LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Cessione del credito e interessi moratori

Il giudice, in merito ad una causa di ritardato pagamento di fatture commerciali, accoglie parzialmente le domande della parte attrice, cessionaria del credito. Viene accertato il credito e riconosciuto il diritto agli interessi moratori calcolati secondo le disposizioni del D.Lgs. 231/2002. Rigettata la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.

Prenota un appuntamento in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza per una consulenza legale.

Pubblicato il 23 febbraio 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 22414/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Torino Prima Sezione Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._789_2025_- N._R.G._00022414_2020 DEL_14_02_2025 PUBBLICATA_IL_17_02_2025

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22414/2020 promossa da:

nuova denominazione di.

in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME, dall’avv. NOME COGNOME e dell’avv. NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in Milano in INDIRIZZO presso lo studio legale RAGIONE_SOCIALE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME e dell’avv. NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME e dell’avv. NOME COGNOME CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per parte attrice COGNOME l’Ill.mo Tribunale adito così giudicare:

IN INDIRIZZO

per le ragioni e i titoli di cui all’atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell’ , in persona del legale rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, per l’effetto, condannare l’ , in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di I. € 31.704,93 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell’elenco che si produce sub ALL.

II.

gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione:

− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nell’elenco prodotto sub ALL.

A (colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;

III.

gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell’atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell’art. 1283 c.c.:

− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, − con decorrenza dalla data di notifica dell’atto di citazione;

IV.

€ 2.760,00 ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo;

IN INDIRIZZO

per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto ad ottenere il pagamento da parte dell’ e, per l’effetto, condannare al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a er:

• sorte capitale, • interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:

– “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale, • interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:

– nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, – con decorrenza dalla data di notifica dell’atto di citazione;

• importo dovuto ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;

IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA:

accertare e dichiarare il diritto di ottenere il pagamento da parte dell’ e, per l’effetto, condannare l’ al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;

IN OGNI CASO:

con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.

Per parte convenuta Voglia l’Ill.mo Tribunale adito così giudicare:

IN VIA PREGIUDIZIALE  dichiarare la carenza di legittimazione ad agire di sulle domande proposte, sia per quanto concerne la sorte capitale che per quanto concerne gli interessi ed indennità, relativamente alle fatture per cui è stato notificato da parte di quest’ rifiuto della relativa cessione di credito (cfr. docc. 2, 4, 11 e 15);

 dichiarare la carenza di interesse ad agire e la conseguente nullità/inammissibilità delle domande relative alle fatture già liquidate a (cfr. docc. 1, 3, 7, 13 e 14);

NEL MERITO – in via preliminare, accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione quinquennale delle pretese creditorie relative agli interessi di mora e anatocistici nonché alla richiesta risarcitoria ex art. 6 D.Lgs n. 231/2002 con riguardo alle fatture di capitale emesse anteriormente al 30.11.2015;

– respingersi, per tutte le motivazioni esposte in atti, le domande tutte ex adverso proposte nei confronti dell’ in quanto inammissibili ed infondate, oltrechè sfornite di prova;

– in via subordinata, accertata la mancanza di titolarità in capo a per i crediti azionati di cui risulta notificato il rifiuto della cessione di credito (cfr. docc. 2, 4, 11 e 15) e/o preso atto della rinuncia da parte di ad una parte di domanda a titolo di sorte capitale e/o preso atto dei documentati ulteriori pagamenti (cfr. doc. 1, 3, 4 e 13) e/o dei documentati abbuoni per € 1.074,60 (cfr. docc. 7 e 14) e/o delle documentate contestazioni (cfr. docc. 8, 9, 16, 17 e 18)

, accertare e dichiarare che nulla è più dovuto con riferimento alle relative domande avversarie;

– in via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui venisse riconosciuta la fondatezza, anche solo parziale, di alcune delle pretese avversarie, ridurre l’ammontare di queste ultime agli importi accertati in corso di causa, tenuto conto delle clausole contrattuali di cui ai documenti prodotti sub 10 e 10 bis;

– con condanna di ai sensi dell’art. 96 terzo comma c.p.c. e/o ai sensi degli artt. 88-92 primo comma c.p.c..

Con il favore delle spese di CTU nonché di giudizio, queste ultime ex D.M. 10.3.2014 n. 55, oltre oneri riflessi ex art. 1 comma 208 legge n. 266/05 (23,8% sull’imponibile), trattandosi di patrocinio reso dall’Avvocatura interna all’Ente.

