TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, in persona della dott.ssa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Resa nella causa civile di primo grado, iscritta in data 23.04.2014 al n. /2014 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, promossa con atto di citazione
DA
XXX (c.f.), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv., che lo rappresenta e lo difende, giusta procura a margine dell’atto di citazione
-attore-
CONTRO
YYY (p.iva), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv., del Foro di, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv., del Foro di, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
-convenuta- NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
ZZZ (c.f.), elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv., che lo rappresenta e lo difende, giusta procura a margine della memoria difensiva depositata
-terzo chiamato-
Oggetto: intimazione sfratto – conversione rito – domanda riconvenzionale di risarcimento del danno – mancanza di titolarità del rapporto della società cancellata – cessione d’azienda – successione contratto di locazione commerciale
CONCLUSIONI DI XXX
“Voglia l’On.le Tribunale adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione e ragione, così provvedere:
Preliminarmente:
si chiede di estinguere la presente procedura in quanto vi è lo scioglimento del contratto dal momento che YYY è cessata dal maggio 2012 come impresa e pertanto non è parte contrattuale, inoltre i fatti risalgono al dicembre 2013; nel merito:
a) Rigettare l’opposizione del conduttore alla luce delle argomentazioni esposte, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
c) Rigettare la richiesta di riconvenzionale in quanto non provata;
d) accertare e dichiarare la persistenza della morosità del contratto di locazione intercorso tra XXX e la YYY, in quanto non sono stati rispettati gli accordi di cui al verbale del 12.06.2014, e confermare l’intimazione di sfratto per morosità disponendo, conseguentemente il rilascio immediato libero da persone e cose da parte della YYY;
e) dichiarare la risoluzione del contratto di locazione per la violazione della clausola n. 11 del contratto di locazione in ordine all’inadempienza del conduttore;
f) in via subordinata e nella denegata ipotesi di accertata responsabilità del locatore per i danni subiti dal conduttore, condannare l’impresa edile di ZZZ a tenere indenne e manlevare da ogni pregiudizio economico patrimoniale il locatore;
g) condannare il resistente a rivalere la convenuta dell’onere delle spese, delle competenze professionali con distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c.”.
CONCLUSIONI DI YYY
“1) Dichiarare la totale responsabilità per i fatti accaduti del sig. XXX, oggi deceduto, ed in sua vece dei suoi eredi, unitamente alla Ditta ZZZ quale terza chiamata in causa;
2) Condannare il sig. XXX, ed in sua vece i suoi eredi, unitamente alla Ditta ZZZ quale terza chiamata in causa al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti dalla Ditta convenuta, della somma di € 44.000 o della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
3) Condannare il sig. XXX, ed in sua vece i suoi eredi, unitamente alla Ditta ZZZ quale terza chiamata in causa al pagamento, a titolo di risarcimento per i danni morali subiti dalla Ditta Convenuta della somma di € 5.000,00 o della minore o maggiore somma ritenuta di giustizia;
4) Condannare il sig. XXX, ed in sua vece i suoi eredi, al versamento, in favore della Ditta Convenuta della somma di € 6.000,00 (€ 100,00 mensili per gli ultimi 5 anni) per aver utilizzato nel corso di 12 anni i locali concessi in locazione al fine di accedere attraverso l’ascensore posto al seminterrato concesso in locazione, alla propria abitazione;
5) Condannare il sig. XXX, ed in sua vece i suoi eredi, unitamente alla terza chiamata in causa, al pagamento della parcella, liquidata dal Giudice al CTU Dott. il cui anticipo, pari ad € 500,00 è stato versato dalla Ditta YYY;
6) Condannare il sig. XXX, ed in sua vece i suoi eredi, al versamento in favore della Ditta YYY della somma di € 9.000,00 a titolo di Indennità per perdita di avviamento per il rilascio di parte dei locali oggetto di contratto di locazione ove veniva svolta l’attività commerciale;
7) Condannare il sig. XXX, ed in sua vece i suoi eredi, ed il sig. ZZZ al pagamento di spese e competenze del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore costituito”.
