REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa ha pronunciato la seguente
SENTENZA n. 12/2023 pubblicata il 04/01/2023
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4758/2019 promossa da:
XXX, assistito dall’avv.
ATTORE/I contro
YYY SPA, assistito dall’avv.
CONVENUTO/I
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 12.11.2019 e iscritto a ruolo il 21.11.2019 la signora XXX proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1300/2019 R.G. 3512/2019, con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore dell’odierna convenuta opposta, della somma di Euro 14.903,15 oltre interessi di mora al tasso legale dalla data di cessione al saldo effettivo, oltre spese di procedura, liquidate in complessivi Euro 145,50 per spese ed Euro 540,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA, come per legge, oltre successive occorrende.
Nella spiegata opposizione veniva dedotta la nullità del decreto ingiuntivo per carenza assoluta di titolarità del preteso credito da parte di YYY S.p.A. e conseguente carenza di legittimazione attiva dell’opposta YYY S.p.A; l’inidoneità della documentazione prodotta a supporto della richiesta di monitorio; il carattere apocrifico delle firme presenti a Suo nome all’interno del contratto ; Istanza di comunicazione degli atti processuali al Pubblico Ministero, ex art. 71 c.p.c.
La pretesa creditoria ingiunta ha ad oggetto la mancata restituzione delle somme concesse in finanziamento alla signora XXX in virtù del contratto siglato con *** in data 08.05.07 che concedeva alla stessa una linea di credito ad uso rotativo dell’importo di Euro 20.300,00 (cfr. docc. 02 fascicolo monitorio). Dal 10.05.07 al 31.12.2012, la signora XXX provvedeva ad utilizzare la carta di credito per il complessivo importo di Euro 20.000,00, provvedendo al rimborso degli importi variabili fino al 29.01.2010, data in cui provvedeva al pagamento della somma di Euro 1.321,00 (cfr. docc. 07 fascicolo monitorio e 03). In relazione al citato contratto, YYY S.p.A. nell’opposto decreto agiva per la complessiva somma di Euro 14.903,15 così composta:
• Euro 13.480,06 per capitale residuo in corrispondenza dell’ultima rata pagata, come risulta dall’estratto conto che si produce (cfr. doc.08 fascicolo monitorio), • Euro 1.423,09 a titolo di interessi di mora calcolati sul solo capitale di € 13.480,06 al tasso legale dalla data di decadenza dal beneficio del termine alla data del presente atto, come da prospetto che parimenti si produce (cfr. doc.09 fascicolo monitorio); Nulla veniva richiesto in ordine agli interessi corrispettivi e alle spese maturate dopo l’ultimo pagamento per il complessivo importo di Euro 1.321,00 di data 29.01.2020.
L’ attività istruttoria si articolava nell’ espletamento di c.t.u. grafologica al cui esito la causa veniva trattenuta a sentenza previa concessione dei termini ex art.
190 del c.p.c. Solo la parte opposta depositava la propria comparsa conclusionale
Motivi della decisione
L’ opposizione è infondata in fatto e diritto e viene rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto
Preliminarmente viene disattesa l’ eccepita carenza di legittimazione attiva in quanto l’ YYY S.p.A. non avrebbe provato l’avvenuta cessione del credito, di cui l’ opponente conferma di aver ricevuto una e una sola comunicazione di cessione . In particolare ,il contratto di cessione si conclude per effetto del solo consenso manifestato dal cedente e dal cessionario ergo gli adempimenti richiesti dall’art. 1264 c.c., perché tale contratto abbia effetto nei confronti del debitore ceduto, rimangono estranei al perfezionamento della fattispecie traslativa (ex multis Cass 21 gennaio 2005, n. 1312). La rilevanza di tale circostanza ricorre solo al fine di escludere l’efficacia liberatoria di eventuali pagamenti eseguiti al cedente, senza incidere sulla circolazione del credito. Quest’ ultimo , conseguentemente, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata è nella titolarità del cessionario, che è quindi legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se, nel frattempo, gli adempimenti richiesti dall’art. 1264 c.c., comma 1, non sono stati ancora eseguiti .La notificazione della cessione non richiede particolari requisiti di forma e può, pertanto, essere effettuata anche mediante l’atto di citazione con il quale il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto (Cass. 30 luglio 2004, n. 14610;) o anche successivamente, nel corso del giudizio. Nella fattispecie sub iudice , quindi, la sig. ra XXX ha ricevuto regolare ed idonea comunicazione della cessione ai sensi dell’art. 1264 c.c. con la notifica del ricorso per ingiunzione e la presa visione dei documenti ad esso allegati.
Risultano nella documentazione allegata ,in sede monitoria, la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante le indicazioni delle categorie dei rapporti ceduti in blocchi Inoltre sono indicati con riferimento alla cessione *** SpV S.r.l.– Banca *** S.p.A.: atto di cessione pro soluto del 27-11-2015 intervento tra *** SpV S.r.l. – Banca *** con riferimento al conferimento del ramo di azienda intervenuto tra Banca *** S.p.A. e YYY S.p.A.: il verbale di conferimento di ramo d’azienda , integrato con la visura storica YYY S.P.A. e con l’estratto dell’atto ricognitivo dei crediti oggetto di conferimento .
E’ da ritenersi idonea la documentazione prodotta a supporto del credito, presente nel fascicolo del monitorio , costituita dal contratto di finanziamento; la comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale lettera di messa in mora regolarmente ricevuta dalla Sig.ra XXX; l’estratto conto analitico e il prospetto degli interessi di mora maturati . La suindicata documentazione, oltre a legittimare l’ emissione del decreto ingiuntivo, assume efficacia fino a prova contraria , in sede di opposizione, dove non è stata oggetto di specifica contestazione come nella fattispecie per cui è causa
Le risultanze peritali dell’ espletata C.T.U. hanno confutato il dedotto disconoscimento delle firme sul contratto . Più precisamente, l’ ausiliario del giudice ,ha attestato a pag. 59 del suo elaborato che : “Valutate le corrispondenze grafodinamiche esistenti tra le sottoscrizioni in esame e le autografe comparative, evidenziate le omogeneità fondamentali, sia dal punto di vista tecnico, perché riferibili sia alle componenti strutturali, sia ai valori dinamografici, impiegati nella stesura delle scritture poste a confronto, ritengo di poter ragionevolmente sostenere che le firme apposte su contratto *** siano state vergate dalla signora XXX, siano quindi autografe”.
Ciò posto , considerata l’ inversione della posizione processuale delle parti si rileva il mancato assolvimento dell’onere probatorio in capo all ‘ opponente ovvero di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligazione . A contrario il creditore opposto ha fornito prova dell’esistenza del credito e della legittimità del provvedimento monitorio
Pertanto l’ opposizione non può essere accolta e viene confermato il provvedimento impugnato
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
Rigetta l’ opposizione e per l’ effetto conferma il d.i. n. 1300/2019
Condanna XXX al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 5000,00 per compensi professionali oltre rimb. Forfett. , i.v.a. e c.p.a. come per legge in favore di YYY s.p.a. in p.l.r.p.t.
Pone le competenze liquidate in favore di *** , nella qualità di C.t.u. , liquidate con decreto del 14 giugno 2022 definitivamente a carico di Fabiola XXX
Cosenza 4 gennaio 2023
Il Giudice
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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