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Codice Penale

Cessione del credito e onere della prova

La sentenza si concentra sulla verifica della fondatezza di un credito vantato in virtù di una cessione, analizzando la documentazione probatoria presentata e applicando i principi di legge in materia.

Pubblicato il 20 October 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 20081/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Sezione II in composizione monocratica, il Giudice unico – dott. NOME COGNOME – ha pronunciato,

SENTENZA N._14867_2024_- N._R.G._00020081_2020 DEL_02_10_2024 PUBBLICATA IL_03_10_2024

nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata in Milano, presso lo studio professionale in INDIRIZZO

ATTRICE CONTRO , in persona del l.r.p.t.

con sede legale in Roma INDIRIZZO rappresentata e difesa, con pari poteri e disgiunti, dagli avvocati CONVENUTA

OGGETTO: cessione di credito:

pagamento somme.

CONCLUSIONI

come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

ora (di seguito, in breve, “ ) ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma, chiedendo la condanna dell’ al pagamento di presunti crediti di cui sarebbe divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto – crediti che a loro volta dovrebbero trovare il loro titolo causale in numerosi contratti aventi ad oggetto somministrazione di energia-gas-luce, etc., e/o di prestazione di servizi, Si rammenta che cessionaria di crediti da forniture, per somme complessive pari ad € 1.829.326,01 cedute da RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE , RAGIONE_SOCIALE (breviter, ha proposto una domanda cumulativa nei confronti del debitore ceduto chiedendo il pagamento delle somme relative oltre interessi di cui alle conclusioni.

Il totale preteso originava dai seguenti addendi:

a) € 1.829.836,01, quale sorte capitale complessiva di cui alle fatture indicate nell’elenco datato 27/02/2020 formato da (riferite alle società cedenti:

1. (per € 14.400,00);

2. RAGIONE_SOCIALE

(per € 38.564,01);

3. (per € 241.214,19);

4. RAGIONE_SOCIALE (per € 1.128.223,12);

5. RAGIONE_SOCIALE (per € 363,52);

6. (per € 3.221,15);

7. (per € 45,99);

8. RAGIONE_SOCIALE (per € 403.804,03);

il tutto maggiorato dai seguenti crediti accessori;

b) interessi moratori, ex art. 5 d.lgs. 231/2002, maturati e maturandi sull’importo di cui alla precedente lettera a), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura e sino al saldo;

c) ulteriori interessi anatocistici, nella misura d prevista dall’art. 5 d. Lgs. 231/2002, in forza del rinvio di cui all’art. 1284, co. IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b), scaduti da almeno sei mesi, a decorrere dalla data di notifica dell’atto di citazione e sino al saldo;

d) € 18.120,00 per costi di recupero del credito, ex art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02, in ragione di € 40,00 per ciascuna delle n. 453 fatture indicate nell’elenco prodotto da (doc. 03 ; nonché € 79.078,49 a titolo di interessi di mora che, a dire della parte attrice, sarebbero maturati a causa del tardivo pagamento, da parte di , di crediti ulteriori e diversi da quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.), credito che parte attrice faceva fondare su n. 12 Note Debito Interessi (N.D.I), indicate nell’elenco formato dalla stessa Società attrice al documento 4; f) ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall’art. 5, D. Lgs.231/02 in forza del rinvio di cui all’art. 1284, comma IV, cod. civ, prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e), scaduti da almeno sei mesi, a decorrere dalla data di notifica dell’atto di citazione sino al saldo;

g) € 10.080,00, Part Part Part Part Part Part convenuto avrebbe generato – a dire di – il credito per interessi moratori portati nelle n. 12 Note di Debito di cui alla precedente lettera e).

In via subordinata, parte attrice ha chiesto la condanna di al pagamento, per gli stessi titoli, delle diverse somme che risulteranno provate in corso di causa;

ed in via ulteriormente subordinata, ha chiesto condannarsi al pagamento di ogni diversa somma ritenuta dovuta, a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. Si è costituita che ha chiesto il rigetto delle domande proposte.

