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Codice Civile
Codice Penale

Cessione del credito successiva al decreto ingiuntivo

La sentenza conferma la validità della cessione del credito e stabilisce che il debitore non può opporsi al pagamento al cessionario anche se la cessione è successiva al decreto ingiuntivo. Il giudice d’appello deve valutare nel merito la sussistenza del diritto del creditore anche se il debitore è contumace in appello.

Pubblicato il 19 November 2024 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile

CORTE D’APPELLO DI SALERNO II

SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d’Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.

Magistrati:

1. dott.

COGNOME Presidente 2.

dott.ssa NOME COGNOME Consigliere 3. dott. NOME COGNOME Consigliere rel./est.

ha pronunciato all’udienza del 7 novembre 2024, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c., la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 97/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili TRA , con sede legale in Venezia-Mestre, alla INDIRIZZO, cod. fisc. e p. iva in persona del Responsabile di Direzione General Counsel, dott.ssa quale mandataria della “ (già ), con sede legale in Venezia-Mestre, alla INDIRIZZO, cod. fisc. e p. iva , “ , con sede legale in Venezia-Mestre, alla INDIRIZZO, cod. fisc. , in persona del Responsabile della Direzione General Counsel, dott.ssa rappresentate e difese, in virtù di procure generali alle liti per atti del notaio da Venezia-Mestre del 4 novembre 2022, rep. n. 44581 – racc. n. 16956, e rep. n. 44583 – racc. n. 16958, dall’avv. NOME COGNOME presso cui elettivamente domiciliano in Verona, al INDIRIZZO; appellante , nato a Nocera Inferiore il 28 novembre 1988, cod. fisc. , nata a Nocera Inferiore contumaci AVENTE AD OGGETTO:

APPELLO

AVVERSO LA

SENTENZA N._978_2024_- N._R.G._00000097_2024 DEL_07_11_2024 PUBBLICATA_IL_07_11_2024

N. 1374/2023 DEL TRIBUNALE DI NOCERA INF.

OPPOSIZIONE A

DECRETO

INGIUNTIVO; SULLE SEGUENTI

CONCLUSIONI

per le appellanti (come da atto di appello) – “In via principale:

1. riformare la sentenza 1374/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore (RG 2787/2017 …) del 21/6/2023, non notificata, per le ragioni sopra esposte;

2. in ogni caso dichiarare inammissibili ovvero rigettare tutte le eccezioni proposte da controparte, accertare che è creditrice nei confronti di della somma € 11.476,74 alla data del DI (ovvero della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi interessi al tasso indicato in DI e spese, con condanna al pagamento;

in ogni caso:

3. con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi del giudizio e del giudizio monitorio, oltre accessori di legge … e al rimborso forfettario spese generali 15%”.

RAGIONI DI FATTO

E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con sentenza n. 1374/2023, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da COGNOME nei confronti della “ , ex art. 645 c.p.c., con atto di citazione notificato il 5 maggio 2017, così provvedeva:

1) accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava il decreto ingiuntivo n. 182/2017, emanato su ricorso spiegato dalla , quale cessionaria del credito vantato dalla “Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.” in forza del contratto di finanziamento n. 3133844 del 17 marzo 2009, per ottenere il pagamento dal e, in via solidale, quale coobbligata, dalla della somma di euro 11.476,74, oltre interessi moratori al tasso convenzionale sul capitale di euro 9.591,11 dalla data della proposizione della domanda al soddisfo e spese del procedimento monitorio, ritenendo che la società istante non avesse dimostrato la propria legittimazione attiva; 2) condannava la alla refusione delle spese processuali.

Avverso la predetta sentenza proponevano appello con atto di citazione notificato il 22 gennaio 2024 la “ , quale mandataria della “ , conferitaria del ramo di azienda relativo all’attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti distressed della , e la stessa azionato, non avendo lamentato la lesione del loro diritto ad effettuare un pagamento liberatorio;

2) non avendo gli opponenti contestato con l’atto introduttivo del giudizio il difetto della titolarità del credito in capo all’opposta, il giudice di prime cure doveva ritenerla dispensata dall’onere di provarne la sussistenza, ai sensi dell’art. 115 c.p.c.;

3) le difese articolate dagli opponenti erano incompatibili con le negazione della titolarità attiva del rapporto controverso in capo all’opposta, avendone chiesto la condanna alla ripetizione dell’indebito;

4) contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Nocera Inferiore, l’opposta aveva dimostrato di essere divenuta titolare del credito in contestazione, avendo prodotto in giudizio il contratto di cessione di crediti intercorso con la “Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.”, la missiva con la quale quest’ultima ne aveva dato comunicazione al a norma dell’art. 1264 cod. civ., il contratto di finanziamento n. 3133844 del 17 marzo 2009, il relativo estratto conto, la missiva con la quale il debitore era stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine; 5) l’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 385/1993 era del tutto idoneo a dimostrare che l’opposta si era resa cessionaria del credito in contesa;

6) nel merito, l’opposta aveva comprovato la sussistenza del credito azionato, mentre prive di fondamento erano le eccezioni sollevate dagli opponenti in ordine all’usurarietà dei tassi di interesse, alla violazione del divieto dell’anatocismo, alla difformità tra il tasso annuo effettivo globale pattuito e quello applicato;

7) l’opposta era priva di legittimazione passiva rispetto alle domande restitutorie e risarcitorie spiegate dagli opponenti.

La causa, di natura documentale, nella quale, sebbene ritualmente evocati, il e la rimanevano contumaci, è stata decisa all’odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..

L’appello è manifestamente fondato e va accolto.

Ed invero, la , nel produrre in giudizio 1) il contratto di cessione di crediti pro soluto ed in blocco stipulato il 22 giugno 2015 con la “Banca *** s.p.a.”, istituto incorporante, a seguito di fusione, la s.p.a.”, 2) la lettera raccomandata a.r. n. NUMERO_DOCUMENTO del 15 aprile 2016, con la quale aveva comunicato al ai sensi dell’art. 1264, comma 1, cod. civ., che la “Banca *** s.p.a.” le aveva ceduto il credito di euro 12.827,18 “relativo al contratto nr. CODICE_FISCALE”, indicandogli, a margine, anche il numero identificativo del codice cliente (), 3) la missiva del 22 giugno 2015, allegata alla predetta lettera S.p. A … tutte le ragioni di credito … in essere nei Vostri confronti derivanti dal contratto di finanziamento da Voi stipulato con RAGIONE_SOCIALE identificato dal codice pratica n. NUMERO_DOCUMENTO (incluso il diritto al pagamento del capitale, spese ed interessi …), unitamente a tutte le garanzie reali e/o personali che eventualmente assistono detti crediti”, con l’espresso avviso che, “per effetto della cessione …, viene a cessare qualsiasi nostro diritto in relazione ai crediti derivanti dal suddetto contratto di finanziamento e che, pertanto, ogni qualsiasi Vostro versamento in relazione a detti crediti dovrà essere da Voi effettuato, con le modalità che Vi saranno indicate da , a favore della citata , quale cessionaria dei crediti medesimi”, 4) il contratto di finanziamento n. NUMERO_DOCUMENTO, stipulato dal e, quale coobbligata, dalla con la s.p.a.” il 17 marzo 2009, 5) l’estratto conto della Monte dei Paschi di Siena s.p.a.” dal 19 marzo 2009 al 19 giugno 2015, 6) la lettera raccomandata a.r. del 31 luglio 2013, con la quale la RAGIONE_SOCIALE.p.RAGIONE_SOCIALE aveva comunicato al la decadenza dal beneficio del termine del contratto di finanziamento n. NUMERO_DOCUMENTO e gli aveva intimato il pagamento della somma di euro 10.048,79, ha comprovato pienamente la titolarità attiva dell’obbligazione di pagamento per la quale il Tribunale di Nocera Inferiore aveva emanato il decreto ingiuntivo n. 182/2017.

In particolare, l’art. 2.3 del contratto di cessione di crediti pro soluto ed in blocco del 22 giugno 2015, nel descrivere, in modo estremamente specifico, i crediti che la “Banca *** s.p.a.” aveva trasferito alla , identificandoli in quelli “i. che derivano da Contratti di Credito stipulati ed erogati direttamente da Consum.it;

ii. … che derivano da Contratti di Credito che sono denominati in Euro;

iii. … per i quali, alle ore 23.59 del 29 maggio 2015, sia già stata comunicata dalla Cedente ai Debitori Ceduti l’intervenuta decadenza dal beneficio del termine per inadempimento;

iv. … che derivano da Contratti di Credito regolati dalla legge italiana;

v. … che derivano da Contratti di Credito che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino in diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;

vi. … i cui debitori, all’atto di sottoscrizione del Contratto di Credito, erano residenti o avevano sede in Italia;

vii. … i cui debitori non sono pubbliche amministrazioni;

