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Cessione in blocco dei crediti da parte di una banca

Cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, titolarità del credito in capo al cessionario, avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Pubblicato il 10 March 2022 in Diritto Bancario, Giurisprudenza Civile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. , ha emesso la seguente

SENTENZA n. 181/2022 pubblicata il 25/02/2022

nella causa civile iscritta al n. 998/2021 R.G. vertente

TRA

XXX ATTORE –

CONTRO

YYY S.P.A. con sede in Roma,

– CONVENUTO –

NONCHÉ CONTRO

SIG. ZZZ
SIG.RA KKK
SIG. JJJ
SIG.RA SSS

– CONVENUTI-CONTUMACI –

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato XXX ha introdotto il giudizio di merito successivo all’opposizione esecutiva promossa nell’ambito della procedura di espropriazione immobiliare iscritta al n. 45/2019 r.g.e.i.

A fondamento delle proprie domande l’attore ha dedotto:

1. Il difetto di legittimazione passiva rispetto all’intimazione contenuta nell’atto di precetto;

2. Di aver apportato miglioramenti al bene ipotecato con conseguente diritto ex art. 2864 c.c. a far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti;

3. Il difetto di legittimazione attiva di YYY s.p.a quale mandataria della società *** spv s.r.l.;

4. L’invalidità e inidoneità del contratto di mutuo soggetto a condizione sospensiva quale titolo esecutivo;

5. La nullità del mutuo, gratuità dello stesso e incertezza in merito al quantum debeatur e per mancanza degli elementi essenziali, nonché l’applicazione di interessi usurari;

6. La presenza di incertezze nella notificazione del titolo e dell’atto di pignoramento.

Si è costituito in giudizio l’istituto di credito convenuto resistendo alle avverse deduzioni e insistendo nel rigetto della spiegata opposizione.

Sono per contro rimaste contumaci le ulteriori parti convenute.

Istruita la causa in via meramente documentale, da ultimo, all’udienza del 13 gennaio 2022 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale in atti sicché la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ridotti di cui all’art. 190 c.p.c.

*** **** ***

Il primo motivo di opposizione è infondato.

Emerge invero per tabulas che l’atto di precetto e il titolo esecutivo sono stati notificati all’attore non già quale intimazione di pagamento in proprio bensì in ottemperanza al disposto di cui all’art. 603 c.p.c. in tema di espropriazione contro il terzo proprietario; ed infatti, dalla lettura del doc. n. 11, allegato alla comparsa di costituzione e risposta, si evince che ancorché il nominativo del sig. XXX sia stato inserito anche nella parte in cui è intimato il pagamento, nel successivo corpo dell’atto opposto si legge che la notifica nei confronti di XXX è effettuata “ai sensi e per gli effetti degli artt. 602, 603, 604 c.p.c., 2858 c.c., quale proprietario dell’immobile concesso in garanzia” sicché l’intimazione di pagamento non assume alcun riflesso sul piano della validità dell’atto rilevando al più come mera irregolarità sanabile.

Coerente con tale assunto è anche la posizione della giurisprudenza (cfr. Cass. Civ., ordinanza 9 marzo 2018, n. 5664) la quale ha precisato che “quando un terzo costituisce un’ipoteca su beni propri a garanzia di un debito altrui, il creditore ha diritto di far espropriare il bene ipotecato in caso d’inadempimento del debitore, e ai fini dell’esercizio di tale diritto è tenuto a notificare al terzo datore di ipoteca, oltre che al debitore, sia il titolo esecutivo che il precetto, specificando nel precetto il bene del terzo che intende eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata. Conseguendone che va rigettata per difetto di interesse l’opposizione a precetto proposta dal terzo volta a far accertare di non essere obbligato al pagamento della somma indicata nel precetto, se dall’interpretazione del precetto si evince che esso non presuppone l’obbligazione diretta del terzo al pagamento del debito, né la volontà del creditore di procedere esecutivamente nei suoi confronti, in caso di mancato pagamento, anche su beni diversi da quelli ipotecati”.

Parimenti infondato è il secondo motivo di opposizione circa la richiesta quantificazione dei miglioramenti al bene ipotecato con conseguente diritto ex art. 2864 c.c. a far separare dal prezzo di vendita la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti.