Esente IVA e CPA.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato nuova denominazione di (d’ora in avanti, per brevità, “ ) ha convenuto in giudizio l’ (d’ora in avanti, per brevità, “ ”) chiedendo in via principale il pagamento dei crediti originanti dalla mancata corresponsione delle fatture allegate in atti, crediti che sono stati ceduti in capo all’odierna attrice, per complessivi €92.456,12 per sorte capitale, ridotti in corso di causa ad €31.704,93 e da ultimo, come risulta dalla comparsa conclusionale di parte attrice, ad €17.232,80 oltre interessi di mora, interessi anatocistici per €2.760,00 e la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, co. 2 D. Lgs. 231/2002 ovvero, in via subordinata e per le medesime ragioni, della diversa somma accertanda oltre interessi di mora, interessi anatocistici e la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell’art. 6, co.

2 del D. Lgs. 231/2002 ovvero, in via ulteriormente subordinata, della diversa somma accertanda ai sensi dell’art. 2041 Cc oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si è costituita l’ chiedendo di dichiarare, in via preliminare, la carenza di legittimazione ad agire in capo a la carenza di interesse ad agire, la nullità e l’inammissibilità delle domande;

nel merito, di doversi accertare l’intervenuta prescrizione delle pretese creditorie azionate dalla controparte e di doversi respingere le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;

da ultimo, in via meramente subordinata, di doversi ridurre l’ammontare delle pretese agli importi che saranno accertati in corso di causa;

il tutto, oltre risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96, co. 3 Cpc e degli artt. 88-92, co. 1 Cpc.

Concessi i termini ex art. 183, co. 6 Cpc è stata disposta la CTU.

Ritenuta che la causa fosse matura per la decisione, dopo aver invitato le odierne parti a precisare le rispettive conclusioni, sono stati concessi i termini per lo scambio delle memorie conclusive.

2.La domanda principale proposta da parte attrice, per i motivi che di seguito si espongono, va accolta in minima parte, sulla scorta di quanto verificato dal CTU nominato per l’incombente, dott. ha azionato il presente procedimento in ragione del mancato pagamento di alcuni crediti acquistati pro soluto da alcune case farmaceutiche che vedono come debitrice l’odierna Azienda.

Parte attrice eccepisce di aver fornito la prova della legittimità delle cessioni.

Parte Parte Parte Parte convenuta eccepisce l’efficacia e la tempestività dei rifiuti opposti nei confronti di invocando l’applicabilità della speciale normativa dettata dal Codice degli Appalti ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e del successivo art. 106 del D. Lgs. 50/2016 in riferimento a tutte le fatture da cui originano gli odierni crediti rilevando, con specifico riguardo alla fattura emessa da RAGIONE_SOCIALE, la mancata prova della conclusione del contratto di cessione (comp. concl. conv. p. 9). L’importo inizialmente richiesto da ammontante in linea capitale a complessivi €92.456,12 è stato ridotto ad €39.036,73, ad €33.121,64, ad €31.704,93 e da ultimo, come risulta dalla comparsa conclusionale di parte attrice, ad €17.232,80.

Detti crediti originano dalle fatture che sono state emesse da RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (doc. 3 e 9 att.).

Riguardo a ciascuna delle singole cessioni si rileva quanto segue:

(i) per quanto concerne RAGIONE_SOCIALE parte attrice non ha depositato il contratto di cessione, le fatture e i documenti di trasporto.

Parte convenuta ha depositato la lettera di contestazione della cessione solamente per quattro delle cinque fatture.

Per la quinta, invece, ha fornito la prova del pagamento.

Ne deriva che nulla è dovuto in favore di poiché parte attrice non ha fornito la prova della titolarità di detto credito (doc. 3, 4, 9 att. e 2 conv.);

(ii) in merito a RAGIONE_SOCIALE parte attrice non ha depositato il contratto di cessione, le fatture e i documenti di trasporto.

Parte convenuta ha depositato le lettere di contestazione solamente per quanto attiene la fattura n. 2017048916 del 10/10/2017.

Nulla è dovuto in favore di poiché parte attrice non ha fornito la prova della titolarità di detto credito (doc. 2, 15, 16 conv.);

(iii) in merito a RAGIONE_SOCIALE parte attrice ha depositato il contratto di cessione del credito, le fatture, gli ordini e i documenti di trasporto i quali non risultano sottoscritti dall’Azienda ad eccezione di una sola fattura avente ad oggetto alcuni servizi.

Parte convenuta, invece, ha depositato le lettere di contestazione.

