del 6 giugno 2019, ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 944/2019 pubblicata il 06/06/2019
nella causa iscritta al n., del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2018, pendente
T R A
XXX ,
con gli avv.ti.,
– ricorrente –
E
INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l’avv.,
– convenuto –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29/11/2018 la parte ricorrente XXX ha chiamato in giudizio la parte convenuta INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE e – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 7 del ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte (chiedendo, in sintesi, di accertare il diritto al pagamento della maggiorazione su assegno sociale a decorrere dalla domanda amministrativa del 6/7/2016).
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Si è costituita in giudizio la parte convenuta, che ha chiesto la dichiarazione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ragione dell’avvenuto riconoscimento, in sede amministrativa, del diritto controverso nel presente giudizio, rappresentando inoltre che la prestazione è stata posta in pagamento.
All’udienza odierna la parte ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarazione della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese della parte convenuta, in ragione del tardivo riconoscimento e pagamento.
La causa è stata istruita con l’acquisizione dei documenti prodotti.
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Essendo pacifico che l’interesse sotteso alle domande presentate dalla parte ricorrente è stato pienamente soddisfatto in sede stragiudiziale per opera della parte convenuta, tramite l’attribuzione del bene della vita agognato, va dichiarata – come richiesto da entrambe le parti processuali – la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del giudizio.
Difatti la giurisprudenza ha chiarito che “La cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale. Ne consegue l’assoluta inidoneità di detta pronuncia ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo essa acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del processo” (Cassazione civile sez. lav. 25 marzo 2010 n. 7185; Cassazione civile sez. III 06 febbraio 2007 n. 2567).
Per quanto riguarda le spese di lite, questo giudice ritiene che esse vadano poste a carico della parte convenuta, giacché il pagamento (tardivo) della prestazione di cui sopra – comunicato soltanto in data 17/5/2019, a fronte di una domanda amministrativa presentata dalla parte ricorrente in data 6/7/2016 – implica una sostanziale ammissione della fondatezza delle domande presentate dapprima in sede amministrativa e poi in sede giudiziale dalla parte ricorrente.
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Le spese di lite seguono dunque la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., e si liquidano nella misura di euro 1500,00, in considerazione della natura e del valore della controversia.
Tale somma va inoltre compensata per 1/2, tenuto conto del pagamento (pur tardivo) della parte convenuta e, di riflesso, delle modalità di svolgimento e di conclusione del giudizio.
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall’art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
– dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio;
– condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore di parte ricorrente, che, compensate per 1/2, liquida definitivamente in Euro 750,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Velletri, 6 giugno 2019.
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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