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Codice Civile
Codice Penale

Cessazione della materia del contendere

La cessazione della materia del contendere è sorta e si è consolidata nella prassi giudiziaria come istituto a carattere generale.

Pubblicato il 01 July 2021 in Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

TRIBUNALE DI COSENZA
PRIMA SEZIONE CIVILE 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA  n. 1492/2021 pubblicata il 29/06/2021

Nella causa civile iscritta al n.  del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell’anno 2018, pendente

TRA

XXX BANCA spa in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. in virtù di procura in calce all’atto di citazione;

–          attore – E

YYY E ZZZ, rappresentati e difesi dall’Avv.

giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

–          convenuti – avente ad oggetto: revoca fondo patrimoniale.

Conclusioni: all’udienza del 29.6.2021 le parti concludevano chiedendo congiuntamente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, conformemente a quanto già richiesto con istanza congiunta, depositata in data 10 giugno 2021.

FATTO E DIRITTO

La presente controversia trae origine dalla domanda di revoca dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato dai sigg.ri YYY e ZZZ in data 9 maggio 2013.

All’udienza del 29 giugno 2021 entrambe le parti hanno chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione della bonaria composizione della controversia intervenuta tra le parti, con integrale compensazione delle spese di lite.

****

Orbene, in riferimento alla domanda proposta da XXX BANCA spa deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, siccome dalle medesime parti richiesto.

La cessazione della materia del contendere, malgrado non sia prevista nell’ambito del processo civile da alcuna norma, è sorta e si è consolidata nella prassi giudiziaria come istituto a carattere generale, che si ricollega al sopravvenire, nel corso del processo, di fatti od eventi, che, modificando dal punto di vista oggettivo e/o soggettivo la situazione sostanziale controversa, comportano il venir meno della necessità di una pronuncia sul merito, la quale sarebbe priva di causa giuridica e non più rispondente ad alcuno scopo pratico.

Insegna la Suprema Corte di Cassazione che “la cessazione della materia del contendere presuppone che: a) sopravvengano, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto; b) vi sia accordo tra le parti sulla portata delle vicende sopraggiunte e sull’essere venuto meno ogni residuo motivo di contrasto; c) vi sia la dichiarazione di non volere proseguire la causa proveniente dalla parte personalmente ovvero dal suo difensore munito di procura ad hoc.” (Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 16785 dell’8/11/2003; Cassazione Civile, Sezione Lavoro, n. 5390 del 27/04/2000).

In particolare, posto che la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragione sostanziale della lite, è necessario che i contendenti si diano reciprocamente atto dell’intervenuto mutamento della situazione evocata nella controversia e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare tale declaratoria (vedi Cassazione Civile, Sezione I, n. 11038 del 26/07/2002).

Orbene, nel caso di specie si ritiene che ciò sia avvenuto, atteso che le parti hanno chiesto concordemente la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in ragione della sopravvenuta composizione bonaria della controversia.

Detta circostanza determina la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio, conformemente alla richiesta avanzata dalle parti.

Quanto alle spese processuali, stante l’accordo tra le parti, appare equo procedere a integrale compensazione tra le stesse.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

1) dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti; 2) compensa interamente tra le parti le spese di lite.

Manda la cancelleria per il deposito telematico della presente sentenza e per la comunicazione alle parti

Cosenza, 29.6.2021

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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