CONCLUSIONI DI ZZZ
“In via preliminare, si chiede ex art. 100 del Codice di Procedura Civile l’estromissione dalla presente causa del sig. ZZZ, in quanto manca la legittimazione ad agire della YYY;
sempre in via preliminare, si chiede di estinguere la presente procedura in quanto vi è lo scioglimento del contratto dal momento che la YYY è cessata dal maggio 2012 come impresa e pertanto, non è più parte contrattuale
nel merito: rigettare le domande proposte dal ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto e di conseguenza accertare e dichiarare che l’allagamento dello scantinato non è dipeso dai lavori svolti dal terzo chiamato e, pertanto, escluderne ogni responsabilità;
in via subordinata, accertare e dichiarare la sussistenza del caso fortuito nella determinazione per gli eventi di cui è causa e, pertanto, escludere ogni responsabilità del sig. ZZZ;
in via ancora subordinata, riconoscere l’applicazione dell’art. 1227 c.c., sussistendo la responsabilità concorrente del ricorrente nella determinazione del danno”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, XXX evoca in giudizio YYY, rassegnando le seguenti conclusioni:
“- Convalidare lo sfratto per morosità relativamente all’immobile suindicato e fissare la data per la esecuzione; – emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, in favore del sig. XXX, per il complessivo importo di € 5.000,00, in quanto a sorte capitale, con aggiunta di interessi legali da applicare ad ogni singolo debito (che compone la somma complessiva suddetta) a decorrere dalla relativa scadenza, oltre spese e competenze professionali;
– In via subordinata, in caso di opposizione, pronunciare ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. e, previa adozione dei provvedimenti ex art. 667 c.p.c. sentir pronunciare la risoluzione del contratto inter partes per inadempimento del conduttore con conseguente condanna della stessa al rilascio dell’immobile”.
A fondamento della propria richiesta, l’attore deduce:
– di essere proprietario dell’unità immobiliare sita a, via, composta da un piano interrato e da un piano rialzato di complessivi mq 1.180,00;
– che l’impresa convenuta conduceva in locazione l’immobile suddetto ad uso diverso da quello abitativo, in forza di contratto stipulato in data 1.08.2004 (cfr. copia contratto – doc. 1 attore), al canone mensile di € 1.000,00;
– che YYY si era resa morosa in relazione a cinque mensilità (dicembre 2013, gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2014), per la somma complessiva di € 5.000,00;
– che parte attrice aveva provveduto a diffidare e mettere in mora la convenuta a mezzo raccomandata del 10.03.2014 (cfr. copia raccomandata – doc. 2 attore).
Instauratosi il contraddittorio, si costituisce in giudizio YYY, opponendosi all’intimato sfratto e contestando integralmente gli avversi rilievi.
In particolare, la convenuta, assumendo l’inadempimento nell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria da parte del locatore, in violazione degli artt. 1575, comma 1 n. 2 e 1576 c.c., chiede riconvenzionalmente la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei presunti danni patiti alla merce custodita nei locali condotti in locazione, a causa della rottura in data 28.10.2013 di un tubo fognario presente nell’immobile, con conseguente fuoriuscita di liquami (cfr. elenco merce deteriorata, c.t.p. e documentazione fotografica – docc. 8, 9, 10 convenuta).
*****
All’udienza del 12.06.2014, le parti concludono il seguente accordo transattivo, al fine di comporre la vertenza:
“1) La YYY si impegna al pagamento dei canoni scaduti da dicembre 2013 a giugno 2014 entro 3 mesi
2) Si impegna a liberare il piano interrato entro 1 mese lasciandolo libero da cose tranne i beni danneggiati di proprietà di controparte.