Ha sollevato eccezioni preliminari:

– il difetto di legittimazione attiva e quindi quali

l’ inefficacia e inopponibilità a delle cessioni di credito azionate da (cfr. pagg. 11 e ss comparsa ;

l’incompetenza funzionale e territoriale del Tribunale di Roma a pronunciarsi sulla domanda di accertamento dei crediti azionati da in virtù degli atti cessione intercorsi con RAGIONE_SOCIALE quando era in bonis attualmente in stato di insolvenza ed in Amministrazione Straordinaria, ex art. 13 D. Lgs. 270/1999.

Ha evidenziato partitamente che gli atti di cessione da RAGIONE_SOCIALE

A per € 403.804,03 erano stati rifiutati nel termine dei 45 giorni di cui all’articolo 106 comma 13;

e quindi pagati al debitore originario come dimostrato dalla documentazione prodotta.

Oltre alle contestazioni di prammatica teneva ad evidenziare che gli atti di cessione da per € 14.400,99 non provavano la titolarità dei crediti;

inoltre, la fattura 1802601346 non compensata risultava pagata.

L’atto di cessione da per € 3.221,15 risultava rifiutato nel termine.

Contestava la cessione di crediti da RAGIONE_SOCIALE per € 2.610.742,36 in quanto le fatture non ricorrevano nell’estratto conto pagato;

la cessione da RAGIONE_SOCIALE per 38.564,01 era stata rifiutata.

Inoltre, delle quattro fatture richiamate due risultavano pagate;

l’atto di cessione da per € 78.175,39 risultava liquidato ad antecedentemente alla notifica dell’atto di cessione.

Con riferimento all’atto di cessione relativa ai crediti futuri i 24 mesi dell’atto notaio del 22.5.2017, cinque fatture non rientravano nei 24 mesi perché successive;

l’atto di cessione RAGIONE_SOCIALE per € 1.128.223,12 aveva ad oggetto crediti dei quali si contestava i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

Contestazioni erano anche svolti con riferimento alla cessione operata da Definita parzialmente, con la sentenza n. 2264/2022 depositata in data 10.02.2022 di incompetenza per territorio relativamente ai crediti ceduti da RAGIONE_SOCIALE S.p.a.

la causa è proseguita con separata ordinanza per la definizione delle pretese vantate dalla cessionaria Da considerare che come da note depositate all’esito dell’emissione della pronuncia di incompetenza parziale assomma alla cifra di € 627.416,52, come da estratto conto alla data del 16/5/2022, ha espunto dalla pretesa non solo i crediti ceduti da RAGIONE_SOCIALE, ma ha anche ritenuto che nulla era dovuto da per fatture azionate con l’atto Part Part Part Part Il credito – all’esito della depurazione richiamata – risulta portato da: – fatture RAGIONE_SOCIALE per € 241.214,19;

– fattura RAGIONE_SOCIALE per € 363,52;

– fatture per € 3.221,15;

– fatture per € 45,99;

– fatture RAGIONE_SOCIALE per € 382.571,67

Residuando la necessità di disporre un accertamento contabile del credito residuo contestato (fatture e note) veniva disposto ’incarico al consulente tecnico di ufficio, Dr. il quale – esprimendo un giudizio preliminare circa la corrispondenza dei crediti ceduti ed azionati con quelli di cui alle determinazioni di rifiuto delle cessioni opposte da ( si vedano le det. 294/18, det. 5/19, det. 122/19, det. 217/19, det. 6/19, det. 219/19, det.210/19) procederà in ogni caso alla ricostruzione della posta creditoria azionata, procedendo all’individuazione dei crediti di cui alle fatture dei fornitori sopra citati ed alla verifica circa la loro corrispondenza con i contratti depositati e con le cessioni perfezionatesi.

