N. R.G. 10335/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA N._4510_2024_- N._R.G._00010335_2021 DEL_05_11_2024 PUBBLICATA_IL_05_11_2024
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10335/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME elettivamente domiciliata presso il difensore NOME contro (C.F. in qualità di procuratrice di con il patrocinio dell’avv. NOME elettivamente domiciliata presso il difensore CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:
– IN INDIRIZZO
non concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, essendo l’opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione e per i gravi motivi su esposti, nonché per il grave pregiudizio che ne conseguirebbe in capo all’odierno attore opponente;
– IN INDIRIZZO E NEL MERITO:
previe le declaratorie e gli accertamenti del caso, tutte, nessuna esclusa, per i motivi e le eccezioni esposti negli atti di causa, annullarsi, revocarsi e dichiararsi comunque irrituale, nullo inefficace, privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso respingere, siccome infondate in fatto e in diritto le pretese di cui al decreto ingiuntivo n. 2303/21 C.F. dell’11.06.2021, n. 6525/21 R.G., emesso dal Tribunale di Brescia, dichiarando, all’esito del presente giudizio, che nulla è dovuto da a parte opposta, anche per l’inefficacia/nullità della procura speciale notarile conferita da doc. 8; – IN INDIRIZZO E NEL MERITO:
previe le declaratorie e gli accertamenti del caso, tutte, nessuna esclusa, per i motivi e le eccezioni sopra esposti, annullarsi, revocarsi e dichiararsi comunque irrituale, nullo inefficace, privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso respingere, siccome infondate in fatto e in diritto le pretese di cui al decreto ingiuntivo n. 2303/21 dell’11.06.2021, n. 6525/21 R.G., emesso dal Tribunale di Brescia, dichiarando, all’esito del presente giudizio, che nulla è dovuto da a parte opposta, anche per l’inefficacia della notifica di cessione del credito nei confronti del debitore e per difetto di legittimazione di parte opposta per mancanza della cessione del credito a proprio favore; – IN INDIRIZZO, previe le declaratorie e gli accertamenti del caso, tutte, nessuna esclusa, per i motivi e le eccezioni sopra esposti, annullarsi, revocarsi e dichiararsi comunque irrituale, nullo inefficace, privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso respingere, siccome infondate in fatto e in diritto le pretese di cui al decreto ingiuntivo n. 2303/21 dell’11.06.2021, n. 6525/21 R.G., emesso dal Tribunale di Brescia, dichiarando, all’esito del presente giudizio, che nulla è dovuto da a parte opposta, per intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato da parte opposta. – IN OGNI CASO:
condanna alle spese di lite.
– Con riserva istruttoria di ulteriormente produrre, dedurre, eccepire e capitolare ai sensi dell’art. 183 co. 6 c.p.c. Per parte convenuta:
Voglia l’Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà dell’opposto decreto ingiuntivo n.2303/2021 del RG n. 6525/2021 del 11/06/2021 emesso dal Tribunale di Brescia, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 648 C.p.c.
In via principale, rigettare l’opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l’effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2303/2021 del RG n. 6525/2021 del 11/06/2021 emesso dal Tribunale di Brescia.
In via subordinata, condannare, in ogni caso, la sig.ra al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all’esito dell’espletanda attività istruttoria.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende.
In via istruttoria, si contestano tutte le avverse istanze istruttorie in quanto irrilevanti e come tali non meritevoli di accoglimento.