In tema, il motivo di opposizione risulta privo di pregio in quanto sfornito di sostegno sul piano delle allegazione e degli oneri posti in capo al terzo proprietario che ne chiede l’accoglimento. Invero, la documentazione versata (materiale fotografico relativo agli interni dell’immobile e acquisizioni “google earth”) non consente di sostenere un accertamento tecnico a mezzo c.t.u. circa i presunti miglioramenti attuati sul bene immobile stante l’assenza di qualunque indicazione in ordine all’importo dei lavori, ai dati di fatturazione, circa le imprese incaricate per l’esecuzione degli stessi ecc.. L’assenza di tali elementi e delle necessarie allegazioni impedisce un’analisi relativa allo stato di fatto dei luoghi, ante e post intervento di ristrutturazione.

Invertendo l’ordine di proposizione dei motivi di opposizione, al fine di maggior coerenza sistematica imposta dall’onere motivazione, occorre ora vagliare il contenuto delle deduzioni di cui al punto n. 5, ovvero, le contestazioni circa la “nullità del mutuo, gratuità dello stesso e incertezza in merito al quantum debeatur e per mancanza degli elementi essenziali, nonché l’applicazione di interessi usurari” e al punto n. 6 afferente a “incertezze nella notifica del titolo e dell’atto di pignoramento”.

A tal proposito, quanto alla violazione del limite di finanziabilità di cui all’art. 38 t.u.b. la doglianza è connotata da carenza di interesse rispetto alla posizione dell’attore, terzo proprietario del bene ipotecato.

In tema, il testo della norma di cui all’art. 38 t.u.b. dispone al comma 1 che “il YYY ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”; il comma 2 della medesima disposizione prevede che la Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, stabilisca l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisca la concessione dei finanziamenti; infine, il CIRC con delib. del 22 aprile 1995 ha stabilito quale “limite di finanziabilità”, quello dell’ottanta percento del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, aumentabile al cento per cento in presenza di garanzie integrative, soggiungendo che, nei casi di finanziamenti concessi su immobili già gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie, l’importo finanziabile deve essere determinato sommando al nuovo finanziamento il capitale residuo di quello precedente.

Ciò posto, la tematica si inquadra nell’ambito della discussa questione circa l’esatta natura giuridica dell’art. 38 co. 2 t.u.b. nonché le conseguenze, sul piano sostanziale e processuale, scaturenti dalla sua violazione da parte dell’istituto di credito erogante.

Sotto il primo profilo, la giurisprudenza è oggi concorde nel riconoscimento alla prescrizione normativa in esame del rango e della natura di norma imperativa, immediatamente idonea a conformare il contenuto del contratto di mutuo fondiario (cfr. Cass. 28 giugno 2019, n. 17439; altresì Cass. 13 luglio 2017 n. 17352).

Avuto riguardo alle conseguenze sul piano sanzionatorio, l’orientamento della giurisprudenza di legittimità ha segnato, per conto, un netto revirement nel corso del 2017 sicché la corretta disamina della questione impone una breve ricostruzione di tale articolato sviluppo giurisprudenziale.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 26672 del 2013 (seguita da Cass. sent. n. 22446 del 2015 e da Cass. sent. n. 4471 del 2016) aveva stabilito il principio, ferma la natura imperativa della norma di cui all’art. 38 t.u.b., per cui il superamento del limite di finanziabilità non poteva considerarsi determinativo della nullità del contratto di mutuo; l’orientamento faceva leva sul non essere il ridetto limite suscettibile di essere compreso all’interno delle ipotesi genericamente previste dall’art. 117, comma 8 del medesimo testo unico. In caso di superamento del limite la giurisprudenza affermatasi sull’art. 38 cit. escludeva poi anche l’applicabilità dell’art. 1418 c.c. ritenendone ostativa la tradizionale impostazione secondo cui unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto sarebbe suscettibile di determinare la nullità, non già la violazione di norme, anch’esse imperative, ma riguardanti il comportamento dei contraenti (la Corte richiama, in altri termini, la nota distinzione dottrinale tra regole di condotta e regole di validità in virtù della quale la violazione delle prime consentirebbe l’accesso a rimedi di mera responsabilità e non anche a rimedi di validità del tipo nullità; distinzione richiamata dalle note SS.UU. del 2007 nn. 26724 e 26725 in tema di intermediazione finanziaria).

