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Cessione del credito in blocco: oneri probatori

In tema di cessione di crediti in blocco, la prova della titolarità del credito da parte del cessionario non può basarsi sulla mera produzione dell’avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, neppure se avvenuta su iniziativa della parte cedente, ma richiede la produzione del contratto di cessione. La notificazione ex art. 58 TUB ha infatti il solo effetto di esentare il cessionario dalla notifica al debitore ceduto, ma non costituisce prova dell’avvenuta cessione. In presenza di contestazione, il cessionario ha l’onere di dimostrare documentalmente l’inclusione del credito oggetto di causa nel portafoglio ceduto in blocco, al fine di fornire la prova della propria legittimazione ad agire.

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Pubblicato il 26 marzo 2025 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

N. R.G. 678/2023 CC

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA SEZIONE TERZA CIVILE Il Collegio, composto dai seguenti Magistrati:

dott.ssa NOME COGNOME dott.ssa NOME COGNOME Relatrice dott.ssa NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._381_2025_- N._R.G._00000678_2023 DEL_06_03_2025 PUBBLICATA_IL_06_03_2025

nella causa civile di II Grado (v. Appello avverso la Sentenza N° 266/2023 del Tribunale di Vicenza, pubblicata il 02.02.2023) iscritta al n. r.g. 678/2023 CC da:

di seguito solo , rappresentata dalla mandataria C.F. ), di seguito solo con il patrocinio dell’avv. NOME COGNOME del Foro di Grosseto, giusta procura in atti;

contro (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME del Foro di Vicenza, giusta procura in atti.

CONCLUSIONI

Per C.F. “accogliere il presente appello ed in totale riforma della sentenza impugnata emessa dal Tribunale di Vicenza n. 266/2023 del 2/02/2023 (R.G. 5689/2021) pubblicata in pari data e notificata il 28/02/2023:

nel merito:

in via principale – confermare in ogni parte il decreto ingiuntivo n. 1678/2021 (N.R.G. 4320/2021) emesso dal Tribunale di Vicenza datato 23/07/2021 e depositato in data 26/07/2021.;

in via subordinata – accertare l’obbligo pecuniario a carico della sig.ra nello stesso dedotto e qui reiterato e, per l’effetto, condannare la stessa al pagamento in favore dell’esponente dell’importo di euro 15.577,35 salvo la diversa somma che risulterà accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal 07/06/2016 al saldo;

– in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.

Per “rigettare l’appello ex adverso promosso perché inammissibile e/o infondato per tutte le ragioni esposte e da conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta.

In subordine, in accoglimento dell’appello incidentale, voglia riformare parzialmente la sentenza appellata dichiarando il difetto di prova della titolarità del credito azionato e/o difetto di legittimazione attiva di e/o di confermando la revoca e/o dichiarazione di nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo nr. 1678/2021 del 26.07.2021 Tribunale di Vicenza R.g. n. 4320/2021 e dichiarando che nulla è dovuto dalla sig.ra NOME nei confronti di e/o per i motivi in fatto e in diritto esposti in comparsa di costituzione che si intendono integralmente richiamati.

In ogni caso con vittoria di tutte le spese di lite di entrambi i giudizi”.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1678/2021 del 26.7.2021 con cui il Tribunale di Vicenza le aveva intimato – insieme con – il pagamento della somma di € 15.577,35 a titolo di saldo di un finanziamento stipulato con S.p.A. (di seguito solo ).

L’opponente eccepiva:

– il difetto di legittimazione attiva di (mandataria all’incasso di ), non essendo stata compiutamente dimostrata la cessione del credito;

– l’illegittimità dell’addebito degli interessi, non essendo stato allegato al contratto alcun piano di ammortamento e non essendo stato specificato se fosse prevista l’applicazione del regime di capitalizzazione semplice o composta, con l’effetto che il quantum preteso a titolo di interessi andava rideterminato ai sensi dell’art. 117 T.U.B.;

– l’usurarietà del T.A.N. al 16,76% e del T.A.E.G. al 18,08%;

– la prescrizione decennale del credito, posto che la decadenza del termine del pagamento rateale risaliva al 29.09.2009.

si costituiva in giudizio contestando tutte le argomentazioni avversarie e chiedendo la conferma del provvedimento monitorio.

3. Alla prima udienza, il Giudice rigettava la domanda di concessione della provvisoria esecutività svolta dalla società opposta ai sensi dell’art. 648 c.p.c.;

all’esito dello scambio delle memorie di cui all’art. 183 c.p.c., fissava udienza di precisazione delle conclusioni e discussione della causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione alle parti di un termine anticipato per il deposito di note conclusive.

