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Codice Civile
Codice Penale

Cessione del credito e mancata insinuazione al passivo

Il giudice ha rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo, confermando il provvedimento monitorio e condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite. In particolare, il giudice ha affermato che, in caso di cessione del credito, il cessionario è tenuto a provare la titolarità del credito stesso, anche mediante produzione di documentazione indiziaria, e che la mancata insinuazione al passivo del fallimento del debitore originario non fa venire meno il diritto del creditore di agire nei confronti del debitore stesso una volta che quest’ultimo sia tornato in bonis.

Pubblicato il 03 January 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 2980/2022

TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2980/2022 tra ATTORE/I CONVENUTO/I

Oggi 12/11/2024 ad ore 11:45 innanzi al dott. NOME COGNOME sono comparsi:

Per ’avv. COGNOME e l’avv. COGNOME

Per essuno compare.

Gli avv. COGNOME e COGNOME precisano le conclusioni come alla prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. e discutono riportandosi alle note conclusive.

Il giudice si ritira in camera di consiglio.

All’esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale, assenti le parti.

Verbale chiuso alle 15.45.

Il Giudice dott. NOME COGNOME (atto sottoscritto digitalmente)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA RAGIONE_SOCIALE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA N._1926_2024_- N._R.G._00002980_2022 DEL_12_11_2024 PUBBLICATA_IL_12_11_2024

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2980/2022 promossa da:

(C.F. con patrocinio dell’avv. NOME COGNOME e dell’avv. COGNOME

elettivamente domiciliato in Chiaravalle INDIRIZZOINDIRIZZO presso il difensore avv. COGNOME NOME ATTORE OPPONENTE contro (C.F. , e per essa la mandataria con il patrocinio dell’avv. COGNOME COGNOME elettivamente domiciliato in Verona INDIRIZZO VERONA presso il difensore avv. COGNOME NOME CONVENUTA OPPOSTA

CONCLUSIONI

Parte attrice opponente ha concluso come da verbale d’udienza.

C.F. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 563/2022 emesso dal Tribunale di Ancona in data 29.4.2022 con cui, su ricorso della società , era stato ingiunto di pagare a quest’ultima la somma di €. 13.336,42 oltre interessi e spese del procedimento, a titolo di saldo debitore del contratto di finanziamento n. 2012A/257 del 13.3.2008 intercorso tra l’opponente e la ***, la quale aveva poi ceduto il credito all’Istituto Finanziario del MezzogiornoRAGIONE_SOCIALE che, a sua volta, lo aveva ceduto alla , la quale conferiva il ramo di azienda a che mutava la denominazione in A sostegno dell’opposizione, ha dedotto di essere stato titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto l’attività di fabbricazione di stampi e lavorazioni meccaniche, ha esposto che, con sentenza n. 71/2010 del 20.5.2010, il Tribunale di Ancona aveva dichiarato il fallimento di egli opponente quale titolare della ditta individuale RAGIONE_SOCIALE ha rappresentato che né la creditrice originaria né i successivi cessionari si erano insinuati al passivo del fallimento, ha affermato che in data 22.3.2016 il Tribunale di Ancona aveva disposto la chiusura della procedura, ha rilevato che il credito era, pertanto, da ritenersi estinto e quindi del tutto privo dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo. Costituitasi in giudizio la società ha contestato in fatto e in diritto l’opposizione proposta, in particolare ha rilevato che potevano ritenersi provate ai sensi dell’art. 115 c.p.c. la stipula del contratto di finanziamento con la società RAGIONE_SOCIALE, l’erogazione dell’importo, il mancato pagamento delle rate concordate, l’ammontare del credito, le intervenute cessioni ed, infine, il conferimento del ramo d’azienda;

ha sostenuto di avere fornito idonea e adeguata prova del credito azionato in sede monitoria, ha dedotto che il fallimento era stato dichiarato chiuso, sicchè non era precluso ad essa opposta di agire nei confronti dell’opponente;

ha chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

“in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., in quanto l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, nel merito rigettare ogni domanda dell’opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti del sig. della somma di €. 13.336,42 oltre ai successivi interessi di mora al tasso legale, fino al soddisfo con condanna al pagamento”.