Da questo punto di vista il fulcro del ragionamento è stato ancorato alla considerazione che la determinazione dell’importo massimo finanziabile sarebbe prevista unicamente a tutela del sistema bancario, sicché la soglia di finanziabilità investirebbe esclusivamente il comportamento della banca finanziatrice, tenuta a non esporsi oltre un limite di ragionevolezza, senza tuttavia incidere sul sinallagma del rapporto tra le parti.

La base argomentativa dell’indirizzo giurisprudenziale in esame è stata recentemente superata dalla Corte di legittimità con sentenza n. 17352 del 2017 seguita dalla sentenza. n. 1749 del 2019.

Il revirement muove dalla considerazione per cui può senz’altro ritenersi vero che la questione posta dall’art. 38 comma 2 t.u.b. non può risolversi all’interno della fattispecie della nullità testuale, poiché l’indicazione dell’importo massimo finanziabile non fa parte del contenuto delle nullità previste dall’art. 177, comma 8 t.u.b., tuttavia la prescrizione dei limiti di finanziabilità ben si inserisce tra gli elementi essenziali perché un contratto di mutuo possa definirsi fondiario a nulla rilevando, di conseguenza, la dicotomia tra regole di validità e regole di condotta; trattasi pertanto di violazione attinente ad elemento intrinseco del negozio giuridico in quanto relativo alla sua struttura e al suo contenuto.

Il punto è che tutte le regole giuridiche sono regole di condotta, con la conseguenza che, se è indubbio che l’art. 38, comma 2 t.u.b. incide sul contegno della banca, è altrettanto indubbio che la soglia stabilita per il finanziamento ha la funzione di regolare il quantum della prestazione creditizia, tale da incidere direttamente sulla fattispecie.

L’esegesi dell’art. 38 t.u.b. non può in definitiva dissociarsi dalla sua funzione di limite sia del credito (fondiario), sia del connesso privilegio (fondiario), a meno di scadere in un’inaccettabile protezione dell’illegalità.

Muovendo da tali basi argomentative la Corte di legittimità ha dunque espresso il principio di diritto per cui il mancato rispetto del limite di finanziabilità, ai sensi dell’art. 38 comma 2 t.u.b. e della conseguente delibera CICR, determina di per sé la nullità del contratto di mutuo fondiario e poiché il detto limite è essenziale ai fini della qualificazione del finanziamento ipotecario come, appunto, “fondiario”, lo sconfinamento di esso conduce automaticamente alla nullità dell’intero contratto fondiario, salva la possibilità di conversione di questo in un ordinario finanziamento ipotecario ove ne risultino accertati i presupposti.

Ebbene, a questo punto non può non osservarsi che la contestazione del XXX assume un connotato meramente formalistico sicché pur a voler tralasciare la circostanza della non provata violazione del limite di finanziabilità (unicamente ancorata al prezzo di rivendita del bene e ai generici valori OMI nel periodo di riferimento), nessuna ulteriore argomentazione critica è rivolta alla validità del contratto di mutuo e alla regolarità dell’iscrizione ipotecaria, sicché anche nell’ipotesi dell’accertamento della nullità del mutuo quale avente natura fondiaria, il rapporto rileverebbe in ogni caso quale ordinario mutuo ipotecario (avendo il credito espressamente richiesto in via subordinata la conversione) con conseguenze sostanzialmente immutate rispetto al terzo acquirente del bene gravato dal vincolo reale di garanzia.

Parimenti infondata è la censura in ordine all’applicazione di tassi usurari, essendo le condizioni contrattuali ben determinate nel contratto e non emergendo alcun elemento negoziale dal quale dedurre come superato il tasso soglia vigente; in ogni caso, alla luce della giurisprudenza dominante sul punto, anche in caso di accertamento della nullità della clausola contrattuale che fissa un tasso di mora superiore alla soglia usura, l’inapplicabilità dell’art. 1815 c.c. agli interessi di mora, questi ultimi saranno dovuti al tasso legale, senza ulteriori conseguenze sulla validità del contratto (cfr. Trib. Catanzaro, 16.2.2012: “nell’ipotesi in cui con l’opposizione all’esecuzione sia contestato unicamente il quantum debeatur della pretesa creditoria, la valutazione prognostica non può che condurre ad un esito negativo, atteso che, anche laddove l’opposizione fosse fondata ed il relativo giudizio si concludesse con una pronuncia di accoglimento, l’accertamento negativo in parola – soltanto parziale – non potrebbe condurre alla totale caducazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata, potendo la procedura esecutiva utilmente proseguire per il residuo” e di conseguenza il terzo proprietario essere assoggettato all’espropriazione in virtù del diritto di sequela proprio dello strumento di garanzia ipotecaria).