4. Con Sentenza monocratica N° 266/2023, pubblicata il 02.02.2023, il Tribunale di Vicenza ha statuito:

“1. accertata la prescrizione del credito monitoriamente azionato, revoca il decreto ingiuntivo n. 1678/2021 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 26.7.2021;

2. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate in € 145,50 per esborsi e in € 3.387,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge”.

5. Per il Giudice di prime cure, la società opposta ha dimostrato di essere cessionaria del credito monitoriamente azionato ed ha documentato il conferimento del mandato in rappresentanza tra Nello specifico, la prova della prima cessione da RAGIONE_SOCIALE (di seguito solo è emersa da una dichiarazione sottoscritta dalla medesima che, avendo ceduto il credito, ha ammesso – alla stregua di una confessione stragiudiziale – di nulla avere più a pretendere nei confronti dei debitori ceduti (doc. 1 e doc. 2 ; il mutamento di denominazione di RAGIONE_SOCIALE in (di seguito solo ) è stato documentato dalla convenuta (doc. 3, pag. 288, ;

la successiva cessione da a Banca S.p.RAGIONE_SOCIALE (di seguito solo RAGIONE_SOCIALE) è risultata da dichiarazione sottoscritta dalla società cedente (doc. 4 ;

l’ulteriore cessione tra RAGIONE_SOCIALEnel frattempo divenuta è stata attestata mediante la lettura combinata del contratto di cessione (doc. 6 fasc. mon.) e della relativa comunicazione in Gazzetta Ufficiale (doc. 7 fasc. mon.), tenuto conto – in particolare – che tale ultima comunicazione ha fatto riferimento ai crediti provenienti da ossia dalla diretta dante causa di ed ha permesso – quindi – di includere nel perimetro della cessione anche il rapporto per cui è causa.

Il Giudicante ha evidenziato che la prescrizione del diritto del mutuante di ottenere la restituzione della somma erogata a titolo di finanziamento decorre – di norma – dalla data di scadenza dell’ultima rata pattuita, essendo la convenzione sul pagamento rateale una mera modalità di adempimento e non – invece – una parcellizzazione dell’obbligazione unitaria in una pluralità di obbligazioni a scadenze successive (corrispondenti alle singole rate);

tuttavia, l’esigibilità del credito restitutorio viene anticipata rispetto alla scadenza contrattuale prevista quando venga dichiarata ex art. 1186 c.c.

la decadenza del soggetto mutuatario dal beneficio del termine.

Ai sensi della clausola 8 del contratto di finanziamento, al verificarsi di una serie di inadempimenti da parte dei soggetti finanziati, la mutuante ha esercitato “la facoltà di dichiarare senz’altro la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto”;

in effetti, risulta documentalmente provato che l’opponente – insieme con l’altro debitore – è stata considerata decaduta dal beneficio dal 29.09.2009, come emerge dall’estratto conto prodotto dalla stessa società opposta ai sensi dell’art. 50 T.U.B, tant’è che dalla medesima data ai debitori sono stati imputati gli interessi di mora e le penali di rimborso previste.

Se il credito restitutorio è divenuto esigibile fin dal 29.09.2009, si è prescritto alla data del 29.09.2019, antecedente a quella in cui è stato depositato il ricorso monitorio.

6.

Avverso detta pronuncia, ha proposto Appello formulando le seguenti doglianze.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. – Omessa e/o errata valutazione delle prove, con espresso riferimento al capo della Sentenza nel quale si è accertato che il diritto di credito oggetto di causa è prescritto per decorso del termine decennale.

Ad avviso dell’appellante, il Giudice di I Grado ha mancato di valutare la documentazione versata in atti, ossia la lettera interruttiva della prescrizione di cui al doc. 4 del fascicolo di I Grado.

Tale omissione ha inevitabilmente comportato un erroneo esame dei fatti che non ha permesso al Giudicante di trarre la corretta conseguenza di diritto ovvero l’intervenuta interruzione della prescrizione.

Comunque, trattandosi di somme da restituire ratealmente, l’obbligazione è – in realtà – unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata.

Pertanto, la decorrenza della prescrizione deve essere individuata con riferimento alla scadenza dell’ultima rata relativa e non prendendo in considerazione la data di stipula del contratto.