IN FATTO E IN DIRITTO Parte attrice ha proposto opposizione avverso il decreto nr. 2303/21 con il quale le era stato ingiunto il pagamento, in solido con e a favore di quale procuratrice di della somma di euro 71.120,33, oltre interessi e spese, quale insoluto di un contratto di mutuo fondiario ipotecario, stipulato con Banca *** S.p.A. (poi **** S.p.A.), asseritamente ceduto da **** ad e da quest’ultima a Nello specifico parte opponente eccepiva l’intervenuta prescrizione del diritto di credito, la irritualità o nullità o inefficacia del decreto emesso, stante la mancata notifica della cessione del credito nei confronti del debitore e la mancanza di legittimazione di parte opposta, nonché la “nullità/inefficacia” della procura speciale notarile rilasciata da All’esito della costituzione della convenuta, che chiedeva il rigetto dell’opposizione, dell’espletamento del procedimento di mediazione nonché del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate. I.
La procura speciale In atto di citazione e negli atti conclusivi parte opponente ha contestato l’esistenza della procura speciale conferita dalla società alla società evidenziando che il documento allegato in sede monitoria mancava della firma digitale del notaio rogante.
In data 29 aprile 2022 parte convenuta opposta ha prodotto copia della procura notarile in formato pdf riportante, a margine, l’indicazione della sottoscrizione digitale ad opera del notaio rogante e l’esito della verifica della regolarità della firma digitale effettuata mediante il browser GoSign.
Parte opponente allega che la verifica di regolarità, riportando l’indicazione della scadenza del certificato, avrebbe avuto esito negativo.
Tale argomentazione non è condivisibile;
il documento precisa che il certificato è scaduto il 12 luglio del 2020.
Poiché la procura è stata rilasciata il 31 marzo 2020 la sottoscrizione digitale avvenuta in tale data deve ritenersi regolarmente effettuata.
In comparsa conclusionale parte attrice ha rilevato, per la prima volta, che la procura conferita da risulta sottoscritta da , “soggetto che non riveste la qualifica di legale rappresentante … e nemmeno risulta allegata delibera del consiglio di amministrazione.
Per tali ragioni la procura è affetta la inammissibilità, con ogni conseguenza di legge in ordine al poter ad agire nel presente giudizio da parte opposta”.
La procura notarile risulta effettivamente rilasciata da “” …. in persona del consigliere delegato, NOME COGNOME.
La presenza della delega, non prodotta in causa, è pertanto attestata dall’atto pubblico.
Eventuali limitazioni della stessa non possono essere eccepite dai terzi che non ne hanno interesse in considerazione del disposto dell’art. 2475 bis cod. civ. II.
La notificazione degli atti di cessione Rileva l’opponente che l’allegata cessione del credito da **** S.p.A. ad risulta notificata al debitore ceduto solo attraverso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 16.01.2020.
Ad avviso dell’opponente la notificazione non si sarebbe correttamente perfezionata nei suoi confronti “ in quanto non è presente nella pubblicazione in G.U. neppure nella comunicazione ex art. 7 L. 130/1999 (doc. 7 comunicazione estratta sito internet soc.
RAGIONE_SOCIALE, alcun riferimento a , in qualità di posizione debitoria ceduta.
Il mero richiamo al codice detto “NDG” non è in alcun modo sufficiente ad identificare, agli effetti pubblicitari, la posizione dell’opponente.
Questo in quanto l’identificazione del numero assegnato dall’istituto, per la cartolarizzazione del credito (numero NDG) non è conosciuto dal debitore e non è identificabile da quest’ultimo in alcun atto del rapporto contrattuale originario, posto che lo stesso contratto di mutuo ha un repertorio ed una numerazione totalmente differente”.
Ad avviso della opponente tale “irregolarità”, che determinerebbe l’inefficacia della cessione, sarebbe presente anche nella successiva cessione avvenuta tra In via preliminare si osserva che eventuali irregolarità (come anche invalidità o omissioni) della notificazione dell’atto di cessione di un credito non determinano certo l’inefficacia della cessione ma, al più, la sua inopponibilità al debitore ceduto, con l’unico effetto che questi sarebbe liberato in caso di pagamento in buona fede effettuato nelle mani del creditore cedente. Poiché, nel caso in esame, parte opponente non ha allegato alcun adempimento nelle mani del creditore cedente effettuato successivamente all’allegata cessione, ogni disamina in merito alla regolarità o meno della notificazione pare irrilevante ai fini della decisione.
