TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE n. 299/2023 pubbl. il 07/04/2023
nella causa iscritta al n.2788/2022 del Registro Generale e promossa da
XXX, con l’avv.
Ricorrente nei confronti di
INPS, con l’avv.
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento e la condanna dell’INPS al pagamento della prestazione, oltre vittoria di spese di lite (con distrazione).
L’INPS ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere (con compensazione delle spese di lite), deducendo di aver provveduto alla liquidazione della prestazione richiesta dalla parte ricorrente (come risulta dalla documentazione rappresentativa del cassetto previdenziale del cittadino in atti).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
“La cessazione della materia del contendere – che deve essere dichiarata dal giudice anche d’ufficio – costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, e cioè l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto” (Cass., n.2567/2007). “È insegnamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conclusioni conformi in tal senso al giudice […], potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cass., n.16150/2010).
Dagli atti emerge che l’Istituto, dopo il deposito del ricorso giudiziale, ha riconosciuto la fondatezza delle pretese della parte ricorrente, liquidando in suo favore la prestazione richiesta, con la conseguenza che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse ad agire della parte ricorrente. Le spese di lite sono compensate per un terzo (in ragione del contegno processuale ed extraprocessuale dell’INPS) e per il resto seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come in dispositivo (tenuto conto dell’assenza di attività istruttoria e della scarsa complessità della controversia).
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa per un terzo le spese di lite e condanna l’INPS al pagamento dei restanti due terzi, liquidati in euro 1.300,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione). Crotone, 07/04/2023.
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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