Il contratto di finanziamento in questione, concluso il 21.05.2007, prevedeva l’erogazione della somma di € 19.200,00 – di cui € 645,12 per premio assicurativo ed € 6.554,88 per costo del finanziamento – da rimborsare mediante n. 64 rate mensili da € 300,00 cadauna, con decorrenza dal 15.06.2007 e scadenza prevista per il 15.09.2012;

quindi, solo da questa data poteva essere calcolata la prescrizione decennale.

Anche a voler condividere quanto dedotto dal Tribunale circa la decorrenza a partire dalla dichiarazione di decadenza del beneficio del termine ovvero dal 29.09.2009 (sebbene la comunicazione ai debitori non risulti in atti), il credito azionato in via monitoria non può dirsi in alcun modo prescritto poiché il termine decennale è stato comunque interrotto dalla notifica della raccomandata a/r datata 07.06.2016 tornata al mittente per compiuta giacenza, come si evince dal timbro apposto sulla busta depositato in atti, di cui – però – il Giudice di prime cure non ha tenuto conto. Per l’appellante, l’eccezione di difetto di legittimazione attiva è stata correttamente rigettata dal Tribunale;

il credito per il quale è stata promossa l’azione monitoria è provato per tabulas;

inoltre, controparte non ha mai negato di aver ricevuto le somme finanziate da .

Con il fascicolo monitorio sono stati prodotti il contratto e le condizioni generali nonché l’estratto conto analitico dei movimenti contabili contenente la dichiarazione per cui, a norma dell’art. 50 del D.Lgs. n. 385/1993, l’estratto è conforme alle scritture contabili ed il credito è certificato come certo, liquido ed esigibile.

Ad ogni modo, per trattandosi di rimborso di finanziamento a rata fissa e quindi determinata, era onere di controparte provare l’estinzione del debito, essendo a carico del creditore solo provare la fonte dell’inadempimento.

Il contratto di finanziamento riporta in maniera precisa e dettagliata l’indicazione del TAN (16,74%) e del TAEG (18,08 %) applicati all’intero finanziamento;

per cui, non è dato capire quali sarebbero i profili di nullità ex art. 117 TUB.

L’appellata ha sottoscritto il contratto di finanziamento in qualità di “coobbligata”, unitamente a , assumendo su di sé l’onere di adempiere le obbligazioni nascenti dal contratto suddetto (non in qualità di “fideiussore”);

non c’è un rapporto di accessorietà, tipico della fideiussione, tra le obbligazioni gravanti su e su ;

entrambi si sono obbligati direttamente ed in solido al pagamento delle rate del contratto di finanziamento.

All’atto della stipula del contratto, nel maggio 2007, RAGIONE_SOCIALE era un intermediario non bancario;

quindi, il finanziamento rientrava nella categoria delle operazioni definite come “anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari” (oltre € 5.000,00), che nel trimestre 01 aprile/30 giugno 2007 prevedeva un tasso medio del 12,7843;

la soglia al 21.05.2007 era pari al tasso medio (12,78%) aumentato del 50% e dunque pari al 19,17%.

Nel caso in esame, vi è un TAEG pari al 18,08% a fronte di un TEGM (tasso medio effettivo globale) per il trimestre 01 aprile/30 giugno 2007 di 19,30%;

inoltre, i TEGM rilevati dalla Banca d’Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito così come richiesto dall’art. 644 c.p. ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, ma non ricomprendono gli interessi di mora.

si è costituita in II Grado replicando che:

– il credito azionato è divenuto esigibile fin dal 29.09.2009 e si è prescritto (v. prescrizione decennale) alla data del 29.09.2019, cioè in data anteriore a quella in cui è stato depositato il ricorso in accoglimento del quale è stato emesso il decreto ingiuntivo;

– il doc. 4 non è prova di interruzione della prescrizione perché è privo di sottoscrizione e perché il piego raccomandato ha una dicitura manoscritta illeggibile ed è privo di timbro postale;

– trova applicazione l’art. 1957 c.c., per cui l’omesso esercizio delle opportune istanze nei confronti del debitore entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale comporta la decadenza dell’azione nei confronti del fideiussore;

– nel contratto di finanziamento del 21.05.2007, non è presente il piano di ammortamento;

se manca quest’ultimo, è evidente che è impossibile calcolare il tasso effettivo e – quindi – il costo complessivo del contratto per il consumatore;

quindi, l’oggetto è assolutamente indeterminato;

– l’asserito credito non è stato provato.

