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Codice Civile
Codice Penale

Cessione del credito tra società

La sentenza affronta il tema del divieto di cessione dei crediti e ne afferma la validità limitatamente alle obbligazioni intuitu personae, escludendo l’applicabilità del divieto alle obbligazioni pecuniarie. Inoltre si affronta il tema della costituzione in mora del debitore, ritenendo idonea la notifica di una citazione a comparire anche in caso di giudice incompetente.

N. R.G. 55853/2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NOME COGNOME ha pronunciato la seguente

SENTENZA N._14907_2024_- N._R.G._00055853_2021 DEL_02_10_2024 PUBBLICATA_IL_03_10_2024

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 55853/2021 promossa da:

(C.F. , con il patrocinio dell’avv. COGNOME, elettivamente domiciliato Indirizzo Telematico, presso difensore avv. COGNOME PARTE OPPONENTE contro (C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. COGNOME ( INDIRIZZO 00195 ROMA, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO ROMA C/O AVV.

COGNOME presso il difensore avv. COGNOME PARTE OPPOSTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d’udienza di precisazione delle conclusioni.

Fatto e diritto.

Con ricorso per decreto ingiuntivo del 7 maggio 2021 la premesso di essere partecipata dalla con una quota del 99,5%;

che la società partecipante, aveva conferito in conto aumento capitale sociale nella ricorrente con atto per notar del 27.12.2017 rep.25876 racc.16754

una serie di crediti, tra i quali il credito da essa vantato verso C.F. pari ad € 125.818,60, derivante da attività di consulenza specialistica nel campo informatico e in forza di due distinti “accordo quadro” n.NUMERO_DOCUMENTO e n.NUMERO_DOCUMENTO stipulati con la e dei conseguenti specifici ordinativi;

che tale attività era stata puntualmente riportata come nei seguenti documenti contabili:

fattura n. 323 del 2/01/2016 di € 6.772,20;

fattura n. 409 del 2/01/2016 di € 3.025,60;

fattura n. 438 del 2/01/2016 di € 6.368,40;

fattura n. 470 del 2/01/2016 di € 7.429,80;

fattura n. 495 del 2/01/2016 di € 3.660,00; fattura n. 553 del 2/01/2016 di € 6.368,40;

fattura n. 587 del 2/01/2016 di € 2.684,40;

fattura n. 589 del 2/01/2016 di € 6.368,40;

fattura n. 552 del 2/01/2016 di € 5.002,00;

fattura n. 92/1 del 13/04/2016 di € 12.029,20; fattura n. 93/1 del 13/04/2016 di 9.198,80;

fattura n. 137/1 del 13/05/2016 di € 7,076,00;

fattura n. 198/1 del 13/07/2016 di € 6.014,60;

fattura n. 169/1 del 13/06/2016 di € 7.783,60;

fattura n. 218/1 del 9/08/2016 di € 6.722,20;

fattura n. 231/1 del 6/09/2016 di € 3.538,00;

fattura n. 249/1 del 13/10/2016 di € 7.076,00;

fattura n. 268/1 del 14/12/2016 di € 7.429,80;

fattura n. 257/1 del 14/11/2016 di € 7.076,00;

fattura n. 9/1 del 1/03/2017 di € 4.245,60;

che detto credito a sua volta era pervenuto alla dalla fusione per incorporazione con la ed era stato azionato con procedura monitoria davanti al Tribunale di Salerno, il quale, in seguito a specifica eccezione proposta da in sede di opposizione, aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Roma con sentenza n.1294 del 22.4.2021;

che tali fatture non erano state pagate dalla debitrice ed essendo il credito certo, liquido ed esigibile nonché fondato su prova scritta chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Roma il decreto ingiuntivo n.11312/2021 di pagamento in proprio favore della somma di € 125.818,60 oltre gli interessi moratori ex art. 5 del D.L.vo e le spese del procedimento monitorio.

A tale decreto proponeva opposizione la eccependo la mancanza di poteri in capo all’amministratrice sig.ra per essere invece il legale rappresentante il dott. ; eccepiva poi l’inopponibilità ad della cessione di credito avvenuta con l’atto di conferimento nella eccepiva poi, in chiarissima incoerenza con la precedente eccezione, la carenza di legittimazione ad agire della per aver la a suo tempo ceduto il credito alla nel merito, l’inesigibilità del credito per non aver la emesso il benestare alla fatturazione; la non applicabilità al credito degli interessi di mora per non avere la inviato la dovuta costituzione in mora;

chiedeva quindi revocarsi il decreto ingiuntivo.

si costituiva in giudizio con comparsa, impugnava l’atto di opposizione perché infondato in ogni circostanza di fatto e deduzione di diritto, replicava all’eccezione di difetto di poteri in capo all’amministratrice ed in ogni caso integrava e ratificava -per quanto non ve ne fosse alcuna necessità– ai sensi dell’art.182 c.p.c. con procura rilasciata dal legale rappresentante succeduto alla prima;

nel merito, replicava che non vi fosse stata alcuna cessione di credito in favore di e resisteva a tutte le avverse deduzioni.

Il Giudice, riservata la decisione sull’eccezione di difetto dello ius postulandi in capo all’amministratrice della la rigettava e la riteneva comunque superata dalla (spontanea, ma legittima) produzione in giudizio della procura rilasciata dal liquidatore e, ritenuto che l’opposizione non fondava su prova scritta, autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, concedendo i termini di cui all’art.183 comma 6 c.p.c. insisteva per la revoca dell’ordinanza e comunque per la modifica in ordine alla liquidazione degli interessi che il Giudice rigettava. Depositate le memorie istruttorie, il Giudice, ritenendo superflua l’assunzione di mezzi di prova, rinviava per la precisazione delle conclusioni all’udienza ex art.127 ter c.p.c. dell’1.2.2024.