All’esito del deposito della relazione di consulenza tecnica di ufficio da parte del c.t.u. il quadro complessivo delle contestazioni si risolve nei seguenti termini.

Prima di esaminare le risultanze appare necessario precisare che – correttamente – in esecuzione del mandato e nei limiti dell’incarico ricevuto, nell’analisi della documentazione depositata da a supporto della pretesa, il consulente ha dovuto tener conto dei seguenti parametri:

A) le cessioni devono risultare da un atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e devono esser notificate all’amministrazione centrale o all’ente, cui spetta fare l’ordinativo;

in alcuna maniera l’ordine di fornitura può supplire al difetto contrattuale;

B) le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci ed opponibili alle amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione;

C nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell’esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

In ogni caso l’amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato:

D) ai sensi della Legge 24.12.2007 n. 244 art 1 commi 209 e seguenti, l’emissione, trasmissione, conservazione ed archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche deve esser effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l’osservanza del D.lgs 20.02.2004 n 52 e del CAD;

la violazione di quest’obbligo rende quindi inesigibile il credito dedotto.

Part Acquisti, con la determinazione n. 294 del 10/12/2018, rifiuto comunicato da cedente ed al cessionario in data 10/12/2018 ( e 18INAIL);

2) cessione di credito rep. n. 35915 del 21/12/2018 reg.to il 27/12/2018 (doc. 06.02 , rifiutata da con la determinazione n. 5 del 25/01/2019, rifiuto della comunicato da al cedente ed al cessionario in data 28/01/2019 ( 03 e 18 3) cessione di credito rep. n. 36585 del 28/03/2019 reg.to il 02/04/2019 (doc. 06.03 , rifiutata da con la determinazione n. 122 del 10/05/2019:

rifiuto comunicato da al cedente ed al cessionario in data 24/05/2019;

( e 18 4) cessione di credito rep. n. 36970 del 26/06/2019 reg.to il 1/7/2019 (doc. 06.04 , rifiutata da con la determinazione n. 217 del 12/08/2019:

rifiuto comunicato da al cedente ed al cessionario in data 13/08/2019;

( e 18 5) cessione di credito rep. n. 21266 del 27/12/2018 reg.to il 28/12/2018 (doc. 06.07 , rifiutata da con la determinazione n. 6 del 25/01/2019:

rifiuto comunicato da al cedente ed al cessionario in data 28/01/2019;

( 06 e 18 6) cessione di credito rep. n. 36966 del 26/06/2019 reg.to l’01/7/2019 (doc. 06.09 , rifiutata da con la determinazione n. 219 del 12/08/2019: rifiuto comunicato da al cedente ed al cessionario in data 13/08/2019;

( e 18 7) cessione di credito rep. n. 22177 del 13/6/2019 reg.to il 14/6/2019 (doc. 06.10 , rifiutata da con la determinazione n. 210 del 08/08/2019: rifiuto comunicato da al cedente ed al cessionario in data 09.08.2019.

Inoltre, tenendo conto dei parametri di valutazione sopra richiamati, il consulente ha espressamente evidenziato, in sede di piano di lavoro comunicato alle parti ed ai consulenti di non aver potuto considerare i documenti da 16 a 21, in quanto aventi ad oggetto solo delle fatture elettroniche e quindi non assimilabili ad un contratto;

con riferimento ai documenti 12-15 definiti ordini di acquisto, gli stessi non possono esser assimilati da dei contratti, essendo atti esecutivi successivi al perfezionamento dell’accordo contrattuale base che non riportano alcuna firma.

Va operata eccezione, rispetto alla rigida regola richiamata, e per le ragioni evidenziate in consulenza, alle fatture IREN MERCATO e ESTRA ENERGIE.

Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part Part RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, , RAGIONE_SOCIALE

il consulente ha prodotto un elenco che ricostruisce le fatture originali di cui all’ elenco riportato nell’allegato 11 di • i contratti stipulati con i diversi fornitori da • i pagamenti avvenuti nel corso degli anni;

• le cessioni del credito avvenute nel corso degli anni.

AI fini della verifica di corrispondenza, come emerge dalla tabella n. 3 di pagina 64 della relazione di consulenza tecnica, la maggior parte dei contratti relativi alle fatture oggetto di analisi, non risulti agli atti, malgrado sia riportato il riferimento nella descrizione delle singole fatture (cfr. all. 3 4 5 6 e 7).

Si ribadisce inoltre come nessuna nota di credito risulti agli atti e pertanto non si possa ad esse associare alcun contratto.

Inoltre dalla documentazione prodotta i pagamenti effettuati da nei confronti della banca, desumibili dalla documentazione agli atti, ammontano ad € 247.614,42 (251.386,86 – 3.772,44).

La posta creditoria vantata da deve quindi afferire a dei crediti che presentano copia della fattura o della nota di credito in atti;

il numero di fattura è riportato in uno degli atti di cessione depositati in telematico;

il numero di fattura non è riportato nelle determinazioni di rifiuto della cessione di in atti;

il contratto di fornitura ( formalmente inteso) risulta agli atti.

Segue la tabella definitiva n. 5 ( pagina 70 relazione di consulenza tecnica) cui si rimanda per comodità di lettura che riporta alla colonna 1 l’anno di riferimento, alla colonna 2, il numero della fattura o della nota di credito;

alla colonna 3 l’importo della fattura, alla colonna 4 gli estremi dell’atto di cessione, ( numero di registrazione e data di redazione dell’atto) alla colonna n. 5 il n. di identificazione del rifiuto da parte di alla cessione, alla colonna 6 la data di determinazione del rifiuto da parte di , alla colonna 7 la data di avvenuta notifica del rifiuto da parte di alla colonna 8 l’allegato alla fattura, alla colonna nove il numero di contratto;

alla colonna dieci la data relativa al contratto alla colonna 11 l’allegato relativo al contratto.

E quindi, definitivamente, dalla tabella riportata, operate le dovute espunzioni, il consulente tecnico di ufficio è giunto a ricostruire la posta attiva, evidenziando che le uniche fatture che riportano i requisiti prescritti sono la n. 100065 del 2019, per un importo di € 5.440,31 ( estremi atto di cessione 32398 del 30.05.2017 ) che tuttavia risulta pagata da Ne consegue il credito residuo sia pari ad € 27.34.

Ne consegue che gli interessi di mora capitalizzati alla data del 21/12/2022 (inizio delle operazioni peritali) calcolati dal sottoscritto ex D.lgs. 231.

Tali interessi risultano comprensivi della capitalizzazione alla data di redazione dell’ atto di citazione, risultano pari ad € 7.99 e la penale ad € 40,00 (la fattura n. 101165 di Manital).

Part Le spese processuali, stante il delta tra preteso e riconosciuto, non possono che compensarsi.

Le spese di consulenza tecnica, per come liquidate, sono poste definitivamente a carico di parte attrice nella misura di 4/5.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. di RG 20081/2020:

a) Accoglie la domanda proposta da e condanna in ragione dei titoli rappresentati al pagamento in favore dell’attrice della somma di € 27.34 a titolo di sorte residua per i crediti ceduti, nonché € 40,00 a titolo di interessi di mora, ed € 40,00 a titolo di penale, oltre ulteriori interessi anatocistici, dall’atto di citazione sino all’effettivo soddisfo.

b) Compensa le spese processuali.

c) Le spese di consulenza tecnica di ufficio, per come liquidate sono poste per 4/5 a carico di parte attrice.

d) Roma li 30.09.2024.

Il Giudice Dr.

NOME COGNOME.

firmato digitalmente.

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Carmine Paul Alexander TEDESCO - Avvocato
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