3) Il sig. XXX si impegna a non pretendere alcun canone per i beni lasciati in custodia, si impegna altresì di pretendere solo il canone per il piano terra corrispondente alla metà di quello previsto per contratto.
4) La YYY qualora non dovesse rispettare il termine di rilascio del piano interrato corrisponderà il canone previsto da contratto”.
Tuttavia, all’udienza del 9.10.2014, parte attrice, assumendo l’inottemperanza all’accordo suddetto da parte della convenuta – la quale aveva versato la somma di € 4.256,00 (anziché l’importo preteso di € 7.000,00) e non aveva asseritamente provveduto a sgomberare completamente l’immobile – chiede di essere autorizzata a chiamare in causa l’IMPRESA EDILE ZZZ, quale presunta responsabile dei presunti danni pretesi ex adverso; la difesa di YYY eccepisce il proprio adempimento alla pattuizione intercorsa e si oppone alle richieste di controparte.
Con ordinanza del 9.10.2014, viene rigettata l’istanza attorea di emissione di ordinanza ex art. 665 c.p.c., si onerano le parti di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione e si dispone il mutamento del rito per l’eventuale prosecuzione del giudizio ex art. 420 c.p.c.
Con ordinanza, resa ad esito dell’udienza del 23.04.2015, si autorizza la chiamata in causa di ZZZ, titolare dell’omonima impresa edile.
Quest’ultimo, si costituisce in giudizio, rappresentando che l’impresa individuale YYY, attuale convenuta, risulta aver cessato ogni attività il 12.04.2012 ed esser stata cancellata in data 9.05.2012 (cfr. visura camerale – doc. 3 terzo chiamato) e, pertanto, non avrebbe alcun “interesse ad agire” nell’invocare il risarcimento di un pregiudizio occorso in epoca successiva alla propria estinzione.
Nel merito, il terzo chiamato contesta nell’an e nel quantum la pretesa risarcitoria avversaria, deducendo la propria assenza di responsabilità in relazione al sinistro.
La causa viene istruita documentalmente, con l’escussione del teste del terzo chiamato *** (cfr. verbale d’udienza del 16.09.2016) e con l’espletamento di C.T.U. tecnica con l’ing..
Successivamente, le parti precisano le conclusioni all’udienza del 24 settembre 2019, con assegnazione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c.
*****
I rilievi preliminari formulati dall’attore e dall’impresa terza chiamata appaiono fondati nei termini che di seguito verranno chiariti.
Dall’istruttoria documentale, infatti, è emerso[1] – ed è circostanza incontestata ai sensi e per gli effetti dell’art. 115 c.p.c. – che la società convenuta, l’IMPRESA INDIVIDUALE YYY è stata cancellata dal registro delle imprese in data 9.05.2012, avendo cessato ogni attività in data 12.04.2012.
Come precisato dalla costante giurisprudenza, la cancellazione dal registro delle imprese delle società (di capitali e di persone) ha efficacia estintiva della soggettività giuridica ovvero dell’astratta idoneità ad essere titolari di rapporti giuridici e di situazioni giuridiche attive e passive (cfr. Cass. civile, sez. trib., 25/05/2018, n. 13136). Significativamente, le pronunce di legittimità e di merito, sul punto si sono poste esclusivamente la questione relativa alle conseguenze processuali della cancellazione in corso di causa della società già parte di un procedimento, pervenendo ad equipararla alle vicende estintive della persona fisica contemplate all’art. 300 c.p.c.[2]. Da quanto esposto, pertanto, è evidente che la società estinta manca di capacità processuale – o più correttamente – della prodromica capacità di essere parte.
Tornando al caso di specie, infatti, emerge che con l’atto introduttivo del presente giudizio è stata radicata una procedura di sfratto nei confronti di soggetto privo della titolarità passiva del rapporto, in quanto non più esistente, e, simmetricamente, nella comparsa costitutiva dell’intimata è stata introdotta domanda riconvenzionale da parte del medesimo soggetto estinto (e, dunque, privo ex se della titolarità del rapporto dal lato attivo).