Parimenti smentita dagli atti di causa è l’ulteriore deduzione circa la mancata traditio del denaro.

A tal proposito si osserva che la fattispecie presa in esame dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 17194/2015, riportata dall’opponente a sostegno della propria domanda, si riferisce alla peculiare ipotesi del contratto di finanziamento stipulato con il mezzo del c.d. “doppio contratto”; nel caso di specie, per contro, si è in presenza di un solo contratto di mutuo in cui sono regolati in modo definitivo gli aspetti economici e normativi del finanziamento con contestuale erogazione del finanziamento richiesto. In proposito, la Cassazione, ha altresì specificato che benché la consegna del denaro resta elemento costitutivo del contratto (reale), la stessa non si configura più esclusivamente in termini materiali e fisici, nelle mani del mutuatario, essendo sufficiente che questi ne acquisisca la mera disponibilità giuridica. Disponibilità giuridica che, risulta acquisita dai mutuatari e comprovata dall’atto di quietanza presente nella documentazione allegata in atti.

Avuto riguardo alle contestazioni relative alle incertezze in tema di notifica e comunicazione di decadenza dal benefizio del termine, in entrambi i casi le stesse risultano smentite dall’esame dei documenti versati in atti. In ordine alla decadenza dal beneficio del termine vi è chiara comunicazione in tal senso (cfr. doc. 9 allegato alla comparsa di costituzione e risposta); allo stesso modo la documentazione allegata docc. 3, 10, 11, fornisce prova dell’avvenuta notifica del precetto mentre in relazione alla mancata consegna anche del titolo esecutivo, in assenza di prova, la violazione è in ogni caso sanata per raggiungimento dello scopo (cfr. Cass. civ. sez. III del 16 ottobre 2017 n. 24291).

A fondamento di ciò si pone la distinzione tra atti processuali inesistenti, non sanabili, e atti processuali nulli, sanabili per raggiungimento dello scopo, specie ove la parte, come nel caso di specie, non contesti la sussistenza dell’obbligazione di credito – non adempiuta – ma bensì si limiti a rilevare il mero vizio procedimentale senza nulla allegare in ordine allo specifico e concreto pregiudizio subito, non potendosi accedere ad interpretazioni del dato normativo puramente formalistiche in assenza di una qualsivoglia allegazione in merito alla specifica lesione di diritti sostanziali, dovendosi peraltro avvalorare la conoscenza di fatto del contenuto del titolo, in virtù delle numerose eccezioni formulate (ad es. in tema di applicazione di tassi usurari e sottoposizione a condizione sospensiva).

A questo punto occorre ora valutare le ragioni di opposizione di cui dall’eccepito difetto di legittimazione attiva della creditrice convenuta.

La questione presuppone un inquadramento sistematico-normativo e un idoneo approfondimento dello stato della giurisprudenza in materia.

La cartolarizzazione del credito (c.d. securitization) è una forma di cessione del credito, che rientra nel più ampio genere delle attività di smobilizzo dei crediti da parte d’imprese (specie delle banche) e che trova i propri riferimenti normativi nella L. n. 130/1999 e nel Reg. UE n. 2017/2402.

Si tratta di un’operazione concepita per smobilizzare una serie di crediti pecuniari (presenti o futuri) di cui sia titolare un’impresa, definita originator, attraverso la loro cessione a titolo oneroso (di regola pro soluto) a favore di un soggetto, denominato società per la cartolarizzazione – o special purpose vehicle (S.P.V.) – il quale provvede (direttamente o tramite una terza società) a emettere titoli incorporanti i crediti ceduti (costituenti strumenti finanziari a tutti gli effetti) e a collocarli sul mercato dei capitali per ricavare la liquidità necessaria a pagare il corrispettivo della cessione e le spese dell’operazione. Il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi convenzionali sui titoli emessi viene garantito agli investitori dall’ammontare complessivo dei crediti ceduti, da ogni altro credito maturato dalla S.P.V. nel contesto dell’operazione, dai relativi incassi (quindi dai pagamenti dei debitori ceduti) e dalla attività finanziarie acquistate con i medesimi titoli.