viii. … derivanti da Contratti di Credito al consumo … che risultano da rate prestabilite contrattualmente e ogni rata è composta da una componente capitale e non è in corso affidamento della posizione ad una agenzia di recupero crediti;

xi. … che risultino ancora in essere dalla Data di Efficacia Economica;

xii. … indicati nella lista notarizzata in data 19 giugno 2015 dal notaio ”, con esclusione dei “a. crediti in relazione ai quali siano in corso per il recupero procedure esecutive o comunque oggetto di un contenzioso giudiziale;

b. crediti per i quali siano pendenti procedure concorsuali che interessato l’obbligato principale;

c. crediti vantati nell’ambito di rapporti di finanziamento … per i quali sono pendenti procedimenti penali o siano state presentate querele penali nei confronti di RAGIONE_SOCIALE o RAGIONE_SOCIALE;

d. crediti con riferimento ai quali i relativi debitori ceduti siano deceduti (i) senza eredi (o con eredi che non abbiano accettato l’eredità), (ii) senza garanti e (iii) senza coobbligati alla Data di Efficacia Economica;

e. crediti i cui debitori abbiano presentato, alla Data di Efficacia Economica, una contestazione scritta circa l’autenticità della firma del Contratto di Credito”, ha consentito di accertare che tra le posizioni debitorie in questione era compresa quella scaturente dal contratto di finanziamento n. 3133844 del 17 marzo 2009.

Ed infatti, il credito per il quale è stato incardinato il procedimento monitorio possiede i tratti distintivi indicati nel negozio di cessione del 22 giugno 2015, giacché rinveniente da un contratto 1) stipulato con RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, 2) denominato in euro, 3) caratterizzato dalla decadenza del debitore dal beneficio del termine prima del 29 maggio 2015, 4) regolato dalla legge italiana, 5) non assistito da agevolazioni o contribuzioni statali o pubbliche, 6) concluso da una persona fisica 7) residente in Italia al momento della sottoscrizione, 8) contraddistinto dalla previsione di rate di ammortamento composte da una quota di capitale e una quota di interessi nonché 9) dall’integrale erogazione della somma finanziata, 10) non azionato giudizialmente e 11) generatore di un’esposizione debitoria ancora sussistente alla data del 19 giugno 2015, mentre non è riconducibile ad alcuna delle eccezioni stabilite dalle parti, non risultando, in particolare che il alla data del 22 maggio 2015, fosse sottoposto 1) a procedimenti esecutivi individuali o 2) concorsuali, né che 3) avesse sporto querela nei confronti dellaRAGIONE_SOCIALEit s.p.a.RAGIONE_SOCIALE e della *** s.p.a.”, né che 4) avesse contestato l’autenticità della firma del contratto di finanziamento n. 3133844 del 17 marzo 2009, sicché risponde ai parametri per individuare i crediti trasferiti e pervenuti in blocco alla Sebbene il contratto di cessione del 22 giugno 2015 fosse già idoneo, ex se, per l’analiticità delle indicazioni riportate dall’art. 2.3, a documentare la titolarità attiva del rapporto , il relativo estratto conto dal 19 marzo 2009 al 19 giugno 2015, la lettera raccomandata a.r. del 31 luglio 2013, con la quale laRAGIONE_SOCIALE aveva dichiarato decaduto dal beneficio del termine e gli aveva intimava il pagamento del dovuto nonché la missiva del 22 giugno 2015, con la quale la Monte dei Paschi di Siena s.p.a.” gli aveva comunicato di aver trasferito alla il credito derivante dal predetto titolo negoziale, ha fornito ulteriori elementi istruttori idonei a rimuovere ab imis qualsiasi possibile incertezza sull’intervenuto acquisto del diritto controverso.

Ed invero, il possesso e il successivo deposito in giudizio di documenti provenienti dalla “Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.”, costituendo espressione dell’esecuzione dell’obbligo del cedente di consegnarli al cessionario, ai sensi dell’art. 1262, comma 1, cod. civ., comprovano, in maniera decisiva, soprattutto alla stregua degli elementi identificativi contenuti nell’art. 2.3 dell’atto di cessione del 22 giugno 2015, che la , al momento dell’introduzione del procedimento monitorio, era divenuta titolare del credito rinveniente dal contratto di finanziamento n. 3133844 del 17 marzo 2009 (cfr. Cass. ord. 16 aprile 2021, n. 10200). Peraltro, il e la , con l’atto introduttivo del giudizio e con la memoria assertiva di cui all’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., formulavano doglianze sul merito della pretesa creditoria azionata dalla e spiegavano domande restitutorie e risarcitorie nei suoi confronti, in tal modo riconoscendone implicitamente la titolarità attiva del rapporto giuridico in contesa, sicché, una volta esaurita la fase della trattazione, con la conseguenziale cristallizzazione del thema decidendum, non erano più legittimati a contestarla, per non poter rendere controverso un fatto divenuto ormai pacifico (cfr., ex ceteris, Cass. 29 novembre 2013, n. 26859; Cass. ord. 2 dicembre 2019, n. 31402; Cass. 9 settembre 2021, n. 24415).