Per quanto attiene alla titolarità passiva del rapporto, infatti, risulta del tutto indimostrata sia la cessione dell’azienda (che non è dato sapere neppure quando, né in favore di chi sia stata disposta3) da parte della società convenuta, sia la conseguente cessione del contratto di locazione commerciale ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 legge n. 392 del 1978.
Al riguardo la Suprema Corte ha, infatti, chiarito che: “la legge n. 392 del 1978, art. 36, attribuisce al cedente l’azienda la facoltà di trasferire anche il contratto di locazione dell’immobile ove l’attività aziendale viene esercitata, anche senza il consenso del locatore, che può solo opporsi per gravi motivi. Nella disciplina di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 36, in caso di affitto o cessione di azienda relativo ad attività svolta in un immobile condotto in locazione non si produce l’automatica successione nel contratto di locazione dell’immobile, quale effetto necessario del trasferimento dell’azienda, ma la successione è soltanto eventuale e richiede, comunque, la conclusione di un apposito negozio volto a porre in essere la sublocazione o la cessione del contratto di locazione.
In termini similari si è espressa anche autorevole giurisprudenza di merito, rilevando come: “La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della “fictio iuris” contemplata dall’art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso” (cfr. Trib. Roma, sez. XVII, 6/11/2019, n. 21332).
3 Dalla stessa c.t.u. (cfr. elaborato peritale p. 23) è emersa l’esistenza di tre distinti soggetti giuridici (due dei quali sono estranei al presente procedimento), di denominazione similare, ma i cui rapporti (cessione, successione ovvero estraneità) non sono mai stati chiariti: YYY DI *** (p.iva), YYY *** (p.iva) e *** (p.iva).
Alla cessione del contratto di locazione il locatore non partecipa ma può opporsi solo per gravi motivi. E’ una previsione di maggior favore per la circolazione del contratto di locazione che consente di prescindere dal consenso del locatore, in ragione della prevalenza dell’attività produttiva ivi esercitata.
Tuttavia, la norma non prevede né l’automaticità né l’obbligatorietà di tale cessione, lasciando alla scelta delle parti se includere o meno la cessione del contratto di locazione nell’accordo negoziale.
Alla stregua dei principi di cui all’art. 2558 c.c., comma 3, l’intervenuta conclusione della cessione contrattuale è naturale conseguenza della cessione dell’azienda e può pertanto presumersi, fino a prova contraria, (Cass. n. 7686 del 2008)” (cfr. Cass. civile, sez. III, 16/05/2017, n. 12017).
Di conseguenza, anche volendo assumere una prosecuzione del rapporto locatizio in capo ai soci della società cancellata (circostanza comunque non dimostrata né documentata) ovvero ad un eventuale diverso soggetto giuridico a questa succeduto a titolo universale ovvero particolare, si osserva che questi ultimi non sono stati evocati, né sono autonomamente intervenuti nel giudizio e neppure sono stati individuati con sufficiente precisione.
Pertanto, in ragione dei suesposti rilievi, vanno respinte le domande attoree (sub lettere d, e, f delle conclusioni surriportate), in quanto proposte nei confronti di soggetto inesistente e, dunque, privo della capacità di stare in giudizio e di essere titolare di rapporti dal lato passivo. Specularmente, per le medesime ragioni, non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da YYY, in quanto finalizzata a far valere un presunto diritto sorto in epoca posteriore all’estinzione della soggettività giuridica del suo titolare e, soprattutto, in quanto proposta da soggetto privo della capacità di essere parte.
Similmente, vanno rigettate anche le ulteriori domande della convenuta (sub punti nn. 4 e 6 delle conclusioni surriportate), fondate sulle presunte inadempienze di controparte al rapporto locatizio.