ha proposto altresì Appello Incidentale relativamente al capo “va quindi affermata la titolarità del credito monitoriamente azionato in capo alla società rappresentata dall’odierna parte opposta” per violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., omessa e/o errata valutazione delle prove con violazione dell’art. 2735 c.c., in relazione alla mancanza della prova della titolarità del diritto azionato in capo a , e – di conseguenza – mancanza di legittimazione ad agire di con violazione dell’art. 81 c.p.c. Ha errato il Tribunale di Vicenza nell’aver fatto applicazione degli effetti dell’art. 58 TUB, perché controparte non ha dato prova degli adempimenti previsti da tale norma.

i- Manca la prova dell’avvenuta pubblicazione dell’atto di cessione in GU rispetto alle cessioni (già -.

ii- Manca la prova della comunicazione individuale a (indubbiamente ed incontestabilmente da ritenere persona fisica “consumatore”) dell’asserita cessione a , in violazione dell’art. 125 co. 2 septies TUB.

iii- Non ci sono prove dei contratti di cessione dell’originario credito succedutisi nel tempo.

8. Precisate le conclusioni e depositate le note finali, la causa è stata posta in decisione il 17.09.2024.

9. Per logica e per economia processuale, è doveroso esaminare – innanzitutto – l’Appello Incidentale proposto da , essendo dirimente la prova della “catena” di cessioni di crediti in blocco che legittimerebbe per ad agire contro la medesima Al riguardo, occorre tenere presente questa sequenza:

RAGIONE_SOCIALE (concede il finanziamento ai “consumatori” originari) cede a che diviene la quale – poi – cede ad RAGIONE_SOCIALE che – a sua volta – cede a che dà mandato all’incasso a A. Nel ricorso per decreto ingiuntivo proposto da si legge:

“a) che Banca RAGIONE_SOCIALE era creditrice nei confronti del signor nato in Iugoslavia il 16/02/1971, codice fiscale , residente in 36100 Vincenza (VI) INDIRIZZO della somma di euro 15.577,35 a titolo di residuo non pagato del contratto di finanziamento del 21/05/2007 (doc. n. 3), come risulta dalla documentazione allegata (doc. n. 4) nonché dall’estratto conto (doc. n. 5);

b) che per le obbligazioni di cui sopra è altresì obbligata la signora , nata in Iugoslavia il 13/07/1976, codice fiscale , residente in 36100 Vincenza (VI) INDIRIZZO B int. 38 (cfr. doc. n. 3);

c) che con contratto del 21/01/2019, reg. in data 22/05/2019 al n. 1325 mod. 3 presso l’Agenzia delle Entrate di Grosseto, Banca S.p.A. ha ceduto le suddette ragioni di credito a che ha formalizzato la cessione tramite cartolarizzazione ai sensi della legge 130/1999 (doc. n. 6);

cessione resa efficace e notificata ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 385/1993 mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 30/03/2019 (doc. n. 7) e comunque comunicata per lettera al debitore (doc. n. 8);

d) che i debitori non hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto per i titoli in oggetto”.

In dettaglio, il doc. 3 è il contratto di finanziamento originario del 21.05.2007 da € 19.200,00 per l’acquisto di un’auto usata.

Il doc. 4 è la mera proposta di cessione di RAGIONE_SOCIALE (cessionaria) a (cedente) di data 03.05.2016 con riferimento ad un “oggetto” coperto da omissis e con sottoscrizione solo della proponente RAGIONE_SOCIALE

Il doc. 5 è costituito da estratto conto pari ad € 15.577,34 del 30.06.2018 riferito a ;

da estratto conto del medesimo importo di data 07.06.2016;

da lista movimenti  al 29.09.2009 relativa sempre a C.F. C.F. Il doc. 6 è la proposta di cessione crediti di (cessionaria) ad  (cedente) del 21.01.2019, con elenco dei crediti coperto da omissis;

vi è anche proposta di accordo modificativo ed interpretativo della medesima di data 21.03.2019, sempre con omissis per crediti e debitori ceduti.

Il doc. 7 è il seguente avviso del passaggio RAGIONE_SOCIALECOGNOME in Gazzetta Ufficiale Non vi sono chiari e sicuri elementi di riscontro a favore della cessione del credito per cui è lite.

Infine, i docc. 1 e 2 del fascicolo di ineriscono alla seguente comunicazione di  ai debitori di data 29.09.2009, mediante raccomandata di cui non sono dimostrati né l’invio, né la ricezione:

Il doc. 4 sempre di è la lettera di messa in mora datata 07.06.2016 inviata a mezzo posta alla , non ritirata e rinviata al mittente per “compiuta giacenza”.

B.