In definitiva, avendo la “ dimostrato di essere succeduta alla “Banca *** s.p.a.” nella titolarità del credito derivante dal contratto di finanziamento n. 3133844 del 17 marzo 2009, a prescindere dall’inammissibilità della contestazione tardivamente sollevata al riguardo dal e dalla , il giudice di primo grado avrebbe dovuto valutare nel merito la sussistenza del diritto dell’opposta di pretenderne il soddisfacimento dagli opponenti.

Non comportando l’errore in cui è incorso il Tribunale di Nocera Inferiore nel dichiarare il difetto della legittimazione sostanziale attiva in capo alla e nel il iudicium rescindens e il iudicium rescissorium, è tenuta a vagliare la fondatezza della domanda di pagamento spiegata dall’istituto di credito in via monitoria e reiterata in sede di gravame anche dalla “ , quale sua avente causa, per il tramite della mandataria “ , senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, privo di generalizzata applicazione e di rilevanza costituzionale (cfr., ex ceteris, Cass. 20 luglio 2004, n. 13426; Cass. 6 settembre 2007, n. 18691; Cass. 17 giugno 2014, n. 13733).

Al riguardo, è necessario premettere che l’opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione nel quale, solo da un punto di vista formale, l’opponente assume la posizione di attore e l’opposto quella di convenuto, dal momento che è il creditore a rivestire il ruolo sostanziale di attore e a soggiacere all’onere di provare i fatti costitutivi del credito, mentre è il debitore ad acquisire la qualifica sostanziale di convenuto e a dover dimostrare gli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere in via monitoria, con la conseguenza che le difese con le quali si contesti l’esistenza, la validità o, comunque, l’azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda, che resta quella delineata con il ricorso per ingiunzione, ma si configurano come altrettante eccezioni (cfr., ex plurimis, Cass. 22 aprile 2003, n. 6421; Cass. 24 novembre 2005, n. 24815; Cass. 3 febbraio 2006, n. 2421).

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice non deve limitarsi ad accertare l’esistenza delle condizioni per l’emanazione del provvedimento monitorio, ma deve procedere ad effettuare un’autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della pretesa dedotta con il ricorso, sia dal debitore per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l’ingiunzione di pagamento formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito del credito azionato, essendo sufficiente che resista all’opposizione e chieda la conferma dell’impugnato decreto (cfr., ex plurimis, Cass. 27 gennaio 2009, n. 1954; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20613; Cass. ord. 28 maggio 2019, n. 14486).

Pertanto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si atteggia, nel sistema delineato dal codice di rito, come un procedimento il cui oggetto non è circoscritto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del provvedimento monitorio, ma si estende all’accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza e non a quello dall’opponente con l’atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve sempre revocare il decreto opposto, senza che assuma alcuna rilevanza in senso contrario l’eventuale posteriorità dell’acclarato fatto estintivo rispetto alla sua emanazione, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento dei residui importi del credito all’originario decreto ingiuntivo (cfr., ex plurimis, Cass. 19 ottobre 2006, n. 22489; Cass. 17 ottobre 2011, n. 21432; Cass. 24 settembre 2013, n. 21840).

Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che la , nel depositare in giudizio il contratto di finanziamento n. 3133844 del 17 marzo 2009, il relativo estratto conto e la lettera raccomandata a.r. del 31 luglio 2013, con la quale il veniva dichiarato decaduto dal beneficio del termine ed infruttuosamente intimato al pagamento del dovuto, ha comprovato, in ossequio al principio sancito dagli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e 115 c.p.c., l’esistenza e l’entità della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso per decreto ingiuntivo, mentre non assumono alcuna rilevanza per infirmare l’an e il quantum debeatur le doglianze articolate dal e dalla sede di opposizione a decreto ingiuntivo in ordine alla nullità del provvedimento monitorio per indeterminatezza dell’oggetto, all’usurarietà del tasso degli interessi moratori, all’abusività della relativa clausola per difetto del requisito della chiarezza, alla mancata indicazione del tasso degli interessi corrispettivi comprensivo degli effetti della capitalizzazione, all’omessa o erronea inclusione nel tasso effettivo globale annuo di costi posti a carico del consumatore e all’inadeguatezza informativa del documento di sintesi, atteso che tali eccezioni, peraltro rimaste prive di qualsiasi riscontro probatorio, non sono state reiterate in sede di gravame, ove il debitore e la coobbligata sono rimasti contumaci. Ed invero, il principio sancito dall’art. 346 c.p.c., secondo cui si intendono rinunciate e non sono riesaminabili le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado che non siano state espressamente riproposte in appello, trova applicazione anche nei riguardi dell’appellato rimasto contumace, in coerenza con il carattere devolutivo dell’appello, dovendosi porre l’appellato e l’appellante su di un piano di parità simmetrica – senza, cioè, attribuire alla parte rimasta inattiva ed estranea alla fase di impugnazione una sostanziale posizione di maggior favore – in modo da far gravare su entrambi, e non solo sull’appellante, l’onere di prospettare al giudice del gravame le questioni (domande ed eccezioni) non accolte o rimaste assorbite, presumendosi, in difetto, che manchi un interesse alla decisione, mancanza che ben può essere imputata anche alla parte contumace , in accoglimento dell’appello ed in riforma della sentenza di primo grado, il e la devono essere condannati, in via solidale, al pagamento, in favore della “ , quale mandataria della “ cui la , nel corso del giudizio, ha coferito, con atto pubblico per notaio da Milano del 29 giugno 2018, rep. n. 80866 – racc. n. 15510, il ramo di azienda relativo all’attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti distressed, tra cui è compreso, come emerge dall’allegato elenco, al n. 03209 – rigo 09176, quello derivante dal contratto di finanziamento n. 3133844 del 17 marzo 2009, della somma di euro 11.476,74, oltre interessi moratori al tasso convenzionale sul capitale di euro 9.591,11 dalla data della proposizione della domanda al soddisfo. Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d’appello deve provvedere d’ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l’esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all’art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).

In tale prospettiva, le spese del doppio grado del giudizio nonché quelle della fase monitoria (cfr., ex plurimis, Cass. 1 febbraio 2007, n. 2217; Cass. 14 maggio 2018, n. 11606; Cass. 1 aprile 2019, n. 9035), in applicazione del principio della soccombenza, derivante dall’infondatezza dell’opposizione spiegata dal e dalla avverso il decreto ingiuntivo n. 182/2017 del Tribunale di Nocera Inferiore, devono gravare sugli stessi e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell’entità del credito in contestazione, ed in rapporto all’attività difensiva espletata dalla e, limitatamente all’appello, anche dalla “ , quale mandataria della “ , per la fase monitoria, in euro 518,50, di cui euro 118,50 per esborsi ed euro 400,00 per compenso, per il primo grado, in euro 4.000,00 per compenso, di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 1.400,00 per la fase ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull’imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 8 e 12 dell’allegata tabella.

La Corte d’Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull’impugnazione proposta dalla “ , quale mandataria della “ , e dalla avverso la sentenza n. 1374/2023 del Tribunale di Nocera Inferiore con atto di citazione notificato il 22 gennaio 2024, così provvede:

1. accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della pronuncia di primo grado, condanna Consiglia, in via solidale, al pagamento, in favore della “ , quale mandataria della “ della somma di euro 11.476,74, oltre interessi moratori al tasso convenzionale sul capitale di euro 9.591,11 dalla data della proposizione della domanda al soddisfo;

2. condanna e COGNOME Consiglia, in via solidale, alla refusione delle spese della fase monitoria e del doppio grado del giudizio, che si liquidano, in favore della , per la fase monitoria, in euro 518,50, di cui euro 118,50 per esborsi ed euro 400,00 per compenso difensivo, e, per il primo grado, in euro 4.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.000,00 per la fase istruttoria ed euro 1.400,00 per la fase decisionale, nonché, anche in favore della “ , quale mandataria della “ , per il secondo grado, in euro 3.382,50, di cui euro 382,50 per esborsi ed euro 3.000,00 per compenso difensivo (euro 1.100,00 per la fase di studio, euro 900,00 per la fase introduttiva ed euro 1.000,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull’imponibile, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché dei punti 2, 8 e 12 dell’allegata tabella. Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 7 novembre 2024.

Il Consigliere estensore Il Presidente dott. NOME COGNOME dott. NOME COGNOME

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