Per riscuotere i crediti ceduti la S.P.V. può incaricare terzi soggetti, che si occuperanno della riscossione e del servizio di cassa e pagamento (il c.d. servicing), i quali possono essere solo banche o soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 106 D.Lgs. n. 385/1993 (T.u.b.).

Negli ultimi anni la materia è stata incisa da una numerosa serie di riforme normative che hanno previsto la possibilità di realizzare operazioni di cartolarizzazione con modalità che rappresentano una deviazione dallo schema base, trasformando la cartolarizzazione nel principale strumento con il quale gli istituti bancari cedono i propri crediti deteriorati (i diversi impianti normativi costituiscono una complessa disciplina di dettaglio che non trova in tale ambito la giusta sede per essere compiutamente approfondita).

La complessa operazione finanziaria lascia in verità in secondo piano il debitore ceduto, sebbene è dall’adempimento del ceduto (o comunque dal recupero del credito nei suoi confronti) che dipende la redditività dell’operazione e la possibilità di rimborsare i titoli emessi dalla S.P.V., la quale dovrà provvedere – di regola tramite il suo servicer – a intraprendere le azioni opportune (decreti ingiuntivi, pignoramenti) o a intervenire nelle azioni già avviate dal cedente.

Ebbene, è proprio in tale fase si inseriscono le problematiche sostanziali e processuali del tipo di quelle dedotte in giudizio dall’attore.

Nel dettaglio, la questione, è sottoposta in termini di sussistenza della legittimazione attiva (locuzione invero impiegata in senso atecnico); in proposito, si osserva come la legittimazione ad agire o contraddire integri una questione di rito, mentre la titolarità dal lato attivo o passivo del rapporto controverso è questione di merito, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini processuali. La Corte di Cassazione (Sez. Un., sent. n. 2951/2016) ha ampiamente ripercorso la distinzione tra legittimazione attiva e titolarità del rapporto controverso, sottolineando come la mancanza della prima possa ricavarsi dalla prospettazione fatta nella domanda di parte attrice, ciononostante, poiché è assai raro che colui che intraprende un giudizio non si prospetti astrattamente titolare del diritto per il quale agisce, l’eccezione di legittimazione attiva ha una portata residuale, vertendosi negli altri casi in ambito di titolarità del rapporto, e dunque in un problema di merito, da decidere in sentenza.

Senza necessità di scendere nel dettaglio della lunga e articolata pronuncia di legittimità, se ne deduce che nelle controversie connotate da inversione della posizione processuale (opposizione a d.i.; opposizioni esecutive) il debitore, il quale contesti la titolarità del credito della S.P.V., solleva questione preliminare di merito (e non difetto di legittimazione attiva), onerando così la società veicolo di fornire la prova della titolarità del rapporto obbligatorio dal lato attivo.

Ciò posto, occorre a questo punto prendere atto che l’art. 4 della L. n. 130/1999 – il quale richiama a sua volta i commi secondo, terzo e quarto dell’art. 58 T.u.b. – prevede che l’iscrizione nel registro delle imprese e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’estratto della cessione valgano come notifica al debitore ceduto. Dunque, il meccanismo pubblicitario determina in capo al debitore (e ai terzi) una conoscenza legale della cessione.

Il punctum dolens è che gli estratti di cessione pubblicati in Gazzetta Ufficiale, nella quasi totalità dei casi, riportano solo criteri generali con cui identificare i singoli crediti ceduti (in blocco), sovente di difficile lettura e comprensione.