Nulla è dovuto dall’ in quanto, stornando quanto richiesto da gli importi eccepiti dall’ non si rinviene alcun credito in favore di (doc. 3, 4, 9 att. e 2 conv.);

(iv)per quanto attiene RAGIONE_SOCIALE parte attrice ha depositato il contratto di cessione Parte Parte Parte Parte Parte Parte del credito, le fatture, i documenti di trasporto (in merito ai quali non si rinviene alcuna sottoscrizione per accettazione da parte dell’ e i rispettivi ordini.

Parte convenuta non ha depositato le lettere di contestazione della cessione del credito;

tuttavia, come si evince dallo scambio di alcune comunicazioni intercorse tra le parti vi è evidenza che l’ abbia ricevuto la merce.

Poiché parte convenuta non dà atto di aver chiesto alcuno storno si ritiene provato il credito vantato da il quale originerebbe (a.) dalla fattura n. 1913510226 del 28/01/2013 per complessivi €622,93, di cui mentre €466,82 sono stati già corrisposti, €156,11 risultano ancora non onorati;

(b.) dalla fattura n. 1913513483 del 5/2/2013 per complessivi €364,67, di cui mentre €343,90 risultano essere stati già corrisposti, €20,77 risultano ancora non onorati nonché, infine, (c.) dalla fattura n. 1913525153 del 6/3/2013 per complessivi €276,38, di cui mentre €124,36 risultano essere stati già corrisposti, €152,02 risultano ancora non onorati.

Dalla sommatoria di tali importi residui si ricava la somma complessiva pari ad €328,90 (doc. 3, 4, 9 att. e 13 e 16 conv.);

(v) per quanto concerne RAGIONE_SOCIALE parte attrice ha depositato l’atto di cessione del credito e la relativa fattura ma non ha fornito la prova dei documenti di trasporto e dell’ordine di pagamento.

Parte convenuta, invece, ha depositato la lettera di contestazione delle cessioni.

Nulla è dovuto in favore di poiché parte attrice non ha fornito la prova della titolarità del credito (doc. 3, 4, 9 att. e 2 conv.).

Ne deriva che nulla è dovuto in favore di per quanto concerne i crediti di cui alle fatture emesse da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ora RAGIONE_SOCIALE.

L’unico credito di cui risulta esservi la prova della titolarità in capo a è quello che attiene alla posizione di RAGIONE_SOCIALE pari ad €328,90 sul cui importo devono essere calcolati, come richiesto, gli interessi moratori ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. 231/2002.

3.In punto interessi parte convenuta deduce sia la prescrizione, sia la sottoscrizione di una specifica clausola di cui al Capitolato Generale d’oneri per la fornitura di beni e servizi.

La prima eccezione va rigettata rilevandosi la non applicazione dell’art. 2948 Cc.

Poiché le obbligazioni oggetto delle fatture di cui si discute non sono né periodiche né di durata non può trovare applicazione il termine di prescrizione breve trattandosi di interessi moratori aventi fonte legale, pertanto dovuti a causa del ritardato pagamento.

Come rilevato dalla Corte di Cassazione Parte Parte Parte Parte “non si applica la prescrizione breve quinquennale agli interessi moratori poiché è necessario che questi interessi siano contraddistinti da periodicità, elemento mancate agli interessi moratori;

affinché sia possibile applicare la prescrizione breve per i crediti di interessi è necessario che vi siano accordi che conferiscano autonomia e periodicità al debito di interessi” (Cass. 11125/2024).

Dunque l’eccezione va rigettata poiché trattasi della fornitura di merci e non vi sono elementi per poter asserire che trattasi di obbligazioni periodiche.

In merito all’ulteriore eccezione l’ deduce che – come indicato al punto “Fatturazione e pagamenti” di cui al Capitolato Generale d’oneri per la fornitura di beni e servizi, giusto il rimando alla dichiarazione che è stata resa dal Direttore e con cui si attesterebbe il perfezionamento di detto accordo – siano stati gli stessi fornitori aggiudicatari ad aver autorizzato parte convenuta, nell’ipotesi di ritardato pagamento dei corrispettivi d’appalto, a non dover rendere alcun interesse (doc. 10 e 10 bis conv.). Tale contestazione va rigettata poiché nell’allegato al Capitolato non è riportata alcuna data, non si specifica rispetto a quale periodo si riferisca e non è stata depositata alcuna documentazione dalla quale si evinca che RAGIONE_SOCIALE abbia acconsentito alla non applicazione degli interessi.

Sulla sorte capitale sopra richiamata, pertanto, devono essere calcolati gli interessi moratori stabiliti dal D. Lgs. 231/2002 i quali vanno conteggiati con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura sino alla notificazione dell’atto di citazione e, ai sensi dell’art. 1284, co. 4 Cc. , dalla proposizione della domanda giudiziale sino al soddisfo.