III.
La titolarità del credito ingiunto Al di là del non conferente riferimento alla inefficacia delle cessioni, parte attrice ha contestato la sussistenza della prova in merito alla effettiva cessione del credito da *** s.p.a. ( già Banca **** s.p.a.) ad e da quest’ultima a Ciò posto questo Giudice condivide quanto argomentato dalla Suprema Corte con l’ordinanza 17944/2023, alla cui motivazione si rinvia, nella parte in cui è affermato che “…si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l’inclusione dello specifico credito controverso nell’ambito di quelli rientranti nell’operazione conclusa dagli istituti bancari, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete…. ”.
Ciò posto parte opposta, nella seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., ha precisato che “…i crediti oggetto dell’atto di trasferimento sono stati individuati sulla base di chiari criteri correlati al momento genetico del credito (la data in cui è sorto il rapporto obbligatorio), alla causa del credito (il tipo di operazione di finanzia-mento bancario), nonché all’esistenza di una situazione patologica di inadempimento del debitore ceduto”, precisando altresì che “..
Nel nostro caso, il caso è ancora più semplice in quanto il contratto ha avuto per oggetto la cessione di tutti i contratti “in sofferenza” nel periodo tra il mese di ottobre 1983 e il mese di agosto 2019”, come si evince proprio dalla lettura dell’allegata G.U. in sede monitoria (Cfr. Doc. nr.1 fascicolo monitorio).
Ed ancora è la medesima Gazzetta che riporta “Sul seguente sito internet http://centotrenta.com/it/cessioni/aporti/ saranno resi disponibili i dati indicativi dei Crediti, nonche’ la conferma dell’avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta”…”.
Il doc. 1 della fase monitoria è l’avviso di cessione da *** s.p.a. ad pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il quale indica come segue i crediti ceduti:
“tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, danni, indennizzi e a ogni altro titolo) (rispettivamente, i “Crediti B***” e i “Crediti ***CS” e, congiuntamente, i “Crediti”) derivanti da finanziamenti erogati in diverse forme tecniche vantati verso debitori classificati come “in sofferenza” nel periodo tra il mese di ottobre 1983 e il mese di agosto 2019….
”.
Considerando che il contratto cui afferisce il credito ceduto è un contratto di finanziamento concluso nel 2003 per il quale nel 2007 è stata comunicata la decadenza dal beneficio del termine, con presumibile classificazione “in sofferenza”, può ritenersi che tutte le condizioni della cessione siano soddisfatte.
Nulla è stato invece argomentato quanto alla cessione del credito da Le indicazioni contenute nell’avviso pubblicato in Gazzetta non possono ritenersi integrate da quanto riportato nel doc. 4 allegato al fascicolo monitorio, prodotto quale “contratto di cessione”, in quanto tale contratto, riportando la sola sottoscrizione della cessionaria, che in questa sede è l’attrice sostanziale, non ha rilevanza probatoria.
Parte convenuta opposta a conforto della inclusione del credito per cui è causa nei crediti ceduti da ha prodotto tre distinte dichiarazioni imputabili rispettivamente a ***, (doc. 1, 2 e 3), con cui le due cedenti e l’ultima cessionaria confermano l’inclusione del credito vantato nei confronti di “ originato dalla linea di credito relativa al rapporto di nr. NUMERO_DOCUMENTO”, tra quelli ceduti in blocco alle rispettive cessionarie.
Tali dichiarazioni non risultano però idonee a dimostrare che il credito per cui è causa è compreso nella seconda delle due cessioni.
Le dichiarazioni imputabili a e ad infatti, sono datate primo febbraio 2022 e sono state sottoscritte entrambe da auto-dichiaratosi legale rappresentante delle due suddette società.