Muovendo da tali presupposti, ampia parte della giurisprudenza ha pertanto più volte ritenuto che l’estratto pubblicato in Gazzetta Ufficiale non possa da solo essere sufficiente ad integrare la prova richiesta in capo alla cessionaria del credito, la quale per dimostrare di essere titolare del rapporto dovrà produrre in giudizio anche il contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato (in alcuni casi, le sentenze che hanno esaminato funditus la questione ritengono che la prova possa essere raggiunta anche in assenza di contratto di cessione, ma solo se la società veicolo dimostra che il singolo credito rientra in tutti i criteri indicati nell’estratto di cessione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale)

Fondamentale sul punto la pronuncia della Cassazione Civile, Sez. I, sent. n. 4453/2018, che estende i principi delle Sezioni Unite del 2016 alle opposizioni allo stato passivo ex art. 98 l.fall., promosse dalle società veicolo di cartolarizzazione. Si tratta di un orientamento nell’ambito del quale si colloca anche Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9768/2016, in materia di cessione di credito in generale, che già aveva affermato che “il cessionario che agisca per ottenere l’adempimento del debitore è tenuto a dare la prova del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi” seppur non “anche a dimostrare la causa della cessione o il corrispettivo per essa pattuito”. In materia di cessioni di credito in blocco, rilevanti sono poi le pronunce di legittimità sent. n. 4116/2016 e sent. n. 10518/2016, secondo le quali la società cessionaria di crediti in blocco che intenda costituirsi in giudizi in corso – anche di legittimità – “di fronte alla contestazione della controparte, ha l’onere di produrre, anche successivamente al deposito del ricorso stesso, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., i documenti idonei a dimostrare l’inclusione del credito oggetto di causa nell’operazione di cessione in blocco D. Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”. Se ciò non avviene, la cessionaria è ritenuta soggetto non legittimato a stare in giudizio. In senso analogo, Cass. civ., Sez. III, sent. n. 22268/2018, secondo la quale “non può non rilevarsi che il giudice d’appello ha affermato che la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l’esistenza di quest’ultima. Tale rilievo è condivisibile, giacché una cosa è l’avviso della cessione – necessario ai fini della efficacia della cessione – un’altra la prova della esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto. La questione si sposta allora, in ultima analisi, sulla valutazione probatoria, valutazione che è riservata al giudice di merito.”.

In senso analogo, nella giurisprudenza di merito: Trib. Benevento, sent. 7.08.2018, che richiede il deposito dell’atto di cessione; Trib. Treviso, decr. 28.04.2016, per cui senza contratto e senza rispondenza delle caratteristiche del credito ceduto ai criteri in Gazzetta Ufficiale non vi è prova della cessione; Trib. Padova, decr. 3.06.2016, che applica i medesimi principi in un caso di partecipazione della società cessionaria al voto nel concordato preventivo, escludendo, però, che la rispondenza delle caratteristiche del credito ai criteri pubblicati in Gazzetta Ufficiale sia sufficiente per la prova della titolarità; Trib. Napoli, sent. 24.05.2019, n. 5377, che esclude la sufficienza della pubblicazione della cessione in apposito sito internet e che, in caso di tempestiva contestazione sull’inclusione del credito controverso nell’ambito dei rapporti bancari ceduti ex art. 58 T.u.b., nonché di omessa specificazione, nell’allegato annuncio di cessione, dei criteri in base ai quali sono stati selezionati gli stessi crediti ceduti, non è possibile stabilire se il credito sia di titolarità della cessionaria; recentemente, la Corte di Cassazione ha persino richiesto la produzione in giudizio del contratto di cessione in originale: Cass. civ., Sez. III, ord. 2780/2019.

Preme a questo punto indicare, per completezza d’analisi, che alcuni degli orientamenti più rigorosi non sono del tutto condivisi da altra parte della giurisprudenza che sposa un approccio più prudente ed elastico: Trib. Cuneo, sent. 11.05.2018, n. 387, che richiama il mero dato testuale dell’art. 4 L. n. 130/1999 e ritiene sufficiente la Gazzetta Ufficiale (in un caso in cui, però, agli atti era prodotto anche il contratto di cessione); Trib. Pavia, sent. 1.02.2019, n. 184, secondo cui la normativa non prevede l’indicazione specifica nell’avviso di cessione e, quindi, in materia di cartolarizzazioni non sarebbe necessaria né la notifica al debitore, né l’individuazione del singolo rapporto di credito in base ai criteri pubblicati in Gazzetta Ufficiale; Trib. Ragusa, sent. 18.01.2019 n. 68, per cui gli adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa speciale sono sufficienti per la prova della titolarità del rapporto, ma “allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”.

Quest’ultima pronuncia riprende un orientamento della Corte di Cassazione, che ha recentemente avuto modo di affermare: “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.” (cfr. Cass. civ., Sez. III, sentt. n. 15884/2019 e n. 17110/2019, che richiamano a loro volta Cass. civ., Sez. V, sent. n. 31118/2017).