4.Per quanto concerne la fattura n. 1913525153 del 6/3/2013 si specifica che il termine a partire dal quale dovranno essere conteggiati gli interessi decorre dal 4/6/2013 poiché, mentre nel prospetto presentato da è stata indicata come data di scadenza quella del 5/5/2013, in fattura è stata riportata come data di pagamento quella corrispondente a 90 giorni dalla data della fattura ovvero il 4/6/2013.

Per quanto riguarda gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sul capitale, scaduti da oltre sei mesi alla data della notifica dell’atto introduttivo del giudizio, ai sensi dell’art. 1283 Cc., devono essere calcolati nella misura degli interessi legali di mora di cui all’art. 2 e 5 del D. Lgs. 231/2002 con decorrenza dalla data di notifica dell’atto di citazione al soddisfo.

Infatti a tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi natura, è applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola Parte dell’anatocismo dettata dall’art. 1283 c.c.

purché si tratti di interessi già dovuti almeno per sei mesi e che la parte richieda specificamente in giudizio la condanna al pagamento degli interessi che questi ultimi, da quel momento, produrranno.

Infine, anche l’ulteriore importo richiesto da parte attrice a titolo di risarcimento del danno, ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. 231/2002,

deve essere riconosciuto in favore di Quanto al risarcimento ex art. 6 D.Lgs. 231/02 nella misura fissa di € 40,00 per ogni fattura pagata in ritardo e/o non ancora pagata, lo stessa si configura come conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo e dell’attività di recupero posta in essere dal creditore, dovendosi ritenere che il ritardo nel pagamento arreca di per sè un aggravio economico al creditore per cui non deve essere fornita alcuna prova se non la circostanza del ritardo.

Per tale ragione sono dovuti in favore di €40,00 per ciascuna delle tre fatture e, dunque, €120,00 complessivi.

vanta un credito nei confronti dell’ pari a complessivi €328,90 per sorte capitale, oltre interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 con decorrenza dalla scadenza di ciascuna delle fatture portanti il credito alla data antecedente quella di notificazione dell’atto di citazione, nonché ex art. 1284, co. 4 Cc. da quest’ultima data al soddisfo oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sul capitale da conteggiarsi, ai sensi del D. Lgs. 231/2002, dalla data di notificazione della citazione sino al soddisfo nonché, infine, €120,00 complessivi ex art. 6 del d. lgs. 231/2002.

5.Le domande subordinate proposte da parte attrice, in quanto afferenti a questioni che si ritengono assorbite dall’accoglimento della domanda principale, vanno rigettate.

Deve infine rigettarsi la domanda proposta dalla convenuta volta alla dichiarazione della responsabilità in capo all’attrice ai sensi dell’art. 96, co. 3 Cpc e degli artt. 88-92, co. 1 Cpc.

Parte convenuta non ha dimostrato la mala fede o la colpa grave della controparte nell’agire in giudizio, nell’avere leso il dovere di lealtà e di probità ovvero nell’avere utilizzato espressioni sconvenienti e/o offensive.

Anzi, e all’opposto, con riferimento alla responsabilità di cui all’art. 96, co. 3 Cpc, si osserva che per la definizione dell’odierno procedimento è stato necessario esperire una consulenza tecnica d’ufficio per poter definire il quantum creditorio.

Da ultimo, si evidenzia il comportamento tenuto dalla convenuta, la quale ha adempiuto tardivamente le proprie obbligazioni.

Parte Parte Parte Tanto basta per poter rigettare la domanda proposta dall’ 6.Le spese vengono compensate alla luce dell’accoglimento della domanda principale in misura esigua sia rispetto alla domanda iniziale sia rispetto a quella ridotta in sede di precisazione delle conclusioni.

Le spese di CTU vanno poste a carico di parte attrice per ¾ ed a carico di parte convenuta per ¼ visto l’esito dei calcoli.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, condanna l’ pagamento in favore di di €328,90 per sorte capitale, oltre interessi moratori ex d. lgs. 231/2002 dalla data di scadenza di ciascuna fattura alla data antecedente quella della notificazione dell’atto di citazione nonché, ex art. 1284, co. 4 Cc, da quest’ultima data al saldo, oltre interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sul capitale dalla data della notificazione dell’atto di citazione al soddisfo oltre €140,00 complessivi a titolo di risarcimento del danno ex art. 6 d. lgs. 231/2002; compensa le spese processuali tra le parti;

respinge la domanda ex art.96 c.p.c. pone le spese di CTU per ¾ a carico dell’attrice e per ¼ a carico della convenuta.

Torino, 14 febbraio 2025

Il Giudice dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Articoli correlati