Con provvedimento del 2.2.2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e venivano assegnati i termini di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c. Parte opponente, con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ha eccepito il difetto di legittimazione ad agire per mancanza di prova della cessione del credito.

All’esito della scadenza dei termini, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione.

Precisate le conclusioni e discussa la causa, il giudice ha emesso sentenza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c.

Preliminarmente va chiarito

che a seguito della chiusura del fallimento, cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacità personali, il fallito resta debitore verso i creditori non soddisfatti, sia che questi abbiano ottenuto l’ammissione al passivo, sia che siano rimasti estranei al fallimento, non insinuando i loro crediti.

La Cassazione, con sentenza n. 26806 del 2022, dopo aver richiamato la disciplina di cui agli artt. 51 e 52 della legge fallimentare che, vietando il ricorso ad azioni esecutive individuali sui beni compresi nel fallimento, impone ai creditori che intendono soddisfarsi sul ricavato della vendita dei beni acquisiti all’attivo di parteciparvi, proponendo domanda di insinuazione allo stato passivo per far accertare i rispettivi crediti, al contempo ha chiarito che la predetta disciplina non impedisce di certo al creditore di far valere le proprie ragioni creditorie, una volta che il fallito sia tornato in bonis, sebbene non abbia proposto insinuazione al passivo, atteso che divenire creditore concorrente costituisce una mera facoltà e non di certo un obbligo. Ne consegue, pertanto, che alla mancata partecipazione non equivale la perdita del diritto di agire nei confronti del fallito tornato in bonis, come avvenuto nel caso di specie.

In secondo luogo, va osservato, in via generale, che la titolarità del diritto attiene ad un elemento costitutivo della domanda che è onere dell’attore dimostrare e qualora questi alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all’azione, ma senza fornirne la prova, la questione attiene al merito della causa ed è idonea a pregiudicare l’accoglimento della domanda.

La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che “la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l’attore ha l’onere di allegare e di provare”.

Tale prova può essere ricavata anche dalla specifica ammissione di controparte o dall’articolazione di difese incompatibili con la contestazione dell’altrui titolarità, ma non dal contegno omissivo di mancata contestazione (Cass. sez. un. 16.2.2016 n. 2951, recentemente anche Cass. 20.5.2020 n. 9253).

Secondo le Sezioni Unite, la contestazione della legittimazione attiva costituisce una mera difesa del convenuto e non un’eccezione in senso stretto, con la conseguenza che il convenuto può limitarsi a negare l’altrui titolarità del diritto in ogni stato del processo, senza incorrere in decadenza.

Nel caso di specie, parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della opposta nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 1, in particolare ha sostenuto che parte opposta non avrebbe fornito la prova della avvenuta cessione tra RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE

Ebbene, grava sulla società che si afferma successore del contraente originario l’onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco, inoltre, in caso di cessioni multiple, grava sull’ultimo cessionario l’onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l’attuale titolarità del credito, e non soltanto dell’ultima.

Ciò posto, se è pur vero che, in caso di contestazione, la prova della titolarità del credito da parte del cessionario non è integrata dal solo avviso ex art. 58 tub pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (da ultimo Cass. 3405 del 6.2.2024), va, altresì, preso atto, sempre sulla base dell’indirizzo di legittimità (e segnatamente dell’ultimo arresto citato), che “il giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito della quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario”. In altri termini, se è pur vero che in caso di specifica contestazione, l’avviso pubblicato sulla G.U. può ex se non essere sufficiente a provare l’attuale titolarità del credito, tale condizione va comunque delibata sulla base delle complessive risultanze in fatto, dunque anche per via critica o indiziaria, in relazione agli elementi di fatto e di giudizio acquisiti agli atti.

Orbene, è proprio da questo quadro indiziario complessivo che emerge in modo evidente la titolarità del credito in capo alla cessionaria.