A ben vedere non di vero e proprio contrasto si discorre poiché ritenere che l’estratto della cessione sia sufficiente quando “gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentono di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” non significa altro che valorizzare le concrete peculiarità dei singoli casi e riportare, in modo condivisibile, il fulcro della questione entro il piano su cui si muovono le valutazioni giudiziali di merito che è quello dell’onere della prova: saranno dunque le emergenze probatorie relative al singolo caso a fondare il convincimento in merito alla titolarità del credito in capo alla società veicolo (estratto G.U. se dettagliato; rispondenza delle caratteristiche del credito ai criteri della G.U.; contratto di cessione, in originale o meno, ulteriori elementi utili acquisiti agli atti del giudizio).

Come ritenuto dalla citata Cass. civ., Sez. III, sent. n. 22268/2018, un tema è quello l’efficacia della cessione rispetto al debitore ceduto – per il quale è sufficiente aver pubblicato l’avviso in Gazzetta Ufficiale – altra e ben distinta questione è la prova dell’esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto, che deve essere fornita da chi agisca in giudizio e che dovrà essere oggetto di valutazione caso per caso.

Esaurita tale analisi relativa all’inquadramento della questione e allo stato della giurisprudenza sul punto, occorre ora esaminare e applicare i suddetti principi alla luce delle acquisizioni probatorie e, segnatamente, della documentazione prodotta dalla convenuta.

Nel caso di specie, dalla lettura dell’atto di precetto e di pignoramento, si evince che dal 1.1.2013 la *** s.p.a. aveva conferito alla *** Italia s.p.a. il rapporto di mutuo per cui è causa; in seguito, con atto del 12.12.2016, la *** Italia s.p.a. si è fusa per incorporazione nella *** s.p.a.; quest’ultima ha poi ceduto in blocco alla *** SPV s.r.l. i crediti, pubblicando tale evento nella G.U. parte II n. 148 del 16.12.2017 e n. 152 del 28.12.2017.

La ricostruzione di tali passaggi, effettuata mediante analisi della documentazione allegata alla comparsa di risposta, fornisce prova dell’avvenuta operazione di cartolarizzazione in favore della *** SPV (cfr. ad es. doc. 14 in allegato alla comparsa).

Quanto alla inclusione del credito della Ranieri in tale operazione e all’efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto (tale non è l’odierno attore) la società convenuta ha fornito prova dell’assolvimento degli oneri pubblicitari di cui alla più volte richiamata norma di cui all’art. 58 cit., avendo la stessa dato prova del delle pubblicazioni in G.U..

Inoltre, quanto all’asserita mancata indicazione del credito nel sito internet della società creditrice, deve rilevarsi che il nominativo di XXX non risulta tra quelli ei debitori sul sito internet della società creditrice in quanto terzo proprietario del bene immobile ipotecato, come tale estraneo all’obbligazione di debito originata dal mutuo, ivi risulta infatti il il nominativo di SSS (che dimostra ancor più l’inclusione del singolo rapporto nell’ambito della generale operazione di cartolarizzazione), acquirente del bene oggetto di ipoteca prima del XXX ed è ivi inoltre specificato che con riferimento al debitore è indicato “il numero di direzione generale (NDG – 3431 / 7936266 riportato a pag. 29 dell’allegato all’atto a rogito Notaio Dott. *** del 15 dicembre 2017) attribuito al debitore prima del momento del passaggio a sofferenza della relativa posizione.

In definitiva, per le ragioni sopra esposte l’opposizione deve essere rigettata; in ordine alle spese di lite, l’assenza di attività istruttorie, la breve durata del giudizio e il suo concreto svolgimento consentono di operare la liquidazione, come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri medi, ridotti nella misura massima prevista dall’art. 4 del d.m. 55/2014 con esclusione della fase istruttoria, non svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Crotone, sez. civile, in persona del Giudice monocratico, dott. , definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 998/2021 del R.G.A.C., ogni contraria istanza disattesa così provvede:

1.Rigetta l’opposizione esecutiva;

2.Condanna XXX al pagamento delle spese di lite in favore di YYY S.p.A. che si liquidano in € 3.718,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge.

3.Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Crotone, in data 25 febbraio 2022

Il Giudice

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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