Per effetto dei superiori rilievi, solo impropriamente definiti come preliminari[3] nell’incipit del presente paragrafo, accertato il difetto di titolarità dal lato attivo e passivo dei rapporti sopra evocati da parte di YYY, non va ulteriormente esaminata la richiesta risarcitoria avanzata da quest’ultima anche nei confronti del terzo chiamato in giudizio da parte attrice, ZZZ, il quale andrà anche tenuto indenne delle spese del presente giudizio.
*****
Venendo ai provvedimenti ex art. 91 c.p.c., si ritiene di dover contemperare il principio di soccombenza (per il quale la convenuta andrebbe condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte) con quello di causalità, anche alla luce della condotta processuale di parte attrice che (invero pretestuosamente) ha dedotto un’inesistente violazione da parte della convenuta degli accordi trasfusi nel verbale d’udienza del 12.06.2014, provocando il prosieguo del giudizio; pertanto, si ravvisano gli estremi per l’integrale compensazione tra parte attrice e convenuta delle spese di lite.
In applicazione del medesimo principio di causalità, le spese sostenute nel presente giudizio da ZZZ sono poste a carico di parte attrice (che lo ha evocato in giudizio). Tali spese sono liquidate, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e ss.mm., in complessivi € 6.751,65, di cui € 5.871,00 per compensi ed € 880,65 per spese forfettarie al 15%, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Infine, le spese di C.T.U. sono definitivamente poste a carico del legale rappresentante della convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Crotone in composizione monocratica nella persona del Giudice unico, dott.ssa, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) Accertata l’incapacità di essere parte in capo all’impresa individuale YYY, cancellata dal registro imprese in data 9.05.2012, per l’effetto, rigetta le domande formulate dall’attore nei confronti di quest’ultima fondate sul contratto di locazione stipulato in data 1.08.2004.
2) Ulteriormente per l’effetto, rigetta sia le domande riconvenzionali di condanna proposte da YYY fondate sul contratto di locazione, sia quelle fondate sul presunto evento di danno occorso in data 28.10.2013.
3) Compensa integralmente le spese sostenute da parte attrice e da parte convenuta nel presente giudizio.
4) Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato e liquidate, in complessivi € 6.751,65, di cui € 5.871,00 per compensi ed € 880,65 per spese forfettarie al 15%, oltre ad IVA e CPA come per legge.
5) Pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico del legale rappresentante della convenuta. Crotone, 20 aprile 2020
IL GIUDICE
[1] In particolare dalla visura camerale versata in atti dal terzo chiamato.
[2] Secondo la Suprema Corte “la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese determina l’estinzione della società stessa, privandola della capacità di stare in giudizio, sicché, quando ciò intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la medesima è parte, ancorchè questo non sia interrotto per mancata dichiarazione del corrispondente evento da parte del suo difensore, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., ai soci quali successori a titolo universale divenuti partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione” (Cass.civile, sez. lav., 25/05/2017,n. 13183). Nella motivazione della sentenza richiamata, la Corte regolatrice ha affermato: “Si premetta che la cancellazione dal registro delle imprese importa, ex art. 2495 cod. civ., l’estinzione del soggetto giuridico e la perdita della sua capacità processuale” (cfr. conforme Trib. Foggia, sez. lav., 13/01/2020, n. 98).
[3] “La legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore, prescindendo dall’effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con conseguente dovere del giudice di verificarne l’esistenza in ogni stato e grado del procedimento, egli essendo onerato del compito di riscontrare se vi sia o meno coincidenza tra il soggetto che ha esercitato l’azione (ovvero vi abbia resistito) con i soggetti a cui, ex lege, deve ritenersi spettante il potere, rispettivamente, di agire oppure contraddire relativamente al rapporto giuridico oggetto della controversia sottoposta al suo esame; da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d’ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata”(cfr. Trib. Lucca, 10/07/2018, n.1105; Cass. civile, sez. III, 22/10/2013, n. 23913).
La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di
Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.
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