L’aspetto più evidente è costituito dalla mancanza di prova del “passaggio” del credito verso la ad RAGIONE_SOCIALE, poichè agli atti è stata rinvenuta soltanto una proposta di cessione firmata da RAGIONE_SOCIALE e rivolta a nel 2016 che – però – non risulta averla accettata;

è vero che sono stati dimessi degli estratti-conto che si riferiscono a ed alla posizione debitoria di NOME COGNOME, ma ciò non è sufficiente a dimostrare l’avvenuta cessione in parola C. Difatti, la Corte di Cassazione di recente (v. Cass. n. 3405/2024) ha affermato in modo inequivocabile che la cessione dei crediti in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l’estratto ex art. 58 TUB.

Nel nostro caso, manca – comunque – siffatto requisito per tutte le cessioni avvenute, ad eccezione per l’avviso (generico) NOMECOGNOME sopra riportato.

In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993, laddove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti di cessione, ai fini della relativa prova, non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58, dovendo il Giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire – peraltro – un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (v. Cass. n. 17944/2023; Cass. n. 10200/2021; Cass. n. 24798/2020).

Non è sufficiente la produzione dell’avviso ex art. 58 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l’unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell’avvenuta cessione, che presuppone che l’avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell’avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (v. Cass. n. 21821/2023). D. Invero, la parte opposta non ha fornito, né nella fase monitoria, né – tantomeno – nel giudizio a cognizione piena, la prova concreta delle cessioni avvenute e – quindi – della titolarità del credito e della propria legittimazione ad agire nei confronti dell’opponente.

Non può dirsi bastevole l’estratto della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione RAGIONE_SOCIALE, che individua esclusivamente il blocco dei crediti cartolarizzati senza chiara esplicitazione dei rapporti ceduti, né indicazione dei dati del debitore e del numero del rapporto ma solo sulla base di tipologie di crediti.

Stante la contestazione di che ha agito affermandosi successore a titolo particolare della creditrice originaria, avrebbe dovuto fornire la prova documentale che il credito controverso è stato incluso fra quelli compravenduti nell’ambito dell’operazione di cessione in blocco (cartolarizzazione), giacché “la società cessionaria di crediti in blocco, di fronte alla contestazione della controparte ha l’onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione” (v. Cass. n. 12739/2021; Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 9768/2016).

E. Nel caso in esame, è presente agli atti una sola proposta di cessione priva dell’accettazione ed un unico avviso ex art. 58 TUB;

come già chiarito, l’unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l’avvenuta cessione;

quest’ultima presuppone che l’avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell’avvenuta cessione dei crediti in blocco, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione, circostanza non riscontrabile nel caso in oggetto;

difatti, nel fascicolo sono presenti soltanto “dichiarazioni unilaterali” che affermano (genericamente) che il credito oggetto di causa sarebbe compreso fra quelli (ripetutamente) ceduti.

Va rimarcato ancora che la prova della titolarità del credito richiede necessariamente la produzione del (dei) contratto (contratti) di cessione, non bastando la dichiarazione della cessionaria contenente l’elenco delle posizioni cedute, individuate secondo varie tipologie di crediti.

Non è sufficiente neppure la notizia dell’avvenuta cartolarizzazione, se non sono fornite indicazioni specifiche, puntuali e dettagliate, per l’individuazione delle singole posizioni cedute, essendo indispensabile che venga allegato l’atto di cessione attraverso il quale si ha certezza dell’inclusione dello specifico credito fra quelli ceduti e si può verificare che il negozio traslativo sia stato validamente realizzato dalle parti e sia privo di vizi che ne inficino la validità.

10. L’accoglimento dell’Appello Incidentale supera l’esigenza di affrontare l’impugnazione principale che rimane assorbita.

11. Non resta che riformare la Sentenza appellata accertando che nulla deve 12.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza di e si liquidano in dispositivo a favor della secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni rispetto alle cause rientranti nello scaglione € 5.201,00/€ 26.000,00, relativamente alle fasi espletate.

Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:

1. ACCOGLIE l’Appello Incidentale ed ACCERTA che nulla deve con riguardo al finanziamento di data 21.05.2007.

2. DICHIARA assorbito l’Appello principale.

3. CONDANNA a rifondere a le spese di , liquidate in € 5.077,00 (oltre iva-cpa-spese generali come per legge), e le spese dell’Appello, liquidate in € 3.966,00 ((oltre iva-cpa-spese generali come per legge).

Venezia, 28.02.205.

La Relatrice Dott.ssa NOME COGNOME Presidente Dott.ssa NOME COGNOME

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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