L’opposizione è infondata e deve essere rigettata.

Quanto all’eccepito difetto del potere rappresentativo in capo a stesso è dimostrato dalla visura storica della società, da cui si evince la nomina a liquidatore del dott. alla data del 13 maggio 2021;

il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo è del 7 maggio 2021 allorquando il potere di stare in giudizio (anche per il grado dell’opposizione) spettava alla sig.ra In ogni caso, pur in assenza di ordine del giudice ma del tutto legittimamente, il difensore di parte opposta ha integrato i propri poteri munendosi anche della procura del dr.

Quanto alla dedotta violazione del divieto, di cui all’art. 16 delle CG, tale divieto, interpretato secondo buona fede, riguarda l’incedibilità delle sole obbligazioni contrattuali assunte con gli ordini di acquisto intuitu personae ed i crediti ad esse accessori, come quelle, a carico dell’esercente, di effettuare le prestazioni richieste con gli OdA. Invero, la norma pattizia significativamente accomuna il divieto di cessione al divieto di subappalto, il che conferma che tale divieto, con tutta evidenza, non riguarda le obbligazioni, alle prime contrapposte, di pagamento del corrispettivo, per le quali non assume rilevanza la persona del creditore – avendo ad oggetto tali obbligazioni pecuniarie un bene eminentemente fungibile e, soprattutto, dovendosi ritenere che non corrisponda a nessun interesse giuridicamente apprezzabile del debitore l’individuazione del soggetto creditore di una somma di denaro (al contrario di quanto può dirsi per la figura del debitore, per evidenti ragioni connesse alla sua solvibilità. In ogni caso, anche a voler, per assurdo, interpretare la norma pattizia nel senso proposto da parte attrice, e sempre alla luce del principio di buona fede nell’interpretazione del contratti, il conferimento di un credito ad una società partecipata in misura largamente maggioritaria, quasi totalitaria, pur essendo qualificabile come una cessione del credito a un soggetto formalmente diverso, deve ritenersi pienamente rispettoso del divieto, atteso che, per effetto del conferimento, il controllo sostanziale della riscossione del credito resta affidata allo stesso soggetto economico. Quanto all’eccezione relativa alla presunta cessione a terzi di alcuni dei crediti azionati nella presente sede monitoria (in disparte ogni considerazione sull’intrinseca incoerenza di tale prospettazione con quella sostenuta per la globalità dei crediti, visto che, a seguire la tesi dell’opponente, la cessione dovrebbe esser considerata inefficace), che la documentazione prodotta sub 13 e 14 dall’opponente non dimostra in alcun modo che i crediti siano stati ceduti alla – dato che nei solleciti di fa riferimento esplicito, come creditore, alla ditta e dato che viene indicato per il pagamento un numero “Iban” che non risulta essere della ma verosimilmente quello del correntista, per cui è da ritenere che essi siano stati affidati dalla alla solo per curare la richiesta di pagamento. D’altra parte, la clausola di cui all’art. 9 delle condizioni generali di contratto nel prevedere un meccanismo articolato per la fatturazione periodica degli importi teso a consentire una contestazione della corretta esecuzione delle prestazioni non appare certamente azionabile nella presente fattispecie, dato il tempo decorso e l’intervenuta notificazione di un atto giudiziale di messa in mora (doc 14 di parte opposta, davanti al Tribunale di Salerno) antecedente al 2017.

Quanto alla contestazione relativa agli interessi applicati, il tasso applicabile, a prescindere dalla mora, sembra essere proprio quello previsto dall’art. 5 del d.lgs. 231 del 2002, perché espressamente richiamati nella misura prevista all’art. 5 del D. Lgs 231/2002 dall’art. 9 del contratto stesso secondo cui l’obbligo per sorge con il ricevimento della diffida.

Ebbene, a proposito di tale decorrenza, non v’è dubbio che la domanda giudiziale di pagamento, seppur presentata davanti al Tribunale di Salerno dichiaratosi incompetente per territorio, deve ritenersi pienamente idonea a spiegare gli effetti sostanziali della costituzione in mora.

Ed invero, con motivazione perfettamente sovrapponibile all’ipotesi della notificazione di una citazione a comparire innanzi a un giudice territorialmente incompetente, la Corte di cassazione (Sentenza n. 1329 del 08/02/1991) ha già da tempo chiarito che il principio fissato dall’art. 2945 secondo comma cod. civ., secondo il quale l’effetto interruttivo della prescrizione della domanda giudiziale ha carattere permanente, protraendosi fino al passaggio in giudicato della sentenza, che definisce il giudizio, trova deroga soltanto nel caso di estinzione del processo, contemplato dal terzo comma della norma medesima, e pertanto resta applicabile anche nel caso in cui il giudizio si concluda con una sentenza che dichiari la nullità della citazione per vizi non attinenti alla sua notificazione, purché la citazione medesima abbia i requisiti di un atto di costituzione di mora. L’opposizione deve pertanto essere rigettata e l’opponente condannata al pagamento delle spese del presente giudizio.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Rigetta l’opposizione;

2. Condanna in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento in favore della delle spese del giudizio, che liquida in € 7.052,00 per onorari, oltre IVA CP e 15% rimborso forfetario spese generali.

Roma, 2 ottobre 2024 Il Giudice dott. NOME COGNOME

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