Nel caso di specie dalla documentazione prodotta si ricava che il contratto di finanziamento risulta essere stato stipulato dall’opponente nell’anno 2008 con la società RAGIONE_SOCIALE la quale ha ceduto il credito alla società RAGIONE_SOCIALE come emerge dall’estratto elenco crediti sottoscritto dalla cedente (doc. 6 pag. 2 allegato alla comparsa di costituzione) nel quale è inequivocabilmente individuata la posizione contrattuale in oggetto, nonché dalla comunicazione inviata a mezzo raccomandata il 4.2.2016 al debitore e dallo stesso ricevuta e mai contestata, contenente la comunicazione, da parte della società RAGIONE_SOCIALE, di avvenuta cessione del credito per un ammontare di €. 13.336,42 (doc. 9 allegato al fascicolo monitorio). La suddetta documentazione è specifica e circostanziata, non è stata specificamente contestata dall’opponente e conferma espressamente l’inclusione della posizione debitoria dello stesso tra quelle oggetto di cessione a IFIM RAGIONE_SOCIALE

Risulta, poi, che la società RAGIONE_SOCIALE ha ceduto il credito a come da documentazione versata in atti (contratto di cessione – doc. 5 fasc. monitorio), infine, parte opposta ha prodotto il verbale di conferimento del ramo di azienda alla (doc. 7-8 allegato alla comparsa) che ha mutato la denominazione sociale in (doc. 11 allegato alla comparsa), la quale ha conferito mandato alla società (procura in atti).

Ne consegue che, sulla base della documentazione versata in atti e a fronte delle rispettive allegazioni e contestazioni delle parti, deve ritenersi provata la titolarità del credito in capo all’odierna opposta.

Infine, l’improcedibilità, per omesso esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, deve essere eccepita dal convenuto (che nel caso dell’opposizione a decreto ingiuntivo è l’opponente, quale debitore sostanziale della pretesa introdotta ab origine con l’azione monitoria), a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado.

Nel caso di specie, l’eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione di cui all’art. 5 del D. Lgs. 28/2010 è stata sollevata per la prima volta in sede di memoria conclusiva dall’opponente e, dunque, tardivamente.

Ne consegue che una volta tenutasi la prima udienza senza che nessuno abbia contestato il mancato avvio del procedimento di mediazione, la domanda non può più essere dichiarata improcedibile.

Nel merito si osserva quanto segue.

Si osserva che la proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo determina l’insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell’opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell’emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l’opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria.

Va, quindi, evidenziato che nel corso dell’ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell’opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l’ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente, con la conseguenza che l’onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all’opponente spetta di provare, secondo le regole generali, i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. In caso di credito scaturente da un contratto di finanziamento (come quello in esame), in virtù dei principi generali in tema di riparto dell’onere della prova, il creditore ha l’onere di dimostrare l’esistenza della fonte dell’obbligazione, potendosi limitare ad allegare l’altrui inadempimento, indicando i criteri che ha utilizzato per calcolare il proprio credito, spetta, invece, al debitore dimostrare l’esatto adempimento della prestazione o la sussistenza di circostanze impeditive, modificative o estintive dell’obbligazione.

La richiesta di pagamento trae origine dal contratto di finanziamento n. 2012°/257, ebbene parte opposta ha fornito idonea prova del credito, infatti, è stato versato in atti il contratto, nel quale sono indicate in modo chiaro e completo le condizioni economiche del credito.

Ciò posto, allorchè il credito fatto valere si fondi su un contratto di finanziamento, non è neppure necessario, essendo pacifico orientamento giurisprudenziale, produrre l’estratto conto dotato delle caratteristiche di affidabilità del documento previsto dall’art. 50 Tub, in quanto non traendo origine il credito da un’apertura di credito in conto corrente, si reputa sufficiente la produzione del contratto e del piano finanziario.

L’erogazione della somma può ritenersi provata ex art. 115 c.p.c., posto che sul punto alcuna contestazione è stata sollevata.

Parte opposta, quindi, ha fornito la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto di credito.

Per tutto quanto sopra esposto ed argomentato, l’opposizione è infondata e, pertanto, va respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che va quindi dichiarato esecutivo ex art. 653 c.p.c. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, con applicazione dei parametri minimi, tenuto conto della ridotta attività difensiva in concreto svolta.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

-respinge le domande formulate da parte attrice;

-conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 563/2022 e lo dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;

-condanna parte attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che liquida in €. 1.700,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.

Ancona, 12 novembre 2024

Il Giudice dott. NOME COGNOME (atto sottoscritto digitalmente)

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