Peraltro, come evidenziato da parte opponente, dalle visure prodotte da parte attrice nella memoria di replica ex art. 183 comma VI c.p.c. (doc. 11 e doc. 12), il legale rappresentante pro tempore di entrambe le società risulta essere la RAGIONE_SOCIALE
, circostanza sulla quale parte opposta nulla ha dedotto.
Ciò premesso è necessario esaminare il tenore dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
L’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale così descrive i crediti ceduti “… tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese anche legali e giudiziarie, commissioni, penali, danni, indennizzi, ogni e qualsiasi credito pecuniario derivante dall’escussione di Garanzie Accessorie personali prestate dal Cedente in relazione ai relativi debitori ceduti alla data di efficacia economica e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (i “Crediti”), sorti nel periodo intercorrente tra la data del 14/7/1987 ed il 21/8/2019 e qualificabili come crediti “in sofferenza” in base alle disposizioni di Banca d’Italia e per gli effetti di cui all’articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione…” (cfr. doc. 5 del fascicolo monitorio).
L’interpretazione letterale del tenore di tale comunicazione non è immediata.
Una prima lettura potrebbe portare a ritenere che i crediti oggetto di cessione siano solo quelli che riguardano specifici debitori ceduti (“…in relazione ai relativi debitori ceduti….
”) e che siano (anche) sorti tra il 14 luglio 1987 e il 21 agosto 2019 e classificati in sofferenza.
Una seconda lettura potrebbe portare a ritenere che la frase “in relazione ai debitori ceduti” sia riferita esclusivamente a specificare la portata delle “Garanzie Accessorie personali prestata del Cedente…” e oggetto di cessione sicché i crediti oggetto di trasferimento sarebbero tutti i crediti “sorti nel periodo intercorrente tra la data del 14/7/1987 ed il 21/8/2019 e qualificabili come crediti “in sofferenza” in base alle disposizioni di Banca d’Italia e per gli effetti di cui all’articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione…”. In assenza di specifiche allegazioni delle parti tale ultima interpretazione pare essere quella preferibile considerando che le operazioni di cartolarizzazione si caratterizzano per il trasferimento massivo di crediti.
L’individuazione dei crediti trasferiti mediante riferimento a criteri generali, piuttosto che ad elenchi nominativi, è infatti più coerente con tale caratteristica.
In considerazione di quanto sopra, alla luce delle allegazioni delle parti e dei documenti prodotti, le cessioni del credito per cui è causa da *** s.p.a. ad e da possono ritenersi provate.
IV.
L’eccezione di prescrizione L’eccezione di prescrizione non è fondata.
Parte opponente ha eccepito che Banca *** s.p.aRAGIONE_SOCIALE e, successivamente, *** s.p.a., hanno comunicato la decadenza del beneficio del termine rispettivamente in data 09.10.2007 e in data13.02.2009 e che ha chiesto il versamento dell’importo maturato solo in data 10.08.2020 a termine decennale di prescrizione integralmente maturato.
Dalla documentazione prodotta da parte convenuta opposta in allegato alla seconda memoria istruttoria si evince che *** s.p.a. è intervenuta nella procedura esecutiva instaurata nei confronti del condebitore in solido nell’ottobre del 2009 e che la procedura era ancora in essere quantomeno nel dicembre del 2015.
Considerando che gli effetti interruttivi si estendono al condebitore in solido e che permangono fino alla definizione del giudizio – definizione che non è intervenuta prima del dicembre 2015 – , alla data di notificazione del decreto ingiuntivo il termine di prescrizione non era decorso.
In considerazione di quanto sopra l’opposizione non merita accoglimento.
V. Le Spese di lite Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di nota, tenuto conto del valore della causa e dei valori medi del compenso, vengono liquidate in euro 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
– rigetta l’opposizione;
– spese di lite liquidate come in parte motiva.
Brescia, 5 novembre 2024
Il Giudice dott. NOME COGNOME Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell’art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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